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Forma di processo più antica

La forma di processo più antica era l'unica fruibile dai cittadini in età arcaica. Esistevano cinque diversi riti processuali con alcuni tratti in comune. Tre di questi erano dichiarative (di cognizione):

  • Sacramenti
  • Per iudicis arbitrive postulationem
  • Per condicionem

Riti esecutivi

Tre erano esecutive, volte alla realizzazione di posizioni giuridiche certe:

  • Per manus iniectionem
  • Per pignoris capionem

I tratti comuni tra questi cinque riti erano la denominazione, il fatto di essere accessibili solo da cittadini romani, l'oralità e un rigido formalismo. Le parti invocavano con atto solenne i testimoni che attestassero il rito compiuto, la litis contestatio.

Legis actio sacramento in rem

Questo rito era applicato ai diritti assoluti. Ecco un esempio di come funzionava:

  1. "Io dico che questo schiavo è mio per diritto dei Quiriti in base a giusto titolo. E così come ho detto, ecco, a te ho imposto la festuca."
  2. Il litigante abbracciava lo schiavo con una mano.
  3. Il magistrato ordinava: "Lasciate tutti e due lo schiavo."
  4. Litigante 1 chiedeva: "Ti chiedo di dirmi in base a quale titolo tu hai rivendicato."
  5. Litigante 2 rispondeva: "Imponendo la festuca ho esercitato il mio diritto."
  6. Litigante 1 dichiarava: "Poiché hai rivendicato ingiustamente, ti sfido a una scommessa di 500 assi."
  7. Litigante 2 accettava: "E io te."
  8. Magistrato stabiliva il possesso interinale e garanti di ciò → garanti della scommessa → testimoni (litis contestatio).
  9. Durante l'apud iudicem: venivano fornite prove e il giudice decideva quale scommessa fosse giusta.

Se il bene era riconosciuto appartenente al possessore interinale, se lo teneva; in caso contrario, il possessore interinale doveva restituire il possesso e i frutti. La responsabilità ricadeva sui garanti che si esponevano all'esposizione personale.

Legis actio sacramento in personam

Questa riguardava situazioni giuridiche soggettive relative.

In iure

In questa fase, l'attore dichiarava di avere un credito. Se il convenuto confermava, si trattava di una confessione.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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