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Le fonti del diritto nel periodo post-classico e giustinianeo

Il periodo post classico inizia con la fine dell’età dei Severi (230 d.C.). Dopo la dinastia severa, l’Impero romano inizia ad attraversare una fase di profonda crisi sia politica che economica e questa crisi si riversa anche sul settore giuridico, con la scomparsa della giurisprudenza e dei giuristi. Si dice che con la morte di Modestino (245 d.C.) sia morto l’ultimo giurista classico.

La giurisprudenza perde dunque completamente la sua funzione creativa; il suo ruolo viene definitivamente sostituito dal Princeps. Nel periodo post classico quindi assistiamo ad un netto passaggio da un diritto giurisprudenziale ad un diritto legislativo. Tale progressivo passaggio non si verifica in poco tempo ma passa attraverso una serie di tappe che analizzeremo ora.

Prima tappa: l’avvento di Diocleziano

Egli riordina le fonti normative imperiali. Nella precedente lezione abbiamo visto che tra le fonti imperiali avevano un largo impiego i decreta e i mandati (i decreta erano le sentenze emesse dall’Imperatore mentre i mandata erano le istruzioni generali che gli imperatori impartivano ai funzionari che gliele richiedevano per comandare le province). (Attenzione: si trattava di forme di costituzioni imperiali).

Con Diocleziano, i decreta e i mandati cadono in disuso: i decreta cessano di essere emessi dal principe che delega la propria amministrazione a farlo e i mandata scompaiono perché l’imperatore preferisce impartire ai suoi funzionati istruzioni di carattere particolare e non generale; tali istruzioni particolari sono inserite nelle epistulae che prendono così il posto dei mandata.

Circa le altre forme di costituzioni imperiali, es gli edicta (provvedimenti di carattere generale vincolati per la popolazione) vengono anch’essi accantonati in quanto ne era divenuta sempre più complicata la previa pubblicazione affinché il popolo ne prendesse conoscenza.

Tra le varie forme di costituzioni imperiali, prendono ora il sopravvento le epistulae ed i rescripta; Diocleziano apporta però alcune modifiche. I rescripti infatti, nel periodo pre-classico e classico, potevano formare oggetto di interpretazione. Diocleziano la vieta invece e ne vieta anche l’applicazione analogica. Motivo: non esiste più una classe di giuridici in grado di interpretarli. Inoltre, siccome era sopraggiunta la pratica degli avvocati di falsificare i rescripti che essi stessi portavano davanti ai Giudici, Diocleziano impone che davanti ai Giudici si possano portare solo nella forma originale.

A Diocleziano segue Costantino

Con Costantino, il sistema delle costituzioni imperiali subisce una profonda modifica. Costantino introduce una nuova forma di costituzione imperiale: la l

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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