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La legittimazione dei figli
Per esempio se un bambino nato da una relazione che non rientra nelle iustae nuptiae, attraverso:
- Matrimonio dei genitori: i genitori si sposano e il figlio rientra sotto la potestas del padre (solo se il figlio vuole);
- Rescriptum dell'imperatore: se la madre morta, il padre può ricorrere all'imperatore il quale interverrà legittimerà il figlio al proprio padre (età tarda);
- Per offerta alla curia [per oblationem curiae]: il padre (in postclassica) poteva dare al figlio un determinato patrimonio per farlo entrare nelle curie cittadine (consigli dei cittadini) e sarebbe stato riconosciuto come figlio legittimo ma la parentela era riconosciuta solo al legittimante e non ai suoi parenti.
Perciò i figli in potestate (coloro che hanno un rapporto)
agnatizio con il padre) sono i figli naturali nati dal matrimonio legittimo, soggetti adottati (adoptio o adrogatio) e quelli legittimati. L'emancipazione del figlio avveniva con un atto volontario del pater che decideva di fare uscire il figlio dalla propria patria potestas facendo diventare il figlio sui iuris (non vi era minima). [Nel diritto moderno il minore emancipato ha almeno 16 anni e gli viene permesso di sposarsi] L'emancipatio avveniva attraverso atti mancipatio: in arcaica i pontifices con la loro più attività hanno istituito l'emancipatio. Per cui si redigevano 3 atti di mancipatio del proprio figlio per farlo uscire dalla patria potestas del padre (vendita fittizia del figlio), procedura poi riportata nelle Dodici tavole. DIRITTI DEL PADRE SUI FIGLI 1. ius vitae ac necis: il pater aveva il diritto di vita e di morte sul figlio ma si affievolisce con l'avvento del principato e si estingue conCostantino che pone come deterrente la poenacullei. 14 2. ius exponendi: il pater aveva il diritto di esporre il figlio nel caso in cui non poteva prendersene cura: avveniva con l'esposizione del neonato, il quale diventava schiavo di chi l'avesse trovato. 3. ius vendendi: il pater aveva il diritto di vendere il proprio figlio tramite mancipatio (ed esempio anche emanciparlo). Il filius sarebbe diventato soggetto libero in causa mancipi incapo all'altro pater. 4. ius noxae dandi: il diritto di dare in nostra i propri figli (diventavano soggetti in mancipio incapo al nuovo pater) se avessero compiuto degli illeciti (come il diritto del dominus sullo schiavo). CAPACITÀ PATRIMONIALE DEI FIGLI DI FAMIGLIA I figli di famiglia (alieni iuris) hanno, da un punto di vista patrimoniale, una situazione che ricorda quella degli schiavi: - possono compiere solo atti vantaggiosi (inizialmente) per il pater, ma col passare del tempo a opera del pretore anche gli atti svantaggiosidiventano vincolanti (azioni dicon trasposizione di soggetti, per tutelare eventuali creditori).
responsabilità aggiunta
- fenomeno del peculio: piccolo patrimonio affidato dal dominus/pater al schiavo/figlio ilèquale lo fa fruttare (actio de peculio l’azione per citare in giudizio il pater).
Con il passareetàdel tempo il peculio assunse forme diverse: in imperiale nasce il peculio castrensel'attività (insieme di beni che il figlio ottiene attraverso militare, normalmente sono del paterma lasciati alla gestione del figlio).
Gli imperatori iniziano a legiferare diversamente supiùquesto fenomeno e su questi beni vengono riconosciuti dei diritti forti e dunque ilpuòpeculio castrense essere oggetto del testamento come se fosse del figlio (e non delpater).
Il peculio quasi castrense (quasi=vicinanza) consisteva in beni e denaro acquisitiattività (etàattraverso altre civili come quella del funzionario statale o
ecclesiasticoCostantiniana).LE TUTELELa tutela degli impuberi: nel caso in cui un impubere (maschio minore di 14 anni e femmina di 12avrà capacitàanni) diventi sui iuris a causa della morte del pater, il bambino non la di agire e glisarà affiancato un tutore (istituto della tutela degli impuberi). La tutela nasce inizialmente come unistituto di protezione del patrimonio familiare ma diventa poi un istituto di protezione del soggettoincapace per la giovane età. Diverse erano le forme di tutela impuberum:
- il tutore è stato indicato nel testamento deltutela testamentaria: pater familias;
- saràtutela legittima: in caso di mancata tutela testamentaria la tutela esercitata dall’agnato(maschio più vicino di grado di parentela), ovvero il tutore legittimo;prossimo
- tutela dativa: in assenza di agnato prossimo, con la lex Atilia de tutore dando (II secoloa.c.), il pretore affidava il tutore dativo per l’impubere (tutor
(Atilianus). In origine, si riteneva che il tutore testamentario potesse rinunciare alla tutela [abdicatio tutelae] ed il tutore legittimo potesse cedere la tutela ad altri [in iure cessio tutelae]. In seguito, essendosi diffusa una nuova concezione della tutela, ormai intesa come istituto avente funzione protettiva di attività, mutò: un soggetto incapace di gestire adeguatamente le sue il diritto si riconobbe al tutore facoltà più designato dal magistrato la di rifiutare la tutela, soltanto previa indicazione di persona15 Più idonea a ricoprire l'incarico [potioris nominatio, nomina di un preferibile]. Avanti vennero ammesse delle eccezioni [excusatio tutelae] nel caso in cui il tutore dativo nominato fosse molto perché già anziano, o povero, o ignorante, o con almeno 3 figli o tutore di 3 soggetti. Il tutore ha la funzione di gestire il patrimonio del pupillo (=impubere tutelato) che rimane il proprietario dei è beni. Sotto i 7
anni il pupillo, un infans (infante=chi non ancora in grado di parlarepuò correttamente), e non compiere nessun atto. Mentre dopo i 7 anni egli entra nell'infantia maior e può compiere alcuni atti, ma deve avere l'autorizzazione da parte del tutore (ad es. l'alienazione, le obbligazioni). Finita la tutela, il tutore deve rendere conto al pubere: actio tutelae (azione della tutela) serviva per fare in modo che il soggetto tutelato fosse risarcito per l'eventuale malagestione (intenzionalità) del patrimonio da parte del tutore, sia per atti dolosi che per atti colposi (negligenza, imprudenza, imperizia). Un'altra azione possibile contro il tutore: accusatio suspecti tutoris (accusa nei confronti del tutore sospetto), un actio popularis attivabile da qualsiasi cittadino. In epoca imperiale venne introdotta anche una cautio (garanzia sotto forma di stipulazione) sarò satisdatio rem pupilli salvam fore (satisdazione che il patrimonio del pupillo sarà salvaguardato).conservato): il tutore all'entrata della funzione doveva promettere di salvaguardare il patrimonio del pupillo. nell'etàLa tutela muliebre (delle donne): riguarda le donne sui iuris puberi, scompare diCostantino. Le donne libere che avevano almeno 3 figli (o 4 se liberte) uscivano dalla tutelapuòmuliebre. Il tutore può essere l'agnato prossimo, un tutore testamentario (che poteva anche venirpuòscelto dalla donna) o un tutore nominato dal pretore. La donna può compiere diversi atti ma perpiùquelli importanti serviva l'auctoritas del tutore come per esempio l'alienazione di res mancipipiù(cose importanti per il cui trasferimento era necessaria la mancipatio, erano i fondi situati sulsuolo italico, gli schiavi, gli animali da tiro e da soma, le rustiche), atti obbligazionari,servitùper stare in giudizio. Un altro modo per avere un tutore per la donna era la coemptio tutelaeevitandae causa: la donna entrava sotto il potere dellamanus del marito e con una emancipatio eglipoteva poi diventarne tutore [tutor fiduciarius].
LA CURATELA
Essa riguardava i soggetti infermi di mente (tra cui il furioso e il prodigo) e i minorati (tra cui isordi e i muti). Il curatore poteva essere l'agnato prossimo oppure identificato dal pretore. Per il furiosus veniva riconosciuto il lucido intervallo [intervalla insaniae] (non era necessario il curatore per quei momenti). Il prodigo, dissipatore (inizialmente considerato solo colui che sperperava il patrimonio ottenuto da una successione legittima, successivamente l'incapace di gestire il proprio patrimonio) veniva interdetto e affiancato da un curatore. Per i minorati era prevista la curadebilium personarum (cura di persone deboli) assegnata dal pretore.
età iniziò un'età In espansionistica (II secolo ac) si a pensare che i 14 anni fossero troppo giovane per essere certi di essere veramente capaci di agire. La lex publica Laetoria istituisce
Un'eccezione a favore del minore di 25 anni che paralizza gli effetti del contratto e stabilisce la restitutio in integrum per colui il quale abbia concluso un atto (il quale rimane comunque in vigore) che abbia nell'età stabilito portato un grande danno economico al minore. Poi di Marco Aurelio si la cura dei minori [cura minorum] (inizialmente veniva nominato solo per l'occasione di determinati atti [curator ad certam causa], da qui in poi il curatore resta fisso). Questo curatore è solo un semplice gestore del patrimonio ed è esperibile nei suoi confronti l'actio negotiorum gestorum.
DIRITTO PRIVATO
NEGOZIO GIURIDICO
Si fa riferimento alla dogmatica moderna e serve a descrivere i fenomeni del diritto romano. Il però è nostro codice civile non parla del negozio giuridico: infatti questa espressione è una creazione dogmatica dei giuristi moderni (elaborato dalla Scuola pandettistica) usata per spiegare i fenomeni volontà giuridici.
Il negozio giuridico indica l'espressione di volontà che viene da un soggetto di diritto attraverso la quale egli vuole ottenere dei determinati effetti sulla propria sfera giuridica.
Fatti giuridici in senso stretto (naturali involontari): accadimenti ai quali l'ordinamento giuridico ricollega delle conseguenze giuridiche. Ad esempio: morte, nascita, decorso del tempo (maggiore usucapione, prescrizione delle azioni [se non agisco entro un determinato tempo perdo un certo diritto], decadenza [non acquisto un diritto se non compio un atto entro un determinato tempo]), errore fattuale [error facti] o di diritto [error iuris].
Volontà
Fatti giuridici umani volontari = atti giuridici: sono atti che dipendono dalla volontà umana; possono essere leciti o illeciti (nel diritto romano sono i delitti: furto, rapina, ingiuria, danno aquiliano). Quando si parla di negozio giuridico, si fa riferimento ad un atto giuridico volontario.