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Le fonti del diritto nel periodo post-classico e giustinianeo
Il periodo post classico inizia con la fine dell'età dei Severi (230 d.C). Dopo la dinastia severa, l'Impero romano inizia ad attraversare una fase di profonda crisi sia politica che economica e questa crisi si riversa anche sul settore giuridico, con la scomparsa della giurisprudenza e dei giuristi. Si dice che con la morte di Modestino (245 d.C) sia morto l'ultimo giurista classico. La giurisprudenza perde dunque completamente la sua funzione creativa; il suo ruolo viene definitivamente sostituito dal Princeps. Nel periodo post classico quindi assistiamo ad un netto passaggio da un diritto giurisprudenziale ad un diritto legislativo. Tale progressivo passaggio non si verifica in poco tempo ma passa attraverso una serie di tappe che analizzeremo ora. Prima tappa: l'avvento di Diocleziano. Egli riordina le fonti normative imperiali. Nella precedente lezione abbiamo visto che tra le fonti imperiali avevano.un largo impiego idecreta e i mandati (i decreta erano le sentenze emesse dall'Imperatore mentre i mandata erano le istruzioni generali che gli imperatori impartivano ai funzionari che gliele richiedevano per comandare le province). (Attenzione: si trattava di forme di costituzioni imperiali). Con Diocleziano, i decreta e i mandati cadono in disuso: i decreta cessano di essere emessi dal principe che delega la propria amministrazione a farlo e i mandata scompaiono perché l'imperatore preferisce impartire ai suoi funzionati istruzioni di carattere particolare e non generale); tali istruzioni particolari sono inserite nelle epistulae che prendono così il posto dei mandata. Circa le altre forme di costituzioni imperiali, es gli edicta (provvedimenti di carattere generale vincolati per la popolazione) vengono anch'essi accantonati in quanto ne era divenuta sempre più complicata la previa pubblicazione affinché il popolo ne prendesse conoscenza. Tra lerichiesta; come invece accadeva per le costituzioni normalmente)Lo stesso termine lex generalis ci fa capire che é ormai concluso l’accentramento in capo all’Imperatore del potere di emanare diritto.Inoltre Costantino sancisce l’inefficacia di tutte le precedenti costituzioni che hanno avuto contenuto contra jus cioè dei rescripti contra jus (a volte infatti era capitato che un Imperatore fosse andato contra jus per favorire una parte del processo). C’è un uso sempre minore dei rescripti (cioè delle costituzioni con carattere particolare); aumentano le costituzioni con carattere generale.Da Costantino in poi vengono emesse molte disposizioni che limitano l’efficacia delle costituzioni particolari. Anche per le epistulae, Costantino sottolinea che non hanno efficacia generale ma solo particolare.OPERE GIURIDICHE DEL III – IV SECOLOLe costituzioni generali del Princeps, nonostante la buona volontà dell’imperatore, nonRiescono chiaramente a disciplinare tutti i campi del diritto. Ecco allora che gli avvocati continuano a fare uso degli scritti della giurisprudenza romana dei periodi precedenti (classico e pre-classico). La figura del giurista (chiariamolo) è però scomparsa. Rimane però l'importanza delle loro opere.
La vecchia giurisprudenza continua ad essere utilizzata. I vecchi pareri dei giuristi vengono citati dagli avvocati davanti ai giudici nei tribunali quasi come se avessero valore di norma precettiva. Questa tecnica degli avvocati veniva detta recitatio.
Si inizia ad avvertire l'esigenza di raccogliere i responsi della vecchia giurisprudenza. La prima raccolta fu la "Pauli sententiae" (una raccolta delle opere del giurista Paolo). Queste raccolte erano raccolte di massime.
I pareri dei giuristi acquistano efficacia normativa. Purtroppo nasce la prassi, tra gli avvocati, di falsificare anche i responsi dei giuristi. Ne nasce un problema di certezza del diritto.
diritto. Questo porta l'imperatore d'Occidente Valentiniano III nel 426 d.C. ad emanare la Costituzione "Legge delle citazioni"; all'interno della quale, per espresso volere dell'Imperatore, sono comprese solamente le opere di cinque giuristi: Gaio, Papiniano, Ulpiano, Modestino e Paolo. Valentiniano III impone inoltre ai Giudici di dare ragione alla parte che si fosse presentata con un numero maggiore di citazioni in giudizio. In caso di parità, le citazioni di Papiniano dovevano essere considerate più importanti delle altre. Solo in ultima istanza, il Giudice poteva decidere liberamente in base alla sua discrezionalità. (Quindi un ruolo limitato del magistrato). La costituzione "Legge delle citazioni" viene successivamente estesa da Teodosio all'impero d'Oriente ma con l'aggiunta di una clausola: "sono rilevanti anche le citazioni dei giuristi citati dai cinque giuristi prescelti". Quindi
Diventano importanti le citazioni di tutti i giuristi e non solo di queicinque (questo in Oriente però; non nell' Impero di Occidente). In Occidente dunque è molto più difficile per gli avv reperire citazioni.
Dopo la nascita di raccolte di citazioni di giuristi del passato, nasce l'esigenza di fare altrettanto con le costituzioni imperiali. Nascono a tal fine:
- il Codice Gregoriano nel 291dC che raccoglie le costituzioni emanate da Adriano a Diocleziano
- il Codice Ermogeniano (a completamento del codice gregoriano)
Attenzione: si tratta di raccolte private, non di codici come li intendiamo oggi.
Nel 400 dC, Teodosio, elabora il primo progetto di codificazione del diritto (a quasi 900 anni dalla prima codificazione del diritto romano rappresentata dalle XII tav (V sec. aC)
L'idea iniziale di Teodosio era quella di dare vita a due codici:
- uno avrebbe dovuto raccogliere le cost imperiali con carattere generale emanate da Costantino in poi;
- il secondo avrebbe
dovuto contenere tutto il diritto vigente, ivi compresi i rescripti e i pareri dei giuristi classici e preclassici.
Il progetto era troppo ambizioso; i tempi troppo stretti. Venne portato ad ultimazione solo il primo codice; chiamato il codice Teodosiano.
A Teodosiano seguì Giustiniano….
Giustiniano, divenuto imperatore nel 527 dC è passato alla storia per due motivi: la compilazione giustinianea (Corpus Juris Civilis: nome però dato dai giuristi medievali, e non da lui, alla sua compilazione) e per aver riconquistato, anche se per breve tempo, i territori romani occupati dai barbari.
Nel 528 dC, emana una costituzione programmatica nominando una commissione di giuristi impiegati da Triboniano e li incarica di raccogliere tutte le costituzioni in vigore traendole solo dai codici gregoriano, ermogeniano e teodosiano. Tale costituzione programmatica prende il nome di “Haecque necessario est”.
I compilatori sono particolarmente rapidi e completano questo lavoro in solo un
Anno. Subito dopo Giustiniano ordina la creazione di una "raccolta di 50 decisioni" cioè una raccolta dei 50 principi di diritto maggiormente in uso nella prassi. Viene deciso di realizzare il Corpus Juris Civilis. Il corpus juris civilis si divide in tre parti:
- Digesto (opere dei giuristi dell'età repubblicana e del principato)
- Istituzioni (manuale di diritto romano)
- Codice (raccolta di costituzioni imperiali a partire dal III secolo fino a Giustiniano)
Nel 530 emana la costituzione De Auctore con la quale definisce le linee programmatiche per la redazione del Digesto e contemporaneamente ne affida il compito a 16 giuristi, guidati da Triboniano.
In teoria, per volontà espressa di Giustiniano, Triboniano si sarebbe dovuto servire unicamente delle opere di giuristi del passato che erano stati investiti dello jus respondendi ex auctoritate principis; in realtà, Triboniano, è ricorso anche a giuristi dell'età repubblicana, quindi necessariamente...
non investiti di quell'ufficio che sappiamo essere stato introdotto col principato e non prima. Giustiniano attribuisce alla commissione la più ampia libertà di modificare i testi dei giuristi al fine di armonizzare quanto più possibile i contenuti dei Digesto con la realtà della Roma di allora. E da qui il fraintendimento dei pandettisti nel 1800.
Nel 533, con la Cost Tanta (nome greco Dedoken) viene attribuita efficacia normativa al Digesto che entra in vigore. Per la sua compilazione, i giuristi di cui più si è servito Triboniano sono stati Paolo ed Ulpiano.
Attenzione ai numeri; quando troviamo scritto: D 1.2.2.5. significa Digesto, libro primo, titolo secondo, frammento secondo, paragrafo quinto del frammento.
Ma come ha fatto quella commissione a fare tutto quel lavoro in così pochi anni? In proposito esistono due teorie: la teoria dei pre-digesti, secondo la quale, sotto Giustiniano, già esistevano delle raccolte simili al
Digesto e pertanto la commissione non avrebbe fatto altro che raccoglierle;la teoria delle masse in base alla quale i commissari si sarebbero divisi i compiti, occupandosi ditre categoria dividendosi in tre gruppi: d. civile, d. pretorio e d. casistico. In effetti questa è lastruttura del Digesto.
Quando si parla di DIGESTO si parla spesso del problema della interpolazione: la tendenza deisuoi compilatori ad adeguare i testi dei giuristi utilizzati in modo da adattare il loro pensiero allarealtà dell'Impero giustinianeo. Ma in realtà essi si limitarono solo a chiamare con i nomi dell'epocai vecchi istituti. Es la mancipatio (una forma di compravendita) non esisteva più sotto Giustinano;essa venne alora chiamata traditio.
LE ISTITUZIONI
Pubblicate nel 533 senza una specifica costituzione.Si tratta di una sorta di manuale di d romano che viene pensato per iniziare i giovani agli studigiuridici.Essa ricalca la struttura delle Istituzioni di Gaio
Cost Tanta le rende il manuale obbligatorio da adottare per gli studiosi del diritto.
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