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D AL QUINTO CAPITOLO ALLA FINE DEL MANUALE
Capitolo 5: IL PROCESSO E LA DIFESA DEI DIRITTI
Il processo e l’azione
67.
I giuristi romani impostavano il discorso sugli istituti giuridici sostanziali e sulle
situazioni giuridiche soggettive non utilizzando la categoria del diritto soggettivo, bensì
riferendosi prevalentemente ai mezzi posti a disposizione dei soggetti per far valere i
actio
propri diritti nel processo: ciò accade soprattutto mediante l'impiego del termine .
La caratteristica essenziale della norma giuridica e del diritto è la coattività, diretta o
indiretta: alla violazione della norma giuridica consegue quindi la possibilità di
infliggere la sanzione o di chiedere che la sanzione stessa sia inflitta.
Senza una tale operatività, si è di fuori della fenomenologia del diritto.
All'operatività del diritto è necessario che sia prevista, in caso di violazione della norma
stessa, l'inflizione della sanzione collegata all'accertamento di tale violazione, effettuato
da un terzo imparziale: sia esso un organo, diretto o indiretto, della comunità o
quest'ultima presa nel suo insieme.
Nelle comunità che hanno conosciuto un pur relativo sviluppo, ciò avviene, in limiti
diversi, attraverso il meccanismo del processo, inteso come quella struttura in cui un
organo imparziale accerta la violazione della norma ed è, eventualmente, chiamato
ad infliggere la sanzione. Si distingue tra:
processo privato : nell'ambito di tale processo, i privati chiedono che vengano
riconosciuti i loro diritti, accertate le lesioni degli stessi, determinate ed applicate
le relative sanzioni.
processo criminale : in esso si persegue la punizione dei fatti illeciti ritenuti di
crimina
interesse pubblico (nell'esperienza romana i ), ad iniziativa di organi dello
stato (o di un singolo cittadino che si presenta come portatore di tale interesse:
quaestiones
come accade nella procedura delle , il processo criminale tipico
dell'esperienza tardo-repubblicana e del primo principato, ma anche all'infuori di
Roma).
Perché il processo privato possa adempiere alla sua funzione, il soggetto ha l'onere
di assumere la relativa iniziativa, di esercitare il potere d’azione o, puramente e
semplicemente, l'azione.
La nozione attuale di azione, sta in un rapporto di sviluppo senza soluzioni di
actio
continuità con la categoria romana dell’ .
actio
A partire dall' dei giuristi romani, la categoria dell'azione è stata sempre collegata
con la tutela delle situazioni giuridiche soggettive nell'ambito del processo, ed ha
sempre coinvolto, insieme ad eventuali ulteriori significati, quello del potere di adire il
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giudice (o più in genere di dar inizio al processo), per far accertare il proprio diritto ed
applicare le sanzioni conseguenti alla violazione di quest'ultimo.
Vi sono vari significati che ha assunto il termine azione. Fra di essi può farsi una
prima distinzione:
- concezione materiale (o sostanziale) dell’azione: comprende profili concernenti
la situazione giuridica sostanziale che si fa valere nel processo.
- Concezione meramente processuale: è l’opposto della concezione materiale
dell’azione.
La concezione materiale dell'azione può, a sua volta, esser intesa in due modi.
significato più ristretto
Nel , il termine indica il potere di chi sia titolare di un diritto
soggettivo di farlo valere in giudizio, chiedendone l'accertamento, la determinazione
della sanzione, l'inflizione della stessa. Il diritto di azione spetta solo a chi sia titolare
del corrispondente diritto soggettivo: in tal senso, può esser giustificato dire che
l'azione è la proiezione processuale del diritto soggettivo. Se non sussiste il diritto
soggettivo, non v'è l'azione.
significato più ampio
Il del termine, indica il potere che ha il soggetto di chiedere al
giudice l'accertamento se sia fondata in fatto la sua domanda, astrattamente
configurabile secondo il diritto.
L'azione esiste, dunque, anche se non sussiste in linea di fatto il diritto soggettivo, ma
non v'è azione se la situazione giuridica profilata in giudizio non è astrattamente
prevista dall'ordinamento.
Nella concezione processuale, o formale, dell'azione, si perde l'aggancio con la
situazione sostanziale, e cioè col diritto soggettivo fatto valere nel processo.
L'azione è quindi il potere del soggetto di adire il giudice per sentirlo pronunciare sulla
fondatezza, in fatto o in diritto, della sua domanda, ed essa sussiste, quindi,
sebbene la pretesa avanzata dall'attore sia infondata in diritto od in fatto.
I giuristi romani non si sono mai posti problemi circa il significato della categoria
actio actio
. Nelle fonti si riscontra una definizione dell' , risalente a Celso: “l'azione altro
non è che il diritto di pretendere attraverso una formula quanto è dovuto all'attore”.
Quando affermano che un soggetto ha o può esercitare l'azione nei confronti di un
altro soggetto, essi si riferiscono all'azione fondata, in fatto e in diritto, nel senso cioè
actio
più ristretto dei due visti nell'ambito del significato sostanziale di , anche se non
procedono ad alcuna discussione al riguardo.
Da una parte, si afferma che il processo romano si fonda su un sistema di azioni
tipiche; dall'altra si afferma che il diritto soggettivo precede l'azione o viceversa.
La diversità di opinioni, dipende in buona parte da una non completa chiarificazione
dei termini del problema. Per «azioni tipiche» debbono intendersi quei mezzi giudiziari
che, per fare valere determinati diritti soggettivi, prevedono una tipicità di forma e di
actiones certa verba
contenuto, come accade in ordine alle romane sia nei del
concepta verba
processo decemvirale che nei di quello formulare: in questa
rigorosa relazione fra la situazione sostanziale tutelata e la struttura formale del
mezzo processuale impiegato a proteggerla sta l'essenza di un sistema di “azioni
tipiche”, com'è quello romano. lOMoAR cPSD| 2947298
I giuristi romani descrivono, molto spesso, le situazioni giuridiche soggettive in termini
prudentes
di legittimazione attiva o passiva al mezzo giudiziario. Inoltre, il fatto che i
formulae
usassero esporre il diritto sostanziale anche attraverso l'analisi della e delle
clausole edittali, ha, senz'altro, influenzato la ricostruzione del sistema. Anche per
quanto riguarda il problema della precedenza, logica o cronologica, fra diritto
soggettivo, inteso quale situazione giuridicamente protetta dal punto di vista
sostanziale, ed azione, come tutela giudiziaria di tale situazione, i giuristi romani non si
sono mai posti problemi. Non si può contestare che per i romani l'aspetto sostanziale e
quello processuale fossero compresenti nel modo in cui essi pensavano il diritto.
Laddove si prevede una tutela giudiziaria, là si individua necessariamente una
situazione soggettiva sostanziale, come del resto non esistono situazioni sostanziali
senza che si riconosca una tutela processuale ad esse correlata.
Può talora prevalere, dal punto di vista espressivo, l'aspetto sostanziale, come è
abbastanza frequente nel sistema civilistico, talaltra quello processuale, come accade,
di regola, nel sistema onorario: ma questo gioco di primi e secondi piani non
comporta, in automatico, conseguenze di forte rilievo nella configurazione degli istituti.
Nell'ambito della categoria di «azione» si procede a classificazioni, non sempre di
grande rilevanza per l'esperienza romana.
Una prima fondamentale distinzione è quella fra:
- azione dichiarativa o di cognizione
, : tende ad accertare la situazione giuridica
controversa ed a determinare le conseguenze della violazione del diritto vantato
dall'attore.
- azione esecutiva : è volta ad infliggere o far infliggere a colui che ha violato il diritto
vantato dall'attore la sanzione prevista dall'ordinamento (ed eventualmente
accertata attraverso l'esercizio dell'azione dichiarativa).
A differenza dell'azione dichiarativa, la quale tende solo ad ottenere una
pronuncia del giudice, l'azione esecutiva, proprio perché tende all'attuazione della
sanzione, è rivolta ad ottenere una modificazione del mondo naturale, sul piano
personale o patrimoniale.
La dottrina moderna procede, nell'ambito delle azioni dichiarative, a distinzioni che
hanno un'importanza relativa per l'esperienza romana: vengono così individuate:
azioni di condanna
- le : sono volte ad ottenere dal giudice, previo accertamento della
situazione giuridica controversa, una pronuncia in cui si ingiunga al convenuto di tenere
il comportamento originariamente dovuto o di risarcire il danno per equivalente (com'è
il caso nel processo formulare);
azioni costitutive
- le : fanno valere un diritto potestativo. In esse il giudice accerta la
sit. giuridica controversa direttamente la
, che produce
e procede ad un'ulteriore pronuncia
modificazione nella situazione giuridica propria od altrui richiesta dall'attore.
azioni di mero accertamento
- le : in esse, lo scopo dell'azione si esaurisce
nell'accertamento stesso che viene effettuato rispetto ad una situazione di fatto o di
diritto controversa: ed in queste azioni il problema più grave è rappresentato
dell'interesse ad agire. lOMoAR cPSD| 2947298
Nell'esperienza romana si conoscono, praticamente, soltanto le azioni di condanna, e
praeiudicia
taluni pochi casi di azione di accertamento (nel processo formulare, i ).
L'origine delle 'legis actiones'
68.
Nella storia del processo romano si possono identificare tre sistemi processuali:
legis actiones civitas
-Il processo delle : affonda le sue radici nella protostoria della ,
trova una sistemazione legislativa nelle XII Tavole, rimane vitale sino agli inizi del II
sec. a.C., decadendo rapidamente negli ultimi due secoli della repubblica.
iurisdictio peregrina
-Il processo formulare: nasce nel IV sec. a.C., nella , si estende
cives lex Iulia iudiciorum
poi ai , diviene il processo civile ordinario nel 17 a.C., con la
privatorum , rappresentando, così, il sistema processuale che sta a base del lavoro
dei grandi giuristi classici fino ad Ulpiano e Paolo: in Roma, esso si mantiene sino
alla metà del III sec. d.C. e viene formalmente abolito nel 342 d.C.
cognitio extra ordinem
-A partire dagli inizi del principato si viene sviluppando la ,
quale processo in cui si attua la giurisdizione dell'imperatore, di persona o tramite
funzionari e magistrati da lui delegati; le forme di questa procedura sono, in molti
ordo iudiciorum
punti, incisivamente diverse da quelle del processo formulare (l'
privatorum lex Iulia cognitio
), regolato dalla del 17 a.C.: nel III sec. d.C., la diverrà,
praticamente, il processo ordinario, e le sue forme staranno alla base degli sviluppi
postclassici.
È attualmente opinione molto diffusa che le forme processuali si sostituiscano a
forme precedenti di autotutela. Essa contiene, senz'altro, un nucleo sostanziale di
legis actiones legis actio sacramento
verità: nelle due più antiche, la , che è un'azione
manus iniectionem
dichiarativa, e quella per , che è un'azione esecutiva, residuano
legis actiones
tracce di forme di autotutela a cui le si sono sovrapposte o sostituite.
Però, non si può porre la generica autodifesa dei privati sullo stesso piano di una
procedura giudiziale come sanzione a protezione di una situazione giuridica. La
reazione incontrollata dell'offeso non può mai costituire una forma di sanzione
giuridica, e si colloca soltanto su un piano di fatto.
Il passaggio dall'autotutela irrilevante per il diritto ad una tutela giuridicamente rilevante
avviene mediante la regolamentazione ed il controllo da parte della comunità
dell'autodifesa del soggetto che si senta leso nei propri diritti. Tale passaggio può
consistere nella disciplina e nell'assistenza all'esercizio dell'autodifesa dei privati, a
cui si accompagna una qualche forma di verifica sulla legittimità dell'autodifesa
manus iniectio
stessa: il che accade nella , come tipica azione esecutiva.
legis actio sacramento in rem
Nella , invece, si ha una sostituzione dell'autotutela,
della quale rimangono soltanto tracce al livello delle formalità introduttive del giudizio:
il che è, del resto, omologo al fatto che si tratta di un processo di cognizione.
Un diverso problema è quello se il controllo sulla fondatezza della pretesa dell'attore
sia sempre avvenuto, come già accadeva nel periodo della monarchia latina,
legis actio sacramento manus
esclusivamente nelle forme della . La struttura della
iniectio
, rende plausibile l'ipotesi che il controllo sulla legittimità dell'esecuzione
potesse, in un primo momento, esser esercitato dalla comunità nel suo complesso.
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Ciò presuppone una struttura sociale in cui i fatti della vita di relazione avvengano
davanti agli occhi di tutti, e siano, quindi, direttamente a conoscenza dei singoli
membri della comunità stessa, chiamati a vigilare sull'autodifesa dell'offeso ed a
rimuovere gli ostacoli che questa potrebbe incontrare. Si tratta di quella che vien detta
«Volksjustiz», o « giustizia popolare». La limitata funzionalità della «Volksjustiz» rende
assai improbabile che la difesa dei diritti in una comunità, per quanto poco
sviluppata, possa avvenire solo in questo modo: ma, in periodi di transizione, si può
ipotizzare che essa funzioni accanto a procedure diverse che costituiscono le prime
forme di un vero e proprio esperimento giudiziale. Nell'esperienza romana queste
legis actio sacramento
procedure sono rappresentate dalla , il che evidenzia l'influsso
del fattore religioso nell'instaurazione del processo. In quest'azione, infatti, la
necessità del giudizio da parte degli organi della comunità è indotta dalla circostanza che
sacramentum
entrambe le parti asseverano, mediante giuramento ( ), di esser dalla
parte della ragione: la duplicità dei giuramenti comporta che uno di essi sia falso, e la
civitas deve quindi intervenire per stabilire quale fra le parti, commettendo uno
pax deorum
spergiuro, abbia violato la e debba quindi espiare l'illecito religioso
piaculum commissum
perpetrato ( ). Va valutato anche un altro problema: se debba
manus iniectio sacramentum
considerarsi antecedente la od il . In un sistema
processuale già sviluppato, la funzione d'accertamento e quella d'esecuzione sono,
indissolubilmente, unite: a nulla vale pervenire alla condanna del convenuto, se non
si possa poi procedere all'esecuzione della stessa; e, all'inverso, non si può avere
processo d'esecuzione senza la possibilità di instaurare un giudizio di cognizione
volto ad accertare la fondatezza della pretesa.
manus iniectio
Nell'ambito, però, dell'ipotesi accennata, la , nella sua forma originaria,
può aver funzionato, per un periodo sicuramente non troppo lungo, in base al solo
controllo sociale offerto dalla «Volksjustiz».
Le 'legis actiones' dichiarative
69. legis actiones
Le vengono divise in:
dichiarative di cognizione legis actio sacramento
(o ): ad esse appartengono la
in rem in personam legis actio per iudicis arbitrive postulationem
( ed ), la e la
legis actio per condictionem .
esecutive legis actio per manus iniectionem legis actio per pignoris
: sono la e la
capionem . legis actiones
Il processo di cognizione sulla base delle dichiarative prevede una
in iure apud iudicem
bipartizione della procedura nella fase ed .
in iure ius
La fase si svolge dinanzi ad un organo della comunità, il re od il magistrato (
significa il tribunale del magistrato, e cioè il luogo in cui quest'ultimo tiene udienza); la
apud iudicem
fase dinanzi ad un giudice che, soprattutto a partire dall'epoca medio-
repubblicana, è un privato cittadino scelto d'accordo fra le parti col consenso del
magistrato, ma che può essere anche un collegio giudicante.
in iure
La fase serve a impostare la controversia, che doveva poi essere decisa dal
thema decidendum
giudice privato, e fissa, dunque il , che questi doveva affrontare.
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Le parti assumevano, reciprocamente, posizione sull'oggetto della controversia
legis actiones
attraverso i formulari delle .
In codesti formulari si possono distinguere due parti:
actio certa
la prima ( in senso stretto), è costituita da quelle formule solenni (
- verba ), con cui l'attore esprimeva e circostanziava, anche in vista
dell'atteggiamento assunto dalla controparte, la propria pretesa (mentre il
convenuto precisava, dal canto suo, la propria posizione);
modus agendi
la seconda caratterizzava il , e le formule solenni di cui era
- composta erano rivolte, nel processo bipartito, a far si che il magistrato desse
litis contestatio
il giudice e permettesse la .
actiones certa verba
Le solenni, i , con cui l'attore formulava la propria pretesa
differivano in funzione del diritto fatto valere, ed erano quindi azioni tipiche. La tipicità
certa verba actiones
dei si articolava in modo diverso nelle varie .
Alle volte, il referente della tipicità è dato dal diritto dedotto in giudizio (senza
actiones in rem
considerare il fatto costitutivo dello stesso): ciò accade per le ma
actiones in personam
anche per talune .
Altre volte, il referente della tipicit&agra
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