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Processo privato e pubblico

Processo privato (civile) = si occupa di reati: delicta (gravi) • Processo pubblico (penale) = si occupa di crimini: crimina (più gravi) • Il processo può essere:

  • Di cognizione (dichiarativo) = per stabilire l'esistenza e la titolarità di un diritto (per arrivare alla sentenza, volte all'accertamento di situazioni giuridiche controverse)
  • Di esecuzione (esecutivo) = per soddisfare l'interesse del titolare del diritto (volte alla realizzazione di situazioni giuridiche certe)

Evoluzione giuridica romana

Nell'evoluzione giuridica romana ci sono stati più tipi di processo:

  • Legis actiones (età arcaica)
  • Processo formulare
  • Cognitiones extra ordinem (età classica)
  • Processo post classico
  • Processo giustinianeo

Processo privato

Complesso delle attività volte, quando occorre, all'accertamento e alla realizzazione di disposizioni giuridiche soggettive attive (diritti soggettivi) a colui che diviene titolare del diritto soggettivo (attraverso il processo) viene assicurata la tutela giudiziaria = egli ha così il potere di promuovere un giudizio per far valere le proprie ragioni = azione (nome di questo potere).

A ogni diritto soggettivo (prius) corrisponde l'azione (posterius). C'era un elenco di actiones (azioni) ognuna a difesa di una diversa posizione giuridica soggettiva attiva e ognuna aveva una propria struttura.

Diritti reali e di credito

  • Diritti reali: quando una persona ha un potere pieno (es: diritto di proprietà) o limitato (es: diritto di usufrutto, in cui puoi usarla ma non sei il titolare) su una certa cosa.
  • Diritti di credito: attribuiscono al titolare (creditore) il potere di pretendere che un altro soggetto determinato (debitore) tenga un certo comportamento.

Petitum e causa petendi

Petitum: ciò che l'attore si ripromette di ottenere dal processo (pretesa). • Causa petendi: ragione per la quale l'attore si ripromette di ottenere quella cosa (motivo).

Trasmissibilità dell'azione

  • Attiva: cambia la persona dell'attore.
  • Passiva: cambia la persona del convenuto.

(Per esempio se muore)

Processo privato dell'età arcaica: Legis actiones

Ci sono 5 tipi di legis actiones (5 riti processuali):

  • Dichiarative:
    • Legis actio sacramenti
    • Legis actio iudicis arbitrive postulationem
    • Legis actio condictionem
  • Esecutive:
    • Legis actio per manus iniectionem
    • Legis actio per pignoris capionem

(Gaio lo descrive nel suo 4° libro)

Trovavano tutela solo situazioni giuridiche soggettive riconosciute dal ius civile • Esasperato formalismo • Ritualità rigorosa • Riti orali

Prima del processo: in ius vocatio

Atto privato compiuto dall'attore senza alcuna partecipazione di organo pubblico, con cui lo stesso attore invitava l'altra parte a seguirlo dinanzi al magistrato. Aveva una solennità orale e l'attore poteva usare la forza in caso il vocatus si rifiutasse di seguirlo.

Dichiarative ed esecutive

(Tranne nella l.a. pignoris capionem)

Richiesti:

  • Attore (actor): chi prende l'iniziativa della lite
  • Convenuto (reus): colui che viene citato in giudizio
  • Magistrato (pretore): con iuris dictio (cioè la pronuncia di almeno uno dei 3 verba praetoris: do, dico, addico -> con essi il pretore autorizzava la prosecuzione del giudizio e mostrava di ritenere legittimo il rito: determinava il principio di diritto da valere per il caso)

Fase in iure

  • Davanti a un magistrato (pretore)
  • L'attore pronuncia parole solenni (certa verba)
  • Il pretore individua la norma da applicare (dà la formula, cioè l'azione richiesta)
  • Litis contestatio: l'attore recita il contenuto della formula data dal pretore e il convenuto accetta. Poi i contendenti compiono un atto solenne di invocazione di testimoni che attestassero il rito compiuto
  • Il pretore manda le due parti dal giudice

Fase apud iudicem

  • Davanti al giudice (privato cittadino scelto dalle 2 parti e dal pretore)
  • Le parti portano delle prove a sostegno delle proprie pretese
  • Il giudice emette la sentenza

Dichiarative: Legis actio sacramenti

Chiamata da Gaio “actio generalis” perché nel suo ambito era possibile agire per ogni pretesa (riconosciuta dal ius civile) per cui non fosse prescritto l'esercizio di altra legis actio. Poteva essere in rem o in personam.

L. a. sacramenti in rem:

Impiegata per il riconoscimento e la tutela di posizioni giuridiche soggettive assolute. Usata dal proprietario per perseguire la cosa che affermava appartenergli, dall'erede per perseguire l'eredità che diceva sua ecc.

Fase in iure

  • Dovevano essere presenti i due contendenti davanti al magistrato
  • Doveva essere presente la cosa controversa se cosa mobile (o un suo simbolo se cosa non mobile)
  • Vindicatio: chi aveva preso l'iniziativa della lite prendeva in mano una bacchetta e faceva atto di apprensione della cosa (la toccava), affermando che essa gli apparteneva
  • Contravindicatio: l'altra parte compiva gli stessi gesti
  • Interveniva il pretore dicendo alle due parti di deporre la cosa
  • Sacramentum: dopo aver messo giù la cosa, le due parti facevano un solenne giuramento in cui scommettevano di pagare all'erario, in caso di soccombenza, 50 o 500 assi (50 se il valore della lite era < 1000 assi, 500 se il valore era > 1000 assi)
  • Il pretore emanava un provvedimento in forza del quale assegnava il possesso provvisorio della cosa controversa alla parte (delle due) che assicurasse l'intervento di garanti ritenuti più idonei

Questi garanti (che assumevano il ruolo di praedes): garantivano che, una volta soccombente, la persona alla quale il magistrato aveva assegnato il possesso provvisorio l'avrebbe restituita all'avversario insieme con i frutti maturati durante il processo.

Fase apud iudicem

  • Ciascuna parte si adoperava per dimostrare al giudice che la cosa controversa gli apparteneva (portando delle prove) = l'onere della prova gravava su entrambe
  • Il giudice, raccolte le prove, dichiarava quale dei due sacramenta fosse iustum (conforme al ius e quindi proprietario della cosa) e quale iniustum (non conforme al ius e quindi non proprietario)
  • Il soccombente doveva pagare all'erario l'importo del sacramentum (e se non restituiva la cosa, la parte vittoriosa poteva procedere contro i praedes)

L. a. sacramenti in personam:

Con essa si perseguivano crediti (riconosciuti nel ius civile) (cioè si agiva per la tutela di posizioni giuridiche soggettive relative).

Fase in iure

  • Il creditore insoddisfatto agiva contro il proprio debitore affermando che egli era in debito con lui e chiedendogli di ammettere o negare
  • Se il debitore/convenuto:
    • Riconosceva il suo debito = confessio in iure interruzione del rito con potestà al creditore
    • Negava il suo debito = le parti si sfidavano al sacramentum

Fase apud iudicem

  • Il giudice sceglieva il sacramentum iustum
  • Contro il soccombente riconosciuto debitore di una somma determinata di denaro, il creditore, ancora inadempiente il debitore, procedeva con la legis actio per manus iniectionem

Distinzione del processo

Distinzione nata con la legis actio sacramenti, ma che ha assunto importanza fondamentale nel sistema del diritto romano privato con il processo formulare:

  • Processo in rem:
    • Per far valere in giudizio i diritti reali
    • Mira a riavere una cosa propria: oggetto = una cosa
    • Impiegata per il riconoscimento e la tutela di posizioni giuridiche soggettive assolute
  • Processo in personam:
    • Per far valere in giudizio i diritti di credito
    • Usata per perseguire i crediti (credito: lato attivo dell'obbligazione)
    • Oggetto = persona

Legis actio per iudicis arbitrive postulationem (dichiarativa)

Esperibile per pretese per le quali una legge vi avesse fatto espresso rinvio. Era esperibile per crediti nascenti da stipulatio + per la divisione di eredità comuni.

Fase in iure

(Simile a quella della l.a. sacramenti in personam):

  • L'attore/le parti dovevano fare riferimento alla fonte dei diritti vantati e, rivolgendosi al pretore, chiedere (con certa verba) la nomina di un giudice (iudex) o di un arbiter

Fase apud iudicem

  • Il giudice si pronunciava sul merito della lite

Legis actio per condictionem (dichiarativa)

Usata per crediti aventi ad oggetto una somma determinata di denaro e per crediti di cose determinate diverse dal denaro.

Fase in iure

  • L'attore affermava un proprio credito (es: “dico che tu mi devi dare 10000 sesterzi”)
  • Se il convenuto:
    • Negava = l'attore lo invitava a ripresentarsi davanti al pretore dopo 30 giorni per la nomina di un giudice che avrebbe deciso la controversia
    • Ammetteva = confessio in iure (= conseguente potestà dell'altro di procedere contro di lui con l.a. per manus iniectionem)

Esecutive: Legis actio per manus iniectionem (esecutiva)

Era aperta al creditore in favore del quale fosse stata emessa (in una legis actio dichiarativa) una sentenza per cui l'avversario fosse stato riconosciuto debitore di una somma di denaro -> Poteva essere esperita per l'esecuzione di un giudicato.

Si procedeva con essa se il debitore dopo 30 giorni dalla sentenza non avesse ancora pagato.

Tipi di manus iniectio

  • Manus iniectio pro iudicato (= per l'esecuzione di un giudicato): ad essa erano ammessi lo sponsor che aveva prestato garanzia (cioè aveva soddisfatto il debito) e il debitore garantito non gli aveva rimborsato entro 6 mesi il relativo importo:
    • Creditore e debitore dovevano essere presenti davanti a un magistrato
    • Il creditore si rivolgeva al debitore e enunciava un formulario predeterminato (certa verba) la fonte del credito che pretendeva spettargli, ne indicava l'importo e dichiarava di manum inicere
    • Contemporaneamente il creditore afferrava il preteso debitore
    • Il debitore poteva:
      • Indicare un vindex = che lo avrebbe sottratto alla manus iniectio (il vindex poteva negare il debito e contestare il diritto dell'attore di procedere alla manus iniectio)
      • Non indicare un vindex =
        • Il pretore pronunciava l'addictio in favore dell'altra parte
        • Questa parte trascinava l'addictus con sé e lo teneva in catene 60 giorni
        • Durante questi 60 giorni lo conduceva in 3 mercati, in cui proclamava pubblicamente l'importo del debito, per dare la possibilità a chiunque di riscattare il debitore
        • Se nessuno lo riscattava, il debitore poteva essere venduto come schiavo fuori Roma (il creditore poteva anche ucciderlo volendo)
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Pellecchi Luigi.
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