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La sovranità esterna degli stati non equivale più ad onnipotenza, nella misura in cui perde la carica di
ideologia statualistica di cui era intrisa da un secolo. Lo attestano la Carta delle Nazioni Unite, La
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’ Uomo e le stesse Costituzioni nazionali. Corrispondentemente,
tramonta la valenza ideologica che si era ascritta al principio di esclusività, come monopolio dello stato
sulle fonti del diritto e come impenetrabilità delle frontiere. Inoltre l’ Europa non è più al centro degli
equilibri geopolitici: la dissoluzione degli imperi coloniali, più o meno pacifica e concordata, conduce alla
creazione di innumerevoli Stati indipendenti, che è la principale ragione per cui i membri delle Nazioni
Unite sale progressivamente dai 55 del 1945 agli attuali 191. Inoltre la spartizione in zone di influenza
decisa dalla conferenza di Yalta e la successiva formazione di alleanze militari, il Patto di Varsavia e la NATO,
dividono il mondo e la stessa Europa in blocchi contrapposti anche per quanto riguarda il sistema
economico e la forma di stato. Mentre l’ Unione Sovietica, attraverso i partiti del Komintern e dove
necessario con l’ occupazione militare, impone il totalitarismo comunista agli stati alleati, gli Stati Uniti
mirano alla contestuale affermazione della democrazia all’ interno di ciascuno Stato, e del mercato
capitalistico in tutta l’ area occidentale. In Europa occidentale, il trattato costitutivo della Comunità
Economica Europea (1957) avvia lo sviluppo di un ordinamento sovranazionale che procederà
parallelamente all’ affermazione dello stato costituzionale in ciascun ambito nazionale.
3 – Le trasformazioni di ordine organizzativo che contraddistinguono il passaggio allo stato costituzionale
vanno distinte a seconda che si consideri l’ assetto dei rapporti fra gli organi che partecipano alla
formazione dell’ indirizzo politico (forma di governo in senso stretto), o la creazione di enti, organi ed
istituti separati dal circuito dell’ indirizzo politico nazionale, e che insieme agli organi di indirizzo
compongono l‘ organizzazione costituzionale, (forma di governo in senso ampio):
Le trasformazioni dell’ assetto dei rapporti fra organi di indirizzo politico realizzate in Europa continentale
erano state anticipate nel primo dopoguerra. Si diffonde allora fra gli studiosi, e viene accolta nelle
costituzioni in Polonia (1921) Cecoslovacchia (1920), Spagna (1931), una versione del modello parlamentare
denominata “razionalizzata”, distinta da quella basata su convenzioni costituzionali. La forma di governo
parlamentare si era affermata anche nell’ Europa continentale molto più in via convenzionale che in virtù
del diritto costituzionale scritto, quando questo non veniva contraddetto dall’ evoluzione delle prassi. I
costituzionalisti addebitavano la conseguente instabilità dei governo all’ assenza di vincoli costituzionali nei
confronti della volontà politica delle assemblee, piuttosto che al sistema elettorale e alla dislocazione dei
partiti nel sistema politico. A questo limite si poteva si poteva rimediare disciplinando in Costituzione le
modalità del conferimento e della revoca della fiducia tali da favorire una maggiore stabilità dei governi
(come l’ elezione del primo ministro da parte del Parlamento, nonché l’ indicazione di un quorum di validità
delle sedute, di un numero limitato di presentazioni di mozioni di sfiducia). La razionalizzazione del modello
parlamentare mirava insomma ad assicurare stabilità al Governo nel suo rapporto col Parlamento
attraverso la disciplina costituzionale di istituti e congegni ritenuti idonei allo scopo. Questo costituzioni del
primo dopoguerra, bollate come “professorali”, vennero nella maggior parte travolte da vicende molto più
grandi quali, il fascismo, la guerra civile o il secondo conflitto mondiale. In un clima storico del tutto diverso,
talune varianti dello stesso modello potranno avere successo, contribuendo a consolidare la democrazia.
Merita un discorso a parte la costituzione di Weimar del 1919, anch’ essa travolta da un regime totalitario.
Anzitutto, i congegni di stabilizzazione dell’ esecutivo vi venivano giustapposti alla previsione dell’ elezione
del Presidente della Repubblica a suffragio universale diretto. Il modello parlamentare, del quale
ricorrevano tutti gli elementi essenziali, si innestava in un sistema dualista, vista la compresenza di due
organi di indirizzo provvisti di legittimazione propria, quali il Presidente del Reichstag, come era
denominata la Camera dei rappresentanti. Anche la monarchia costituzionale, lo abbiamo visto, era un
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sistema dualista, solo che il titolo di legittimazione del Capo dello Stato era costituito dalla idoneità del
monarca a personificare l’ unità nazionale. L’ elezione del Presidente del Reich prevista dalla Costituzione di
Weimar faceva invece del Capo dello Stato un organo elettivo ed a scadenza precostituita al pari dei
membri del Reichstag. Ma la previsione, che in un diverso clima politico e culturale avrebbe potuto avviare
una traduzione in senso democratico del dualismo. I Costituenti ritenevano infatti che il governo
parlamentare conducesse ad una “dipendenza unilaterale” del governo dal parlamento, più che ad “una
reciprocità tra la dipendenza giuridica del governo dal parlamento e la dipendenza politico del parlamento
dal governo. Essi temevano l’ assolutismo parlamentare di cui aveva dato prova la III Repubblica francese,
e per prevenirlo affidarono consistenti poteri al Capo dello Stato, affidando al Presidente i poteri di nomina
e revoca discrezionale del Cancelliere, di scioglimento, e di ricorso ad ordinanze straordinarie in casi di
emergenza. D’ altra parte il sistema politico era fortemente eterogeneo, essendo composto da tre partiti
maggiori, fedeli alla Repubblica ma molto divisi fra loro (socialdemocratici, centro cattolico e democratici) e
da tre partiti estremisti ed antisistema (nazionalisti ed indipendenti). Ben presto il Parlamento non riuscì ad
esprimere maggioranze autosufficienti, mentre il Presidente poteva pur sempre poggiare su una propria
legittimazione popolare per contrapporsi al Parlamento. Quando a partire dal 1930 il Presidente Hidemburg
avviò la prassi di gabinetti presidenziali formati contro la volontà dei partiti rappresentati in Parlamento, l’
instabilità istituzionale si aggiunse così ad incisivi fattori di corruzione dell’ ordinamento liberaldemocratico,
preparando il terreno per l’ instaurazione legale del nazismo.
Nello stato costituzionale, l’ organizzazione dei pubblici poteri è molto più ampia della forma di governo in
senso stretto. L’ epoca in cui “Montecitorio era tutto” all’ epoca della nostra Costituente, termina con le
costituzioni del secondo dopoguerra. Oltre a disciplinare gli organi di indirizzo ed i loro rapporti, esse
ripartiscono il pubblico potere in una pluralità di enti, organi ed istituti, ognuno dei quali provvisto di
legittimazione e reso titolare di distinte funzioni. Fra le innovazioni più ricorrenti possiamo annoverare:
spazio più o meno consistente assegnato ad istituti di democrazia diretta, articolazione territoriale dello
stato secondo il modello federale o regionale, istituzione di giurisdizioni investite del controllo di legittimità
costituzionale, affermazione e potenziamento dell’ indipendenza del potere giudiziario. Una democrazia
non più esaurita nella rappresentanza nazionale, come all’ epoca dello stato liberaldemocratico, ma
articolata in forma e sedi ulteriori. Le innovazioni di tipo organizzativo introdotte dalle costituzioni dello
stato costituzionale riflettono quindi esigenze di garanzia fino ad allora sconosciute, come ad esempio la
sottoposizione delle leggi al controllo di legittimità costituzionale esprimendo il primato della Costituzione
su tutte le altre fonti del diritto nazionale. Queste innovazioni, ed in particolare la giurisdizione
costituzionale ed il riconoscimento delle autonomie territoriali, sono non a caso più accentuate nei paesi
usciti dal totalitarismo (Italia, Germania, Spagna etc) che in quelli dove il totalitarismo non ha attecchito
(Francia, Olanda, paesi scandinavi). Nell’ organizzazione dello stato costituzionale il principio di separazione
dei poteri viene esteso e rafforzato nell’ originario significato garantistico, e nello stesso tempo si connette
a nuovi principi e si traduce in nuovi istituti. In sede nazionale, nella misura in cui ai tre classici poteri se ne
aggiungono altri, come le Corti Costituzionali ed i Presidenti delle repubbliche, il principio di separazione dei
poterei estende il suo raggio d’ azione. Nel modello istituzionale dello stato costituzionale, vi è in sintesi, un
imperativo costituzionale di rispetto delle reciproche attribuzioni, in un equilibrio precario da ricercare
costantemente, in netto contrasto con la gerarchia prestabilita dello stato liberale fra parlamento e
giurisdizione.
4 – E’ opinione generalmente condivisa che la ragion d’ essere più profonda dello stato Costituzionale
consista nel rispetto per la persona umana. Più che acquisizioni filosofiche le Costituzioni riflettono in
questo l’ apprendimento delle conseguenze a cui può portare il “disprezzo” di cui parla la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’ Uomo. A sua volta il riconoscimento costituzionale del rispetto per la persona
umana mira ad avviare i processi di apprendimento fondati sui principi di dignità, libertà ed eguaglianza.
Un'altra ragione per cui la costruzione di un diritto più alto della legge non si esaurisce con la
sovrapposizione di un grado gerarchico al sistema delle fonti del diritto, è che la Costituzione, nello stato
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costituzionale, è si un diritto più alto, ma non più astratto della legge: i suoi principi evocano infatti un
orizzonte immediatamente percepibile dall’ uomo immerso nelle concrete situazioni di vita. In questo
senso, l’ affermazione di un diritto per principi rivela l’ intento di ricercare la giusta distanza fra pubblico
potere e cittadino. Lo stato liberale si era fondato infatti su una serie di concetti puramente artificiali, dalla
rappresentanza politica, alla capacità giuridica, e anche ad essi aveva generato processi incontrollati di
emancipazione sociale, ma qualora le contraddizioni non trovarono sbocco nella soluzione liberal
democratica, provocavano frustrazioni collettive, su cui fatto leva i leader emergenti dei futuri totalitarismi.
Nell’ impostare il rapporto fra pubblico potere e cittadini, lo stato costituzionale ricerca una giusta distanza,
attraverso la prefigurazione di un nuovo equilibrio di astratto e di concreto, distaccandosi sia dal modello
totalitario che da quello liberale