Fonti del diritto
Sono fonti del diritto gli atti e i fatti cui l'ordinamento giuridico attribuisce il compito di produrre nuove norme giuridiche. Gli atti normativi sono documenti scritti, provvisti di una particolare veste formale e di un nome tipico. Più complessa è la definizione dei fatti normativi, la categoria è stata costruita sul modello della consuetudine, costituita da fatti, ossia da comportamenti ripetuti dai consociati. Alle fonti fatto appartengono tutte quelle norme che vengono importate dall'Unione Europea, dai trattati internazionali, ecc, poiché, non provenendo da organi del nostro ordinamento, non possono essere inserite tra le fonti atto. Le fonti-fatto sono ormai definibili solo in negativo, come tutto ciò che genera norme giuridiche ma non iscrivibile tra le fonti-atto.
Per dire cosa sia il diritto si ricorre alla metafora della "fonte". Queste "fonti" generano norme giuridiche che formano l'ordinamento giuridico, dotato di alcune caratteristiche:
- Coerenza, che prevede un ordinamento in cui non esistono norme incompatibili tra di loro;
- Completezza, poiché esiste sempre una norma o la norma con questa incompatibile.
Negli ordinamenti moderni, infatti, ad un contrasto tra regole giuridiche o di fronte ad una lacuna di disciplina, non è ammesso, né rinunciare al giudizio per mancanza della regola da applicare (il c.d. non liquet), né rivolgersi al principe per chiedere un chiarimento e un'interrogazione della norma, ma spetta ai soggetti dell'interpretazione e della applicazione del diritto di ricostruire ogni singolo caso concreto ed elaborare la regola giuridica da applicare.
Fonti del diritto (ripetizione)
Sono fonti del diritto gli atti e i fatti cui l'ordinamento giuridico attribuisce il compito di produrre nuove norme giuridiche. Gli atti normativi sono documenti scritti, provvisti di una particolare veste formale e di un nome tipico. Più complessa è la definizione dei fatti normativi, la categoria è stata costruita sul modello della consuetudine, costituita da fatti, ossia da comportamenti ripetuti dai consociati. Alle fonti fatto appartengono tutte quelle norme che vengono importate dall'Unione Europea, dai trattati internazionali ecc, poiché, non provenendo da organi del nostro ordinamento, non possono essere inserite tra le fonti atto. Le fonti-fatto sono ormai definibili solo in negativo, come tutto ciò che genera norme giuridiche ma non iscrivibile tra le fonti-atto.
Per dire cosa sia il diritto si ricorre alla metafora della "fonte". Queste "fonti" generano norme giuridiche che formano l'ordinamento giuridico, dotato di alcune caratteristiche:
- Coerenza, che prevede un ordinamento in cui non esistono norme in compatibile tra di loro;
- Completezza poiché esiste sempre una norma o la norma con questa incompatibile.
Negli ordinamenti moderni, infatti, ad un contrasto tra regole giuridiche o di fronte ad una lacuna di disciplina, non è ammesso né rinunciare al giudizio per mancanza della regola da applicare (il c.d. non liquet), né rivolgersi al principio per chiedere un chiarimento è un'interrogazione della norma ma spetta ai soggetti dell'interpretazione e della applicazione del diritto di ricostruire ogni singolo caso concreto ed elaborare la regola giuridica da applicare.
Sistema delle fonti
Il sistema delle fonti non è dunque il punto di partenza, ma il risultato del lavoro dell'interprete. Bisogna, quindi, fare una distinzione tra: disposizione, che indica la proposizione scritta dal legislatore; norma, che è il significato ricavato attraverso l'interpretazione del testo.
Quando esistono più norme tra di loro incompatibili, si ricorre ad un complesso di argomenti per la soluzione delle c.d. antinomie. Ossia alla scelta della norma da privilegiare nel caso specifico. Sono proprio le preleggi, le disposizioni sulla legge in generale, che premettono il codice civile, che si occupano di disciplinare sia le modalità con cui la legge va interpretata sia gli stessi criteri di soluzione delle antinomie.
Criterio cronologico
È lo strumento di composizione delle antinomie che si è consolidato da più tempo. È un criterio tipico di tutti gli ordinamenti giuridici dinamici, poiché, al contrario, negli ordinamenti statici è la tradizione a conferire valori alla regole. La prevalenza della norma nuova sulla vecchia si esprime attraverso l'abrogazione. Essa è l'effetto che consiste nella cessazione dell'efficacia della norma precedente.
L'abrogazione però, per il principio di irretroattività, opera solo per il futuro. Il principio di irretroattività, è considerato un pilastro dello stato di diritto, poiché chi agisce deve poter conoscere in anticipo quale sarà l'effetto del suo comportamento. Per la costituzione invece, l'irretroattività, vale solo per la norma penale, ma fuori da questo ambito è ammesso che le leggi dispongano anche per il passato.
L'art. 15 delle Preleggi elenca tre ipotesi di abrogazione:
- Per dichiarazione espressa dal legislatore, che è il contenuto di una disposizione.
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