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Istituzioni di diritto romano  - procedure per Legis Actiones Pag. 1
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LE PROCEDURE PER LEGIS ACTIONES

Le procedure per legis actiones furono quelle originarie del diritto privato

romano.

Le legis actiones contribuirono all’attuazione di quella certezza del diritto

cui la plebe aspirava nella sua lotta per l’emancipazione dallo stato di

sudditanza.

Man mano che la vita sociale andò evolvendosi, le legis actiones misero in

luce il gravissimo difetto di costringere le parti a riversare le loro pretese

entro pochi e rigidi schemi formali sempre meno adatti a tradurre in

termini di processo ed ai fini di una giustizia aderente alle situazioni

concrete, la molteplicità delle istanze che una più complessa realtà delle

cose suggeriva.

Di qui nacque la indifferenza dei Romani verso il vecchio sistema

procedurale e la pratica di sottrarsi alle antiquate procedure mediante il

ricorso a decisioni arbitrali suggerite dalla giurisprudenza. L’affermazione

di queste nuove procedure (per formulas) segnò la decadenza delle legis

actiones.

Le legis actiones furono in tutto 5:

-3 dichiarative: Per sacramentum, per iudisi arbitrive postulationem,

per condictionem.

-2esecutive: per manus iniectionem, per pignoris capionem.

Le caratteristiche generali di questo sistema procedurale si riducono

a tre punti sicuri:

1: tutti i procedimenti si basavano su un’affermazione dell’attore e

su un diniego da parte del convenuto, il tutto si svolgeva IN IURE,

davanti al magistrato giusdicente.

2: il magistrato giusdicente interveniva o per autorizzare

l’esecuzione del diritto dell’attore, o, in caso di contestazione da

parte del convenuto, per effettuare un accertamento del buon

diritto di una delle parti.

3: quando il processo era di accertamento spesso si scindeva in:

-FASE IN IURE

-FASE APUD IUDICEM

Il procedimento in iure serviva ad instaurare la controversia e perciò

necessitava la presenza di entrambe le parti.

Se il convenuto rifiutava di seguire l’attore dinanzi al magistrato,

l’attore dopo aver fatto constatare il rifiuto da testimoni, poteva

trascinarlo a viva forza salvo che intervenisse il VINDEX, un garante

che si assumeva la responsabilità della comparizione del convenuto

in altra data.

Trovatosi i due dinanzi al magistrato l’attore pronunciava

l’affermazione del proprio diritto, il convenuto se l’azione aveva

carattere esecutivo poteva solo subire, se aveva carattere

dichiarativo poteva replicare con una pronuncia.

In questo caso il magistrato rinviava le parti ad un giudice privato, il

quale avrebbe esaminato i termini della controversia ed emesso un

parere.

La sentenza del giudice dava solo luogo ad una condanna

pecuniaria, cioè al comando di pagare una somma di denaro

corrispondente al valore dell’oggetto o dell’obbligazione non

eseguita.

LEGIS ACTIONES DICHIARATIVE:

1 LEGIS ACTIO PER SACRAMENTUM:

Davanti al magistrato, l’attore, di fronte all’opposizione del

convenuto, lo sfidava con un SACRAMENTUM(giuramento sacro)

dichiarandosi pronto a sacrificare agli Dei un certo numero di capi di

bestiame o una certa somma di denaro. Se la sfida non era

accettata, il torto veniva riconosciuto allo sfidato, così che l’attore

poteva passare ad agire. Se era accettata, ciascuna parte procedeva

alla promessa sacrale della summa sacramenti alla presenza di

alcuni testimoni.

Nel successivo procedimento apud iudicem, il giudice privato

doveva solo accertare quale giuramento fosse fondato. L’autore del

giuramento infondato doveva pagare la summa promessa, e veniva

riconosciuto in debito verso l’attore del valore della controversia.

Bisogna distinguere tra:

-ACTIO SACRAMENTI IN REM: le parti contendevano la spettanza di

un diritto assoluto rispetto ad un oggetto giuridico esterno alla loro

persona.

-ACTIO SACRAMENTI IN PERSONAM:le parti contendevano circa

l’esistenza di un rapporto relativo tra loro, cioè l’esistenza di un

potere dell’una sulla persona dell’altro.

2:LEGIS ACTIO PER IUDICIS ARBITRIVE POSTULATIONEM:

l’attore per evitare un dispendio derivante dal sacramentum,

ricevuto il diniego del convenuto, si rivolgeva personalmente alò

magistrato chiedendogli di nominare un giudice che decidesse circa

il suo buon diritto di creditore, o un arbitro che effettuasse una

giusta divisione del patrimonio.

3:LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM:

L’attore dichiarava al convenuto che gli era debitore di una somma

si danaro e gli chiedeva di riconoscere questo suo debito. Se il

convenuto negava, l’attore lo invitava a comparire dopo 30 giorni

davanti al pretore per la nomina di un giudice. Di solito il convenuto

pagava prima dello scadere del termine.

LEGIS ACTIONES ESECUTIVE:

1: LEGIS PER MANUS INIECTIONEM:

L’attore affermava che non gli era stata pagata una somma da parte

del convenuto e dichiarava di volersi impadronire di questo. Il

condannato poteva sfuggirvi solo se si presentava un vindex che o

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Publisher
A.A. 2013-2014
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maripian di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Di Salvo Settimio.