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Le legis actiones (actiones sacramenti)

Le legis actiones hanno rappresentato la primissima e più arcaica forma di processo nell’ordinamento romano. Si trattava di schemi processuali arcaici elaborati dai pontefici intorno al 500 a.C. e caratterizzati da un forte formalismo (sia verbale che gestuale) e da una forte connotazione religiosa.

Formalismo

Durante queste forme arcaiche di processo dovevano essere pronunciate formule precise e compiuti gesti altrettanto precisi, al punto che ai fini della vincita della causa, sia attore che convenuto dovevano stare più attenti a questo aspetto che al reale contenuto dei loro diritti. Bastava pronunciare male una formula ad esempio per perdere la causa.

Connotazione religiosa

La connotazione religiosa emergeva in ciò: le parti, dopo aver pronunciato ognuna le proprie motivazioni per la vittoria, si sfidavano reciprocamente a giurare la propria verità davanti agli Dei. Siccome nelle credenze dei romani, lo spergiuro davanti agli Dei portava alla morte, nessuno si permetteva normalmente di giurare il falso in questa fase e quindi, normalmente, vinceva il vero detentore della verità. Chiaramente questo modo di procedere premiava i bugiardi più sfrontati e non aiutava a vincere i timorosi, ancorché nel giusto. Nel caso in cui entrambe le parti giurassero di avere ragione, era poi il Giudice a decidere chi dicesse la verità. Nella Roma del 500 a.C., religione e diritto erano elementi che spesso si confondevano e sovrapponevano, quindi non dobbiamo stupirci di questa caratteristica delle legis actiones.

Origine del termine

Una precisazione sul termine: a coniare il termine "legis actiones", non sono stati i pontefici nel 500 a.C. ma Gaio, nelle sue Istituzioni, nel II secolo d.C. La ragione risiede nel fatto che le Legis actiones (il cui vero nome era "Actiones sacramenti") arrivarono a Gaio già all’interno delle XII Tavole, che egli considerava a tutti gli effetti legge; da qui il termine legis actiones.

Categorie delle legis actiones

Le legis actiones si distinguevano in due grandi categorie a seconda della loro funzione:

  • Le legis actiones per cognitionem: finalizzate ad accertare l’esistenza di un diritto.
  • Le legis actiones esecutive: finalizzate a soddisfare immediatamente la pretesa dell’attore senza passare dalla fase di accertamento del diritto.

Legis actiones per cognitionem

  • La legis actio sacramento in rem serviva ad accertare l’esistenza di situazioni reali (es. un diritto di proprietà).
  • La legis actio sacramento in personam, che serviva ad accertare l’esistenza di status o di crediti (schiavitù/libertà; crediti).
  • La legis actio per judicis arbitrative postulationem, che veniva utilizzata nelle cause in cui si doveva dividere un bene comune o un credito.

Legis actiones esecutive

  • La manus iniectio, che era una legis actio caratterizzata dal fatto che il creditore (attore) metteva letteralmente le mani addosso al debitore inadempiente, trascinandolo in giudizio. A quel punto, potevano succedere due cose: se un terzo (detto vindex) interveniva in difesa del debitore, il processo si spostava tra creditore e vindex e proseguiva nelle forme della legis actio sacramento in personam; se invece nessuno interveniva in difesa del debitore, egli veniva "addictus", cioè assegnato come proprietà all’attore, che lo teneva per 60 giorni in cui poteva cercare di venderlo a Roma per rientrare della somma perduta; decorsi inutilmente i 60 giorni, poteva venderlo anche "oltre il Tevere" o poteva farlo a pezzi e spartirsi i pezzi con gli eventuali altri creditori.
  • La pignoris capio, che era una legis actio che veniva usata dal creditore per riuscire a farsi pagare dal debitore inadempiente. In pratica, il creditore otteneva dal giudice l’assegnazione di un bene del debitore, che aveva a quel punto il diritto di trattenere finché il debito non gli fosse stato pagato.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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