Istituzioni di diritto romano
Appunti del 26/09/2006
Gruppi precivici e formazione di Roma
Le prime tracce di insediamenti umani sui colli dove sorgeva Roma, risalgono a poco dopo il 1000 a.C. Si tratta di reperti e di tombe sia a incinerazione sia a inumazione. Questa diversità di usanze funebri potrebbe riflettere la leggenda che narra della nascita di Roma come unione di due comunità: una latina e una sabina.
Sui colli si formano piccoli villaggi separati che stabiliscono, forse verso il 750 a.C., un vincolo tra loro. Si danno un capo comune, il re (rex), e formano una città che possiamo dichiarare “città gentilizia”. Infatti, nella sua formazione, un ruolo decisivo lo svolgono le gentes che sono gruppi di persone di più famiglie, piccole e grandi. Questi tre gruppi resteranno nella Roma storica come gruppi intermedi fra l’individuo e lo Stato.
Questi gruppi avevano una diversa vitalità sociale e giuridica. Il più vitale sarà la piccola famiglia o “familia” che ruota attorno al suo capo: il “pater familias”, cioè capo casa, patriarca. Egli ha un potere quasi illimitato su persone e cose e cura i culti famigliari, molto importanti in età arcaica. La grande famiglia è l’insieme di famiglie che si riconoscono in un capostipite comune defunto. Questo vincolo si trasmette per via maschile e quindi si interrompe in presenza di una donna. In ogni caso non si estende oltre il 6o grado di parentela (es.: sono parenti di 6o grado i figli o le figlie di cugini maschi).
Questo vincolo si chiama agnazione e i parenti sono fra loro agnati. Infine, un insieme di più famiglie dei due tipi visti formano una “gens”. I suoi membri, i “gentili”, portano lo stesso nome gentilizio oltre al proprio nome personale (praenomen) e celebrano culti comuni. Già molto tempo prima dell’esistenza della Città, varie gens si stanziarono, man mano, sui colli, su territori distinti dove si organizzavano in villaggi separati.
La terra è per lo più goduta in proprietà collettiva, come conviene in un’economia pastorale e con poca agricoltura estensiva. Spesso la terra è coltivata da persone che si legano ad una gens per esigenze di protezione. Questo rapporto è detto clientela e si fonda sulla fides, cioè lealtà (reciproca fiducia). Un cliente si affida ad un gentile che ne diviene patrono. Il cliente o il patrono che viene meno al suo impegno, è punito con la morte. Per il patrono è nota la sanzione della sacertà, cioè la possibilità di essere ucciso impunemente da chiunque.
Le gentes possono stringere accordi fra loro, dato che sono entità sovrane, ciascuna con proprie consuetudini (mores) e con propri culti. Questa realtà trova ancora un riflesso in una festa celebrata nella Roma storica detta il “settimonzio” (da septimontium), nome che forse deriva da “saepti montes”: cime recintate. In questa festa sono celebrate cerimonie sulle singole cime dagli abitanti dei singoli colli e non dal popolo nel suo insieme.
A spingere le gentes dei vari villaggi verso una più forte aggregazione, sono soprattutto esigenze di difesa. La Città passa dunque da una federazione di gentes che rinunciano alla loro sovranità individuale e si danno come capo un re. Sul piano economico, la nascita della Città gentilizia favorisce la graduata affermazione dell’agricoltura, accanto alla pastorizia. Difatti la tradizione racconta che già il mitico fondatore assegnò un appezzamento di terra in proprietà ad ogni pater familias. Man mano cresce l’importanza della famiglia patriarcale e l’intensità del potere che il suo capo, il pater familias, esercita su persone e cose a lui sottoposte.
Alla morte di un pater familias, sono i suoi figli a dare continuità al patrimonio e ai culti famigliari. Spesso però i fratelli eredi possono decidere di mantenere unito il patrimonio nel “consorzio di proprietà non divisa” con evidenti vantaggi economici e più tardi anche politici.
Appunti del 25/09/2006
Il corpus Iuris Civilis
Il “Corpus Iuris Civilis” è una raccolta di vari testi giuridici attuata dall’Imperatore Giustiniano. Le “Istituzioni” di Gaio (non si hanno notizie dell’autore) furono scoperte agli inizi dell’Ottocento nella Biblioteca Capitolare di Verona e sono risalenti al 400-500 d.C. Ad eccezione di un foglio, l’intera opera fu “riciclata” dai monaci amanuensi: infatti vi scrissero sopra “Le lettere di San Gerolamo”.
È l’unica opera scritta di tutta la giurisprudenza romana giuntaci quasi intera indipendentemente. Le altre opere giuridiche ci sono giunte mediante citazioni. Le “Istituzioni” si presentano divise in 4 libri e 3 parti (un libro corrisponde a 40-45 pagine di un’edizione moderna economica [liber = rotolo]):
- Personae (status di una persona, matrimonio, figli, cittadinanza, ecc.);
- Res (cose nel senso più largo del termine: cose materiali e cose immateriali);
- Azioni (le azioni processuali).
Nel 533 si pubblica, per opera di Giustiniano, un manuale imperiale (“Istituzioni”) modellato sull’opera di Gaio. Esso era l’unico testo su cui studiare diritto. Il Codice Civile attuale si ispira a sua volta all’opera Giustiniana ed è diviso in sei libri:
- Delle persone e della famiglia;
- Delle successioni;
- Della proprietà;
- Delle obbligazioni;
- Del diritto del lavoro;
- Della tutela dei diritti.
Le “Istituzioni” di Gaio, come molte fonti antiche, è una fonte di tradizione manoscritta, poiché ci è pervenuta grazie a numerose trascrizioni nel corso dei secoli. Le fonti pervenute in altri modi sono dette fonti documentarie (es. epigrafi, papiri, iscrizioni, monete). Con riguardo al contenuto, fra le molte classificazioni possibili, la più utile e per noi più comoda è quella che distingue tra fonti giuridiche e fonti non giuridiche.
L’opera di Gaio risiede, ovviamente, tra le fonti giuridiche come pure, ad esempio, il “Corpus Iuris Civilis” di Giustiniano, le iscrizioni che contengono il testo di leggi approvate dalle assemblee o i papiri contenenti atti processuali o negoziali. Sono invece dette fonti non giuridiche le altre, ad esempio: gli scritti di storici, filosofi, eruditi, teologi e anche le monete. Per la ricostruzione della realtà giuridica antica vanno utilizzate tutte le fonti, senza rigide gerarchie di valore tra fonti giuridiche e fonti non giuridiche.
Nulla è giunto delle cronache dette “Annali” (Annales) che già in età arcaica erano redatte dal Collegio dei Pontefici, i quali registravano, anno per anno, gli eventi più importanti. I Pontefici erano anche, e soprattutto, i primi custodi ed interpreti del sapere giuridico e sacro. Inoltre curavano e regolavano il calendario, perciò essi condizionavano fortemente la vita pubblica e privata della Città arcaica.
Non ci è pervenuto nulla direttamente, neppure della Istoriografia nazionale romana che nasce tra il 240 a.C. e il 200 a.C. circa e viene detta “annalistica” perché, come gli “Annali” dei Pontefici, esprimeva le vicende anno per anno e nasceva soprattutto per l’esigenza di contrapporre una versione nazionale della storia alla versione diffusa dalla storiografia greca, ben più raffinata e più antica. Non è infatti un caso che i primi storici romani pubblichino in greco e appartengano al ceto dirigente che conservò a lungo il potere di elaborare la storiografia dandovi così un forte carattere politico.
Gli autori più antichi giuntici, utili per lo storico, appartengono ai secoli II e I a.C. (autori latini: Catone, Cicerone, Livio; di lingua greca: Dionigi e Diodero). A loro dobbiamo gran parte delle notizie sull’Età Arcaica, comprese quelle sulla leggenda della fondazione della Città ad opera di Romolo, una leggenda che assume una forma stabile proprio verso il 200 a.C.. Questa ed altre leggende intendono costruire un passato in misura delle esigenze politiche del presente.
Ogni fonte va sottoposta ad un’interpretazione critica sia in quanto tale sia in rapporto con le altre. Possono sorgere così problemi di autenticità di un testo e di attendibilità di una fonte, ciò a dire quale fonte su un dato sia più degna di fede o se nessuna lo sia. Questo vale tanto per il passato remoto che per quello più recente. Lo storico però non deve solo saper interpretare le fonti, ma deve cercare anche di ricostruire la realtà più o meno riflessa dalle fonti e nel fare questo lo storico pone delle domande alle fonti. Domande che dipendono anche dalla sua cultura, dai suoi convincimenti, dal tipo di società in cui vive.
Vi è una interazione critica fra il presente che si vive e il passato che si studia. Per imparare a dare risposte non esistono regole sicure, perciò nel nostro mestiere è decisivo il confronto con le opinioni altrui, purché esso sia condotto con onestà intellettuale. Lo storico deve saper correre il rischio di essere confutato e chi impiega la ricerca storica con un uso strumentale di parte per convenienza politica, non può essere considerato uno storico serio. Anche lo storico del diritto, come gli altri storici, deve saper dialogare con specialisti di settori diversi dal suo, come ad esempio gli archeologi, i papirologi e in modo speciale con i filologi, in quanto la gran parte delle nostre fonti è di tradizione manoscritta e i manoscritti sono più o meno inquinati dagli errori dei copisti e spesso sono anche deteriorati dal tempo o da altre cause (alluvioni, topi, riutilizzo).
Il lavoro del filologo mira ad ottenere edizioni di testi uguali all’originale o, almeno, vicini il più possibile all’originale. Occorrono pazienza, acume critico e rispetto pieno di criteri scientifici che si applicano a tutti i manoscritti esistenti di un dato testo. Disporre di una buona edizione critica è sempre importante, ma diventa indispensabile per i testi antichi di cui non si possiede nessun originale.
Appunti del 15-20-22-27-28-29/11/2006 e del 4-5-6-11-12-13/12/2006
Parte I: Persone e Famiglia (testi 13-20)
Gli schiavi nell'economia mercantile
Le vittoriose guerre di conquista, specie nel II secolo a.C., portano alla cattura di un gran numero di prigionieri che, secondo le regole comuni di quel tempo (ius gentium), diventano schiavi. I bassi costi d’acquisto e di mantenimento degli schiavi, ne favoriscono l’impiego diffuso sia presso proprietari fondiari sia presso imprenditori di terra e di mare. Per tutto il II periodo, perciò, si può parlare di un’economia a base schiavistica.
In generale le condizioni di vita degli schiavi peggiorano rispetto al I periodo, specie nella fase arcaica quando essi erano poco numerosi e per vari aspetti giuridici ed economici erano assimilati come sottoposti ai figli di un pater familias. Ora, invece, per la massa degli schiavi, la vita è molto dura e spesso breve. Non per caso attorno al 100 a.C. scoppiano varie rivolte di schiavi e la più famosa e imponente è quella capeggiata da Spartaco che viene repressa nel 70 a.C. con la crocefissione di migliaia di schiavi (alcune fonti dicono 6000). La crocefissione è una pena riservata a schiavi e stranieri.
Secondo i calcoli degli storici dell’economia antica, gli schiavi sul finire della Repubblica formerebbero circa il 40% della popolazione. Tuttavia fra gli schiavi emerge una piccola minoranza più capace intellettualmente, e anche più fortunata, che conduce un’esistenza migliore. Essi svolgono l’attività di medico o di precettore nelle famiglie più abbienti, o di contabile specialmente nelle aziende agricole e commerciali delle quali possono divenirne, a volte, capi per volontà del padrone.
Pur essendo inquadrati giuridicamente tra le cose (res mancipi), lo schiavo non è del tutto assimilabile alle cose inanimate e agli animali perché per qualche aspetto risalta il suo profilo di persona. Accade così, ed è una novità rilevante, che agli schiavi più intraprendenti, così come ai figli, il pater familias concede un peculio, cioè un insieme di beni e di diritti patrimoniali anche consistente, che nel tempo resta nella titolarità del pater familias, ma che è nella disponibilità di fatto dei sottoposti che possono farlo fruttare.
Nel peculio dello schiavo possono essere compresi anche altri schiavi che sono denominati “servi vicarii”. Anche l’attività dei vicari va, sia pure indirettamente, a vantaggio del padrone. Secondo ius civile i sottoposti, pur non avendo capacità giuridica, possono da sempre acquisire validamente per il loro pater familias. I loro acquisti ora vanno ad incrementare il peculio e quindi, anche se non in maniera immediata, accrescono il patrimonio del pater familias.
Nonostante il suo carattere innovativo, il peculio non risulta del tutto funzionale alla nuova realtà economica, specie a quella mercantile. Se lo schiavo o il figlio, infatti, contraggono dei debiti, il rispettivo padrone o pater familias non ne risponde. Questa situazione non favorisce i rapporti economici, specie se avvengono lontano dai luoghi d’origine, perché i terzi non hanno alcuna garanzia nel trattare con un sottoposto e corrono il rischio di perdere tutto senza contropartita.
Il rimedio elaborato dai giuristi, e introdotto dal Pretore nell’editto, consiste nell’adattamento delle formule processuali in modo da consentire ai creditori dei sottoposti di far valere in giudizio i loro crediti. Le formule in questione sono quelle già viste come trasposizione di soggetti in cui nell’intentio figura come debitore il nome del sottoposto, mentre nella condemnatio figura il nome del suo pater familias che è il solo a poter subire la condanna. La condanna in queste azioni dette “de peculio” (sul peculio) è appunto nei limiti del peculio o dell’arricchimento conseguito dal pater familias-padrone.
Inoltre si predispone anche un’azione apposita per dare tutela a tutti quelli che vantino crediti nei confronti di sottoposti muniti di peculio, compreso il pater familias. Il Pretore stabilisce un ordine di priorità nella soddisfazione dei creditori privilegiando, ovviamente, il pater familias e parificando poi la condizione degli altri creditori che possono trovare soddisfazione nel peculio in proprietà al loro credito.
Del resto nel mondo del commercio, oggi come allora, si formano presto criteri e regole per poter valutare il tipo di rischio che si corre. Tuttavia, come si è visto esaminando le formule, la responsabilità del pater familias può anche essere illimitata, nel senso che egli risponde per l’intero dei debiti contratti dai sottoposti.
Questo accade quando il pater familias ha preposto lo schiavo, o il figlio, al comando di una nave o alla conduzione di un’impresa di terra e accade ancora quando il pater familias incarica con un preciso ordine il sottoposto di svolgere una determinata attività negoziale. Anche in questi casi il creditore del sottoposto agisce con azioni con trasposizione di soggetti contro il pater familias che è tenuto a risponder per l’intero.
Infine, nel caso ben diverso d’atti illeciti compiuti da un sottoposto, l’obbligazione sorge direttamente a carico del pater familias che deve rispondere per l’intera pena pecuniaria a meno che non intenda liberarsi del sottoposto autore dell’illecito tramite la dazione a nostra quando essa gli è consentita.
Lo status dello schiavo
La prigionia di guerra era la causa primaria di schiavitù: anche i Cittadini Romani in guerra possono cadere in schiavitù. I giuristi si occupano, in particolare, della posizione del prigioniero romano che ritorni in Patria. Per lui vige l’istituto del “post liminium” (da limes) ossia “dopo il confine” che gli consente innanzitutto di recuperare la libertà e la situazione giuridica anteriori che si considerano estinte definitivamente solo se il prigioniero Romano fosse morto in prigionia.
Tuttavia gli effetti di quest’istituto non si estendono al possesso e al matrimonio perché secondo quanto si sostiene in dottrina, sia il possesso sia il matrimonio non generano situazioni giuridiche permanenti, ma sono situazioni di fatto che si fondano su una volontà che va manifestata in modo continuativo. Nel possesso vi è l’animus, cioè l’intenzione di tenere la cosa come propria. Nel matrimonio vi è l’affectio maritaris, cioè l’intenzione continua di vivere come coniugi.
Questa, però, è una questione piuttosto complessa e dibattuta, dunque il prigioniero rientrato in Patria si ritrova con tutti i diritti, attivi e passivi, che aveva al momento della cattura. Dai giuristi questa situazione piuttosto problematica è costruita in due modi diversi. La prima è costruita come un recupero degli status perduti di libertà, cittadinanza e famiglia; la seconda è costruita come scioglimento di uno stato di pendenza analogo a quello che si determina nelle condizioni sospensive.
Nella prima interpretazione si fanno rivivere dei rapporti considerati estinti, nella seconda, invece, i rapporti s’intendono sospesi nell’attesa o del ritorno del prigioniero o della sua morte in prigionia. La morte in prigionia del cittadino pone qualche problema giuridico, ad esempio a proposito del suo testamento. Questo testamento, infatti, è divenuto invalido già dal momento della cattura perché il prigioniero ha perduto la capacità di testare (testamenti factio attivi).
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