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La possibilità di prevedere convenzionalmente quote di partecipazione diverse
era connaturale alle società mercantili: essa è attestata nelle fonti a partire da Q. Mucio Scevola, che, risolvendola in modo negativo, si poneva l'ulteriore questione se le parti potessero fissare una quota di ripartizione diversa per gli utili e per le perdite.
Qualche decennio più tardi, Servio Sulpicio Rufo ammetteva, invece, questa disparità, e riteneva perfino legittimo che si prevedesse per un socio l'esclusione dalla partecipazione alle perdite: era in ogni caso nulla, invece, la clausola per cui un socio partecipava alle perdite, ma non agli utili.
Nelle società di gestione, mediante l'adibizione delle partes lucri et damni, si divideva il patrimonio comune (o la somma ideale dei patrimoni dei singoli soci), indipendentemente dalla considerazione degli apporti. Per le società di lucro, non risultano in genere modalità diverse, onde, di regola,
quanto andava ripartito era il risultato finale della gestione che andava imputata alla società, senza dedurne i conferimenti dei soci, comunque avvenuti. Nelle fonti, si riscontra, però, isolatamente la previsione ad opera delle parti di una siffatta deduzione. Nell'esperienza romana il contratto di società non aveva, in generale, rilevanza verso l'esterno. I soci agivano nell'interesse sociale in nome proprio, e gli effetti di tale attività si producevano esclusivamente in testa ad essi. Il contratto di società dà luogo ad un rapporto essenzialmente di durata, caratterizzato dall'intuitus personae. Questi due aspetti sono determinanti per alcune cause specifiche di estinzione del rapporto: il recesso unilaterale; la morte e la perdita del patrimonio da parte di uno dei soci; l'esercizio dell'actio pro socio. L'intuitus personae comporta, nella societas consensuale, che il rapporto societario puòcontinuare a sussistere solo fra i soci originari e fra tutti i soci originari. Quando si abbia una modificazione relativa ad uno di questi punti, in linea di massima la renuntiatio società si scioglie. È in base a tale principio che il recesso unilaterale produce l'estinzione della società nel suo complesso, anche nel caso di una società plurilaterale. L'applicazione elettiva del recesso stesso è nel caso in cui le parti non abbiano fissato un termine alla durata del contratto, nel qual caso, a parte la societas limitata ad un solo affare, il rapporto continua fino alla morte del meno longevo dei soci. Il recesso non è subordinato all'esistenza di cause di giustificazione: non può essere, però, né doloso né intempestivo. Nel caso, invece, che alla società sia stato apposto un termine, il recesso non è lecito finché non sia scaduto il termine stesso, a meno che sussista una causa di.giustificazione che rende impossibile la prosecuzione del rapporto.
Il recesso intempestivo, compreso quello prima del termine convenzionale, non è completamente sprovvisto di effetti: la direnuntiatio produce la sua efficacia solo a carico del renuntians; lo stesso regime si applica se il recesso è notificato a persona diversa dal socio, fino all'eventuale ratifica. Nel recesso doloso, invece, gli effetti della società continuano, a carico del recedente, solo nei limiti del conferimento agli altri soci dell'acquisto sperato.
All'intuitus personae va riportata l'estinzione del rapporto societario in seguito alla capitis deminutio, morte od alla adrogatus emancipatus, anche minima, di uno dei soci. In ogni caso, è possibile che la società continui con gli eredi, l'adrogato o l'emancipato: la volontà in tal senso può ricavarsi eventualmente anche dal fatto della continuazione della gestione sociale.
societas causa
societatisLa si estingue per il mutamento della causa in seguito all'actio pro socio all'esercizio dell' od alla novazione dell' obbligazione nascente dal contratto consensuale. Lo scioglimento della società si fonda sulla necessità che la posizione actio pro socio di tutti i soci sia paritariamente garantita dalla possibilità di esperire l' azione contrattuale. Al momento della liquidazione, sulla base dell' azione contrattuale, il socio dolo culparisponde, anzitutto, per dolo; è tenuto, inoltre, per colpa, relativamente ai danni apportati alle cose comuni o degli altri soci sulle quali doveva esercitare, nell'ambito del rapporto sociale, una certa attività: questo aggravamento della responsabilità alla colpa è escluso, però, nelle società di gestione. Nella compilazione giustinianea, sembrerebbe che il socio rispondesse sempre per dolo o per colpa, reinterpretata, diligentia quam suisperò, come violazione della buona fede, il che, a secondadelle circostanze, può costituire un'attenuazione od un aggravamento della responsabilità per colpa. In sede di liquidazione il socio doveva, poi, esser risarcito dei danni e delle spese in cui era incorso in seguito all'attività svolta per la realizzazione dello scopo sociale, in quanto il rischio per tale attività andava ripartito fra tutti i soci: problema, codesto, che aveva rilievo nelle società speciali più che nelle generali. Perché tale risarcimento avvenisse, era necessario che danni e spese fossero in diretta relazione causale con l'attuazione del fine societario: in alcune decisioni dei giuristi si nota la tendenza a voler valutare in modo rigoroso il nesso in questione a danno del socio.
Il mandato è un contratto consensuale, imperfettamente bilaterale, mediante il quale una delle parti, il mandante, da incarico all'altra, il mandatario, che l'accetta, di svolgere gratuitamente un'attività.
giuridica o materiale, per conto proprio od altrui: a differenza dell'omonima figura nel diritto odierno, il mandato romano non è limitato al compimento di "atti giuridici". Trattandosi di un contratto imperfettamente bilaterale, è essenziale che sorga l'obbligazione del mandatario a portare a compimento l'incarico affidatogli: l'obbligazione del mandante è soltanto eventuale, ed ha per oggetto le spese e i danni che il mandatario abbia subiti nell'espletamento dell'incarico in questione. Non è contro natura possibile pattuire un corrispettivo per l'attività prestata, che ciò sarebbe contractus, stante l'essenziale gratuità dello stesso. Ove fosse stato convenuto un corrispettivo in denaro, si sarebbe avuta una locatio operis, se il genere di attività da svolgere fosse compatibile con l'integrazione di questo negozio. Il mandato deve esser conferito nell'interesse del mandante odi un terzo, non del mandatario: in quest'ultimo caso, infatti, si sarebbe avuto non un mandato, ma un'esortazione giuridicamente non vincolante.
Il mandato è un contratto basato sulla fiducia e sull'obbligo di fare, ed è rigorosamente intuitus personae, collegato all'individuo. Come nella società, ciò influisce sull'individuazione di alcune cause d'estinzione, peculiari del mandato. La morte del mandante o del mandatario estingue il rapporto, salvo l'obbligo, che grava sugli eredi del secondo di portare a compimento l'esecuzione già intrapresa: nel caso si trattasse di attività scindibili, ciò comporta che si debbano portare a buon fine gli affari già iniziati. Ad analoghe ragioni e ispirato il principio per cui il mandante può revocare il mandato ed il mandatario può recederne; entrambe queste facoltà vanno esercitate prima o integradell'inizio.
dell'esecuzione ( ): ove l'attività affidata al mandatario non sia dires integracarattere unitario, il requisito della va inteso con riferimento alla singolaoperazione (in quanto scindibile dalle altre).Il mandatario risponde per dolo, compresa, probabilmente, la violazione dellam)diligentia quam suis : può darsi che fosse, talora, tenuto per culpa soprattutto in queiactio mandaticasi in cui, attraverso l' , si facessero valere pretese derivanti da rapportiin cui, altrimenti, si rispondeva anche per culpa. Il mandante risponde, nei confrontidel mandatario, per le spese incontrate da quest'ultimo nell'esecuzione del mandatoe per i danni derivanti dall'attività svolta, purché le une o gli altri non dipendano dacolpa del mandatario stesso e siano in nesso di causalità con siffatta esecuzione.I pacta121. Nell'esperienza romana, il semplice accordo delle parti crea obbligazioni soloa)quando integri una delle fattispecie
Il testo formattato con i tag HTML sarebbe il seguente:tipiche previste. È il pretore che prende inpactum edictum de pactis et conventionibusconsiderazione il in quanto tale, nell' , incui era contenuta la generale previsione: "darò attuazione ai patti che siano staticonclusi non dolosamente, né contro le leggi, i plebisciti, i senatoconsulti, gli editti e idecreti degli imperatori, né in modo tale da esser in frode a tali provvedimentinormativi". Alla clausola, collocata nella prima parte dell'editto, non seguiva laconcessione di uno specifico mezzo giudiziario fondato su di essa: la tutela delpactum exceptio pacti conventisemplice avveniva mediante l' , la quale, come tutte leeccezioni edittali, era contenuta nella penultima parte dell'editto medesimo.ex nudo pactoIl principio fondamentale del sistema contrattuale romano, è cheb)obligatio non oritur nudum pactum, intendendo per quello che non sia stato versato instipulatio ius civileuna , né integri, sul piano del.
Una delle fattispecie tipiche di contratto, actio honoraria rientri nei casi in cui il pretore concede un'actio. Questo principio mantiene il suo vigore, formale e sostanziale, ancora nella compilazione giustinianea. Un'attenzione particolare è portata, soprattutto da Ulpiano, ai patti che si riferiscono pacta ex intervallo ad un contratto, che si distinguono in (fatti successivamente e pacta adiecta in continenti separatamente dal contratto stesso) e o pacta adiecta, contemporanei alla conclusione del negozio. Come dice Ulpiano, il pactum adiectum, inerente ad un contratto protetto da un legem contractui dat, configura la stessa actio («concorre al configurare la stessa azione») o («fissa il contenuto del contratto»): è tutelato in via d'azione, purché non snaturi la figura contrattuale cuiiudicium stricti.