PRINCIPI DI DIRITTO PUBBLICO
2 teorie di Ordinamento giuridico:
a) ISTITUZIONALISTICA: il fondatore Santi Romano sosteneva che l’ordinamento giuridico fosse un’istituzione
b) NORMATIVISTICA: il fondatore Kelsen sosteneva che l’ordinamento fosse un sistema di norme giuridiche
Entrambi vengono respinte col tempo per adottare una nuova teoria che era la sintesi delle due.
I 3 principi costitutivi dell’ordinamento giuridico erano:
1. PLURALITA DI SOGGETTI
2. ORGANIZZAZIONE
3. INSIEME DI NORME
Tra lo Stato e gli altri ordinamenti non c’è interferenza, fin quando essi non vanno a collidere con l’ordinamento statale. Ovviamente se
durante una partita di calcio un giocatore commette un fallo non sarà punito dal giudice statale, al contrario se commette un reato il soggetto
deve essere punito dall’’’a giustizia dello stato.
I REQUISITI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO STATALE SONO:
a) TERRITORIALITA: lo stato esercita la propria sovranità su un territorio circoscritto da confini naturali e non. Un governo in esilio
non ha territorio:
b) UNIVERSALITA DEI FINI : la costituzione limita i fini che lo Stato può perseguire
c) COMPLETEZZA: l’ordinamento statale ha un’attitudine alla completezza; le preleggi rimediano nel caso in cui manchino alcune
normative per le fattispecie.
d) SOVRANITÀ si divide in :
i) Sovranità esterna: uno stato è indipendente da tutti gli altri
ii) Sovranità interna: supremazia dell’ordinamento statale rispetto agli altri ordinamenti giuridici che vivono nel suo ambito
(l’ordinamento statale si definisce originario in quanto trova in se stesso le ragioni della sua esistenza e non in un altro ordinamento)
LA COSTITUZIONE: insieme di leggi e principi fondamentali
di uno stato e dell’ordinamento giuridico
2 concetti:
1) CONCETTO IDEALE: la costituzione garantisce diritti ai cittadini e la separazione dei poteri
2) CONCETTO GIURIDICO
a) Formale insieme di norme scritte che detta i principi fondamentali dell’ordinamento. Distinzione tra: costituzione LUNGA /
!
BREVE , RIGIDA / FLESSIBILE
b) Materiale il concetto di costituzione materiale è individuabile in qualsiasi stato, infatti qualsiasi Stato ha delle regole di
!
organizzazione anche se queste non sono scritte. Ad es. l’Inghilterra non ha costituzione scritta, ma vige la legge del Common Law
in base al quale si citano sentenze precedenti e non leggi scritte. Quindi la costituzione materiale non può mancare in quanto
rappresenta una decisione fondamentale di uno stato: se essa sarà scritta allora sarà anche formale. Si possono presentare però 2
casi in cui c’è uno scostamento tra costituzione materiale e formale:
Norme scritte che non fanno parte della costituzione materiale, ovvero non sono attivate nella pratica
" Materie materialmente costituzionali che non sono scritte nella costituzione formale
"
Ad esempio la LEGGE ELETTORALE rappresenta una decisione politica fondamentale, ma non è una decisione formale in quanto il sistema
elettorale può mutare con l’evolversi della società.
COSTITUZIONE FORMALE può essere lunga o breve: la nostra è lunga e composta da 139 art.
Il 2 giugno 1946 gli italiani furono chiamati a votare tra monarchia e repubblica e votarono anche i rappresentanti dell’assemblea costituente
la quale era incaricata di elaborare la costituzione, con l’unico vincolo che l’Italia doveva essere una repubblica.
L’1/1/1948 entra in vigore la costituzione italiana che nasce dal rifiuto di una dittatura che aveva negato i diritti (il Fascismo aveva potuto
istaurarsi in modo legittimo grazie alla flessibilità dello statuto Albertino che era modificabile attraverso una semplice legge ordinaria). Per
tale motivo la nostra costituzione è lunga e disciplina tutto in modo tale che non si instauri un regime dittatoriale. Essendo lunga è rigida: la
sua modifica richiede un procedimento aggravato (art 138) ed ha dei limiti di revisione (art 139). Alcune norme però non possono essere
modificate con un procedimento aggravato previsto dall’art 138. Questo nucleo di norme, riconosciute dalla corte costituzionale, sono
individuabili nei PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA FORMA DI GOVERNO E DIRITTI FONDAMENTALI DELLA FORMA UMANA. Queste
non sono revisionabili e possono costituire il parametro nel caso in cui l’oggetto siano norme costituzionali.
(Una costituzione corta come quella Americana (7 art + 27 emendamenti, i primi 10 dei quali rappresentano la carta dei diritti, è più
flessibile)
Gli istituti che garantiscono la rigidità alla nostra costituzione sono:
La corte costituzionale
" Procedimento e limiti di revisione costituzionale
"
La nostra comunque è una costituzione elastica di significato e riferimenti che consentono un cambiamento adeguato al mutamento della
società. Esempio art 21! “liberta di pensiero con parola, scritto e OGNI altro mezzo di diffusione”.
Le norme della costituzione derivano da un compromesso tra i comunisti e i liberali (democrazia cristiana) e per questo sono dette
compromissorie. Un es. è l’art 42 che regola la proprietà pubblica (comunista) e quella privata (liberale)
GLI ISTITUTI DI GARANZIA
1) Referendum abrogativo abroga una legge esistente e già approvata. È uno strumento che aiuta l’opposizione.
Può essere richiesto da 500 000 ELETTORI, 1/5 del Parlamento o da 5 CONSIGLI REGIONALI ed è valido solo se vanno a votare il 50% +1
degli aventi diritto, vige ovvero il QUORUM FUNZIONALE (quorum funzionale o deliberativo indica il numero o la percentuale di voti a favore
minimi da ottenersi perché un candidato possa essere eletto o una proposta possa essere approvata).
Il controllo della validità delle firme è effettuato dalla corte di cassazione e successivamente dalla corte costituzionale che controlla la
costituzionalità della richiesta del referendum (verifica i requisiti dell’art 75).
Il referendum abrogativo non può abrogare la costituzione e Non è ammesso referendum abrogativo per:
LEGGI TRIBUTARIE E DI BILANCIO
AMNISTIA E INDULTO
RATIFICHE DI TRATTATI INTERNAZIONALI
La corte di cassazione interpreta in maniera estensiva ed esclude dal referendum tutte le materi di denaro pubblico.
2) Le regioni sono un istituto di garanzia perché possono esprimere un proprio governo, una propria politica
contrapposta a quella centrale.
3) La corte costituzionale ha il potere di annullare le leggi e salvaguardare la costituzione dichiarando la legittimità o
meno delle leggi vigenti.
È composta da 15 giudici nominati per 1/3 dal Presidente della repubblica, 1/3 dal Parlamento in seduta comune e 1/3 dalle supreme
magistrature ordinarie e amministrative. I 15 giudici sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, i professori
ordinari di università di materie giuridiche e avvocati dopo 20 anni di esercizio.
Nel 1948 vengono viste le elezioni dalla democrazia cristiana che doveva attuare le norme previste dalla costituzione e gli istituti di garanzia,
ma non aveva alcuna intenzione di farlo. Solo nel 1956 viene istituita la corte costituzionale e nel 1970 le regioni e il referendum abrogativo
LE DELIBERAZIONI di ciascuna camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti (se non
vi è un quorum costitutivo del 50% + 1 dei componenti) e se non sono adottate a maggioranza dei presenti (e se non vi è un quorum
deliberativo del 50% + 1 dei presenti) salvo che la costituzione prescriva una maggioranza speciale.
Affinché le assemblee parlamentari possano validamente deliberare è richiesta una maggioranza chiamata numero legale ossia 316 deputati
e 158 senatori. In entrambe le camere vige la presunzione che ci sia numero legale, almeno che non venga richiesta la verifica da almeno 20
deputati o 10 senatori o da i Presidenti delle camere. Se l’accertamento ha esito negativo la seduta viene sospesa o rinviata.
Per la validità delle deliberazioni la costituzione può richiedere 3 tipi di maggioranza:
1. SEMPLICE è quella normale che si applica a tutti salvo diversa previsione dove si richiede la maggioranza di meta + 1dei cittadini
La maggioranza semplice serve a prevalere nelle deliberazioni parlamentari senza eccessive difficoltà ed assicura snellezza nei
lavori
2. ASSOLUTA si raggiunge se votano a favore la meta +1 dei membri dell’assemblea
Tale maggioranza è prevista dalla costituzione per deliberare:
L’approvazione del regolamento interno
" L’abbreviazione dei termini