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Le legis actiones

Si possono identificare tre sistemi processuali dal periodo monarchico all'età dei Severi.

Legis actiones

Si ha innanzitutto il sistema delle legis actiones che inizia con la protostoria della civitas trovando una sistemazione legislativa nelle XII Tavole sino agli inizi del sec. II a.C.

Processo formulare

Si ha poi il processo formulare che nasce nella iurisdictio peregrina, si estende ai cives e diviene il processo civile ordinario nel 17 a.C. con la lex Iulia iudiciorum privatorum, alla base del lavoro dei grandi giuristi fino a Ulpiano e Paolo, e viene abolita nel 342 d.C.

Cognitio extra ordinem

A partire dal principato si sviluppa la cognitio extra ordinem in cui si attua la giurisdizione dell'imperatore di persona o tramite funzionari, che diverrà il processo ordinario alla base degli sviluppi postclassici.

Le forme processuali sostituiscono le forme di autotutela, la quale non si può porre sullo stesso piano di una sanzione a protezione di una sanzione giuridica. La reazione incontrollata dell'offeso non può mai costituire una forma di sanzione giuridica. Il passaggio dall'autotutela a una tutela giuridicamente rilevante avviene mediante la regolamentazione e il controllo da parte della comunità dell'autodifesa del soggetto che si senta leso nei propri diritti. Ciò consiste nella disciplina e nell'assistenza all'esercizio dell'autodifesa il che accade nella manus iniectio. Questo presuppone una struttura sociale in cui i fatti di vita di relazione sono a conoscenza dei membri della comunità, la cosiddetta giustizia popolare.

Legis actio sacramento

Nell'esperienza romana, queste procedure sono rappresentate dalla legis actio sacramento, che evidenzia l'influsso del fattore religioso nell'instaurazione del processo. Entrambe le parti asseverano mediante giuramento (sacramentum) di essere dalla parte della ragione e la civitas deve intervenire per stabilire quale fra le parti abbia violato la pax deorum commettendo uno spergiuro e deve espiare l'illecito religioso piaculum commissum.

Le legis actiones vengono divise in dichiarative ed esecutive: alle prime appartengono la legis actio sacramento (in rem e in personam), la legis actio per iudicis arbitrive postulationem, la legis actio per condictionem. Le azioni esecutive sono la legis actio per manus iniectionem e legis actio per pignoris capionem.

Le legis actiones vengono descritte da Gaio nelle Institutiones. A partire dalla fine dell'epoca monarchica il processo di cognizione alla base delle legis actiones dichiarative prevede una bipartizione della procedura nella fase in iure e fase apud iudicem. La fase in iure si svolge dinanzi a un organo della comunità: il re o il magistrato; la fase apud iudicem dinanzi a un giudice privato cittadino scelto d'accordo fra le parti col consenso del magistrato o un collegio giudicante. La fase in iure serve a impostare la controversia e fissa il thema decidendum. Le parti assumevano una posizione sull'oggetto della controversia attraverso i formulari. Una prima parte con cui le parti esprimono le proprie pretese e la seconda parte caratterizzata dal modus agendi a far sì che il magistrato permettesse la litis contestatio. I certa verba con cui l'attore formulava la propria pretesa differivano in funzione del diritto fatto valere ed erano azioni tipiche. Il referente è dato dal diritto, nell'obbligazione, fattispecie.

La più antica fra le legis actiones dichiarative è l'agere sacramento in rem o in personam. Il sacramentum è una somma di denaro oggetto di una scommessa. L'ammontare è di 50 assi se la causa non supera i 1000 assi e negli altri casi 500 assi. Le parti si impegnano a pagare in caso di soccombenza all' aerarium e danno garanti per tale obbligazione: i praedes sacramenti. La somma era depositata da entrambe le parti all'aerarium Saturni e anche animali. Si trattava di un giuramento assertorio con cui ognuna delle parti confermava che la posizione assunta corrispondeva a verità.

L'agere in rem difende la proprietà e ha uno svolgimento diverso a seconda che si tratti di cose mobili o immobili. Una volta che i contendenti siano in iure con la cosa oggetto della controversia o col suo simbolo si svolge la recita delle actiones. L'agere sacramento in re non si differenzia l'attore dal convenuto e le parti pronunciano la stessa actio che assume il nome di vindicatio. Il prior vindicans pronuncia una formula: "affermo che questo schiavo è mio in base al ius Quiritium secondo la condizione che gli è propria. E come ho detto eseguo nei tuoi confronti il vindictam imponere". Il vindicans toccava lo schiavo con una festuca, un bastone o una verga che simboleggiava la lancia. Dopo l'actio del prior vindicans, ne seguiva una identica dell'adversarius e il pretore ordinava alle parti di abbandonare lo schiavo. Finita la prima parte del formulario si passa alla provocatio sacramento. Dopo aver ricevuto la risposta il vindicans afferma "dacché tu hai proceduto alla vindicatio non secondo il diritto io ti sfido con un sacramentum di 500 assi" e l'adversarius risponde et ego te.

La legis actio sacramento in personam distingue l'attore dal convenuto che nega il suo diritto. Esistevano varie actiones tipiche costruite in funzione del tipo di obbligazione o di fattispecie costitutiva della stessa. L'attore si rivolgeva al convenuto affermando "ti chiedo di ammetterlo o negarlo". Se alla domanda il convenuto rispondeva aio il processo si era concluso. Se il convenuto rispondeva nego l'attore procedeva con i verba "dacché tu neghi io ti sfido con un sacramentum di 500 assi" e il convenuto rispondeva et ego te.

Legis actio per iudicis arbitrive postulationes

Nelle XII Tavole c'è la legis actio per iudicis arbitrive postulationes. Si tratta di una legis actio specialis che può essere esperita soltanto nei casi previsti dall'ordinamento. Due casi: ottenere lo scioglimento di uno stato di comunione come la divisione dell'hereditas o della cosa comune dei condomini.

Legis actio per condictionem

La legis actio per condictionem si utilizza per le obbligazioni di dare una quantità determinata di denaro o una cosa determinata. Le azioni che si possono far valere con questo modus agendi sono tipiche in funzione dell'obbligazione presa in considerazione. Alla risposta nego l'attore pronuncia i certa verba "dacché tu neghi io ti convoco qui fra 30 giorni per prendere il giudice".

Legis actio per manus iniectionem

La legis actio per manus iniectionem è un'azione esecutiva che si coordina al processo di cognizione e presuppone una sentenza di condanna. Essa fa valere la responsabilità del debitore in quanto serve a infliggere una sanzione afflittiva della persona. La manus iniectio iudicati presuppone l'emanazione di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro. Dopo i tringinta dies che le XII Tavole concedevano al debitore condannato, l'attore poteva afferrarlo ovunque lo trovasse e costringerlo a seguirlo in ius. Qui egli pronunciava l'actio "poiché tu sei stato condannato a pagarmi la somma di 10000 sesterzi e poiché non li hai ancora pagati per tale motivo io esercito su di te la manus iniectio per 10000 sesterzi sulla base del giudicato". Nella manus iniectio iudicati il debitore non poteva difendersi personalmente ma doveva far intervenire un terzo detto vindex che ne assumeva la difesa; se egli non trovava nessuno disposto ad accollarsi la responsabilità, il magistrato procedeva all'addictio.

In seguito alla presentazione del vindex il debitore veniva estromesso dalla lite ed era il vindex che assumeva l'onere di un processo di cognizione nei confronti del creditore e che si svolgeva nelle forme della legis actio sacramento in personam. Nel caso in cui il vindex uscisse vittorioso l'addictio era priva di fondamento. Se il vindex soccombeva, il vindex veniva condannato a favore del creditore al pagamento di una somma doppia di quella dovuta dal debitore originario in quanto egli doveva prestare quanto era dovuto dal debitore come prezzo di riscatto di quest'ultimo e riscattare se stesso dalla responsabilità che aveva assunto nei confronti del creditore.

In seguito all'addictio il debitore si trova nella condizione di addictus e la sua libertà viene limitata in funzione del processo esecutivo. Il creditore ha il diritto di tenerlo presso di sé, a legarlo e ha l'obbligo di prestargli un nutrimento di sussistenza. Il creditore è tenuto a osservare un termine dilatorio di 60 giorni che aveva lo scopo di permettere una pactio che evitava l'inflizione della sanzione: il debitore doveva essere esposto per tre mercati consecutivi trinundium nel foro con l'indicazione della somma per la quale era stato condannato. Trascorsi i 60 giorni e passato il terzo mercato, il debitore poteva essere messo a morte o venduto al di là del Tevere o utilizzava la forza lavoro dell'addictus e la conclusione del nexum.

Gaio ci informa dell'applicazione della manus iniectio in una serie di fattispecie in cui l'azione esecutiva era esperibile sulla base di un fatto costitutivo dell'azione diverso da una tale sentenza giudiziale, senza necessità di una sentenza. Tale azione era concessa al di fuori di una condanna. Successivamente fu eliminato l'onere di ricorrere al vindex e il debitore poteva contestare da solo la pretesa dell'attore. Queste manus iniectiones erano dette purae a differenza di quella iudicati e pro iudicato. Anche quando il debitore poteva difendersi da solo fu conservato l'effetto della litiscrescentia: il debitore che si opponeva all'esecuzione e trasformava il processo da esecutivo a dichiarativo era condannato, se soccombente, al doppio della somma per cui era iniziata l'esecuzione. La manus iniectio scompare nel 17 a.C. con l'abolizione delle legis actiones.

Pignoris capionem

Un'altra azione esecutiva è la pignoris capionem e poteva svolgersi al di fuori del tribunale in assenza della controparte e anche nei die nefasti. La pignoris capio consisteva nell'impossessamento da parte del creditore di cose mobili del debitore fatto ovunque queste cose si trovassero e accompagnato dalla pronuncia dei certa verba e non davano luogo all'oportere.

Come in ogni processo privato l'iniziativa deve essere presa dall'attore e la convocazione in giudizio del convenuto era un atto di parte. La convocazione in ius vocatio avveniva mediante un'intimazione verbale fatta in qualsiasi luogo lo avesse trovato a recarsi in ius allo scopo di instaurare il processo. In caso di rifiuto o di tergiversazione l'attore poteva esercitare la manus iniectio. Nelle azioni esecutive la pronuncia dei certa verba serviva a permettere l'ulteriore corso dell'esecuzione e non era richiesta la collaborazione del convenuto. Nelle azioni dichiarative erano entrambe le parti che dovevano pronunciare i certa verba e i relativi modi agendi. Era impossibile l'instaurazione del processo in assenza del convenuto.

Per la fase successiva alla pronuncia dei certa verba, la bipartizione della fase in iure e apud iudicem è stata introdotta dopo la monarchia, perché alle origini il rex giudicava. Successivamente il rex delegava la funzione di giudicare a persona scelta dal sovrano e poi in base alla libera determinazione delle parti. Al magistrato spettava la iurisdictio, potere di impostare il processo, il giudice privato la iudicatio, competenza a risolvere la controversia. La bipartizione comportava la separazione tra le due fasi e di fissare il momento in cui la fase in iure fosse terminata. Tale momento era identificato nell'invito rivolto dalle parti ai presenti di ricordare quanto fosse accaduto dinanzi al magistrato. E ciò costituiva il litem contestari o litis contestatio. La fase apud iudicem doveva avvenire il secondo giorno successivo alla conclusione della fase in iure.

Il processo formulare

Il processo formulare ha origine nell'ambito della iurisdictio peregrina per sopperire alla necessità di una difesa e protezione giurisdizionale agli stranieri presenti a Roma. Il problema del precedente processo per legis actiones era che poteva avere luogo soltanto se entrambe le parti godessero della cittadinanza. Questa difficoltà è stata risolta mediante il potere del magistrato giusdicente, ossia l'imperium, che consiste nel potere dei magistrati maggiori di agire nel modo più opportuno per gli interessi dello stato nell'ambito della sfera di competenza (la provincia).

Fra il IV e il III sec. a.C., la iurisdictio era esercitata a Roma dal praetor urbanus, la cosiddetta iurisdictio urbana, che viene ampliata anche alla iurisdictio peregrina e che ha portato alla nascita nel 242 a.C. del praetor peregrinus. Il pretor peregrinus individuava il diritto sostanziale sulla base del proprio imperium e affidava ad altri la risoluzione della controversia, rilasciando un programma scritto sui criteri da applicare (quella che è la matrice della formula).

Originariamente le istruzioni da dare ai giudici venivano di volta in volta stilate dal pretore, il che comportava delle divergenze. Solo in un momento successivo c'è stato un processo di individuazione di tipi di istruzioni o programmi che venivano adoperati come schemi. Si viene configurando un patrimonio di schemi che, nonostante l'independenza del singolo magistrato nei confronti dei suoi predecessori, si tramanda da pretore a pretore. Si enuclea così un insieme di formule, e cioè di programmi-tipo da rilasciare al giudice per la risoluzione di controversie che fissano i termini per la protezione giudiziaria. A questo punto interviene l'utilizzo dello ius edicendi, la facoltà di emettere ordinanze di carattere generale che spettava ai magistrati muniti di imperium.

L'avvenimento decisivo è stato, però, l'estensione del processo formulare ai cives Romani, per tutelare situazioni non protette dal ius civile. Successivamente la Lex Aebutia ha riconosciuto effetti civili in quanto applicato anche a fattispecie protette dal ius civile. Un secondo passo è stato fatto dalla Lex Cornelia del 67 a.C. che obbligava i pretori a esercitare la giurisdizione sulla base del proprio editto. Infine la Lex Iulia iudiciorum privatorum ha abolito le legis actiones e ha fissato una serie di requisiti nell'ambito del processo formulare. I processi dovevano svolgersi in Roma, fra cittadini romani, ed essere giudicati da un iudex unus, cittadino romano (iudicium legitimum). Tutti gli altri processi erano iudicia quae imperio continentur o continenti, fra i quali rientravano quelli in cui almeno una delle parti non ha la cittadinanza romana, quelli che si svolgevano fuori di Roma, i giudizi recuperatori o nel caso le parti avessero scelto un giudice straniero. Successivamente si viene configurando la prassi che il pretore poteva formulare l'editto e i singoli magistrati che si succedevano recepivano l'editto dei magistrati precedenti.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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