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Le procedure per legis actiones

Le procedure per legis actiones furono quelle originarie del diritto privato romano. Le legis actiones contribuirono all'attuazione di quella certezza del diritto cui la plebe aspirava nella sua lotta per l'emancipazione dallo stato di sudditanza. Man mano che la vita sociale andò evolvendosi, le legis actiones misero in luce il gravissimo difetto di costringere le parti a riversare le loro pretese entro pochi e rigidi schemi formali sempre meno adatti a tradurre in termini di processo ed ai fini di una giustizia aderente alle situazioni concrete, la molteplicità delle istanze che una più complessa realtà delle cose suggeriva.

Di qui nacque l'indifferenza dei Romani verso il vecchio sistema procedurale e la pratica di sottrarsi alle antiquate procedure mediante il ricorso a decisioni arbitrali suggerite dalla giurisprudenza. L'affermazione di queste nuove procedure (per formulas) segnò la decadenza delle legis actiones.

Le cinque legis actiones

  • 3 dichiarative: Per sacramentum, per iudisi arbitrive postulationem, per condictionem.
  • 2 esecutive: per manus iniectionem, per pignoris capionem.

Caratteristiche generali del sistema procedurale

Le caratteristiche generali di questo sistema procedurale si riducono a tre punti sicuri:

  • Tutti i procedimenti si basavano su un'affermazione dell'attore e su un diniego da parte del convenuto, il tutto si svolgeva in iure, davanti al magistrato giusdicente.
  • Il magistrato giusdicente interveniva o per autorizzare l'esecuzione del diritto dell'attore, o, in caso di contestazione da parte del convenuto, per effettuare un accertamento del buon diritto di una delle parti.
  • Quando il processo era di accertamento spesso si scindeva in:
    • Fase in iure
    • Fase apud iudicem

Procedimento in iure

Il procedimento in iure serviva ad instaurare la controversia e perciò necessitava la presenza di entrambe le parti. Se il convenuto rifiutava di seguire l'attore dinanzi al magistrato, l'attore dopo aver fatto constatare il rifiuto da testimoni, poteva trascinarlo a viva forza salvo che intervenisse il Vindex, un garante che si assumeva la responsabilità della comparizione del convenuto in altra data.

Trovatosi i due dinanzi al magistrato l'attore pronunciava l'affermazione del proprio diritto, il convenuto se l'azione aveva carattere esecutivo poteva solo subire, se aveva carattere dichiarativo poteva replicare con una pronuncia. In questo caso il magistrato rinviava le parti ad un giudice privato, il quale avrebbe esaminato i termini della controversia ed emesso un parere.

La sentenza del giudice dava solo luogo ad una condanna pecuniaria.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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