ROMANO 2 (ars interpr tandi
Il metodo ) dei giuristi romani:
intrpretativo
creazione di un vero e proprio metodo scientifico dell'interpretazione
• giuridica
alcuni della dottrina pongono l'attenzione al valore e alla portata delle
• soluzioni: ma sono
comunque variabili, contingenti
ogni epoca ha le sue realtà e difficoltà: il problema non è le soluzioni,
– ma il metodo di
interpretazion
e
• i giuristi romani hanno perfezionato il metodo di interpretazione in molti
elementi
teoretici
approfondire questa logica con cui operavano dal concreto fino alla
regula iuris
– è utile
per affrontare la vita professionale
hanno impiegato do induttivo, a differenza di molti ordinamenti
• un continentali
che procedono con metodo deduttivo
a) metodo induttivo: si va dal particolare al generale
b) metodo deduttivo: muove dal generale per arrivare al particolare
ci sono comunque profondi settori in cui oggi la giurisprudenza crea di
– fatto nuove
norm
e quando si parla di una “fase di decodificazione o postcodificatoria” ci
• si riferisce
ad una realtà in cui le disposizioni si costruiscono sulla base delle
massime delle
corti
il metodo deduttivo corrisponde all'esistenza di un corpo normativo (la
– legge, cioè il
testo normativo vincolante dato la legislatore), il quale viene calato
sulla realtà
• si parte da un patrimonio di norme esistenti per calarle sulla realtà
ma non è affatto così semplice sempre capire quale norma va
• applicata
• se la norma manca, si applica l'art. 12 prel.
– applicazione analogica di casi simili
se anche l'applicazione analogica è non praticabile, si applicano i
– principi
generali dell'ord. giur.
– 3 – “1. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire
art. 12 prel.:
altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
2. Se una controversia non può essere decisa con una precisa
disposizione, si ha
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se
il caso
rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali
dell'ordinamento
giuridico dello Stato.”
sistema compatto: affermazione del dogma della completezza del
– codice
(quale idea napoleonica), ma si riconosce senza ammetterlo che il
codice
qualche lacuna ce l'ha come qualunque creazione umana
anche Giustiniano aveva creato un codice affermando di essere
• stato
ispirato da Dio: tuttavia, il primo codice non funzionava tanto
bene e quindi
ha scritto un secondo facendo sparire tutte le copie del primo
ragione: se Dio è autore del codice e bisogna riconoscere
– che è
incompleto, l'alternativa è pericolosa
a) o si dirà che Dio non è infallibile → eresia
b) o si ammette che Giustiniano è un cretino
– la giurisprudenza romana classica non aveva un codice: bisogna
aspettare Teodosio e
Giustiniano (V-VI sec. d. C.) il metodo induttivo: in mancanza di un testo
• opera con fondamentale di
codificazione deve necessariamente applicare un metodo induttivo,
creando le
iuris
regole a partire dalla realtà, cioè dalle fattispecie concrete
• la Legge delle XII Tavole: nella fase arcaica di Roma c'è una tradizione
troppo
radicat
a
– non si sa se sia mai esistita
definirla come codificazione è una forzatura dogmatica dell'epoca
– moderna
era probabilmente una semplice raccolta di antiche
• consuetudini che
corrispondeva ad un principio fondamentale di diritto naturale
proprio di
ogni popolo: la certezza del diritto
le consuetudini sono per natura orali e per definizione
– variabili: si
vuole che quelle poche regole siano almeno scritte una
volta per tutte
i pontefici gestivano ed interpretavano queste consuetudini
– come
volevano senza dover motivare il modo in cui interpretavano
ed in cui
davano la soluzione
• era soltanto un piccolo corpus normativo
• definizione di “codic ”: è un insieme organico di norme
strutturate,
tendenzialmente completo e che disciplina un intero settore
dell'ord. giur.
principe dei codici = il codice civile: disciplina in
– maniera
tendenzialmente completa tutto il settore dei rapporti
privati
ultimo libro della tutela giurisdizionale civile si riferisce al
•
processo
che da consistenza al diritto sostanziale, cioè al diritto
soggettivo – 4 –
i romani non avevano una definizione del diritto soggettivo, ma lo si
avvertiva soltanto
– intuitivamente come conseguenza della concessione di uno strumento di
tutela
giurisdizionale
ci si interrogava se una tutela potesse essere data e, in caso di risposta affermativa, quale • tutela potesse
essere concessa
la questione fondamentale era: (Quale azione è possibile
concedere?) Quid uris sit?
– esempio: bue comprato affetto da vizi
– ragionamento del giurista romano: È possibile dare una tutela?
• a) sì, se il vizio/morbo non era riconoscibile
b) no, se il vizio era manifesto e riconoscibile
c) sì, se il vizio è occulto
possibilità di concedere una delle due azioni se il vizio era occulto o non • riconoscibile al
momento d'acquisto actioredibitoria
1) (risoluzione del contratto), se il bue era
inutilizzabile
completamente
2) restituzione parziale del prezzo in
proporzione alla
minoreactioqutilizzabilitàantiminoris:del bene
= la prima volta che i giuristi romani si sono trovati nella
condizione di dover
, ossia che cosa bisogna fare e decidere tutte le volte in
• decidere
cui vendutaquidiurisabbiasit
una cosa mostrato un vizio
– il DNA di Roma è giuridico: fin dall'origine ha sempre avuto la propensione a
regolare i scientia
ella
iuris
Lo sviluppo
rapporti attraverso enunciati vincolanti
l'enunciato normativo è caratterizzato dalla forza vincolante delle parole in
• modo che
ciascuno di essi si sente vincolato ad esso
• la praticità degli Romani la si riconosce anche dal loro linguaggio giuridico
regola norma
– le parole “ ” e “ ” derivano dalla scienza architettonica
• designano l'unità di misura ed il misuratore della profondità
la giurisprudenza romana ha adottato questi concetti e posto a base
• della loro
costruzione non a caso
regola = identificazione dell'entità/della misura del
– comportamento
unità di misura base del comportamento = la dicotomia “ e ito
• ↔ illecito”
– ma non ogni comportamento è lineare: c'è un'intensità nel
comportamento
umano che comporta diverse dimensioni
es. unità di misura dello scambio di cosa dietro pagamento di
• prezzo è
lineare: si chiama compravendita
però c'è tutta una serie di regole che danno le dimensioni
– dell'agire_
clausole e dimensioni ulteriori rispetto a quella
lineare
regoleromanoenormeparteche dall'ideaservono addi attuarecreare unasullaconcretabasedellagiustiziaconcrete
fattispecie proposte
–
ilquellegiurista regule
tratta di che attraverso il processo arrivano a riconoscere
• si legittima una
posizione soggettiva che oggi si identifica con il diritto soggettivo
– una fattispecie concreta che non viene ritenuta meritevole di tutela non
ha alcuna
incidenza nella
realtà
• non è un diritto soggettivo secondo la nostra dogmatica moderna
iuris
• Cicerone: le regole e norme devono essere “vere”
v
concetto di concezione probabilistica, non ontologica o morale-
ritas
– : teologica,
della verità intesa nei termini di un concetto funzionale alla scienza
giuridica
regula iuris regula
una è una vera soltanto quando capace di
• rispondere alle
esigenze di una data società in un det. momento storico regula
è in altri termini qualcosa di scollegato dal dogma: la è
– vera perché in
questa momento risponde alle esigenze della società romana
– è lo scollegamento rispetto ad una teologia del diritto
– la capacità della giurisprudenza laica che sostituisce gli antichi sacerdoti
è proprio
quella di riuscire ad elaborare regole e norme giuridiche che siano
coerenti, utili e
applicabili alla realtà di Roma in quel dato momento
epoca attuale: ci troviamo in in una fase postcodificatoria e nello
• stesso tempo in
una corsa irrefrenabile alla normazione
– c'è un'ansia di correre indietro
manca coerenza complessiva che i giuristi romano riuscivano a
– mantenere
ius um
• comunque, il c'era: non tutti i giuristi pensavano nello stesso
contro modo
c'erano tante idee diverse come in ogni scienza, ma c'era una
– consapevolezza di ruolo
ed una consapevolezza di ceto
i giuristi romani consideravano come il loro compito principale non
• tanto quello
di creare comunque delle regole, ma l'esigenza di, pur in una
dimensione
dialettica, concorrere tutti alla creazione di un sistema ordinato
– i giuristi romani erano ispirati dalla tradizione che non è tradizionalismo
amore per la tradizione = accogliere il meglio di quanto i colleghi
• giuristi hanno
detto rendendolo migliore (concetto di verità), ma senza elementi
drammatici,
con idee funzionalmente collegate per creare questo sistema
• oggi: fenomeno del personalismo
– ilchiaromomento di passaggio dalla giurisprudenza sacerdotale alla giurisprudenza
laica non è
qualcuno dice che nasce quel ceto di giuristi laici (che erano
essenzialmente i figli
• dell'aristocrazia romana)
lo scarto si trova però laddove si radica la scuola di , ovvero del
suo
• Publio Alfeno Varo
maestro
il maestroSeviodi SulpicioServio, Rufo , era ,
continuando così a stessopontifextempomaximusdava
– far parte del collegioQuintodeipontefici,MucioScevolamaallo responsi
non come
sacerdote ma come giurista
l'esigenza di laicizzare la è probabilmente nata all'interno
dello consciential'evolversiiuis
• stesso collegio pontificale: della società si sono resi
conto che non è
più possibile accontentare i tenendo l'autoritarismo
logicovis attraversoromani
vogliono capire l' il quale si è arrivato
iter “Quid
a individuare la – soluzione alla domanda fondamentale
iuris sit?”
– 6 – bisogno di un ragionamento, cioè di una motivazione, ragionevole, – comprensibile e quindi
accettabile
il collegio dei pontefici comunque continuerà ad esistere per tutto
l'impero
• Romano, ma si scollega dall'attività di interpretazione giuridica ars iuris, l'ars
– per essere giurista è sufficiente imparare l'
interpretandi
– normalmente i testi della giurisprudenza classica (periodo tardo-repubblicano e
inizio del
Le
fonti principato, cioè da Serviano fino al periodo dei Severi) sono legati alla
casistica
in epoca più tardi si moltiplicano i generi letterari e quindi si affiancano ai
digesta
• classici
(raccolte di casistica) anche altre opere di commento, di opinioni, di
discussioni scientia romana,
– il metodo di interpretazione tipico della secondo quanto riferito,
è stato
elaborato da Servio
• nessun giurista si è espresso sul metodo in specifico
• abbiamo soltanto citazioni indiretti, in particolare da Publio Alfeno Varo
– di Alfeno abbiamo due sintesi
1) una dovuta a Paolo (contemporaneo a Ulpiano)
2) un'epitome di un giurista anonime
servivano alla pratica: nell'opera complessiva questi due giuristi
• hanno deciso di
creare un piccolo prontuario prendendo i testi più importanti
sono dei piccoli spaccati di vita romana: attraverso il genere
– letterale dei
digesta di Alfeno riemerge la società romanda dell'epoca con
problemi tipici
(es. problemi dei rapporti di vicinato)
– sono scritti in latino semplice
– opere importanti:
Liber singularis nchiridii (Sesto Pomponio): sulla giurisprudenza
a) romana
– scritto nel II sec. d. C.
– libretto con due sezioni
quali erano e come funzionavano le più importanti magistrature
1) romane
2) la storia della giurisprudenza romana dalle origini
– consente di avere notizie, aneddoti e qualche invenzione sui singoli
personaggi
Institut ones o atoriae (Marco Fabio Quintiliano): trattato di dialettica e
b) retorica
serviva a istruire quelli che avrebbero dovuto difendere i privati accusati
crimen
– di un
• difficilmente il privato si difendeva se stesso
– proverbio : “Chi si difende da solo è un imbecille.”
il difensore non era un giurista: la difesa consisteva solamente nel
• convincere il
giudice e la giuria
De inventione rhetorica
c) (Marco Tullio Cicerone)
Brutus (Marcio Tullio Cicerone): opera scritta in età maggiormente
d) giovanile
è una sorta di dialogo fittizio in cui si discute di altri personaggi famosi e
– importanti,
tra cui Servio
– 7 – Il metodo interpretativo di
Servio
– Cicerone presenta il metodo interpretativo di Servio comparando le abilità di
questo con
quelle di Scevola
Scevola era considerato il più grande giurista repubblicano, assassinato in
• lotte sul
controllo della
civitas
giurista ha importante funzione di tenuta sociale dei rapporti che deve
– continuare ad
esistere durante questo difficile periodo
• domanda di partenza: “Ma tu affermi che Servio è più grande addirittura di
Quinto
Mucio?
” Cicerone risponde che Servio è il più grande giurista perché ha operato
– uno scarto
essenziale nell'applicare la dialettica greca all'interpretazione del
fenomeno giuridico
con Servio, la giurisprudenza ha operato un cambiamento, perché ha
• innestato
all'interno del classico metodo interpretativo legato al fatto, alla
quaestio iuris e
datio regula,
alla della la metodologia della dialettica greca
nella prima gioventù, Servio, quasi coetaneo di Cicerone, e Cicerone si
– erano recati
insieme nell'isola di Rodi a studiare dialettica e retorica presso la più
importante
scuola di retorica di Molone di Rodi
l'aumento della capacità interpretativa si ha avuto in misura
• esponenziale
ha trasformato una tecnica interpretativa in una scienza
• dell'interpretazione
la scienza, utilizzando la realtà, riesce a trasformarla, interpretarla
– e creare
nuovi elementi consentendo alla giurisprudenza romana a
diventare una vera
scientia iuris
e propria
poiché studiando da Molone di Rodi è diventato il più grande giurista di
– tutti i tempi,
se Cicerone, anche studiando lì, fa il retore chissà chi è il più grande
retore
• ha salvato la descrizione minuziosa del metodo interpretativo serviano
rem universam tribuere in partis, latentem
Cic., de inv. Cic., Brut. 41.152: […]
explicare definiendo,
obscuram explanare ambigua primum videre, deinde distinguere,
||
interpretando, postremo habere
regula qu ver et falsa iudicarentur et quae quibus propositis essent quaeque non
m a a essent
l'attività
– interpretativa è scomponibile in due parti:
consequen
. parte orizz ntale tata: serie di operazioni che vanno fatte
1) neces comunque
= le tre operazioni basilari che allora inventate o perfezionate da Servio
– grazie al suo
studio di retorica e dialettica è opportuno ancora usare
le parti composit ive della res universa” “la prima cosa per analizzare una questione è cercare
individuazione:
di individuare
a) necessità di individuare gli elementi precisi che compongono la
• fattispecie
• bisogna individuare e separare i singoli elementi
quindi, è richiesto di cercare di togliere con la definizione
definizione: “
gli elementi che
b) definit io
• il concetto di giuridica non è soltanto la definizione nel senso di dare una
si
nas dono ietro le pie he del nascosto”
nozione
– 8 – – etimologi
significa in senso co tracciare i precisi confini della
controversia/fattispecie per capire cosa ivi è contenuto
• bisogna cercare di capire gli elementi nascosti, non raccontati dal
cliente (es. per
dolo, dimenticanza,
ecc.)
è il giurista, il tecnico che deve riuscire a tirarli fuori dalle pieghe
– del discorso
• solo il giurista può, dando una definizione, tracciare i precisi confini
della
questione
c) interpretazione: riuscire a comprendere il senso profondo delle cose
l'interpretatio corrisponde al rendere percorribile il cammino logico
• chiarendo le
cose che sono oscure
serve a illuminare il sentiero logico, spianare il cammino levando
– le cose
oscure
l'explanatio
• serve ad illuminare il territorio, cioè togliere le pietre
d'inciampo che
bloccherebbero il ragion
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Appunti di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo
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