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posizione particolare, con una serie di
requisiti. Se ne mancava anche solo uno non
diventava soggetto di diritto. Tali requisiti
erano:
- Essere nati viti e che appartenessero alla
specie umana. I romani escludevano dalla
capacità giuridica i neonati che nascevano
deformi, che chiamavano ‘mostro’
- Essere liberi, giuridicamente indipendenti,
non sottoposto al potere personale altrui,
La distinzione fondamentale a Roma era
quella tra liberi e schiavi. Era moralmente
accettata la schiavitù, la consideravano
normale
Il discorso era diverso invece se si parlava di
capacità di agire di cui ne erano titolari anche
le persone prive di capacità giuridica, che non
si trovassero in determinate situazioni come
l’impubertà, avere sesso femminile, infermità
mentale.
La distinzione fondamentale che riguarda la
condizione giuridica delle persone è quella
che tutti gli uomini o sono liberi o sono schiavi
- Avere la cittadinanza romana, che
all’epoca era un privilegio. Ciò comportava
una serie di vantaggi, ad esempio se si era
accusati di un crimine con la pena di morte
si poteva avere un processo davanti
all’assemblea popolare. Solo coloro con la
cittadinanza avevano capacità giuridica
- Era soggetto giuridico solo chi era una
persona sui iuris, una persona che aveva
autonomia familiare. Solo chi era padre di
famiglia, quindi individuo maschio che
fosse a capo di una famiglia. I figli, le figlie,
nipoti ecc.… tutti coloro che sottostavano
al padre di famiglia non avevano capacità
giuridica. Le donne erano soggette di diritto
ma non aveva titolarità di ogni potestà
familiare, quindi, non potevano essere a
capo della famiglia ed esercitare poteri sui
propri figli.
Documento Gaio:
alcune persone sono sui iuris non sono
soggetto al potere di nessun’altro. Altre
persone sono sottoposte al potere giuridico di
un altro, erano alieni iuris, c’è qualcun altro
che decide per loro e possono essere donne,
figli, anche schiavi.
(slide 3)
I figli erano sotto la patria potestas del padre,
che era pater familias. Cessavano di essere
sottomessi al padre solo alla morte di
quest’ultimo, o se venivano fatti schiavi. Una
delle cause principali di schiavitù era la
guerraà i nemici catturati venivano fatti
schiavi e venduti.
Le donne invece se erano ancora in condizione
di figlia, non si erano ancora sposata, era
come un figlio di famiglia, una persona alieni
iuris. Rimanevano sotto il potere del padre fino
alla morte di quest’ultimo. Non erano persone
giuridiche autonome. Le donne però potevano
anche diventare sui iuris, emancipandosi dalla
potestà del padre, ma aveva limitazioni nei
confronti dei soggetti sui iuris maschi.
Innanzitutto, la donna non poteva essere a
capo della sua famiglia, solo gli uomini
potevano esserlo, quindi non esercitavano
poteri sui figli. Quindi erano titolari solo della
potestas dominica sui servi, mentre erano
escluse dalla patria potestas. Non poteva
essere a capo di una famiglia e per la gestione
dei suoi beni, specie per atti diminutivi del suo
patrimonio, aveva bisogno dell’auctoritas
(autorizzazione) di un tutore, individuo di sesso
maschile che gli poteva essere lasciato nel
testamento dal padre o poteva esserle
assegnato dal pretore.