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La tutela dei rapporti non riconducibili a contratti tipici
Accade che due soggetti concludano un negozio non riconducibile a nessuna delle formule (testo 63). Il rapporto è quindi privo di tutela. Agli inizi del Principato, i giuristi danno tutela a questi rapporti dividendosi nuovamente nella scuola Sabiniana e nella scuola Proculiana. I sabiniani ritenevano che questo rapporto dovesse essere riconducibile ad uno dei contratti tipici e quando non fosse stato possibile bisognava concedere un'azione "in factum". I proculiani (Labeone) affermavano che bisognava superare la tipicità delle azioni. Era necessario concedere un rimedio generale, un'azione generale contrattuale (actio praescriptas verbis: azione con parole anteposte). In questo modo chi è parte di un contractus può esercitare quest'azione per pretendere il compimento da parte dell'altro contraente. Nel testo 35 vi è la definizione di contractus per i Proculiani (utro citroque obbligatio), mentre per i sabiniani ilcontratto è un'obbligazione con le cose (res), con le parole (verbis), con gli scritti (litteris) e con il consenso (consensum). Labeone riconosce solo le obbligazioni che sorgono con il consenso: tutte le convenzioni sono un impegno reciproco dei contraenti. L'obbligazione del mandante è risarcire i danni e le spese del mandatario ed assumersi le obbligazioni del mandatario. La caratteristica fondamentale del contractus di Labeone è la reciprocità delle azioni. I contratti nominati sono: Do ut des; Do ut facias; Facio ut facias; Facio ut des. Il contratto estimatorio è un contratto con cui una parte consegna all'altra parte una cosa con un valore di stima. Se riesce a venderla ha l'obbligo di pagare solo il valore di stima e tiene l'eccedenza, se non la vende può restituirla purché sia integra. Esistono tre situazioni: Azione di adempimento (recupero del valore della prestazione); Azione di ripetizione (recupero dellaPrestazione o della cosa); Recesso di pentimento (tipico di Giustiniano, attribuibile anche quando l'altra parte non è inadempiente).
Nudi patti
I patti e le convenzioni sono accordi fra due o più persone. Le convenzioni sono suddivisibili in tre categorie:
- Convenzioni tipiche (protette da uno specifico rimedio previsto dall'editto);
- Convenzioni atipiche;
- TIR (tutto il resto).
Dai nudi patti non nasce l'azione, ma nasce solo l'eccezione. Viene definito nudo perché informale (pactum de non petendo). I nudi patti sono fatti valere solo in via di eccezione. Quando il creditore fa finta di non vedere il patto, è perché vuole agire in giudizio per ottenere un maggior guadagno.
Ci sono due deroghe (anche se i nudi patti sono protetti in via d'azione):
- Patti nudi aggiunti a contratti protetti da azioni di buona fede solo se concluso contestualmente con il contratto;
- Patti praetorii: nudi patti protetti dal Pretore con azioni "in
- Constitum: impegno informale con cui uno si impegna a pagare un debito;
- Recepta: allude al fatto che qualcuno assume un impegno informale;
- Receptum dell'arbitro: convenzione con cui un privato, per richiesta dei litiganti, assume le funzioni di arbitro per risolvere una controversia;
- Receptum del banchiere: impegno del banchiere di pagare il debito di un proprio cliente. Se il banchiere si impegna a pagare il debito, rimane obbligato anche se il debito non esiste;
- Receptum degli armatori, albergatori, stallieri: impegno assunto dall'armatore o dall'albergatore o dallo stalliere a risarcire i clienti per i furti e per i danneggiamenti che subiscono.
- La gestione degli affari altrui;
- La tutela;
- La comunione incidentale;
- Il legato obbligatorio;
- Il pagamento d'indebito.
- Gestire e condurre una gestione utile (no spese che il gerito non avrebbe affrontato);
- Portare a termine l'affare;
- Trasferire al gerito tutti i beni e i diritti che ha acquistato nella gestione.
- Assumere tutte le obbligazioni che il gestore abbia assunto in nome proprio e risarcirlo di spese e danni (actiones gestiorum).
- Quando manca una valida causa
- Quando la causa non si è avverata
- Quando la causa c'è stata, ma è venuta meno in un momento successivo
- Quando prestazione per una causa illecita (solo se l'illiceità risiede in chi ha ricevuto)
Le forme di impegno informale sono il "factum" e sono:
I quasi contratti (terminologia di Giustiniano) sono figure in cui manca il consenso dei contraenti. Essi sono riconducibili a cinque figure:
Consiste nell'attività
Il gestore è colui che compie per conto e nell'interesse di un altro senza aver ricevuto l'incarico. Si può definire come la gestione compiuta dal gestore nella convinzione di gestire un affare altrui, e non proprio, obbligatorio sia per il gestore sia per il gerito.
Obbligazioni del gestore:
Obbligazioni del gerito:
Cessata la tutela, il tutore dell'impubere deve rendere conto della gestione, trasferire beni e diritti acquisiti e risarcire i danni. Il pupillo rimborsa le spese e assume gli obblighi assunti dal tutore.
La comunione incidentale è inerente agli atti di gestione compiuti dai comproprietari ed è possibile far sorgere obblighi reciproci.
Se uno solo dei comproprietari affronta le spese necessarie, gli altri sono condannati a pagare la propria parte. Viene definita incidentale perché la comunione volontaria non viene presa in considerazione perché qui è applicata l'azione di società. I legati obbligatori fanno sorgere un'obbligazione in capo all'erede e a favore del legatario: - Per damnationem: l'erede compie una prestazione di dare o di fare, a favore del legatario; - Per non facere: non intromettersi e consentire al legatario di prendersi un bene dell'eredità (actio ex testamento). Nel pagamento d'indebito chi paga vuole estinguere. Se qualcuno esegue un pagamento non dovuto ad un altro soggetto che si crede creditore, chi ha pagato ha diritto di ottenerne la restituzione e lo fa mediante condictio. Se chi lo ha fatto sa di non dover compiere quest'azione, viene considerata come donazione, mentre occorre che chi ha ricevuto sia in errore, altrimenti.commette un furto e le azioni intentabili contro di lui sono quelle del furto. La condictio è esperibile:
Modi di estinzione delle obbligazioni
Le obbligazioni nascono da atti o fatti giuridici che chiamiamo fonti. Così come nascono, le obbligazioni si estinguono in forza di altri atti o fatti giuridici. I vari modi di estinzione si distinguono in due gruppi. Il primo gruppo, più numeroso, comprende quei modi che distruggono il vincolo obbligatorio sulpiano del ius civile e perciò in un'eventuale controversia il giudice, se la cosa è evidente, dichiara inesistente il dovere giuridico di dare o fare che l'attore pretende dal convenuto. Questi sono i modi detti "ipso iure".
cioè modi che estinguono automaticamente l'obbligazione. Il secondo gruppo comprende alcuni atti o fatti che non distruggono l'obbligazione, ma che l'ordinamento prevede che possano essere fatti valere dal debitore in sede processuale, per lo più tramite un'eccezione da inserire. Il giudice deve quindi assolvere il debitore, anche se questo resta obbligato sul piano del ius civile. Il diritto resta, ma non sarà più azionabile. Questi sono i modi che estinguono l'obbligazione sul piano del diritto pretorio e sono detti "ate exceptionis". In età arcaica, prima ancora che si concepisse la nozione di obbligazione, si poteva cadere in un vincolo di asservimento tramite nexum che era un'applicazione della mancipatio e, dunque, un atto compiuto con il rito del bronzo e della bilancia. Per sciogliersi da questo vincolo non era sufficiente la restituzione dei beni ricevuti contestualmente al nexum, ma occorreva che.ciò avvenisse con un atto formale speculare detto "solutio per aes et libram", cioè scioglimento col rito del bronzo e dell'abilancia. Tuttavia anche dopo l'abolizione del nexum e la generale affermazione dell'obbligazione, grazie ad un'economia più evoluta, il termine solutio resta, ma passa ad indicare lo scioglimento da qualunque obbligazione. Solutio viene a significare pagamento anzi, più in generale, adempimento (testo 32). La forza della tradizione fa conservare anche l'antico rituale col bronzo e la bilancia, ma lo utilizza solo come modo per rimettere il debito, cioè per sciogliere il debitore dal vincolo di un'obbligazione non adempiuta. Tenendo presente questo sviluppo storico, non sorprende per nulla la frase di Gaio nel testo 65. Qui Gaio considera normale, perché così ormai va da secoli, il fatto che l'obbligazione si estingua soprattutto con la solutio, cioè con
L'adempimento, che nella sua forma più usuale è il pagamento. Adempiere significa eseguire esattamente la prestazione dovuta, perciò Gaio si domanda se l'obbligazione sia da considerare estinta "ipso iure" nel caso in cui il creditore accetti che gli sia data una cosa diversa rispetto a quella dovuta (articolo 1197 del Codice Civile). Prevale la risposta affermativa data dai giuristi di scuola sabiniana, mentre per l'altra scuola il creditore potrebbe agire in giudizio, ma sarebbe paralizzato con l'eccezione di dolo. Oltre che al creditore, l'esatto adempimento può essere effettuato da persone da lui investite tramite un'apposita stipulatio. Ciò può avvenire in due forme. La prima se il creditore domanda: "Prometti di dare a me o a Tizio...?". Tizio diventa un aggiunto al fine d'adempimento. Nella seconda forma vi è una seconda domanda posta da una seconda persona allo stesso.
debitore con le parole: “Prometti di darmi lo stesso che hai promesso…?”. Questa seconda figura diventa un concreditore, al quale il debitore può eseguire la prestazione liberandosi. Invece, oltre al debitore, possono adempiere persone da lui indicate o anche un terzo, senza che il debitore lo sappia o lo voglia.
In origine per estinguere un’obbligazione nata verbis, cioè una sponsio, non bastava eseguire una prestazione promessa, ma era necessario compiere un rituale di liberazione formale del vincolo. Il debitore chiede: “Quel che io ti ho promesso, l’hai ricevuto?” e il creditore, soddisfatto, risponde: “L’ho ricevuto”. Questo modo d’estinzione è detta “aceptilatio”, cioè attestazione di aver ricevuto. Quando si giunge a ritenere che sia sufficiente la solutio, cioè l’adempimento, per estinguere l’obbligazione, il dialogo formale rimane in uso, ma anche in questo
pagato o di un'obbligazione non adempiuta. In pratica, quando una persona o un'azienda non riesce a saldare un debito o a rispettare un impegno finanziario, si verifica un caso di inadempienza. Questo può accadere per vari motivi, come difficoltà economiche, mancanza di liquidità o problemi finanziari più ampi. Il caso di inadempienza può avere conseguenze legali e finanziarie significative. Ad esempio, il creditore può intraprendere azioni legali per recuperare il debito non pagato, come ad esempio il pignoramento dei beni o l'avvio di una procedura di recupero crediti. Inoltre, l'inadempienza può influire negativamente sulla reputazione finanziaria del debitore, rendendo più difficile ottenere prestiti o finanziamenti futuri. Per gestire un caso di inadempienza, è importante agire prontamente e cercare una soluzione che sia accettabile per entrambe le parti coinvolte. Ciò potrebbe includere la negoziazione di un piano di pagamento dilazionato, la ristrutturazione del debito o la ricerca di un accordo di conciliazione. In alcuni casi estremi, potrebbe essere necessario ricorrere a misure legali per risolvere la questione. In conclusione, il caso di inadempienza rappresenta una situazione in cui una persona o un'azienda non riesce a soddisfare un obbligo finanziario. È importante affrontare tempestivamente e in modo adeguato tali situazioni al fine di minimizzare le conseguenze negative e trovare una soluzione equa per tutte le parti coinvolte.