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La compromissoria natura della Costituzione italiana

Infine è compromissoria in quanto è il risultato del compromesso delle diverse forze politiche che componevano l'assemblea costituente; i democratici cristiani componevano il 37%, i socialisti il 20% e anche i comunisti il 20%. Il fatto che sia compromissoria però non è certo un punto di debolezza perché permette a tutti di riconoscersi proprio grazie ai diversi valori e principi; inoltre è ideale per perdurare nel tempo.

La nostra costituzione, essendo appunto l'accordo di più forze politiche, presenta diverse ispirazioni nei principi che propone:

  1. Principi di ispirazione cattolica-democratica
    • Principio personalista → la persona umana in quanto tale ha dei diritti che non sono generati o concessi dalla costituzione ma gli sono semplicemente riconosciuti.
    • La famiglia è una società fondata sul matrimonio.

A riguardo è interessante sapere che questa definizione, contenuta nell'articolo 29, era

  1. La Costituzione italiana è stata presentata con l'aggiunta di "indissolubile" che quindivietava il divorzio, ma per fortuna, anche se per soli tre voti, questa parte di articolo non è stata approvata.
  2. Lo stato italiano e la chiesa cristiana sono indipendenti e sovrani alla pari (art.7) e la chiesa è tollerante verso le altre religioni (art.8)
  3. Principi di ispirazione social-comunista:
    • Principio lavorista → l'Italia come sappiamo è una repubblica fondata sul lavoro, ed è proprio il lavoro che permette la realizzazione personale del singolo oltre che essere lo strumento per assolvere agli obblighi ed essere un diritto
    • Uguaglianza sostanziale → vengono riconosciute delle disparità che si punta ad appianare
  4. Principi di ispirazione liberale:
    • Divisione dei poteri
    • Principio della legalità → tutti sono soggetti alla legge, che siano cittadini oppure pubblici poteri

La Costituzione è polemica verso il passato. All'interno

della nostra costituzione troviamo alcune "polemiche", divieti e provvedimenti per evitare di ripetere gli errori del passato; - Secondo la 12° disposizione transitoria e finale è vietato ricostituire il partito fascista - Secondo la 13° disposizione transitoria e finale la casata Savoia è stata esiliata dal territorio italiano fino al 2002, con conseguente confisca dei beni di loro proprietà rimasti in Italia - L'articolo 139 ribadisce che la forma repubblicana non è oggetto di revisione costituzionale La struttura della costituzione La costituzione italiana conta 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali. - Gli articoli 1 → 12 contengono i principi fondamentali - Gli articoli 13 → 54 raccoglie la prima parte, divisa in quattro titoli, che regola i rapporti, diritti e doveri - Gli articoli 55 → 139 raccoglie la seconda parte, la divisione degli organi in sei titoli, chiamata ordinamento della repubblica Le disposizioni transitorie e finali invece sono state
  1. Le disposizioni emesse alla fine della costituzione riguardano argomenti di transizione tra il vecchio ordinamento (Statuto Albertino) e il nuovo.
  2. I principi fondamentali secondo Mortati:
    1. Personalista: come abbiamo già accennato, sono principi di ispirazione cattolica e conferiscono importanza al singolo in quanto essere umano.
      • Art. 2, comma 1: La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Il fatto che vengano riconosciuti significa che questo tipo di diritti e doveri preesistono allo stato italiano.
      • Art. 13, comma 4: È punita qualunque violenza fisica e morale ai sottoposti di restrizioni di libertà (detenuti).
      • Art. 27, comma 3: Le pene devono avere un...
senso di umanità2) pluralista → indica l'importanza che assumono le formazioni intermedie tra singolo stato, chiamate associazioni. 2 comma 1: La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili sia come singolo sia nelle formazioni sociali. 18 riconosce la libertà di associazione. 39 riconosce la libertà di unirsi in sindacati e ne fornisce la regolamentazione. 48 riconosce la libertà di formare dei partiti e ne fornisce la regolamentazione. È importante sapere che questo principio garantisce la libertà di associarsi (e non), la libertà delle associazioni e nelle associazioni. Vediamo la distinzione: quando dice che garantisce anche la libertà di non associarsi si fa riferimento all'obbligo che si aveva di far parte del partito fascista, proprio perché la costituzione è polemica verso il passato. La libertà delle associazioni indica che queste hanno gli stessi diritti e doveri.

delle persone fisiche. La libertà nelle associazioni infine indica che i diritti sono tutelati all'interno delle associazioni, sia dal punto di vista religioso, politico ecc...

3) lavorista → come accennato qualche paragrafo fa questo principio è di ispirazione socialista e denota l'importanza conferita al lavoro, a partire dall'articolo 1, nel quale viene sancito che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Una delle proposte iniziali riguardo a questo articolo era di scrivere "fondata sui lavoratori" ma sarebbe stata una definizione classista come nel caso sovietico.

art 4 comma 2: il lavoro è un diritto in quanto è uno strumento di realizzazione personale, ma anche un dovere, in quanto è il mezzo che ognuno di noi ha per contribuire allo sviluppo della società.

dall'art 35 a 38: regolamentazione del lavoro, quindi maternità, ferie, malattia ecc...

4) democratico → la

Democrazia è il nuovo metodo di governo, e ricordiamo che l'Italia era appena uscita dalla dittatura. Serviva quindi che la fonte del potere fosse contesa dai veri governanti, quindi i cittadini, ma anche dei sistemi di garanzie e istituti per tutelare le minoranze.

2.1.2 revisione costituzionale

Prevede una procedura detta aggravata, in quanto viene richiesta una duplice approvazione per entrambe le camere e la maggioranza qualificata (diversa dalla semplice). Tra le due approvazioni inoltre devono intercorrere almeno tre mesi come termine dilatorio per permettere una scelta ben ponderata.

L'approvazione riguarda una legge costituzionale.

Le leggi costituzionali sono atti normativi che modificano o si affiancano alla costituzione per la cui approvazione serve la procedura prevista dall'articolo 138.

  1. prima approvazione delle camere
  2. seconda approvazione a maggioranza qualificata a distanza di tre mesi dalla prima (la maggioranza è calcolata sugli
aventi diritto al voto, non sui presenti)ci si aprono tre scenari diversi a seconda della maggioranza ottenuta: a) maggioranza qualificata < maggioranza assoluta → procedimento di ferma b) magg ottenuta >= ⅔ della qualificata → si passa alla fase successiva c) magg assoluta < magg ottenuta < ⅔ della qualificata → referendum approvativo Per il referendum approvativo non è necessario un quorum e può essere richiesto da almeno 500.000 elettori, 5 consigli regionali oppure dei componenti della camera che ha raggiunto ⅕ la maggioranza in questione. 3. promulgazione del Presidente della Repubblica 4. pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ricordiamo però che non possono modificare tutta la costituzione, come già detto infatti la forma repubblicana non è questionabile (limite esplicito), così come i diritti inviolabili (limite implicito) 2.2 Legge Ordinaria E’ l’atto normativo adottato dal parlamento e il suo iter di

approvazione è previsto dall'art 71. Ogni fase può svolgersi solo se la precedente è volta al termine. Per comodità divideremo il procedimento in 5 fasi.

fase 1 l'iniziativa: sono cinque i soggetti che possono presentare il disegno di legge.

  • il governo
  • i parlamentari
  • consigli regionali
  • Consiglio nazionale economie lavoro (CNEL)
  • almeno 50.000 elettori

Il ddl (disegno di legge) è presentato al presidente di una delle due camere. L'assemblea (ovvero la camera) designerà una commissione che può essere speciale, referente oppure deliberante. Si deciderà poi se seguire la procedura ordinaria, seguita dalla commissione referente, o la procedura speciale, seguita dalla commissione deliberante.

La procedura ordinaria: L'assemblea affida il testo del ddl alla commissione referente che deve compiere la seconda fase (istruttoria, che vedremo tra poco) e deve riferire all'assemblea il suo operato. Si adotta questo tipo

di procedura per le materie elencate nell'art. 72 La procedura speciale L'assemblea affida il testo del ddl alla commissione deliberante che dovrà svolgere sia la fase istruttoria, sia la fase successiva detta decisionale. Si adotta questa procedura nel caso in cui si necessiti di un'operazione veloce anche se presenta meno trasparenza dell'ordinaria. Si può comunque passare di nuovo alla procedura ordinaria se questo viene richiesto dal Governo, dal 20% della commissione deliberante, oppure da 1/10 dell'assemblea. Fase 2 l'istruttoria: è la fase in cui viene esaminato il ddl, si raccoglie la documentazione adeguata, si ascoltano le audizioni (i pareri degli esperti), si predispone il testo base di legge e si redige la relazione di accompagnamento. Le relazioni di accompagnamento in realtà sono molteplici, una per ogni forza politica. Fase 3 decisionale: l'assemblea discute il testo, vota articolo per articolo e anche la

leggenel complesso.L'approvazione deve essere fatta sullo stesso testo da entrambe le camere.Ogni camera sceglie se seguire la procedura ordinaria o speciale, indipendentemente da ciò che sceglie l'altra. quindi questa fase può essere svolta in realtà sia dall'assemblea che dallacommissione deliberante.Il testo di legge può essere approvato, rinviato oppure respinto.Se rinviato si deve procedere di nuovo alle camere con la navetta parlamentare.Se respinto invece si arresta il processo.

Fase 4 integrativa dell'efficacia: una volta approvata la legge si dice perfetta ma non efficace, proprio perché il compito del PdR promulgarla (art 73) oppure rinviarla (art 74)La promulgazione "è la dichiarazione solenne della legge secondo una formula sacramentale che dà vita all'originale della stessa."

Il PdR quindi dichiar

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A.A. 2021-2022
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartinaCampari di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Pinardi Roberto.