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POPOLO
" TERRITORIO
" SOVRANITÀ’ /GOVERNO IN SENSO LATO
"
RAPPORTIAMO TERRITORIO E SOVRANITÀ, ABBIAMO DUNQUE UNA PRIMA CLASSIFICAZIONE:
FORMA DI STATO UNITARIA! le articolazioni territoriali (municipi, regioni) non hanno una autonomia politica, ma hanno solo
un’autonomia amministrativa, ovvero mettono in atto le decisioni del governo e del parlamento.
FORMA DI STATO REGIONALE La costituzione indica le materie attribuite alle competenze regionali. Si individuano le
!
competenze statali in via RESIDUALE che sono maggiori di quelle regionali. Stato regionale lo era l’italia prima della riforma del 2001 del
titolo V della costituzione con la quale si sono affidate competenze specifiche alle regioni, lasciando quelle principali allo stato.
STATO FEDERALE! La costituzione contiene un elenco di materie di competenza dello Stato Centrale, ma ogni dislocamento dello Stato
ha maggiori materie di competenza rispetto allo Stato Centrale (USA). Li unisce in un unico la stato la Borsa e la Spada. Con la riforma del
titolo V del 2001 si è voluto dare una sfumatura in senso federale all’Italia, ma dato l’art 117 l’Italia non è uno stato federale, perché:
Nel 2 comma sono elencate le competenze dello Stato ma sono tantissime
# Nel 3 comma sono indicate le materie concorrenti tra Stato e Regioni (es. Sanità). La legge statale fissa i principi della norma (legge
# cornice) mentre le regioni fissano i dettagli (legge dettaglio) ovvero le adattano alle caratteristiche della regione stessa.
Nel 4 comma si indica che spettano alle regioni le materie residuali, ma sono veramente poche.
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Dunque per distinguere Stato regionale da uno federale si possono individuare 2 criteri:
1. Entrambi sono degli stati unitari, con differente autonomia delle parti (teoria non molto condivisa)
2. Si distinguono i due stati dalla quantità di competenze attribuite allo stato centrale o alle sue ramificazioni
SE RAPPORTIAMO SOVRANITÀ E POPOLO ABBIAMO DUNQUE UNA SECONDA CLASSIFICAZIONE:
a) Stato patrimoniale (embrione dello stato moderno)
b) Stato della polizia
c) Stato di diritto
LO STATO PATRIMONIALE nasce nel 1600 in Europa e si caratterizza per l’assenza di distinzione tra diritto privato e pubblico. Tutto
apparteneva al sovrano e non esisteva patrimonio pubblico. Tutte le cariche erano in capo al sovrano e i suoi funzionari erano suoi
rappresentanti e servitori
LO STATO DELLA POLIZIA nasce nel 1700 in Francia, Spagna.. Polizia deriva da politeria: il popolo partecipava alla vita della polis. In
questa forma di stato c’è una minima distinzione tra settore pubblico e privato: esiste un patrimonio pubblico (fisco) e uno privato (corona),
ma anche qui il sovrano mantiene tutti i poteri. Nascono le prime forme di giustizia per i cittadini.
S TATO DI DIRITTO viene meno la figura del sovrano assoluto e nasce la separazione dei poteri. Nasce dunque un sistema dei diritti
Nello
del cittadino (dalla rivoluzione francese 1789), il principio di legalità e quello di uguaglianza. La legge dovrà essere rispettata da tutti, anche
dal Re, tutti i cittadini risulteranno uguali davanti alla legge (uguaglianza formale), ma nascono i privilegi del datore di lavoro dei proprietari
(chi è ricco rimane ricco e chi è povero rimane povero). Manca quindi l’uguaglianza sostanziale.
S TATO ASSOLUTO vi è assenza di democrazia: il sovrano detiene tutti i poteri
Nello DEMOCRATICO vi è coincidenza tra governanti e governati in quanto le decisioni vengono prese seguendo il principio di
Nello STATO
maggioranza. La forma organizzativa di tale principio sono i PARTITI. Al loro interno però non c’è democrazia in quanto per es i cittadini
votano i soggetti facenti parte di una lista scelta dai partiti stessi e non tra tutti gli aventi diritto. Concludiamo dunque che se non c’è
democrazia all’interno dei partiti non ci può essere nemmeno in generale nello Stato.
Il principio democratico nello Stato repubblica può assumere diverse forme di democrazia, quali:
a) DIRETTA: il popolo determina dei contenuti nell’ordinamento giuridico (in Italia c’è solo il Referendum Abrogativo)
b) INDIRETTA (RAPPRESENTATIVA): il popolo è rappresentato dal parlamento (Italia)
c) RAPPRESENTATIVA: es referendum costituzionale o art 132 (creazione/fusione di regioni): il popolo partecipa ad una decisione in cui
la modifica della sfera giuridica avviene dopo un procedimento complesso
SE RAPPORTIAMO GOVERNO E POPOLO ABBIAMO DUNQUE UNA TERZA CLASSIFICAZIONE, mettendo l’accento su come il governo opera
sull’economia e sulla concezione di uguaglianza:
a) Stato liberale
b) Stato sociale
c) Stato socialista
LO STATO LIBERALE è caratterizzato dall’assenza dello stato nell’economia, dalla proprietà privata definita dallo statuto albertino
sacra e inviolabile, e da un’attuazione di una mera uguaglianza formale. La mancanza di uguaglianza sostanziale però perpetua le
disuguaglianze (i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri). Lo stato liberale nasce con quello di diritto.
LO STATO SOCIALE è un’evoluzione dello stato liberale in quanto si basa sull’attuazione sia &nbs