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§4 FATTI, ATTI, NEGOZI GIURIDICI
47. I fatti giuridici e le loro classificazioni.
fatto giuridico = fatto rilevante per il diritto – la nozione va ricostruita tenendo conto dell'operatività della norma giuridica che individua nella realtà sociale una situazione alla quale fa corrispondere determinati effetti giuridici. Queste situazioni sono momenti del fluire della storia, vengono chiamati fatti storici.
Il fatto storico diventa un fatto giuridico, perché una norma l'assume nella propria previsione e lo munisce di determinati effetti giuridici. Lo stesso fatto storico può costituire il sostrato materiale per fatti giuridici diversi.
Per effetti giuridici si intendono la creazione, la modificazione o l'estinzione di:
- un diritto soggettivo o di un dovere giuridico (→ norme di relazione)
- una qualifica giuridica (→ norme d'organizzazione o di qualificazione)
Fatti storici e fatti giuridici si pongono
su due piani paralleli, fra di loro non comunicanti: 1) il piano del mondo reale, in cui si verificano i fatti storici 2) il piano del diritto che si risolve nell'insieme degli effetti giuridici che i fatti storici producono in base alla mediazione della norma giuridica Le norme giuridiche possono incidere soltanto sul piano degli effetti giuridici e quindi dei fatti. In ambito giuridico si dice che "factum infectum fieri nequit" (il fatto non può essere disfatto), cioè che ciò che è storicamente avvenuto non può storicamente considerarsi come non avvenuto. Tuttavia, la norma può far venir meno anche con efficacia retroattiva gli effetti ricollegati ad un determinato fatto storico. I fatti giuridici sono tutti quegli avvenimenti naturalistici che hanno una qualche ricaduta o rilevanza nel mondo del diritto e che comportano determinate conseguenze giuridiche. Una "fattispecie" è la descrizione del fatto storico tipizzato, cui la norma giuridica si applica.riconduce det. effettigiuridicia) fattispecie semplice: è costituita da un solo fatto giuridicoes.: morte di un individuo•b) fattispecie complessa: l'effetto giuridico si produce solo con il verificarsi di più fatti giur.quando tra i fatti che costituiscono la fattispecie sussiste un collegamento di ordine• logico e cronologico, si parla di fattispecie a formazione progressiva2) fattispecie concreta = un evento storico, considerato nella sua globalità, per il quale si pone ilproblema di determinarne la disciplina giuridica e cioè la fattispecie astratta in cui deve esseresussuntoclassificazione dei fatti giuridici– a) atti giuridici = fatti posti in essere dall'uomo che coinvolgono la coscienza e la volontàdell'agente– conseguono i loro effetti soltanto in quanto compiuti da chi abbia almeno la generica capacitàd'intendere e di volereb) fatti giuridici in senso stretto: tutti gli altri fatti
giuridicamente rilevanti – 79 / 344 – fondamentale distinzione all'interno della categoria dell'atto giuridico: a) atti giuridici illeciti: il scopo perseguito dall'agente è valutato negativamente e sottoposto a sanzioni repressive – da parte dell'ord. giur. Si riscontrano sia nell'ambito del diritto privato (delicta) che in quello del diritto pubblico – (crimina) nell'ambito del diritto privato, l'atto illecito costituisce sempre la violazione di un diritto soggettivo altrui, sia di carattere assoluto che di carattere relativo. La sanzione può essere indiretta (non satisfattiva) o diretta (satisfattiva) – corrisponde alla distinzione fra azioni penali ed azioni reipersecutorie. b) atti giuridici leciti: il scopo perseguito dall'agente è valutato positivamente e considerato meritevole di tutela – da parte dell'ord. giur. Fondamentale distinzione: a) dichiarazioni discienza– = dichiarazioni rappresentative o enunciative
il soggetto dichiara un fatto che è a sua conoscenza–
b) dichiarazioni di volontà– = dichiarazioni precettive
il soggetto formula per sé o per altri un comando, una direttiva per l'agire–
ulteriore distinzione:–
1) negozi giuridici
lo scopo pratico voluto e perseguito dalle parti assume particolare rilievo–
gli effetti del negozio stesso non si producono o possono venir eliminati, quando il–
nesso con tale scopo non sussista o sia viziato
2) atti giuridici leciti in senso stretto
gli effetti si producono soltanto in base alla coscienza ed alla volontà della–
dichiarazione, senza considerare lo scopo pratico perseguito dalla partecipazione e
senza che rivelino i vizi che attengano a tale aspetto
gli effetti si manifestano indipendentemente o anche contro la volontà del–
dichiarante
nell'esperienza romana, l'adempimento delle obbligazioni
autonomia negoziale: in qualsiasi organizzazione sociale più complessa i soggetti a cui sia– riconosciuta la capacità giuridica e quella d'agire sono liberi di disciplinare autonomamente la propriasfera privata d'interessi.
la figura generale del negozio giuridico non viene espressamente disciplinata dal codice civile– italiano, ma si riscontra una notevole unità di terminologie e di istituti rispetto alle singole figure che poi• vengono ricomposte nella categoria generale del negozio (nullità, annullabilità, rappresentanza,interpretazione, illiceità, ecc.).
discussione sulla natura del negozio giuridico:– punto di partenza = due elementi essenziali nella struttura del negozio• 1) la volontà delle parti2) ladichiarazione come forma con cui la volontà si manifesta nella realtà storica la volontà delle parti rileva soltanto quando si è manifestata nel mondo esterno • volontà dichiarata → volontà effettiva/interna – problema del rapporto fra dichiarazione e volontà nel caso di conflitto: • a) teorie soggettive: la volontà effettiva delle parti deve prevalere sulla diversa portata della dichiarazione • b) teorie oggettive: è decisivo per fissare i termini del negozio il valore oggettivo della dichiarazione – tenevano conto dell'esigenza di tutelare la posizione della controparte e dei terzi • entrambi gli aspetti sono necessari per la comprensione del negozio – negozio giuridico = dichiarazione/manifestazione di volontà sotto il • profilo strutturale ed un regolamento d'interessi sotto quello funzionale anche i giuristi romani, pur non avendo elaborato una teoria generale, impostavano
tematiche– comuni alle varie figure negoziali concretamente adoperate49. Gli elementi essenziali del negozio giuridico. I soggetti.distinzione:– 1) elementi essenziali = elementi senza i quali il negozio giur. non può venir in essere2) elementi accidentali: vengono aggiunti dalle parti agli elementi essenziali– es. la condizione, il termine e, nei negozi a titolo gratuito, il modus o oneretripartizione medioevale: riguarda gli effetti– 1) essentialia negotii = effetti che conseguono necessariamente alla volizione degli elementiessenzialies. l'obbl. del venditore a trasferire la cosa venduta e del compratore di pagare–2) naturalia negotii = effetti che conseguono alla volizione degli elementi essenziali, ma chepossono essere esclusi con una clausola negozialees. l'obbl. di garantire contro l'evizione–3) accidentalia negotii = effetti che si verificano solo in quanto le parti abbiano specificamenteinserito nel negozio una
clausola volta a produrli sarà necessaria la presenza di uno o più soggetti che pongano in essere il negozio – i soggetti devono avere det. requisiti, perché l'attività da essi svolta può dar luogo agli effetti del– negozio giuridico• = capacità d'agire e la legittimazionela legittimazione = l'idoneità del soggetto a porre in essere un det. assetto d'interessi, in funzione• del rapporto fra il sogg. stesso ed il contenuto dell'assetto in questioneil termine sorge nell'ambito della dottrina processualistica– indica la parte che può esercitare (legittimato attivo) e contro cui si può esercitare• (legittimato passivo) l'azionesta in relazione al potere di disposizione negli atti ad efficacia reale– es. legittimato a disporre della proprietà di una cosa è in linea di principio il proprietario• → chi aliena una cosa altrui difetta dilegittimazione e compie un negozio inefficace si distingue dalla capacità di agire: l'incapace può essere sostituito dal suo rappresentante legale, ma non si può ovviare al difetto di legittimazione. I soggetti che pongono in essere un negozio giuridico sono le parti dello stesso. Più soggetti possono integrare una sola parte, quando rappresentano un unico centro d'interesse.
Classificazione dei negozi giuridici:
- 1) negozi unilaterali: la manifestazione di volontà proviene da una sola parte, ad esempio il testamento, la promessa al pubblico (pollicitatio). Il negozio rimane unilaterale anche nel caso delle dichiarazioni recettizie.
- 2) negozi bilaterali: quando la manifestazione di volontà proviene da entrambe le parti, ad esempio il contratto.
- 3) negozi plurilaterali: quando la manifestazione di volontà proviene da più di due parti, ad esempio il contratto di società.
Perché si abbia la figura del negozio unilaterale non rileva il fatto che il verificarsi o il perdurare dell'efficacia del negozio.
stesso siano subordinati all'accettazione del destinatario del negozio o al suo mancato rifiuto
2) negozi bilaterali: la manifestazione di volontà proviene da due parti - es. il contratto (contractus), la conventio/pactum, la mancipatio
3) negozi plurilaterali: la manifestazione di volontà proviene da più di due parti
nel diritto romano vi sono alcune fattispecie, dove in negozi formali la dichiarazione viene emessa soltanto da una parte, mentre la parte a cui è diretta è presente, ma tace
si tratta di un silenzio stilizzato che deve valutarsi come manifestazione di volontà diretta all'adesione al negozio
se il silenzio è rotto con l'espressione di una volontà contraria al compimento dell'atto, il negozio non può considerarsi venuto in essere
50. La manifestazione della volontà.
sotto il profilo strutturale il negozio