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Comuni sono convocati dalla Regina presso la Camera dei Pari ad ascoltare per bocca
della Regina stessa il programmo politico predisposto dal Primo Ministro, attraverso
il famoso “Queen’s speech”, in quanto normalmente svolgono le loro funzioni
separatamente. Il bicameralismo che il Parlamento britannico adotta è di tipo
imperfetto, in quanto l’organo decisionale è la Camera dei Comuni e solo tra essa ed
il Governo intercorre il rapporto fiduciario. I poteri della House of Lords sono infatti
limitati, non essendo una Camera rappresentativa; essa può solamente ritardare per un
periodo massimo pari ad un anno l’approvazione delle leggi, salvo quelle in materia
finanziaria (Money bill) che si trasformano in legge anche dopo un mese senza
l’approvazione della Camera alta. L’ultimo passaggio per perfezionare il
procedimento legislativo è il consenso del Sovrano (Royal Assent), atto che ha
assunto da secoli carattere puramente formale, in quanto la sanzione regia è stata
negata per l’ultima volta nel 1707. In seguito alla “Constitutional Reform act” del
2005, la House of Lords è presieduta non più dal Lord Cancelliere, ma bensì da un
Lord Speaker eletto dai Lord stessi, vengono ridimensionate le cariche vitalizie ed
ereditarie (che da 750 diventano 92 e costituiscono la Camera insieme ad altri Lords
eletti e da 26 vescovi e arcivescovi della chiesa anglicana), e rimosse le figure dei
Law Lords, che formavano la Corte di ultima istanza, per essere poi sostituiti con il
Supreme Uk Court. La House of Commons invece (Camera bassa) come già detto, è
eletta a suffragio universale con il sistema uninominale maggioritario. I membri sono
attualmente 650. La Camera dei Comuni ha, dopo l’entrata in vigore del Fixed-term
Parliaments Act del 2011, durata pari a cinque anni e le elezioni non possono essere
anticipate se non in due ipotesi previste da tale nuova legge; nel primo caso, lo
scioglimento anticipato della camera elettiva discende automaticamente
dall’approvazione, da parte della maggioranza qualificata dei due terzi dei
componenti dei Comuni, di una mozione in tal senso (in altri termini un
autoscioglimento), mentre nel secondo lo scioglimento anticipato è frutto di una
mozione di sfiducia a maggioranza semplice nei confronti dell’esecutivo e alla
mancata approvazione, nei successivi quattordici giorni, di una mozione di fiducia ad
un nuovo Governo. Anche la Camera dei Comuni, così come la Camera dei Lords, è
presieduta da uno Speaker, che mantiene un atteggiamento di imparzialità non
partecipando alle votazioni parlamentari né alla vita di partito, e tra i quali compiti vi
è anche quello di dirigere i lavori della stessa Camera, decidendo a chi affidare
parola. L’elettorato attivo e passivo e 18 anni e per essere eletti, non è indispensabile
la cittadinanza del Regno Unito, in quanto possono essere eletti anche cittadini di un
territorio d’oltre mare, o di un qualsiasi Stato del Commonwealth. È interessante in
più, notare come la Camera dei Comuni differisca anche architettonicamente dai
parlamenti degli altri Stati europei, in quanto non assume una forma ad emiciclo, ma
file di banchi che si fronteggiano tra di loro. Tale struttura infatti, si è rivelata
funzionale al bipartitismo inglese, in quanto facilita un dialogo immediato e diretto
tra i parlamentari di maggioranza e di opposizione, e in particolare tra i membri del
Governo e quelli del “Governo ombra”, che occupano i primi banchi rispettivamente
ala sinistra e alla destra dello Speaker. La vita in Parlamento è suddivisa in sessioni,
che normalmente durano un anno, e al quale ad ogni inizio si espone il proprio
programma politico e le proprie proposte di legge attraverso la lettura del già citato
“Queen’s speech”.
Le principali funzioni del Parlamento sono: approvare leggi, predisporre i mezzi
finanziari perché il Governo possa esercitare le proprie funzioni, controllare l’attività
del Governo e discutere dei grandi temi all’ordine del giorno. Il procedimento
legislativo è particolarmente complesso: un disegno di legge (Bill) può essere
presentato da ogni membro del Parlamento e decade al termine di ogni sessione, ma
quelli con maggiore possibilità di diventare Acts of Parliaments sono ovviamente
quelli provenienti dallo stesso Governo, che prima di sottoporli all’approvazione
delle Camere però ne discute ampiamente il contenuto. Tutti i progetti di legge
devono essere approvati dalla Camera dei Comuni, che prevede ben tre letture. La
prima è in realtà una mera presa in considerazione della proposta, e si svolge senza
che avvenga alcun dibattito, in quanto la proposta di legge viene semplicemente
depositata e registrata. La seconda invece avviene dopo qualche settimana, e consiste
in un primo dibattito in aula sui principi generali del progetto di legge, al quale segue
poi un esame dettagliato e approfondito articolo per articolo, che solo nella Camera
dei Comuni però può concludersi con un voto. Dopo la seconda lettura, vi è il
“committee stage”, durante la quale la proposta di legge viene analizzata da una
commissione apposita, che può approvare ed introdurre emendamenti (ossia
modifiche); al termine, il comitato invia il progetto di legge all’aula e inizia invece il
“report stage”, periodo durante la quale possono essere presentanti ulteriori
emendamenti alla proposta di legge. Infine, vi è una terza lettura nella quale l’aula
discute interamente il testo di legge e votato nella sua versione definitiva. Infine, una
volta approvato definitivamente, il progetto diventa legge dopo di aver ricevuto il
“Royal assent” da parte del Sovrano. Anche l’House of Lords adotta una procedura
simile, solo però per quanto riguarda materie che non coinvolgano l’ambito
finanziario. Quanto alla relazione fiduciaria, la House of Commons ha la possibilità
di costringere il Governo a dimettersi attraverso l’approvazione di una mozione di
sfiducia a maggioranza semplice e contestualmente alla rielezione di un Governo
entro quattordici giorni, o qualora essa non approvi il programma del Governo.
Generalmente, i leader ed i maggiori esponenti del Governo e dell’opposizione
siedono di fronte al primo banco, con alle spalle i propri sostenitori, mentre i pochi
esponenti delle terze forze si situano nei banchi trasversali.
Formalmente la regina è il Capo dello Stato, il simbolo dell’unità della nazione ed è
inoltre il capo dell’esecutivo e del giudiziario, parte integrante del legislativo,
comandante in capo delle forze armate e supremo governatore della Chiesa anglicana
di cui nomina, su proposta del Premier, l’Arcivescovo di Canterbury (per tali ragioni
l’Act of Settlement prevede che il Sovrano non debba appartenere alla Chiesa
cattolica, anche se nel 2013 è stato abrogato il “Succession to the Crown Act”, ossia il
divieto per i sovrani di sposare un cattolico). Sostanzialmente però, la Regina ricopre
un ruolo imparziale e ampiamente ridotto: agisce solo su proposta dei ministri i quali,
sulla base del principio “the Queen can not do wrong”, si assumono la responsabilità
degli atti della Corona. In altre parole, proprio dal principio dell’irresponsabilità regia
è disceso il divieto per il Sovrano di assumere da solo alcun atto giuridico (The
Queen cannot act alone) e l’obbligo della partecipazione e del consenso di un
Ministro. Da qui la sostanziale neutralizzazione della monarchia e la sua funzione
simbolica di personificazione dello Stato. Tutta via può accadere che il Sovrano
acquisisca maggiori discrezionalità, come nei casi nei quali non si riesca a
raggiungere ad una chiara maggioranza parlamentare e quindi ad individuare il futuro
Premier; in tal casi, come avvenuto nel 2010, il Sovrano potrebbe trovarsi nella
situazione di dover individuare il soggetto politico in grado di formare una coalizione
capace di ottenere la maggioranza nella Camera rappresentativa (comportamento
simile a quello del Presidente della Repubblica in Italia). Nel caso del 2010 tuttavia,
il comportamento degli attori politici è stato tale da preservare la regola di non
coinvolgere la Regina nelle negoziazioni politiche, individuando in tempi assai brevi
un’alleanza che godesse della fiducia della maggioranza parlamentare. La Corona ha
tuttavia il potere di e il compito di consultare, incoraggiare ed ammonire.
Il Governo è il vero detentore dell’indirizzo politico del Regno. Esso è formato dal
Primo Ministro, nominato dalla Regina, e dagli altri ministri, nominati anch’essi dal
Sovrano ma su proposta del Premier. Il Primo ministro detiene una posizione
centrale nell’esecutivo non in virtù della legge, ma della legittimazione elettorale
quasi diretta e del controllo sul partito di appartenenza. Egli ha il potere di proporre al
Sovrano la nomina e la revoca dei ministri, presiede il Cabinet, raccomanda alla
Regina la nomina di numerose cariche e sino alla riforma del 2011, a lui spettava la
decisione di sciogliere anticipatamente la Camera dei Comuni e dunque deteneva un
controllo assoluto sui destini della legislatura. I membri del Governo devono
appartenere al partito o ai partiti che appoggiano il Governo, e sono in media un
centinaio e si distinguono in Ministri dipartimentali, che dirigono un ramo
dell’amministrazione, e in Ministri non dipartimentali, paragonabili ai nostri ministri
senza portafoglio. I ministri sono responsabili di fronte alla magistratura ordinaria per
gli atti compiuti al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni e per gli atti
commessi nllle loro attività di governo, salvo nei casi nei quali è prevista l’unanimità.
Non tutti i membri dell’esecutivo fanno parte però del Cabinet, ossia l’organo che
assume le decisioni politicamente più rilevanti. Ad esso partecipano il Primo
ministro, che lo presiede, e una ventina di ministri scelti dallo stesso Premier,
solitamente a capo dei dicasteri più importanti. In teoria il Premier, è un “primus inter
pare” all’interno del Gabinetto, ma come accade in Italia, esso nella realtà finisce per
porsi al di sopra dei normali ministri, che sono tra l’altro da egli stesso designati e poi
proposti alla Regina, tant’è che spesso è anche caduto che gli stessi Primi ministri
esercitassero un potere paragonabile a quello del Presidente degli Stati Uniti.
Ad una prima impressione, anche l’ordinamento giudiziario del Regno Unito può
apparire privo di quelle garanzie di indipendenza e di autonomia dei magistrati
tipiche delle costituzioni liberal-democratiche. Si è già ricord