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AGERE IN REM PER SPONSIONEM

Sono azioni che trattano delle azioni per le quali sarebbe stato possibile procedere con la

l.a. sacramenti in rem, come se fossero azioni per le quali si dovesse procedere con l.a. in

personam -> questo espediente processuale rendeva la posizione delle parti meno

gravosa e il procedimento piu snello

(utilizzavano l.a. in personam al posto della l.a. in rem)

+ non era richiesta la presenza della cosa in questione

Fase in iure:

• 1) Sponsio praeiudicialis:

il convenuto prometteva all’attore una somma di denaro di importo simbolico

(per l’ipotesi in cui la cosa in contestazione risultasse appartenere all’attore)

(summa sponsionis)

2) Sponsio pro praede litis et vindiciarum:

il covenuto prometteva all’attore che, una volta riconosciuto debitore in virtu

della sponsio praeiudicialis, avrebbe restituito la cosa controversa con i frutti del

periodo processuale

Fase apud iudicem:

• 1) L’attore proponeva l’azione (in personam) nascente dalla sponsio praeiudicialis,

nella quale il giudice condannava il convenuto al relativo importo in quanto

accertava preliminarmente che la res controversa era dell’attore

Il giudice si pronunciava sul debito DIRETTAMENTE

➔ e si pronunciava sull’appartenenza della cosa INDIRETTAMENTE

2) In caso di accertamento positivo, la somma riconosciuta dovuta neanche veniva

esatta e il convenuto avrebbe restituito cos e grutti

- L’onere della prova: gravava solo sull’attore (che doveva dimostrare di essere il

proprietario/erede...)

- Il giudice era chiamato a decidere (indirettamente) soltanto sulla questione se la res

controversa appartenesse all’attore

- Al convenuto bastava contestare ciò, non anche provare di essere lui il proprietaro/

erede..

- Quando la sentenza non era di accoglimento:

il giudice avrebbe solo escluso la titolarità dell’attore, ma nulla avrebbe detto circa

quella del convenuto

Con l’intensificarsi delle relazioni commerciali tra ROMANI e STRANIERI e con lo sviluppo

della società romana --> esigenza di strutture processuali diverse

=

il pretore consentì agli interessati (CIVES o PEREGRINI!) di litigare per formulas:

PROCESSO FORMULARE

- Esteso anche ai peregrini (ius civile + ius gentium)

- Con l’estensione di Roma non bastò piu un solo pretore (sennò tutti ogni volta

dovevano recarsi a Roma per un processo)

Nuova magistratura pretoria: PRAETOR PEREGRINUS

= esercitava giurisdizione tra cittadini romani e stranieri o solo tra stranieri

(il vecchio pretore: PRAETOR URBANUS)

- MAGISTRATI del processo formulare:

o Pretore urbano

o Pretore peregrino

o Edile curule

o Governatori provinciali

- Il processo formulare andò sostituendo le legis actiones

- Fu applicato non piu solo a Roma, ma anche nel resto del territorio italico e molte

province

- Aveva un carattere UNITARIO: aveva UN solo procedimento

(che poteva essere impiegato per l’esercizio delle varie actiones)

- Per ogni actio era prevista una formula (e le actiones erano molte)

- Il PROCEDIMENTO era diviso in fasi:

o In iure

o Apud iudicem

MA, a differenza delle legis actiones, in entrambe le fasi non c’era

➔ formalismo: le due parti erano ammesse ad esprimere liberamente le loro

ragioni

- Scritture: le FORMULE erano redatte per ISCRITTO

Prima del processo:

1) IN IUS VOCATIO:

atto privato compiuto dall’attore senza alcuna partecipazione di organo pubblico,

con cui lo stesso attore invitava l’altra parte a seguirlo dinanzi al magistrato

Ora:

➔ ▪ NO solennità orale

▪ l’attore doveva precisare al convenuto l’azione che voleva promuovere

▪ contro il vocatus che si rifiutava di seguirlo, l’attore non avrebbe potuto

fare ricorso alla forza

oppure

2) VADIMONIUM

il convenuto, mediante stipulatio, prometteva all’avversario che vi consentiva

comparire dinanzi al magistrato nel giorno concordato

(così non aveva l’obbligo di seguire immediatamente l’attore in iure)

Fase IN IURE:

- Venivano fissati i termini giuridici della lite

- Necessaria la presenza di: attore, convenuto, magistrato

- Il magistrato aveva iuris dictio: potere di stabilire il principio di diritto da far valere nel

caso concreto

ora si esprime con la DATIO ACTIONIS:

➔ il magistrato, approvato il testo della formula concordata tra le parti,

concedeva l’azione richiesta (così dava via libera alla sentenza)

1) Davanti al pretore le due parti manifestavano le proprie ragioni

2) L’attore indicava all’avversario la formula dell’azione che intendeva promuovere

(quindi illustrava le proprie pretese)

3) Se il convenuto non le ammetteva = dibattito informale nel quale le due parti

esprimevano i loro punti di vista

4) Se il pretore capiva che la pretesa dell’attore era infondata = DENEGATIO ACTIONIS

Il giudizio non avrebbe avuto seguito

5) Se il pretore dava l’azione (e quindi via libera al procedimento) = DATIO ACTIONIS

le due parti concordavano la formula da usare

FORMULA: breve documento scritto dove era anzitutto indicato il nome del

➔ giudice chiamato a giudicare, al quale si rivolgeva contestualmente invito di

condannare o assolvere a seconda che riscontrasse vere o non le

circostanze nella stessa formula indicate

(nella formula erano sintetizzati i termini della controversia ritenuti

determinanti ai fini della decisione)

6) LITIS CONTESTATIO:

dopo che il pretore aveva dato la formula e l’azione richiesta =

l’attore ne recitava il contenuto e il convenuto l’accettava

(no convocazione dei testimoni, perchè tanto la formula era scritta)

Aveva 2 effetti:

➔ ▪ Esclusori (preclusivi): l’azione non poteva essere ripetuta

▪ Conservativi: la pretesa dell’attore (se fondata) era messa al sicuro

Per esserci litis contestatio:

➔ il convenuto doveva fare DEFENSIO (collaborazione nel fissare i termini

della lite) = contro il convenuto che si rifiutasse di defendere (INDEFENSIO)

il pretore minacciava sanzioni diverse che erano piu gravi per le azioni in

personam (-> esecuzione) e meno gravi per le azioni in rem (-> trasferimento

di possesso)

Fase APUD IUDICEM:

- Senza formalità

1) Davanti al giudice (scelto dalle due parti e dal magistrato)

Poteva essere UNO oppure ORGANI GIUDICANTI COLLEGIALI

2) Le due parti esponevano liberamente le proprie ragioni portando le prove ritenute utili

3) Il giudice era vincolato ai termini della formula:

avrebbe potuto/dovuto condannare il convenuto solo se avesse verificato l’esistenza

degli elementi che nella formula erano condizioni della condanna (sennò doveva

assolverlo)

4) Si concludeva con la SENTENZA: di condanna o di assoluzione del convenuto

(era definitiva ed era sempre espressa in denaro)

LE PARTI ORDINARIE DELLA FORMULA

Formula = documento redatto per iscritto nella forma di un invio al giudice di condannare o

assolvere

- Vi erano sintetizzati i dati giuridicamente rilevanti della controversia

- Forniva l’oggetto della litis contestati

- Il giudice era rigidamente vincolato ai suoi termini

- Concessa dal pretore e accettata dalle parti

Constava di piu parti:

IUDICIS NOMINATIO

1) : nomina del giudice

Parti ordinarie:

2) DEMONSTRATIO (se c’è)

3) INTENTIO (c’è sempre)

4) CONDEMNATIO

5) ADIUCATIO

(non erano tutte necessarie)

DEMONSTRATIO

2.

- Indicava la CAUSA (la fonte) che avevano dato vita alla pretesa = CAUSA PETENDI

- Non c’era in tutte le formule, ma se c’era stava prima dell’intentio

- Inizava con la parola “poiché”

INTENTIO

3.

- Esprimeva la PRETESA vantata dall’attore = PETITUM

- Caratterizzava la formula: consente di stabilire se è un’actio in rem o in personam,

civile o pretoria (e se non c’è la demonstratio anche che tipo di azione è)

- C’era sempre

- Poteva essere:

o CERTA = quando la pretesa attrice era determinata (specifica ciò che gli spetta)

o INCERTA = quando la pretesa attrice non era determinata

Se C’ERA LA DEMONSTRATIO = era sempre INCERTA

➔ (e indicava tutto quello che il convenuto era tenuto a fare/dare all’attore)

Se era CERTA = l’attore poteva incorrere in:

➔ ▪ PLURIS PETITIO (domanda di qualcosa in piu) e perdere la lite

= se l’attore chiedeva piu del dovuto, era incorso in pluris petitio e non

avrebbe potuto piu ripeterla nemmeno per quanto effettivamente dovutogli

oppure

▪ MINORIS PETITIO (domanda di qualcosa in meno) ma non perdere la

lite (in seguito l’attore avrebbe potuto, in altro giudizio, pretendere i soldi

residui)

CONDEMNATIO

4.

- Si invitava il giudice a condannare il convenuto se sussistevano le condizioni nella

stessa formula indicate (diversamente ad assolverlo)

- Doveva precisare l’oggetto eventuale della sentenza di condanna (che doveva essere

espressa in denaro in ogni caso)

- Nelle azioni penali: era generalmente in un multiplo del pregiudizio subito dall’attore

- A volte si dava l’esigenza che la condanna pecuniaria non superasse certi limiti: la

condemnatio veniva integrata da una TAXATIO

ADIUCATIO

5.

- Stava solo nelle formule delle azioni divisorie e dell’azione per il regolamento dei

confini

- Autorizzava il giudice ad aggiudicare ai partecipanti alla comunione o ai confinanti parti

definite di quanto era oggetto della divisione o parti definite di terreno a confine

Nella formula potevano esserci anche:

PRAESCRIPTIO (era scritta prima della iudicis nominatio)

Era un rimedio a favore dell’attore:

con la praescriptio l’oggetto dell’azione (e conseguentemente l’effetto preclusivo della litis

contestatio), venivano limitati a quanto l’attore volesse o potesse perseguire

Es: se la stipulatio aveva ad oggetto un pagamento rateale con scadenze

➔ semestrali, senza la praescriptio si sarebbe potuto fare solo una azione

EXCEPTIO (tra l’intentio e la condemnatio)

Era un rimedio a favore del convenuto:

era una condizione negativa della condanna

Il giudice avrebbe potuto e dovuto condannare il convenuto solo se le

➔ circostanze dedotte nell’exceptio non risultavano vere

- Era inserita nella formula se richiesta dal convenuto

- Veniva concessa dal pretore quando le circostanze non erano manifeste e venivano

contestate dall’attore sì che occorreva per esse procedere ad un accertamento

(non ogni difesa del convenuto era exceptio!)

- Era necessaria quando il giudice non avrebbe potuto tener conto di fatti che, al

contrario, si voleva venissero in considerazione

- La tutela solo in via di exceptio era imperfetta perchè:

il soggetto tutelato solo con exce

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A.A. 2015-2016
27 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Pellecchi Luigi.