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Estratto del documento

posizione particolare, con una serie di

requisiti. Se ne mancava anche solo uno non

diventava soggetto di diritto. Tali requisiti

erano:

- Essere nati viti e che appartenessero alla

specie umana. I romani escludevano dalla

capacità giuridica i neonati che nascevano

deformi, che chiamavano ‘mostro’

- Essere liberi, giuridicamente indipendenti,

non sottoposto al potere personale altrui,

La distinzione fondamentale a Roma era

quella tra liberi e schiavi. Era moralmente

accettata la schiavitù, la consideravano

normale

Il discorso era diverso invece se si parlava di

capacità di agire di cui ne erano titolari anche

le persone prive di capacità giuridica, che non

si trovassero in determinate situazioni come

l’impubertà, avere sesso femminile, infermità

mentale.

La distinzione fondamentale che riguarda la

condizione giuridica delle persone è quella

che tutti gli uomini o sono liberi o sono schiavi

- Avere la cittadinanza romana, che

all’epoca era un privilegio. Ciò comportava

una serie di vantaggi, ad esempio se si era

accusati di un crimine con la pena di morte

si poteva avere un processo davanti

all’assemblea popolare. Solo coloro con la

cittadinanza avevano capacità giuridica

- Era soggetto giuridico solo chi era una

persona sui iuris, una persona che aveva

autonomia familiare. Solo chi era padre di

famiglia, quindi individuo maschio che

fosse a capo di una famiglia. I figli, le figlie,

nipoti ecc.… tutti coloro che sottostavano

al padre di famiglia non avevano capacità

giuridica. Le donne erano soggette di diritto

ma non aveva titolarità di ogni potestà

familiare, quindi, non potevano essere a

capo della famiglia ed esercitare poteri sui

propri figli.

Documento Gaio:

alcune persone sono sui iuris non sono

soggetto al potere di nessun’altro. Altre

persone sono sottoposte al potere giuridico di

un altro, erano alieni iuris, c’è qualcun altro

che decide per loro e possono essere donne,

figli, anche schiavi.

(slide 3)

I figli erano sotto la patria potestas del padre,

che era pater familias. Cessavano di essere

sottomessi al padre solo alla morte di

quest’ultimo, o se venivano fatti schiavi. Una

delle cause principali di schiavitù era la

guerraà i nemici catturati venivano fatti

schiavi e venduti.

Le donne invece se erano ancora in condizione

di figlia, non si erano ancora sposata, era

come un figlio di famiglia, una persona alieni

iuris. Rimanevano sotto il potere del padre fino

alla morte di quest’ultimo. Non erano persone

giuridiche autonome. Le donne però potevano

anche diventare sui iuris, emancipandosi dalla

potestà del padre, ma aveva limitazioni nei

confronti dei soggetti sui iuris maschi.

Innanzitutto, la donna non poteva essere a

capo della sua famiglia, solo gli uomini

potevano esserlo, quindi non esercitavano

poteri sui figli. Quindi erano titolari solo della

potestas dominica sui servi, mentre erano

escluse dalla patria potestas. Non poteva

essere a capo di una famiglia e per la gestione

dei suoi beni, specie per atti diminutivi del suo

patrimonio, aveva bisogno dell’auctoritas

(autorizzazione) di un tutore, individuo di sesso

maschile che gli poteva essere lasciato nel

testamento dal padre o poteva esserle

assegnato dal pretore.

Dettagli
A.A. 2024-2025
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giadaaaaarciero di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Donadio Nunzia.