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LE PROCEDURE PER LEGIS ACTIONES
Le procedure per legis actiones furono quelle originarie del diritto privato
romano.
Le legis actiones contribuirono all’attuazione di quella certezza del diritto
cui la plebe aspirava nella sua lotta per l’emancipazione dallo stato di
sudditanza.
Man mano che la vita sociale andò evolvendosi, le legis actiones misero in
luce il gravissimo difetto di costringere le parti a riversare le loro pretese
entro pochi e rigidi schemi formali sempre meno adatti a tradurre in
termini di processo ed ai fini di una giustizia aderente alle situazioni
concrete, la molteplicità delle istanze che una più complessa realtà delle
cose suggeriva.
Di qui nacque la indifferenza dei Romani verso il vecchio sistema
procedurale e la pratica di sottrarsi alle antiquate procedure mediante il
ricorso a decisioni arbitrali suggerite dalla giurisprudenza. L’affermazione
di queste nuove procedure (per formulas) segnò la decadenza delle legis
actiones.
Le legis actiones furono in tutto 5:
-3 dichiarative: Per sacramentum, per iudisi arbitrive postulationem,
per condictionem.
-2esecutive: per manus iniectionem, per pignoris capionem.
Le caratteristiche generali di questo sistema procedurale si riducono
a tre punti sicuri:
1: tutti i procedimenti si basavano su un’affermazione dell’attore e
su un diniego da parte del convenuto, il tutto si svolgeva IN IURE,
davanti al magistrato giusdicente.
2: il magistrato giusdicente interveniva o per autorizzare
l’esecuzione del diritto dell’attore, o, in caso di contestazione da
parte del convenuto, per effettuare un accertamento del buon
diritto di una delle parti.
3: quando il processo era di accertamento spesso si scindeva in:
-FASE IN IURE
-FASE APUD IUDICEM
Il procedimento in iure serviva ad instaurare la controversia e perciò
necessitava la presenza di entrambe le parti.
Se il convenuto rifiutava di seguire l’attore dinanzi al magistrato,
l’attore dopo aver fatto constatare il rifiuto da testimoni, poteva
trascinarlo a viva forza salvo che intervenisse il VINDEX, un garante
che si assumeva la responsabilità della comparizione del convenuto
in altra data.
Trovatosi i due dinanzi al magistrato l’attore pronunciava
l’affermazione del proprio diritto, il convenuto se l’azione aveva
carattere esecutivo poteva solo subire, se aveva carattere
dichiarativo poteva replicare con una pronuncia.
In questo caso il magistrato rinviava le parti ad un giudice privato, il
quale avrebbe esaminato i termini della controversia ed emesso un
parere.
La sentenza del giudice dava solo luogo ad una condanna
pecuniaria, cioè al comando di pagare una somma di denaro
corrispondente al valore dell’oggetto o dell’obbligazione non
eseguita.
LEGIS ACTIONES DICHIARATIVE:
1 LEGIS ACTIO PER SACRAMENTUM:
Davanti al magistrato, l’attore, di fronte all’opposizione del
convenuto, lo sfidava con un SACRAMENTUM(giuramento sacro)
dichiarandosi pronto a sacrificare agli Dei un certo numero di capi di
bestiame o una certa somma di denaro. Se la sfida non era
accettata, il torto veniva riconosciuto allo sfidato, così che l’attore
poteva passare ad agire. Se era accettata, ciascuna parte procedeva
alla promessa sacrale della summa sacramenti alla presenza di
alcuni testimoni.
Nel successivo procedimento apud iudicem, il giudice privato
doveva solo accertare quale giuramento fosse fondato. L’autore del
giuramento infondato doveva pagare la summa promessa, e veniva
riconosciuto in debito verso l’attore del valore della controversia.
Bisogna distinguere tra:
-ACTIO SACRAMENTI IN REM: le parti contendevano la spettanza di
un diritto assoluto rispetto ad un oggetto giuridico esterno alla loro
persona.
-ACTIO SACRAMENTI IN PERSONAM:le parti contendevano circa
l’esistenza di un rapporto relativo tra loro, cioè l’esistenza di un
potere dell’una sulla persona dell’altro.
2:LEGIS ACTIO PER IUDICIS ARBITRIVE POSTULATIONEM:
l’attore per evitare un dispendio derivante dal sacramentum,
ricevuto il diniego del convenuto, si rivolgeva personalmente alò
magistrato chiedendogli di nominare un giudice che decidesse circa
il suo buon diritto di creditore, o un arbitro che effettuasse una
giusta divisione del patrimonio.
3:LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM:
L’attore dichiarava al convenuto che gli era debitore di una somma
si danaro e gli chiedeva di riconoscere questo suo debito. Se il
convenuto negava, l’attore lo invitava a comparire dopo 30 giorni
davanti al pretore per la nomina di un giudice. Di solito il convenuto
pagava prima dello scadere del termine.
LEGIS ACTIONES ESECUTIVE:
1: LEGIS PER MANUS INIECTIONEM:
L’attore affermava che non gli era stata pagata una somma da parte
del convenuto e dichiarava di volersi impadronire di questo. Il
condannato poteva sfuggirvi solo se si presentava un vindex che o