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ita dixerat: “ NE QUIS PRAETER REDEMPTOREM POST IDUS MARTIAS COTEM EX INSULA CRETA FODITO

”. Cuiusdam navis onusta cotibus ante idus Martias ex portu

NEVE EXIMITO NEVE AVELLITO

Cretae profecta vento relata in portum erat, deinde iterum post idus Martias profecta

erat. Consulebatur, num contra legem post idus Martias ex insula Creta cotes exisse

viderentur. Respondit, tametsi portus quoque, qui insulae essent, omnes eius insulae

esse viderentur, tamen eum, qui ante idus Martias profectus ex portu esset et relatus

tempestate in insulam deductus esset, si inde exisse non videri contra legem fecisse,

praeterea quod iam initio evectae cotes viderentur, cum et ex portu navis profecta

esset. Nel capitolato della concessione delle cave di pietre coti dell’isola di Creta, così

aveva stabilito: affinché nessuno ad eccezione del redemptor possa dopo le idi di

marzo estrarre né trasportare né portare via dall’isola di Creta la pietra cote. La nave

di un tale stracolma di pietra cote prima delle idi di marzo uscita dal porto dell’isola di

Creta è costretta a rientrare al porto a causa del vento ed esce dal porto dopo le idi di

marzo. Ci si chiede se le pietre non siano uscite dopo le idi di marzo. Così ha risposto:

anche se i porti che si trovano nell’isola sembrano essere considerati parte dell’isola,

tuttavia quello che era uscito dal porto prima delle idi di marzo e vi era stato

ricondotto a causa della tempesta, se è uscita nuovamente [dopo le idi di marzo] non

sembra aver agito contro la disposizione censoria, poiché fin dall’inizio [prima che

scattasse l’esclusiva] si può dire che le pietre coti siano state portate via, essendo la

nave uscita dal porto.

Conflitto logico tra quaestio e responsum

dig., Cum parietem communem aedificare quis cum

Alf. 2 D. 39.2.43.1-2 [= Pal. 5]:

vicino vellet, priusquam veterem demoliret, damni infecti vicino repromisit adeoque

restipulatus est: posteaquam paries sublatus esset et habitatores ex vicini caenaculis

emigrassent, vicinus ab eo mercedem, quam habitatores non redderent, petere vult:

quaesitum est, an recte petet . Respondit non oportuisse eos, cum communem

6

parietem aedificarent, inter se repromittere neque ullo modo alterum ab altero cogi

potuisse: sed si maxime repromitterent, tamen non oportuisse amplius quam partis

dimidiae, quo amplius ne extrario quidem quisquam, cum parietem communem

aedificaret, repromittere deberet. Sed quoniam iam totum repromisissent, omne, quod

detrimenti ex mercede vicinus fecisset, praestaturum.

Idem consulebat, possetne, quod ob eam rem dedisset, rursus repetere, quoniam

restipulatus esset a vicino, si quid ob eam rem, quod ibi aedificatum esset, sibi

damnum datum esset, id reddi, cum et ipsam hanc pecuniam, quam daret, propter

illud opus perderet. Respondit non posse propterea quia non operis vitio, sed ex

stipulatione id amitteret. C’è un muro in comproprietà tra due edifici, si decide di

demolire il muro originale e di sostituirlo. Prima di distruggere il vecchio muro, il vicino

promette la cautio damni infecti e anche l’altro vicino promette lo stesso. Quando

viene demolito il muro gli inquilini che abitavano uno dei due edifici se ne vanno

provocando l’interruzione del contratto di locazione. A questo punto, il locatore

intende chiedere al vicino sulla base della cautio damni infecti il pagamento dei canoni

che gli inquilini non gli corrisponderanno. La domanda è se ciò è chiesto secondo

diritto. Il giurista ha risposto: non era necessario in primo luogo che coloro che

intendevano riedificare un muro in comproprietà promettessero tra loro qualcosa, né

l’uno poteva costringere l’altro a promettere nulla, ma, se avessero voluto promettersi

qualcosa, non avrebbero dovuto farlo per più della metà; allo stesso modo con il quale

l’uno e l’altro avrebbero promesso verso un terzo. Poiché hanno promesso per l’intero,

dovranno prestare tutto ciò che sia derivato di danno al vicino, anche in relazione ai

canoni perduti.

Lo stesso chiedeva se era possibile, per la stessa ragione per cui aveva pagato, avere

indietro il denaro, poiché aveva ricevuto la stessa promessa; dal momento che lo

stesso denaro dato l’ha perso sempre in relazione ad un danno. Il giurista risponde:

6 Domanda incidentale: bisognava rivolgersi agli inquilini per il pagamento dei canoni non

corrisposti? La risposta si ha nel testo 25: la condizione giuridica degli inquilini è tale che

laddove essi debbano utilizzare in una parte poco minore l’immobile, non hanno il diritto di

chiedere un’immediata riduzione del canone. La condizione è tale che se si deve far passare

una trave perché il proprietario deve compiere qualche operazione edilizia, l’inquilino è tenuto

a sopportare una piccola parte di scomodità; non così invece laddove il proprietario abbia

sventrato una parte dell’immobile, nella quale l’inquilino ha l’uso maggiore del bene. 7

non è possibile richiedere denaro perché è stato pagato sulla base della stipulatio ,

non per vizio della cosa.

Ambito della cautio damni infecti, strumento pretorio ausiliario che spingeva una parte

a promettere qualcosa all’altra, forma di coazione. Pretore invita la parte da cui si

teme il danno e la invita a promettere. Il pretore può, ex primo decreto, immettere

soggetto nella detenzione del bene da cui si teme danno – missio in possessionem. Il

signor B ha posizione simile a quella di un inquilino, e quindi ha possibilità di accesso.

Se non si è fatto nulla per risolvere il problema, missio in possessionem ex secundo

decreto: il signor B diventa possessore – possessio ad usucapionem.

dig. a Paul. epit., Ad exhibendum possunt agere omnes

Alf. 4 D. 10.4.19 [= Pal. 66]:

quorum interest. sed quidam consuluit, an possit efficere haec actio, ut rationes

adversarii sibi exhiberentur, quas exhiberi magni eius interesset. respondit non

oportere ius civile calumniari neque verba captari, sed qua mente quid diceretur,

animadvertere convenire. nam illa ratione etiam studiosum alicuius doctrinae posse

dicere sua interesse illos aut illos libros sibi exhiberi, quia, si essent exhibiti, cum eos

legisset, doctior et melior futurus esset. All’azione ad exhibendum sono legittimati

tutti coloro che ne hanno interesse, ma un tale chiese al giurista se potesse servirsi di

questa azione per farsi consegnare scritture contabili alla cui esibizione, affermando di

avere un grande interesse. Il giurista risponde: non si devono offendere le regole del

ius civile ma è legittimo cavillare sulle parole, ma si deve interpretare tutto secondo la

vera ratio della norma, dimostrando che la stessa logica (non concessione) si applica

anche in un’ipotesi dove ci sia elemento moralmente apprezzabile, e pur tuttavia non

può essere concessa l’actio. Se applicassimo il principio del richiedente, si potrebbe

affermare che uno studioso avrebbe interesse laddove vengano consegnati libri di

proprietà altrui; se questi libri gli venissero consegnati, diventerebbe migliore come

persona e ancora più dotto come studioso. Sarebbe quindi limitazione al diritto di

proprietà.

L’actio ad exhibendum è volta ad ottenere l’esibizione di strumenti utili per far

decidere giudice. Nei testi di Paolo non sempre viene rispettata la tripartizione, qua

viene anticipata la regula.

dig. ab anon. epit., Si vendita insula combusta esset, cum

Alf. 2 D. 18.6.12 [= Pal. 12]:

incendium sine culpa fieri non possit, quid iuris sit? respondit, quia sine patris familias

culpa fieri potest neque, si servorum neglegentia factum esset, continuo dominus in

culpa erit, quam ob rem si venditor eam diligentiam adhibuisset in insula custodienda,

quam debent homines frugi et diligentes praestare, si quid accidisset, nihil ad eum

pertinebit. Se l’insula che è stata venduta, è stata distrutta da un incendio, poichè un

incendio non può svilupparsi senza responsabilità, quid iuris? Ha risposto: poiché è

possibile che il fatto distruttivo sia avvenuto senza colpa del pater familias, e neppure,

laddove il fatto possa essere derivato da negligenza degli schiavi [del venditore], si

può ritenere permanentemente responsabile il proprietario, laddove nel custodire

l’insula abbia applicato quella custodia che devono prestare gli uomini per bene e

diligenti; se dunque qualcosa sia accaduto, a lui non potrà essere imputato. il giurista

non sta dicendo che non c’è responsabilità del venditore, ma è possibile che si

dimostra che il dominus non abbia adottato la giusta diligenza.

Per il trasferimento della cosa oggetto di compravendita era necessario compiere un

ulteriore negozio giuridico. Talora decorreva un certo periodo tra il perfezionamento

dell‘obbligazione e il trasferimento della proprietà – la cosa perisce in questo periodo:

periculum rei venditae. Sul tema la giurisprudenza romana ha discusso su chi

7 È adempimento dell’obbligazione

ricadesse la responsabilità, venditore o acquirente; alla fine si è giunti alla conclusione

del periculum est emptoris, che sostiene che sulla base del contratto di compravendita

l’acquirente è tenuto a pagare il prezzo. C’è eccezione a questa regola nel caso in cui il

perimento della cosa sia imputabile al dominus.

dig., Si quando inter aedes binas paries esset, qui ita

Alf. II D. 8.5.17 [= Pal. 4]: pr. -

ventrem faceret, ut in vicini domum semipedem aut amplius procumberet, agi oportet

ius non esse illum parietem ita proiectum in suum esse invito se. – 1. Cum in domo

Gaii Sei locus quidam aedibus Anni ita serviret, ut in eo loco positum habere ius seio

non esset, et Seius in eo silvam sevisset, in qua labra et tenes cucumellas positas

haberet, Annio consilium omnes iuris periti dederunt, ut cum eo ageret ius ei non esse

in eo loco ea posita habere invito se. – 2 . Secundum cuius parietem vicinus

sterculinum fecerat, ex quo paries madescebat, consulebatur, quemadmodum posset

vicinum cogere, ut sterculinum tolleret. respondi, si in loco publico id fecisset, per

interdictum cogi posse, sed si in privato, de servitute agere oportere: si damni infecti

stipulatus esset, possit per eam stipulationem, si quid ex ea re sibi damni datum

esset, servare. Abbiamo un muro tra due abitazioni che comincia a gonfiarsi in una

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delle due abitazioni per mezzo piede o anche più . Il proprietario che subisce può agire

con un’azione nella cui intentio sia detto non esservi diritto del signor A di far

incombere la parete senza il permesso del signor B – intentio di un’actio negatoria

servitutis. – 1. Essendovi nella casa di Gaio Seio un certo luogo che serve agli edifici di

Annio in modo tale che Seio non abb

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ludo_kiss95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Miglietta Massimo.