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Diritto pubblico

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Corso: Economia e Marketing internazionale (clemi)
Anno: 2021-2022
Esame di Diritto Pubblico
Docente: Pinardi Roberto

Argomenti trattati

  • Analisi delle fonti dell’ordinamento (con interpretazione e criteri)
  • Principi fondamentali del diritto pubblico
  • Processi di revisione
  • Unione Europea (organi politici e funzione)
  • Iter di approvazione delle leggi e delle altre fonti
  • Referendum abrogativo

Capitolo 1: Le fonti dell'ordinamento italiano

1.1 Le fonti e la loro classificazione

Le fonti dell’ordinamento italiano si dividono in fonti fatto e fonti atto:

  • Le fonti atto sono comportamenti sociali a cui l’ordinamento ricollega la produzione di norme giuridiche.
  • Le fonti fatto sono manifestazioni consapevolmente dirette a generare norme giuridiche.

Le norme giuridiche sono regole di comportamento e si dicono prescrittive, generali e astratte e coercibili; si dicono prescrittive in quanto descrivono un comportamento che si deve tenere in futuro e spesso non sono retroattive. Non bisogna confondersi con “descrittive” che descrivono qualcosa di sistematico e di passato, qualcosa che avverrebbe anche senza la definizione di una legge. Generali e astratte significa che si rivolgono alla collettività e che sono applicabili un numero indefinito di volte.

Esempio: le sentenze e i contratti hanno ben definite le parti in questione e per questo non sono fonti generali. Quando, invece, una norma è coercibile significa che è obbligatoria, che viene imposta con la coattività, con la forza.

L'interpretazione delle leggi

È l’attività rivolta a determinare un significato alla legge in relazione al caso concreto preso in esame per una permettere la sua corretta applicazione. Ad esempio, secondo l’articolo 59 della Costituzione, il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini. Ci fu un dibattito su quale fosse l’interpretazione corretta tra le due seguenti:

  1. Il presidente in quanto carica può nominare al massimo cinque senatori, indipendentemente da chi ricopra la carica. Significa che il numero rimane fisso anche nel caso in cui debba cambiare il PdR.
  2. Ogni Presidente della Repubblica, in quanto persona, può nominare cinque senatori a vita. Significa che ad ogni mandato potevano essere nominati cinque senatori a vita.

Fu chiarito con la legge n.1/2020 che l’interpretazione corretta era la prima, ma comunque possiamo capire quanto sia complesso estrapolare il corretto significato.

L'interpretazione può essere compiuta in base a chi è il soggetto che deve interpretare e in base ai mezzi utilizzati. In base al soggetto l’interpretazione può essere giudiziale, dottrinale oppure autentica; giudiziale significa che è compiuta dai giudici e vincolano solo le parti del processo a cui si applica la sentenza. Ci possono essere comunque interpretazioni diverse anche tra i giudici, per questo esistono i tre gradi di giudizio (che vedremo in seguito). L'insieme di questo tipo di interpretazioni si chiama giurisprudenza.

In base ai mezzi utilizzati abbiamo l’interpretazione letterale, ovvero si estrapola il significato proprio delle parole, ma non è comunque molto preciso, oppure non letterale, quando è necessario quindi comprendere altri fattori; bisogna infatti capire chi l’ha adottata, quali sono le intenzioni del legislatore, il ratio (motivazione dell’adozione) e i lavori preparatori che ci sono stati in precedenza per predisporre la legge.

Se il legislatore trova delle lacune può comunque usufruire di analogie:

  • Di legge (legis) → applica la legge di un caso simile
  • Di diritto (iuris) → applica i principi generali, permette più discrezionalità

Il diritto e i suoi criteri

È, in senso oggettivo, l’insieme sistematico delle norme che compongono l’ordinamento giuridico dello stato. Sistematico significa che è stato prestabilito da organi e procedure che producono norme giuridiche, e che sono previsti dei criteri per risolvere le antinomie giuridiche. Le antinomie giuridiche non sono altro che due norme in contrasto tra di loro su uno stesso argomento.

I criteri si dividono in cronologico, gerarchico, per competenza:

  • Cronologico → applico la legge più recente e la vecchia viene abrogata. Esempio: una legge nata nel 2005 è in contrasto con una legge nata nel 2020.
  • Gerarchico → prevale sul cronologico e, come suggerisce il nome, segue una gerarchia delle fonti (o piramide).
  • Per competenza → prevale la norma originata dalla fonte competente. È il criterio fondamentale per i contrasti tra UE e stati, e Stato e regione. Esempio: una legge statale è in contrasto con una legge regionale.

Abrogazione di una legge

L’abrogazione è l’effetto giuridico per cui una legge precedentemente valida viene eliminata (non ha più effetto) e viene sostituita da una legge sempre detta valida. L’abrogazione può essere espressa quando è esplicitamente indicato nella nuova legge che la precedente viene abrogata; può essere tacita quando una stessa materia è regolata in maniera differente con la nuova legge, oppure per rinnovazione della materia, quando una nuova legge regola l’intera materia, spesso si tratta di un codice.

Capitolo 2: Gerarchia delle fonti

2.1 Costituzione

È la legge fondamentale del nostro ordinamento e solo le fonti comunitarie (che tratteremo nel capitolo 2) possono derogarla. È l’atto normativo fondamentale che regola la collettività politica, ovvero il popolo (vi dedica tutta la prima parte), e la sua organizzazione. Essendo l’atto normativo fondamentale tutte le altre fonti sono sue sottoposte.

Storia del costituzionalismo

Nel 1789 vi fu la dichiarazione dei diritti dell’uomo e dei cittadini secondo cui “ogni società in cui non sono garantiti i diritti dell’uomo e la separazione dei poteri non può essere dotato di costituzione”. La necessità di avere una costituzione che tutelasse i diritti umani nasce quando la borghesia si afferma come nuova classe di potere, perché oltre che portatrice della produzione capitalistica offre una visione reale del mondo. I rivoluzionari francesi pongono quindi la costituzione come oggetto di lotta sociale, e non come riflesso della realtà.

Caratteristiche

Le costituzioni possono essere scritte o non scritte (come nel caso della Gran Bretagna). Nel caso in cui fosse scritta è immodificabile se non attraverso complesse procedure che vedremo più avanti. Il nucleo delle varie costituzioni è simile anche se presentano forme diverse, infatti una parte di esse disciplina le stesse materie, per questo si dicono comparabili.

Le costituzioni si dicono poi rigide (come nel nostro caso e in quello americano) oppure flessibili; rigide significa che sono modificabili con una procedura chiamata aggravata e non con la semplice maggioranza parlamentare. La forma rigida nasce dall’accordo delle diverse forze politiche per tutelarsi nel caso una maggioranza prendesse certe decisioni (come successe nel fascismo).

La forma flessibile invece prevede che le modifiche possano essere attuate con una legge ordinaria, questo perché all’inizio i borghesi non avevano nessuna ragione di doversi tutelare. Questa forma però, nonostante sia la più vecchia, non è certo la forma più “debole” in quanto riflette la stabilità e l’equilibrio del paese. Infatti se un paese è in equilibrio ed è in una situazione stabile non avrà ragione di preoccuparsi della minaccia di una decisione dannosa da parte della maggioranza.

La costituzione infine si dice vivente e documentale, perché non resta ferma alla sua forma originale, ma anzi sono state apportate modifiche, vengono attuate interpretazioni diverse rispetto al 1948; la costituzione infatti vive nel tempo ed è attuale. Possiamo dire che funziona perché viene accettata tacitamente dal popolo e perché prevede meccanismi di controllo e di punizione per i casi di violazione.

Costituzione italiana

Insieme al fascismo, nel 1943, crolla anche la struttura dello Statuto Albertino, lasciando l’Italia divisa in due (Nord e Sud) con un regime provvisorio. Il 2 giugno 1946 si tiene quindi il referendum per decidere se instaurare la monarchia o la repubblica, e la votazione per decidere i componenti dell’assemblea costituente. Come sappiamo vinse la repubblica e nel dicembre del 1947 venne pubblicata la costituzione che entrò in vigore nel gennaio successivo.

La nostra costituzione disegna quindi una forma di stato sociale e una forma di governo parlamentare. Come detto in precedenza ha forma rigida, quindi non può essere modificata con la maggioranza parlamentare. Inoltre è programmatica, cioè pone degli obbiettivi e predispone dei programmi per raggiungerli. Infine è compromissoria in quanto è il risultato del compromesso delle diverse forze politiche che componevano l’assemblea costituente; i democratici cristiani componevano il 37%, i socialisti il 20% e anche i comunisti il 20%.

Il fatto che sia compromissoria però non è certo un punto di debolezza perché permette a tutti di riconoscersi proprio grazie ai diversi valori e principi; inoltre è ideale per perdurare nel tempo. La nostra costituzione, essendo appunto l’accordo di più forze politiche, presenta diverse ispirazioni nei principi che propone:

  • Principi di ispirazione cattolica-democratica● principio personalista → la persona umana in quanto tale ha dei valori.
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartinaCampari di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Pinardi Roberto.
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