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Comuni sono convocati dalla Regina presso la Camera dei Pari ad ascoltare per bocca

della Regina stessa il programmo politico predisposto dal Primo Ministro, attraverso

il famoso “Queen’s speech”, in quanto normalmente svolgono le loro funzioni

separatamente. Il bicameralismo che il Parlamento britannico adotta è di tipo

imperfetto, in quanto l’organo decisionale è la Camera dei Comuni e solo tra essa ed

il Governo intercorre il rapporto fiduciario. I poteri della House of Lords sono infatti

limitati, non essendo una Camera rappresentativa; essa può solamente ritardare per un

periodo massimo pari ad un anno l’approvazione delle leggi, salvo quelle in materia

finanziaria (Money bill) che si trasformano in legge anche dopo un mese senza

l’approvazione della Camera alta. L’ultimo passaggio per perfezionare il

procedimento legislativo è il consenso del Sovrano (Royal Assent), atto che ha

assunto da secoli carattere puramente formale, in quanto la sanzione regia è stata

negata per l’ultima volta nel 1707. In seguito alla “Constitutional Reform act” del

2005, la House of Lords è presieduta non più dal Lord Cancelliere, ma bensì da un

Lord Speaker eletto dai Lord stessi, vengono ridimensionate le cariche vitalizie ed

ereditarie (che da 750 diventano 92 e costituiscono la Camera insieme ad altri Lords

eletti e da 26 vescovi e arcivescovi della chiesa anglicana), e rimosse le figure dei

Law Lords, che formavano la Corte di ultima istanza, per essere poi sostituiti con il

Supreme Uk Court. La House of Commons invece (Camera bassa) come già detto, è

eletta a suffragio universale con il sistema uninominale maggioritario. I membri sono

attualmente 650. La Camera dei Comuni ha, dopo l’entrata in vigore del Fixed-term

Parliaments Act del 2011, durata pari a cinque anni e le elezioni non possono essere

anticipate se non in due ipotesi previste da tale nuova legge; nel primo caso, lo

scioglimento anticipato della camera elettiva discende automaticamente

dall’approvazione, da parte della maggioranza qualificata dei due terzi dei

componenti dei Comuni, di una mozione in tal senso (in altri termini un

autoscioglimento), mentre nel secondo lo scioglimento anticipato è frutto di una

mozione di sfiducia a maggioranza semplice nei confronti dell’esecutivo e alla

mancata approvazione, nei successivi quattordici giorni, di una mozione di fiducia ad

un nuovo Governo. Anche la Camera dei Comuni, così come la Camera dei Lords, è

presieduta da uno Speaker, che mantiene un atteggiamento di imparzialità non

partecipando alle votazioni parlamentari né alla vita di partito, e tra i quali compiti vi

è anche quello di dirigere i lavori della stessa Camera, decidendo a chi affidare

parola. L’elettorato attivo e passivo e 18 anni e per essere eletti, non è indispensabile

la cittadinanza del Regno Unito, in quanto possono essere eletti anche cittadini di un

territorio d’oltre mare, o di un qualsiasi Stato del Commonwealth. È interessante in

più, notare come la Camera dei Comuni differisca anche architettonicamente dai

parlamenti degli altri Stati europei, in quanto non assume una forma ad emiciclo, ma

file di banchi che si fronteggiano tra di loro. Tale struttura infatti, si è rivelata

funzionale al bipartitismo inglese, in quanto facilita un dialogo immediato e diretto

tra i parlamentari di maggioranza e di opposizione, e in particolare tra i membri del

Governo e quelli del “Governo ombra”, che occupano i primi banchi rispettivamente

ala sinistra e alla destra dello Speaker. La vita in Parlamento è suddivisa in sessioni,

che normalmente durano un anno, e al quale ad ogni inizio si espone il proprio

programma politico e le proprie proposte di legge attraverso la lettura del già citato

“Queen’s speech”.

Le principali funzioni del Parlamento sono: approvare leggi, predisporre i mezzi

finanziari perché il Governo possa esercitare le proprie funzioni, controllare l’attività

del Governo e discutere dei grandi temi all’ordine del giorno. Il procedimento

legislativo è particolarmente complesso: un disegno di legge (Bill) può essere

presentato da ogni membro del Parlamento e decade al termine di ogni sessione, ma

quelli con maggiore possibilità di diventare Acts of Parliaments sono ovviamente

quelli provenienti dallo stesso Governo, che prima di sottoporli all’approvazione

delle Camere però ne discute ampiamente il contenuto. Tutti i progetti di legge

devono essere approvati dalla Camera dei Comuni, che prevede ben tre letture. La

prima è in realtà una mera presa in considerazione della proposta, e si svolge senza

che avvenga alcun dibattito, in quanto la proposta di legge viene semplicemente

depositata e registrata. La seconda invece avviene dopo qualche settimana, e consiste

in un primo dibattito in aula sui principi generali del progetto di legge, al quale segue

poi un esame dettagliato e approfondito articolo per articolo, che solo nella Camera

dei Comuni però può concludersi con un voto. Dopo la seconda lettura, vi è il

“committee stage”, durante la quale la proposta di legge viene analizzata da una

commissione apposita, che può approvare ed introdurre emendamenti (ossia

modifiche); al termine, il comitato invia il progetto di legge all’aula e inizia invece il

“report stage”, periodo durante la quale possono essere presentanti ulteriori

emendamenti alla proposta di legge. Infine, vi è una terza lettura nella quale l’aula

discute interamente il testo di legge e votato nella sua versione definitiva. Infine, una

volta approvato definitivamente, il progetto diventa legge dopo di aver ricevuto il

“Royal assent” da parte del Sovrano. Anche l’House of Lords adotta una procedura

simile, solo però per quanto riguarda materie che non coinvolgano l’ambito

finanziario. Quanto alla relazione fiduciaria, la House of Commons ha la possibilità

di costringere il Governo a dimettersi attraverso l’approvazione di una mozione di

sfiducia a maggioranza semplice e contestualmente alla rielezione di un Governo

entro quattordici giorni, o qualora essa non approvi il programma del Governo.

Generalmente, i leader ed i maggiori esponenti del Governo e dell’opposizione

siedono di fronte al primo banco, con alle spalle i propri sostenitori, mentre i pochi

esponenti delle terze forze si situano nei banchi trasversali.

Formalmente la regina è il Capo dello Stato, il simbolo dell’unità della nazione ed è

inoltre il capo dell’esecutivo e del giudiziario, parte integrante del legislativo,

comandante in capo delle forze armate e supremo governatore della Chiesa anglicana

di cui nomina, su proposta del Premier, l’Arcivescovo di Canterbury (per tali ragioni

l’Act of Settlement prevede che il Sovrano non debba appartenere alla Chiesa

cattolica, anche se nel 2013 è stato abrogato il “Succession to the Crown Act”, ossia il

divieto per i sovrani di sposare un cattolico). Sostanzialmente però, la Regina ricopre

un ruolo imparziale e ampiamente ridotto: agisce solo su proposta dei ministri i quali,

sulla base del principio “the Queen can not do wrong”, si assumono la responsabilità

degli atti della Corona. In altre parole, proprio dal principio dell’irresponsabilità regia

è disceso il divieto per il Sovrano di assumere da solo alcun atto giuridico (The

Queen cannot act alone) e l’obbligo della partecipazione e del consenso di un

Ministro. Da qui la sostanziale neutralizzazione della monarchia e la sua funzione

simbolica di personificazione dello Stato. Tutta via può accadere che il Sovrano

acquisisca maggiori discrezionalità, come nei casi nei quali non si riesca a

raggiungere ad una chiara maggioranza parlamentare e quindi ad individuare il futuro

Premier; in tal casi, come avvenuto nel 2010, il Sovrano potrebbe trovarsi nella

situazione di dover individuare il soggetto politico in grado di formare una coalizione

capace di ottenere la maggioranza nella Camera rappresentativa (comportamento

simile a quello del Presidente della Repubblica in Italia). Nel caso del 2010 tuttavia,

il comportamento degli attori politici è stato tale da preservare la regola di non

coinvolgere la Regina nelle negoziazioni politiche, individuando in tempi assai brevi

un’alleanza che godesse della fiducia della maggioranza parlamentare. La Corona ha

tuttavia il potere di e il compito di consultare, incoraggiare ed ammonire.

Il Governo è il vero detentore dell’indirizzo politico del Regno. Esso è formato dal

Primo Ministro, nominato dalla Regina, e dagli altri ministri, nominati anch’essi dal

Sovrano ma su proposta del Premier. Il Primo ministro detiene una posizione

centrale nell’esecutivo non in virtù della legge, ma della legittimazione elettorale

quasi diretta e del controllo sul partito di appartenenza. Egli ha il potere di proporre al

Sovrano la nomina e la revoca dei ministri, presiede il Cabinet, raccomanda alla

Regina la nomina di numerose cariche e sino alla riforma del 2011, a lui spettava la

decisione di sciogliere anticipatamente la Camera dei Comuni e dunque deteneva un

controllo assoluto sui destini della legislatura. I membri del Governo devono

appartenere al partito o ai partiti che appoggiano il Governo, e sono in media un

centinaio e si distinguono in Ministri dipartimentali, che dirigono un ramo

dell’amministrazione, e in Ministri non dipartimentali, paragonabili ai nostri ministri

senza portafoglio. I ministri sono responsabili di fronte alla magistratura ordinaria per

gli atti compiuti al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni e per gli atti

commessi nllle loro attività di governo, salvo nei casi nei quali è prevista l’unanimità.

Non tutti i membri dell’esecutivo fanno parte però del Cabinet, ossia l’organo che

assume le decisioni politicamente più rilevanti. Ad esso partecipano il Primo

ministro, che lo presiede, e una ventina di ministri scelti dallo stesso Premier,

solitamente a capo dei dicasteri più importanti. In teoria il Premier, è un “primus inter

pare” all’interno del Gabinetto, ma come accade in Italia, esso nella realtà finisce per

porsi al di sopra dei normali ministri, che sono tra l’altro da egli stesso designati e poi

proposti alla Regina, tant’è che spesso è anche caduto che gli stessi Primi ministri

esercitassero un potere paragonabile a quello del Presidente degli Stati Uniti.

Ad una prima impressione, anche l’ordinamento giudiziario del Regno Unito può

apparire privo di quelle garanzie di indipendenza e di autonomia dei magistrati

tipiche delle costituzioni liberal-democratiche. Si è già ricord

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SSD Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Federico19997 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Casella Rino.