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ORIGINARIO

1. Occupazione, ovvero come si cade in schiavitù se la res (lo schiavo) è bottino di guerra.

Implica contatto fisico della cosa presa e portata a sé. Una res derelicta (dismette con atto

abdicativo, lasciato volontariamente) o nullius (preda bellica, nemico e res che appartengono

al nemico).

2. Alluvione o avulsione, elementi che appartenevano a singole proprietà che si uniscono. Es:

da un fondo, una parte si può staccare e può essere spostata da un fondo ad un altro.

3. Edificazione, accessione, un determinato bene viene ad accedere ad un altro bene di un altro

proprietario. Un’accessione di un bene mobile ad un bene immobile. Uno studente usa un

quaderno altrui per scrivere gli appunti, a questo punto di chi è del foglio? Oppure seminare

un fondo altrui con i propri semi.

1. a. Il proprietario di un fondo costruisce un edificio con i materiali di un terzo. I

romani hanno un principio fondamentale: “tutto ciò che sta sulla superficie inerisce

al proprietario del suolo [ad sidera ad infera]”, forze attrattive del dominium. Non

tolgono il diritto di proprietà al proprietario dei materiale che diventa un dominium

quiescente che si risveglia quando quell’edificio o per volontà del proprietà o per

effetti naturali. Solitamente si teneva in piedi, quindi ad una proprietà singola e non

condominiale. Il recupero di materiale adibito alla costruzione è molto in voga

nell’antichità, la trabeazione in legno.

2. b. Il proprietario dei materiali costruisce su fondo altrui. Le opzioni sono:

• i. Ex fide bona regola soggettiva, stato psicologico in cui si dimostra di

ignorare di ledere un diritto altrui: non è consapevole di ledere un diritto

altrui. Io, proprietario del fondo con miei materiali, costruisco sul tuo fondo:

tutto in mano al proprietario del fondo con il secondo soggetto che ha un

dominium quiescente.

• ii. Ex fide mala consapevolezza di ledere un diritto altrui. Edificio costruito

in malafede con miei materiali sul tuo fondo “superficie solo cedet” quindi

tutto in mano al proprietario del fondo e l’altro rimane con un dominium non-

quiescente (eventualmente potrebbe essere un modo per fare una donazione

ad altrui).

4. Specificazione Esempio: io trovo un tronco di legno lo prendo e lo lavoro in modo tale da

costruirne una scultura grezza, il legno è di un altro e non di colui che l’ha lavorato. La cosa

può comportare un problema serio e la proprietà va sempre preservata al singolo.

Specificatio artefix che crea una nova specie. È dell’artefice o del proprietario dei

 

materiali? Proculiani artefice (ideologicamente supremazia al lavoro), Sabiniani

proprietario (ideologicamente supremazia del diritto di proprietà come opzione giuridica):

sotto vi sono attenzioni giuridiche ed ideologiche differenti. Fine ‘800 diritto del lavoro,

concepire un diritto civile. Viene risolta nel diritto postclassico giustinianeo, su un passo

dubbio del giurista Paolo si elabora questa soluzione: nova species proprietario dei materiali

se la cosa può tornare al suo stato originale. In caso contrario l’artefice. Diventa comune ius

controversum. 

5. Condominio si viene a determinare confusione o commistione di più beni, beni fungibili.

Esempio: io all’insaputa che quella botte contenga il tuo olio, metto anche il mio olio.

Diventiamo comproprietari nei limiti della proporzione (ripescato dall’overuling di CL in

tempi moderni).

Occupazione, alluvione/avulsione, edificazione, specificazione, condominio

DERIVATIVO 

• Mancipatio solo res mancipi.

• In iure cessio finta rivendicazioni di res nec mancipi e res mancipi

• Traditio (consegna) consegna fisica delle res nec mancipi. Può comportare un naturalis

possessio, ovvero una [1] detenzione naturale che non implica una proprietà; oppure il [2]

possesso, un comportamento di un soggetto con l’animus del proprietario, che però

riconosce la proprietà di un altro soggetto terzo. Con la semplice traditio non c’è possibilità

di capire cosa sta succedendo in un’eventuale dinamica = atto neutro. Perchè si trasferisca

una [3] proprietà non mancipi corporale (non detenzione o possesso) la traditio deve avere

due requisiti:

▪ Tradens, dante causa, che deve essere proprietario del bene

▪ Causa negoziale che giustifica il trasferimento della proprietà.

Mancipatio negozio astratto, perchè non emerge la causa ma emerge solo la forma (si sta

trasferendo la proprietà da un soggetto ad un altro, non c’è il perchè).

La traditio negozio astratto e causale [a causa variabile] la causa può variare ma deve emergere.

È astratto perchè addirittura potrebbe non essere neanche trasferimento di proprietà, ma ponendo

che fosse questo il caso del trasferimento di priorità la causa negoziale deve essere giustificata. Può

essere simbolica, ovvero trasferire non pezzi singoli uno alla volta ma un simbolo che rappresenta

l’insieme. Oppure brevi manu, per mutare da detenzione naturale a proprietà.

• [La] usucapione istituto di ius civile, già presente nelle XII tavole. Fondata sulla parola usus

e capere, prendere, acquistare la proprietà, attraverso l’uso di una cosa. Acquisto, dunque,

di una proprietà mediante l’uso di una res a lungo termine. I Romani lo concepiscono secondo

certe norme: 

1. Possessio (/usus) qui è chiaro che la possessio ha come elemento identificativo,

l’utilizzo uti dominus, come se ne fossi il proprietario legittimo e non riconosci l’altrui

proprietà. 

2. (Bona) fides bisogna essere in uno stato psicologico in cui si ignora di ledere un

diritto altrui. Uno stato psicologico di malafede che matura successivamente non

nuoce una malafede non nuoce all’usucapione, al momento in cui inizia il possesso

è necessario essere in buona fede, se successivamente si ha consapevolezza che la

cosa appartiene ad altri, questo stato non nuoce al soggetto possidente. Deroga

molto forte l’ordinamento riconosce che il soggetto in malafede successiva

acquista la proprietà altrui.

3. Tempus decorso rapido, un anno per i beni mobili, due per gli immobili. [Cicerone

 c’era un proprietario di un fondo italico che aveva lasciato il possesso ad un altro

soggetto, usandolo come fosse proprio, allo scadere di ogni secondo anno il legittimo

proprietario entra nel proprio fondo, spezza il rametto del primo albero che incontra.

Così manifesta la propria proprietà del fondo, interrompe l’usurpatio del tempo

impedendo l’usucapione.] Questo termine è curioso, non è “usurpazione”. Usurpatio

trinocti, una perfetta parità di genere, uno dei modi per entrare nella “manu” della

moglie era che questa dormisse per un anno nella casa del marito e puntualmente

ogni anno interrompeva volontariamente il decorso del tempo andando a dormire

per tre notti da un’altra parte. Qualora chi sta usucapendo, deceda e subentra l’erede,

questo subentra nel momento lasciato dal precedente.

4. Res habilis molte res per natura, ontologicamente, non possono essere usucapite:

i. Res pubblicae

ii. Res divinae

iii. Res furtiva, cosa che è stata oggetto di furto. Si prendono in considerazione gli atti

successivi a quelli del ladro. Il terzo in buona fede non può usucapire la res che non è

habilis - e quindi non idonea - alla proprietà.

5. Giusta causa usucapionis come per la traditio che rende il modo di acquisto della

proprietà, conforme allo ius. Per esempio le stesse della traditio: compravendita,

dote, donazione, etc. etc. Usucapione in mala fede completa con un periodo di

tempo (un anno) diventare erede legittimo di beni per una successione mortis causa.

Lo tollera perchè va incontro al principio fondamentale: ogni bene deve avere un

legittimo proprietario, titolare di quel diritto perchè l’eredità è un patrimonio vivo con

situazioni giuridiche attive e passive. Ogni patrimonio ha bisogno nel periodo più

veloce possibile un proprietario.

Esempi 

Distinzione mancipi e nec mancipi uno schiavo (mancipi), te lo trasferisco (mediante traditio) a

cento a titolo di compravendita. L’obbligazione è trasferire questa proprietà, però non faccio né

mancipatio né in iure cessio ma te lo do semplicemente. Questo non è il trasferimento di proprietà.

Il secondo soggetto ha un possesso, che si comporta uti dominus (possessio et fides). Dopo un anno,

lasciato in buona fede, mediante l’usucapione sani questo difetto negoziale non idoneo al

trasferimento di proprietà || un’occupazione di una res derelicta, se questa era mancipi

(diversamente ne diventi subito proprietario), la occupo e in buona fede aspetto 12 mesi, divento

proprietario || prendo qualcosa non-mancipi pensando che fosse mio, possessore di buona fede,

si comporta come proprietario e lo alieno. A questo punto è sufficiente una traditio con giusta causa

però il soggetto non è un proprietario non-dominus in buona fede. La traditio ha bisogno di due

requisiti fondamentali. La acquista in possesso e dopo 12 mesi riesci a sanare la situazione.

Questo permette la circolazione veloce delle merci e l’usucapione serve a sanare le situazioni in cui

o il trasferimento non è idoneo o deriva da un non-dominus e dopo un periodo di tempo, una

persona può diventare proprietario per diritto dei Quiriti.

Azione di rivendica (cfr 8) diritto reali b. In caso in cui un proprietario non è in grado di dimostrare

la proprietà di un bene a titolo derivativo (ad esempio non c’è più lo scontrino fiscale), posso

dimostrare che ho posseduto e usufruito del bene per 12 mesi e quindi posso dimostrare la proprietà

[anche] per usucapione. In caso di furto il convenuto dall’attore non è tenuto o obbligato a restituire

il bene (gli è solo consigliato) ma è condannato esclusivamente ad una pena pecuniaria. Strumento

di una profonda iniquità sociale: un soggetto facoltoso può abusare del processo rubando un oggetto

e pagherà pecuniariamente per il furto e seguitamente un’altra somma per la rivendica, ottenendo

così il diritto di proprietà. C’è una clausula arbitraria con cui si invita il convenuto a restituire il fondo.

La “somma pari al valore che avrà la cosa” viene decisa dall’attore stesso di fissare il valore della lita

attraverso un giuramento: lo ius iurandum in litem. Può fissare

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
58 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MattiaCutolo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Santucci Gianni.