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ita dixerat: “ NE QUIS PRAETER REDEMPTOREM POST IDUS MARTIAS COTEM EX INSULA CRETA FODITO
”. Cuiusdam navis onusta cotibus ante idus Martias ex portu
NEVE EXIMITO NEVE AVELLITO
Cretae profecta vento relata in portum erat, deinde iterum post idus Martias profecta
erat. Consulebatur, num contra legem post idus Martias ex insula Creta cotes exisse
viderentur. Respondit, tametsi portus quoque, qui insulae essent, omnes eius insulae
esse viderentur, tamen eum, qui ante idus Martias profectus ex portu esset et relatus
tempestate in insulam deductus esset, si inde exisse non videri contra legem fecisse,
praeterea quod iam initio evectae cotes viderentur, cum et ex portu navis profecta
esset. Nel capitolato della concessione delle cave di pietre coti dell’isola di Creta, così
aveva stabilito: affinché nessuno ad eccezione del redemptor possa dopo le idi di
marzo estrarre né trasportare né portare via dall’isola di Creta la pietra cote. La nave
di un tale stracolma di pietra cote prima delle idi di marzo uscita dal porto dell’isola di
Creta è costretta a rientrare al porto a causa del vento ed esce dal porto dopo le idi di
marzo. Ci si chiede se le pietre non siano uscite dopo le idi di marzo. Così ha risposto:
anche se i porti che si trovano nell’isola sembrano essere considerati parte dell’isola,
tuttavia quello che era uscito dal porto prima delle idi di marzo e vi era stato
ricondotto a causa della tempesta, se è uscita nuovamente [dopo le idi di marzo] non
sembra aver agito contro la disposizione censoria, poiché fin dall’inizio [prima che
scattasse l’esclusiva] si può dire che le pietre coti siano state portate via, essendo la
nave uscita dal porto.
Conflitto logico tra quaestio e responsum
dig., Cum parietem communem aedificare quis cum
Alf. 2 D. 39.2.43.1-2 [= Pal. 5]:
vicino vellet, priusquam veterem demoliret, damni infecti vicino repromisit adeoque
restipulatus est: posteaquam paries sublatus esset et habitatores ex vicini caenaculis
emigrassent, vicinus ab eo mercedem, quam habitatores non redderent, petere vult:
quaesitum est, an recte petet . Respondit non oportuisse eos, cum communem
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parietem aedificarent, inter se repromittere neque ullo modo alterum ab altero cogi
potuisse: sed si maxime repromitterent, tamen non oportuisse amplius quam partis
dimidiae, quo amplius ne extrario quidem quisquam, cum parietem communem
aedificaret, repromittere deberet. Sed quoniam iam totum repromisissent, omne, quod
detrimenti ex mercede vicinus fecisset, praestaturum.
Idem consulebat, possetne, quod ob eam rem dedisset, rursus repetere, quoniam
restipulatus esset a vicino, si quid ob eam rem, quod ibi aedificatum esset, sibi
damnum datum esset, id reddi, cum et ipsam hanc pecuniam, quam daret, propter
illud opus perderet. Respondit non posse propterea quia non operis vitio, sed ex
stipulatione id amitteret. C’è un muro in comproprietà tra due edifici, si decide di
demolire il muro originale e di sostituirlo. Prima di distruggere il vecchio muro, il vicino
promette la cautio damni infecti e anche l’altro vicino promette lo stesso. Quando
viene demolito il muro gli inquilini che abitavano uno dei due edifici se ne vanno
provocando l’interruzione del contratto di locazione. A questo punto, il locatore
intende chiedere al vicino sulla base della cautio damni infecti il pagamento dei canoni
che gli inquilini non gli corrisponderanno. La domanda è se ciò è chiesto secondo
diritto. Il giurista ha risposto: non era necessario in primo luogo che coloro che
intendevano riedificare un muro in comproprietà promettessero tra loro qualcosa, né
l’uno poteva costringere l’altro a promettere nulla, ma, se avessero voluto promettersi
qualcosa, non avrebbero dovuto farlo per più della metà; allo stesso modo con il quale
l’uno e l’altro avrebbero promesso verso un terzo. Poiché hanno promesso per l’intero,
dovranno prestare tutto ciò che sia derivato di danno al vicino, anche in relazione ai
canoni perduti.
Lo stesso chiedeva se era possibile, per la stessa ragione per cui aveva pagato, avere
indietro il denaro, poiché aveva ricevuto la stessa promessa; dal momento che lo
stesso denaro dato l’ha perso sempre in relazione ad un danno. Il giurista risponde:
6 Domanda incidentale: bisognava rivolgersi agli inquilini per il pagamento dei canoni non
corrisposti? La risposta si ha nel testo 25: la condizione giuridica degli inquilini è tale che
laddove essi debbano utilizzare in una parte poco minore l’immobile, non hanno il diritto di
chiedere un’immediata riduzione del canone. La condizione è tale che se si deve far passare
una trave perché il proprietario deve compiere qualche operazione edilizia, l’inquilino è tenuto
a sopportare una piccola parte di scomodità; non così invece laddove il proprietario abbia
sventrato una parte dell’immobile, nella quale l’inquilino ha l’uso maggiore del bene. 7
non è possibile richiedere denaro perché è stato pagato sulla base della stipulatio ,
non per vizio della cosa.
Ambito della cautio damni infecti, strumento pretorio ausiliario che spingeva una parte
a promettere qualcosa all’altra, forma di coazione. Pretore invita la parte da cui si
teme il danno e la invita a promettere. Il pretore può, ex primo decreto, immettere
soggetto nella detenzione del bene da cui si teme danno – missio in possessionem. Il
signor B ha posizione simile a quella di un inquilino, e quindi ha possibilità di accesso.
Se non si è fatto nulla per risolvere il problema, missio in possessionem ex secundo
decreto: il signor B diventa possessore – possessio ad usucapionem.
dig. a Paul. epit., Ad exhibendum possunt agere omnes
Alf. 4 D. 10.4.19 [= Pal. 66]:
quorum interest. sed quidam consuluit, an possit efficere haec actio, ut rationes
adversarii sibi exhiberentur, quas exhiberi magni eius interesset. respondit non
oportere ius civile calumniari neque verba captari, sed qua mente quid diceretur,
animadvertere convenire. nam illa ratione etiam studiosum alicuius doctrinae posse
dicere sua interesse illos aut illos libros sibi exhiberi, quia, si essent exhibiti, cum eos
legisset, doctior et melior futurus esset. All’azione ad exhibendum sono legittimati
tutti coloro che ne hanno interesse, ma un tale chiese al giurista se potesse servirsi di
questa azione per farsi consegnare scritture contabili alla cui esibizione, affermando di
avere un grande interesse. Il giurista risponde: non si devono offendere le regole del
ius civile ma è legittimo cavillare sulle parole, ma si deve interpretare tutto secondo la
vera ratio della norma, dimostrando che la stessa logica (non concessione) si applica
anche in un’ipotesi dove ci sia elemento moralmente apprezzabile, e pur tuttavia non
può essere concessa l’actio. Se applicassimo il principio del richiedente, si potrebbe
affermare che uno studioso avrebbe interesse laddove vengano consegnati libri di
proprietà altrui; se questi libri gli venissero consegnati, diventerebbe migliore come
persona e ancora più dotto come studioso. Sarebbe quindi limitazione al diritto di
proprietà.
L’actio ad exhibendum è volta ad ottenere l’esibizione di strumenti utili per far
decidere giudice. Nei testi di Paolo non sempre viene rispettata la tripartizione, qua
viene anticipata la regula.
dig. ab anon. epit., Si vendita insula combusta esset, cum
Alf. 2 D. 18.6.12 [= Pal. 12]:
incendium sine culpa fieri non possit, quid iuris sit? respondit, quia sine patris familias
culpa fieri potest neque, si servorum neglegentia factum esset, continuo dominus in
culpa erit, quam ob rem si venditor eam diligentiam adhibuisset in insula custodienda,
quam debent homines frugi et diligentes praestare, si quid accidisset, nihil ad eum
pertinebit. Se l’insula che è stata venduta, è stata distrutta da un incendio, poichè un
incendio non può svilupparsi senza responsabilità, quid iuris? Ha risposto: poiché è
possibile che il fatto distruttivo sia avvenuto senza colpa del pater familias, e neppure,
laddove il fatto possa essere derivato da negligenza degli schiavi [del venditore], si
può ritenere permanentemente responsabile il proprietario, laddove nel custodire
l’insula abbia applicato quella custodia che devono prestare gli uomini per bene e
diligenti; se dunque qualcosa sia accaduto, a lui non potrà essere imputato. il giurista
non sta dicendo che non c’è responsabilità del venditore, ma è possibile che si
dimostra che il dominus non abbia adottato la giusta diligenza.
Per il trasferimento della cosa oggetto di compravendita era necessario compiere un
ulteriore negozio giuridico. Talora decorreva un certo periodo tra il perfezionamento
dell‘obbligazione e il trasferimento della proprietà – la cosa perisce in questo periodo:
periculum rei venditae. Sul tema la giurisprudenza romana ha discusso su chi
7 È adempimento dell’obbligazione
ricadesse la responsabilità, venditore o acquirente; alla fine si è giunti alla conclusione
del periculum est emptoris, che sostiene che sulla base del contratto di compravendita
l’acquirente è tenuto a pagare il prezzo. C’è eccezione a questa regola nel caso in cui il
perimento della cosa sia imputabile al dominus.
dig., Si quando inter aedes binas paries esset, qui ita
Alf. II D. 8.5.17 [= Pal. 4]: pr. -
ventrem faceret, ut in vicini domum semipedem aut amplius procumberet, agi oportet
ius non esse illum parietem ita proiectum in suum esse invito se. – 1. Cum in domo
Gaii Sei locus quidam aedibus Anni ita serviret, ut in eo loco positum habere ius seio
non esset, et Seius in eo silvam sevisset, in qua labra et tenes cucumellas positas
haberet, Annio consilium omnes iuris periti dederunt, ut cum eo ageret ius ei non esse
in eo loco ea posita habere invito se. – 2 . Secundum cuius parietem vicinus
sterculinum fecerat, ex quo paries madescebat, consulebatur, quemadmodum posset
vicinum cogere, ut sterculinum tolleret. respondi, si in loco publico id fecisset, per
interdictum cogi posse, sed si in privato, de servitute agere oportere: si damni infecti
stipulatus esset, possit per eam stipulationem, si quid ex ea re sibi damni datum
esset, servare. Abbiamo un muro tra due abitazioni che comincia a gonfiarsi in una
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delle due abitazioni per mezzo piede o anche più . Il proprietario che subisce può agire
con un’azione nella cui intentio sia detto non esservi diritto del signor A di far
incombere la parete senza il permesso del signor B – intentio di un’actio negatoria
servitutis. – 1. Essendovi nella casa di Gaio Seio un certo luogo che serve agli edifici di
Annio in modo tale che Seio non abb