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Mecanismo del risarcimento del danno
Trattasi di obbligazione di pura responsabilità da parte del debitore nei confronti del creditore: il debitore non può più attivarsi, è tutto in mano del creditore che può decidere di agire giudizialmente o rimettere il debito.
D. 45. 1. 91 (Paolo) (pag. 5, C) → caso: stipulatio con la promessa di dare lo schiavo Stico ma lo schiavo muore 2 ipotesi:
- se l'ha ucciso il promittente uccisione con dolo = colpa commissiva (vedi supra)
- se il promittente ha trascurato una malattia dello schiavo colpa omissiva
È comunque obbligato?
2 sarebbero le alternative chi ha promesso di dare:
- o è responsabile a titolo di colpa perché la colpa può anche essere omissiva (non solo e necessariamente commissiva)
- o non lo è perché chi è tenuto a dare non è anche tenuto a fare (in base al contenuto della stipulatio - negozio di stretto diritto e non di buona fede)
– che quindi fa sorgere solo)un’obbligazione di dare, trasferire in proprietà e nulla di più Paolo protende per la seconda potente tipicità dei comportamenti dedotti in obbligazione!D. 4. 3. 7. 3 (Ulpiano) (pag. 5, B) azione di dolo: azione sussidiaria ( )esperibile cioè solo quando non ci sono altre azioni più dirette per quel det. casoche esperisce la vittima del dolo ( è vizio della volontà - oltre all’errore e alla violenza – inteso come) qualora non abbia altro strumento conl’inganno, il raggiro che una parte induce nell’altra con artifizicui reagire nei confronti dell’autore del dolo stessoMA NB il dolo non riguarda solo il momento genetico del negozio o del contratto, può riguardare anche unmomento successivo: l’esecuzione del contratto o l’adempimento della prestazionecaso: schiavo avvelenato dal promittente e poi consegnato ( )avvelenato, non morto
Situazione che potrebbe portare il creditore a non poter esperire l'azione nascente dall'inadempimento contrattuale del promittente. Ecco che allora sussidiariamente interviene l'azione di dolo.
Conclusione: la regola fissa per le prestazioni di dare (in base a stipulatio o legato) è quella del limite della tipicità, cioè il dare consiste unicamente nel trasferire in proprietà. Infatti sono negozi che, a differenza dei nostri, non prevedono alcuna prestazione accessoria!
2) PRESTAZIONE DI FACERE
Passo indietro: fonti dell'obbligazione che hanno come origine il fatto illecito (illecito aquiliano).
Processo c.d. momento della colpa: quando emerge il concetto di colpa? Sicuramente dopo il concetto di dolo, essendo il dolo concetto più antico e sicuramente più facile da individuare. Altrettanto facile è individuare il nesso di causalità. I romani distinguevano tra omicidio doloso e omicidio volontario (nostro).
- omicidio colposo) in termini di sanzione
- da dove emerge il concetto di colpa? dall'atto iniuria (= atto ingiusto/antigiuridico)
- quindi a partire dalla costruzione dell'illecito extra-contrattuale nell'ambito delle fonti dell'obbligazioni
- cosa significa esattamente iniuria? atto ingiusto compiuto senza causa di giustificazione (?)
- Ulpiano (nel D. 9. 2. 5) ad es. ci dice che, nel caso di un servo-ladro-armato ucciso dal padrone di casa, il suo padrone non può chiedere un risarcimento perché la legittima difesa è causa di giustificazione
- ma davvero l'esistenza o meno di una causa di giustificazione può fare da discriminante tra atto ingiusto e atto non ingiusto? non in una società complessa
- infatti ciò funzionerebbe in una società organizzata ma semplice nei comportamenti sociali ed economici, non in quella romana che col tempo si fa complessa e dove quindi diventa difficile trovare sempre
una (causa di giustificazione es. pensiamo a colui che guida un carro, colui che sistema la sua casa mentre la gente passa in) strada, colui che esercita la professione medica, ecc... in una società complessa si creano necessariamente situazioni che, pur agendo con correttezza, espongono all'incuria, cioè al fatto che guida diligente, avviso di lavori e recinto, cura professionale del malato arrecare un danno senza causa di giustificazione comporti responsabilità. Allora: o ci si espone costantemente ai rischi continui di una certa attività, oppure ci si astiene dal fare qualsiasi cosa MA il disimpegno è socialmente impensabile.
soluzione? idea della correttezza che consiste nel dimostrare di aver agito secondo certe regole di condotta, prudenza, diligenza per scaturisce il concetto di colpa! essere esenti da colpa conclusione del processo: il giurista romano, a partire dall'epoca classica, cataloga come comportamento dettato
dolore e colpa? La colpa può essere intesa come un comportamento negligente o imprudente che porta a conseguenze dannose. Nel contesto delle prestazioni di dare, la colpa può entrare in gioco attraverso l'applicazione dell'analogia sostanziale con la lex aquilia. Per quanto riguarda le prestazioni di facere, invece, il concetto di colpa può essere meno chiaro.colpa?anticipazione: la buona fede è funzionale all'emersione del concetto di colpa. Il problema di base va visto nella creazione di una clausola processuale (processuale perché compare nel processo formulare) che ha delle conseguenze di tipo sostanziale. Vi sono dei rapporti giuridici (che non sono solo dei contratti ma possono essere anche quasi contratti come la dote o la) nella cui formula il pretore inserisce una clausola che recita "ex fide bona" = secondo buona fede. Vediamo allora cos'è la buona fede: cos'è la "fides", cioè la fede? E perché i romani hanno aggiunto l'aggettivo "bona", cioè buona? Le soluzioni sono molto controverse e trovano la loro origine in fenomeni anche metagiuridici (al di là del diritto).
FIDES: i romani antropologicamente sin dall'antico avevano una concezione molto forte di questo elemento interpersonale che chiamavano fides,
tant'è si dice l'avessero anche elevata a divinità (dea fides). La fides era un legame interpersonale che doveva portare alla lealtà che un soggetto aveva nei confronti di un altro soggetto (pensiamo all'espressione tipica "entrare in fidem con"). Quindi era un rapporto di lealtà intesa come posizione di onestà e di correttezza nei confronti di un altro soggetto. Tale rapporto non prevedeva nessuna sanzione di tipo giuridico ma solo strettamente di tipo antropologico e sociale, peraltro molto più pesante delle sanzioni giuridiche! Era un rapporto molto forte su base personale che valorizzava il criterio dell'amicizia (amicizia che Cicerone, riprendendo un trattato di Aristotele, definisce come il rapporto reciproco di solidarietà tra due soggetti): prestito denaro, ospitalità, lettera di raccomandazione... Così l'amicizia fondata sulla fides sostituiva tuttaUna serie di rapporti che noi oggi costruiamo attraverso dei meccanismi di tipo professionale - è momento tipico della società romana - è l'affidamento che un soggetto ha nei confronti di un altro e viceversa. BONA perché:
- la società subisce un'evoluzione
- quando la società non è più così uniforme nei suoi modelli di riferimento e nelle sue costituzioni sociali (cioè quando la società diventa troppo numerosa ed è formata da etnie diverse con religioni) perde questi collegamenti sociali in senso stretto e cambiano i valori sociali diversi...
di conseguenza, la società non è più capace di per sé di sanzionare questi elementi! - la fides, da elemento puramente etico-sociale, viene ad assumere un carattere giuridico, tanto è che non la si chiama più solo fides ma le si aggiunge il carattere peculiare di bona (e contestualmente si forma il concetto
contrario di mala fides, che identifica l'illecito, il dolo) la bona fides entra nello strumentario concettuale dei giuristi romani i quali ragioneranno con la buona fede in termini di possesso o di usucapione( per cui il sapere o non sapere che una cosa è altrui diventa scriminante per giudicare l'acquisto della proprietà o del possesso – buona fede soggettiva in tema di possesso, art. 1148ma qui ci interessa la buona fede oggettiva: è una creazione certamente anche dei giuristi ma trova la sua espressione creativa in una clausola processuale costruita dal pretore ( ) è il pretore che propone la formula detta clausola compare nell' intentio ( )parte della formulaformula: tu giudice valuta se Sempronio doveva dare, fare o garantire secondo buona fedeATT! i giudizi di stretto diritto ( iudicia stricti iuis, quali stipulatio e conditio) non conoscono la clausola delle buona fede!!!CLAUSOLA DI BUONA FEDE:- la troviamo nei iudicia bonei
fidei dove la buona fede è concretamente un principio con cui il giudice deve valutare l'adempimento del debitore- attribuisce al giudice dei poteri discrezionali che altrimenti non avrebbees. compravendita con dolo iniziale (inganno sulle caratteristiche del bene, certificazione falsificata)l'acquirente scopre l'inganno ma deve ancora pagare una parte del prezzo...cosa può fare il debitore al quale viene chiesto di pagare la rimanenza?iudicia bonei fidei.... automaticamente, d'ufficio il giudice deve valutare, per ordine del pretore, se è stata buona fede da parte del venditore- è una norma a tutela dei rapporti, che viene a soccorso del debitore per cui anche se il debitore non avesse esperito l'eccezione di dolo sarebbe stato cmq garantitoda un giudizio secondo buona fede del giudice – il che si