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Estratto del documento

◼ DEVE RISARCIRE IL DANNO

◼ →

Autore del danno si intende un soggetto di diritto e deve avere elemento soggettivo perché codice civile

francese dice per colpa del quale è avvenuto (FAUTE non significa colpa in senso stretto ma colpevolezza che

indica uno stato soggettivo di imputabilità che coinvolge elemento doloso e colposo). Anche il codice

tedesco dice “chi volontariamente “mette elemento del dolo e della colpa e anche il 2043.

◼ Vi è chiaramente un danno

DIFFERENZE

➔ Il BGB specifica gli oggetti di tutela (anche se con clausole ampie) ed indica gli oggetti di tutela: la vita, il

corpo la salute, la libertà e la proprietà o ulteriore diritto altrui anche lì e soggetto ad interpretazione (diritto

relativo? Diritto assoluto?), mentre nel 1382 qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri e

ugualmente nel 2043 “chi cagiona danno” formule di tipo generalissimo e talmente generali che hanno

creato grossi problemi interpretativi.

➔ Nel nostro codice c’è scritto danno ingiusto, nel 1382 non c’è scritto ingiusto, nel BGB c’è scritto

ingiustamente però attenzione è l’azione quindi il BGB porta l’ingiustizia sull’azione, il 2043 idea di ingiustizia

sul danno e il codice francese ignora completamente il carattere di ingiustizia. Uno potrebbe dire che in

fondo ogni danno è ingiusto e quindi aggettivo ingiusto è una mera aggiunta pletorica che il nostro

legislatore. Vi sono anche danni molto giusti cioè giustificato dall’ordinamento, tollerato dall’ordinamento

cioè ti reco il danno in condizioni particolari in cui l’ordinamento non mi attribuisce quella responsabilità. Il

legislatore difficilmente pone delle parole in maniera casuale.

Tutti e tre gli interpreti fanno derivare queste regole dal diritto romano e in particolare dalla LEX AQUILIA.

Cercheremo di capire come è stata interpretata e perché da uno stesso ceppo comune e siano venute fuori tre

regole diverse perché se vogliamo pensare ad una armonizzazione dobbiamo metterci d’accordo e ragionarci sopra.

Se andiamo a leggere la lex aquilia – come è stata formulata originariamente- come dettato normativo la pertinenza

con queste normative è molto lontana perché al numero 2 lex aquilia sul danneggiamento recato ingiustamente

primo e terzo capo.

Nel primo capo della legge Aquilia de damno iniuria dato si stabilisce chi avrà ingiustamente ucciso uno schiavo o

una schiava altrui o un quadrupede o un animale altrui è obbligato a pagare il maggiore valore che quella cosa ha

avuto nell’anno precedente.

Se compariamo questa norma con il 2043 ci rendiamo conto che c’entra molto poco perché solo in chi avrà

ingiustamente ucciso (..) c’è solo una cosa semi uguale e cioè l’avverbio ingiustamente che il legislatore romano ha

usato. La condotta è una condotta tipica cioè uccidere, tipizzata mentre da noi “chi cagiona danno”, da noi

qualunque tipo di danno, nella lex aquilia chi uccide le pecudes (animale da soma o trasporto) e uno schiavo e non

c’è neanche un risarcimento del danno perché qua c’è una cosa diversa non c’è un profilo rei persecutorio ma un

profilo penale. Nel 2043 non c’è l’idea del danno punitivo ma semplicemente del risarcimento del danno (se

danneggio 100, pago 100) , se quella cosa ha avuto delle oscillazioni di mercato devo pagare 150 quindi c’è un profilo

anche penale e sanzionatorio. Ci vuole un certo sforzo a dire che c’è una continuità.

Terzo capo Se taluno abbia recato un danno ad un altro in rapporto ad una qualsiasi altra cosa eccettuata l’uccisione

di schiavi e animali, bruciando, infrangendo e rompendo ingiustamente, è obbligato a pagare il (maggior) valore che

la cosa aveva nei trenta giorni precedenti.

Anche qui c’è l’idea dell’ingiustizia, il fatto che si tratta di una cosa in generale ma le condotte sono tipizzate ( urere,

frangere, rumpere, occidere) e c’è sempre un carattere punitivo. Primo e terzo capo così come li leggiamo nel

plebiscito aquiliano del III sec A.c. perché si tratta di un plebiscito fatto circa 2300 anni fa ha poco a che vedere con le

nostre attuali norme di cui affermiamo tuttavia la continuità.

27/02/2019

2043→ danno ingiusto

Codice tedesco azione cagionata ingiustamente

Che cosa può vuol dire INIURIA nel testo della legge Aquilia?

1. Senza causa di giustificazione

2. Visto che la parola iniuria ha un significato nel mondo romano antico legato al delitto di ingiurie cioè

diffamazioni e lesioni fisiche (colui che diffama o percuote qualcun altro lo fa con dolo), agisce in iniuria chi

dolosamente reca danno.

E’ la stessa cosa dire agisce in inuria chi dolosamente agisce, chi agisce ingiustamente sempre a meno che non vi sia

una causa di giustificazione?

Nel caso 1 è una interpretazionedi tipo oggettivo, invece nel caso 2 vi è responsabilità di tipo soggettivo. Come

politica del diritto (decido di usare un modello o l’altro per rispondere a date esigenze di natura politica-sociale).Ho

un programma economico di tipo liberale e volessi promuovere le iniziative economiche e industriali a livello privato

scelgo il dolo e sono responsabile nei confronti dei terzi solo se mi si mostra dolo invece se mi dicono che qualunque

danno io causi, almeno che non ci sia una causa di giustificazione stare molto attento ad operare da questo punto di

vista. In realtà la scelta romana è legata a quella del punto 2 ma con un correttivo fondamentale. Il solo dolo è

estremamente riduttivo e significa depotenziare sempre qualsiasi risposta sociale, agisce ingiustamente chiunque

agisca con dolo e con COLPA. Di questo vi è immediata nozione nei testi (testo A GAIO 3,212 Si ritiene che taluno ha

agito ingiustamente se ha fatto qualcosa con dolo o colpa).

Non sappiamo la visione del legislatore aquiliano del terzo secolo a.C. che scrive iniuria. Anche chi si pone il

problema di privare in determinati casi l’azione dal carattere ingiusto modernamente si parla di cause di

giustificazione (rendere giustificato un comportamento che di per sé integra la fattispecie della responsabilità per

danno).

Esempi

Digesto 92301

Uccido un servo altrui ( primo capo legge Aquilia) se lo uccido, lo uccido con dolo perché ho scoperto un servo altrui

in alduterio con mia moglie. Uccido il servo scoperto e non sono passibile di responsabilità in base alla legge Aquilia e

questo perché nel 18 a.C. (Lex Iulia de adulteriis coercendis) c’era una legge che per reprimere l’adulterio consentiva

al padre della donna che ha commesso adulterio di uccidere la stessa donna e il complice e al marito solamente di

uccidere il complice purchè fosse scoperto in flagranza di adulterio (così è stato fino al 1980 magari non proprio

come esimente totale del reato) . Art 587 cp abrogato nel 1981→la giurisprudenza presupponeva sempre lo stato

d’ira (reclusione da 3 a 7 anni per omicidio ). Questa è una scriminante che ha condizionato la condizione dei

rapporti sociali e dovendo individuare questa causa di giustificazione è da individuare nel senso che l’autore

dell’illecito non ha fatto altro che procedere secondo un dettato normativo che glielo consentiva cioè la legge

autorizza quel comportamento che di per sé sarebbe illegittimo.

I giuristi romani si interrogano su altre cause di giustificazione

Digesto 9274

Uccisione in luogo pubblico in ragione di fama e merito sportivo (idea dell’accettazione del rischio). Nel diritto penale

ammessa dalla giurisprudenza senza che sia codificata.

TESTO D Ulpiano Che ipotesi di giustificazione può essere? Stato di necessità che corrisponde al 2045 cc VIS DEI

VENTI che fa incagliare la nave taglia ancora della propria e dell’altra nave e sarebbe il terzo capo della legge Aquilia

se vi fosse responsabilità dei marinai. Lo stato di necessità da noi ha un correttivo perché da noi al danneggiato è

dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice e non un risarcimento del danno ma

una indennità e in cui c’è l’equo apprezzamento del giudice per verificare questo e quindi gli si dà la capacità di

valutare. Soluzione romana più netta ma ad un certo libera autore del danno da qualsiasi responsabilità nei confronti

del danneggiato (forse profilo di ingiustizia)

TESTO E 295 LIBRO 18 Legittima difesa- proporzione tra reazione e potenzialità dell’offesa subita. Vi è coesistenza

temporale fra l’attacco ingiusto subito e la reazione. Qui l’aggressore è sempre un servo (una res) e siamo sempre

pensando alla responsabilità civile quindi funziona il primo capo della legge Aquilia. Anche il 2044 ci dice che non è

responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di se o ad altri. →

E anche se taluno avrà ucciso un ladro poiché temeva per la propria incolumità potremmo considerarla legittima

difesa putativa. Tra ucciso e persona aggredita è uguale (servo – persona libera). Intanto qui è un ladro e non solo

“chi mi aggredisce con un’arma”. Ti uccido perché sto temendo per la mia incolumità. Quando con un errore

giustificabile eserciti la legittima difesa (profilo soggettivo di un errore scusabile cioè ragionevole e condizioni

oggettive come sono qui). Ipotesi in cui vedi circolare qualcuno a casa tua con un’arma e prevenendo l’azione

anticipo un’ipotesi verosimile ma non sicura di aggressione. (Modifiche ora sulla legittima difesa)

Prima dice chi mi sta aggredendo, qui il giurista usa “non vi è dubbio che “significa che un dubbio si era posto se si

trattasse di legittima difesa oppure un profilo colposo di legittima difesa perché viene meno l’elemento della

contestualità (è verosimile pensare questo e ragionevole pensare questo ma non è così immediato). E’ quello che

potremmo avvicinare in modo verosimile ad una legittima difesa putativa ( anche qui con dei distinguo).

Punto successivo Eccesso di legittima difesa. Se avendo la possibilità di bloccarlo l’abbia comunque ucciso

→maluit preferito ucciderlo allora qui non esiste più un limite di legittima difesa. Ora è al centro del dibattito perché

dopo l’aggressione ha aspettato che rientrasse il ladro nell’abitazione e l’ha fatto inchinare e poi è partito un colpo di

fucile e l’ha colpito e la condanna c’è stata da parte del giudice. Ipotesi di giustificazione dell’azione aquiliana.

Si pone un problema di

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A.A. 2018-2019
68 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara211196 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Santucci Gianni.