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I MEZZI AUSILIARI DEL PROCESSO FORMULARE
Verso la fine del III sec. a.C., gli interventi del pretore nella Iurisdictio urbana avvengono mediante quelli che sono comunemente chiamati i MEZZI AUSILIARI DEL PROCESSO PRETORIO, tutti fondati sull'imperium:
- INTERDICTA; (vietare una cosa)
- STIPULATIONES PRAETORIAE; (stipulazioni-contratti pretori)
- RESTITUTIONES IN INTEGRUM; (rendere l'intero)
- MISSIONES IN POSSESSIONEM. (libertà di dominio)
L'INTERDICTUM è un ordine del pretore, che ingiunge ad un soggetto di tenere un certo contegno, emesso su richiesta di altro soggetto interessato a tale comportamento.
Degli Interdetti, i giuristi Romani facevano una tripartizione in base al contenuto dell'ordine, distinguendo quelli:
- RESTITUTORI;
- ESIBITORI;
- PROIBITORI.
Con l'Interdictum RESTITUTORIUM si ordinava di restituire all'istante il possesso o la detenzione di una cosa o, comunque, di ripristinare una situazione di fatto.
precedente;Con L'interdictum EXHIBITORIUM si ingiungeva di procedere alla presentazione In Iure dipersone o di cose;Con L'Interdictum PROHIBITORIUM, si ingiungeva di astenersi dal compiere qualcosa,soprattutto da un comportamento violento tenuto per raggiungere un certo risultato.In alcuni casi di Interdetti Proibitori il magistrato rivolgeva l'ordine ad entrambe le parti: si trattavadei c.d. INTERDICTA DUPLICIA.Se il destinatario non eseguiva l'ordine ricevuto e non chiedeva, ove possibile, la FormulaArbitraria, l'A. poteva ricorrere al procedimento PER SPONSIONEM, dopo aver convocato il C.dinanzi al magistrato. Tale procedura prevedeva una SPONSIO ed una RESTIPULATIO: lapromessa di una somma di denaro da parte del C. a favore dell'A x il caso in cui fosse stato violatoun ordine legittimo del pretore, e dell'A. a favore del C. x il caso contrario.2- Nelle STIPULATIONES PRAETORIAE un soggetto chiede al magistrato di costringere unaltrointegrum è un provvedimento del pretore che consiste nella restituzione di una situazione giuridica al suo stato originario. Questo provvedimento viene adottato quando un determinato fatto giuridico ha prodotto l'estinzione di un diritto soggettivo. La restitutio in integrum può essere richiesta nei confronti di atti giuridici viziati o di fatti giuridici che hanno estinto diritti soggettivi, come ad esempio la capitis deminutio minima.integrum si identifica con la concessione di una Formula Ficticia, in cui si impone al giudice di non tener conto del fatto che, per il ius civile, avrebbe estinto il diritto su cui si fonda l'azione proposta dall'istante. 5- Le MISSIONES IN POSSESSIONEM ed IN BONA consistevano in un atto, fondato sull'Imperium del magistrato, che immetteva l'istante nel possesso di singole cose (missiones in possessionem) o nell'universalità dei beni (missiones in bona). PROCESSO APUD IUDICEM E LA SENTENZA La fase APUD IUDICEM appare meno disciplinata di quella In Iure, essa attirava di nuovo l'attenzione del giurista. La Lex Iulia fissava i termini precisi entro cui il processo doveva essere portato a compimento altrimenti si estingueva: 18 mesi dalla litis contestatio per i Iucia Legittima, oppure l'anno di carica del magistrato in quelli Imperio Continentia. Nella fase Apud Iudicem sorgeva la necessità di modificare il Iudicium: 1- nel caso di morte diunadelle 2 parti sostanziali o formali, come il COGNITOR (garante, avvocato) e il PROCURATOR (amministratore, procuratore), il che avviene con la TRASLATIO IUDICII (trasporto tribunali).;2- in seguito alla morte o alla sopravvenuta incapacità del giudice, e si ha la MUTATIO IUDICIS (scambio giudice). Dovendosi intervenire sulla formula, è necessaria la cooperazione delle parti edel magistrato, quindi occorre una nuova comparizione in iure, ed un nuovo decreto del pretore che approva il Iudicium con le modificazioni che si sono rese necessarie, ma non occorre un anuova litiscontestatio. Anche nella procedura formulare l’assenza ingiustificata di una delle parti nella fase InSudicio produce l’automatica soccombenza dell’assente, in quanto la trattazione delle causa può essere effettuata soltanto in presenza di entrambi i contendenti. Il giudice decideva la controversia secondo il proprio discrezionale parere. Il contenuto ed i presupposti dellaera affidata al creditore, che poteva procedere direttamente all'esecuzione forzata nei confronti del debitore. Questo tipo di processo esecutivo era caratterizzato da una serie di atti formali e rituali, che dovevano essere seguiti scrupolosamente. Nel sistema delle Formule, invece, l'esecuzione della sentenza era affidata ad un magistrato, chiamato praetor, che aveva il compito di emettere un'ordinanza di esecuzione, chiamata interdictum. Questa ordinanza permetteva al creditore di procedere all'esecuzione forzata nei confronti del debitore. Nel sistema delle Cognizioni, infine, l'esecuzione della sentenza era affidata ad un ufficiale giudiziario, chiamato ufficiale di giustizia, che aveva il compito di eseguire la sentenza e di soddisfare il creditore. In tutti e tre i sistemi processuali, l'esecuzione della sentenza poteva avvenire attraverso diverse modalità, come ad esempio il pignoramento dei beni del debitore o il sequestro dei suoi crediti. È importante sottolineare che l'esecuzione della sentenza era subordinata alla sua validità e alla sua efficacia. Se la sentenza era nulla o inefficace, l'esecuzione non poteva avere luogo. In conclusione, il processo esecutivo era il momento in cui la sentenza di condanna veniva effettivamente messa in atto e il creditore poteva ottenere il soddisfacimento del suo diritto.avveniva mediante la MANUS INIECTIO, una forma di esecuzione essenzialmente personale. L'Obbligatio Iudicati nascente dalla sentenza di condanna veniva fatta valere mediante L'Actio Iudicati, che anche se diretta ad aprire il processo esecutivo, era introdotta allo stesso modo di qualsiasi altra actio: dopo l'In ius Vocatio e la comparizione In Iure, se il C. contestava il fondamento dell'azione, aveva luogo la litis contestatio sull'actio iuidcati, altrimenti si apriva la via al processo esecutivo. Sull'esecuzione personale dopo la Lex Iulia siamo poco informati, essa si fondava ancora su un'Addictio, che non portava più ovviamente alla riduzione in schiavitù o alla messa a morte dell'Addictus (debitore). L'esecuzione personale aveva quindi lo scopo di esercitare una coazione indiretta sul debitore, e soprattutto sugli amici e parenti, perché venisse adempiuta l'Obbligatio Iudicati. Quanto alla possibilitàdi riscattarsi mediante la prestazione del proprio lavoro, il debitore non ne era obbligato. L'esecuzione era prevalentemente patrimoniale e generale poiché per qualsiasi credito si procedesse, il debitore perdeva tutto il suo patrimonio. Bisogna quindi mettere al corrente tutti i creditori e per far ciò serviva la pubblicità che il pretore imponeva mediante avvisi esposti in pubblico (PROSCRIPTIONES) che dovevano durare 30 giorni, se si procedeva contro un soggetto vivente, 15 giorni se sottoposti ad esecuzione erano i beni di un defunto. Durante il termine per la Proscriptio potevano intervenire nuovi creditori. Scaduto il termine per la Proscriptio, e continuando l'insolvenza, i creditori eleggevano un MAGISTER BONORUM che amministrava i beni soggetti ad esecuzione e preparava la LEX BONORUM VENDUNDORUM, in cui veniva descritto l'attivo ed il passivo dell'esecuzione e si fissavano le condizioni per la vendita in blocco del patrimonio del debitore. DopoL'approvazione del pretore, il Magister procedeva alla vendita in blocco dei beni al BONORUM EMPTOR, in base alla miglior offerta: il prezzo però non consisteva in una somma di denaro, ma nella percentuale sui crediti che i singoli offerenti si erano dichiarati disposti a pagare.
Inoltre, una particolare forma di esecuzione è la BONORUM DISTRACTIO, applicata contro l'incapace sprovvisto di rappresentante legale ed ove si procedesse nei confronti di un'appartenente alla classe senatoria. In entrambi i casi viene nominato un CURATORI BONORUM che procede alla vendita dei singoli beni del debitore x poter soddisfare col ricavato i creditori, viene così evitata l'infamia e, tacitati tutti i creditori, quanto resta del patrimonio è restituito alla persona sottoposta a esecuzione.
Il debitore caduto senza sua colpa in insolvenza può evitare l'esecuzione personale e l'infamia conseguente a quella patrimoniale ricorrendo alla CESSIO BONORUM.
con cui cede tutti i suoibeni ai creditori mediante una dichiarazione fatta al magistrato, che successivamente immette icreditori stessi nel patrimonio così ceduto.
PROCESSO EXTRA-ORDINEM.
Scomparsa fase In Iure ed In Iudicio. Il processo si svolge x l’intero dinanzi ad un organo dellostato, un funzionario imperiale o magistrati del cursus honorum repubblicano, che assumono nuovefunzioni nel mutato assetto istituzionale dello Stato. Ciò influisce sulla natura della sentenza, chenon è più il parere del giudice, a cui conferiscono efficacia la volontà delle parti e del magistrato.
Nel passato si è molto discusso sull’origine della COGNITIO. Essa si incentra sulla figura delPrinceps. Processi Cognitori si hanno sia nella prassi metropolitana sia in quella Provinciale. NellaPrima, le Cognitiones iniziano con Augusto, fondandosi in questo periodo sull’Imperium cheattribuiva ad Augusto un potere che gli spettava senza limiti territoriali.
Augusto poteva organizzare processi indipendentemente dal diritto civile, come aveva fatto a suo tempo il pretore nella iurisdictio peregrina e urbana, anche se nel mutato clima le forme ne sarebbero state diverse.
A partire dal III sec d.C. le Cognitiones vengono introdotte come istanze di 1° grado per proteggere situazioni nel sistema dell'ordo non trovavano tutela o ne avevano una inadeguata.
Esse venivano affidate a magistrati del sistema repubblicano come i PRAEFECTI AERARII o il PRAEFECTUS URBI.
PRAEFECTII AERARII: erano deputi alla gestione della cassa pubblica.
Sempre nelle forma della Cognitio sono possibili processi fra l'amministrazione pubblica ed i privati per rapporti di carattere patrimoniale: ad es., per i CADUCA (beni vacanti, appartenenti ad un patrimonio ereditario, non attribuiti in successione all'erede o al legatario incapace), devoluti all'erario e poi al fisco, e per i BONA EREPTORIA, devoluti al fisco, con la rispettiva competenza dei PRAFECTI.
i TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI (TAR). I TAR sono organi giurisdizionali specializzati che si occupano di contenzioso amministrativo. La loro competenza si estende a tutte le controversie che riguardano l'attività amministrativa degli enti pubblici, sia a livello regionale che locale. In particolare, i TAR si occupano di giudicare i ricorsi presentati contro gli atti amministrativi emessi dalle amministrazioni pubbliche, come ad esempio i provvedimenti dei sindaci, dei prefetti o delle regioni. Inoltre, i TAR sono competenti anche per le controversie che riguardano i contratti pubblici, le espropriazioni per pubblica utilità e le questioni relative al diritto dell'ambiente.