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UE);

• Fonti derivate, sono gli atti previsti dai trattati istitutivi (regolamenti che hanno efficacia

immediata per tutti i cittadini, direttive che si rivolgono agli Stati e obbliga a raggiungere un

obiettivo, raccomandazioni, decisioni e pareri).

Rapporto tra le fonti nazionali e le fonti dell’U.E

Secondo l’art. 11 cost. L’Italia può trasferire o limitare la sua sovranità nazionale a favore di un

ordinamento che assicuri pace e giustizia. Se una disposizione comunitaria U.E è in contrasto con le

norme nazionali, interviene la corte costituzionale. Se il diritto comunitario va contro la

costituzione non può essere applicato.

Il parlamento

È il primo organo disciplinato dalla costituzione ed è eletto direttamente dal popolo.

Può essere monocamerale, bicamerale o pluricamerale; quello italiano è bicamerale, composto

dalla camera dei deputati e senato della Repubblica. Quando si riunisce in seduta comune è

preseduto dal presidente della camera dei deputati (elezione del presidente della repubblica, di

1/3 dei membri della corte costituzionale, per la messa in stato d’accusa del presidente della

repubblica). Il bicameralismo assicura il pluralismo e l’equilibrio tra poteri, e può essere perfetto,

cioè si ha pari importanza delle camere o imperfetto, quando una camera prevale sull’altra.

La camera dei deputati ha 400 membri (tutti elettivi) e il senato 200 + 5 senatori a vita (non

elettivi). Durano in carica 5 anni ma il presidente della Repubblica puoi scioglierle anticipatamente.

Il sistema elettorale è il meccanismo attraverso cui il voto espresso si trasforma in seggio, e può

essere: ➢ Proporzionale, si ripartiscono i seggi in proporzione ai voti ottenuti da ciascun

partito. È più democratico ma difficile da governare (non si formano coalizioni);

➢ Maggioritario, chi prende più voti si assegna tutta la posta in palio. Garantisce la

governabilità ma non la democrazia.

L’ultima legge elettorale in Italia è stata la rosatellum, prevede un sistema elettorale misto a

separazione completa —> 37% dei seggi a sistema maggioritario, 61% sistema proporzionale e 2%

de seggi agli italiani all’estero.

Le funzioni del parlamento sono:

A. Legislativa —> creazione e approvazione delle leggi ordinarie. Il procedimento legislativo:

▪ Iniziativa, i titolari dell’iniziativa (governo, membri del parlamento, 50.000 elettori,

CNEL, consigli regionali e i comuni) presentano un progetto di legge alle camere. Il

governo deve mandare il suo disegno di legge al presidente della Repubblica e se

egli lo approva passa alle camere;

▪ Istruttoria, il progetto di legge viene esaminato dalla commissione competente.

Ci sono tre procedure che il presidente della camera può adottare:

a) In sede referente: la commissione discute il progetto in generale e poi articolo

per articolo. Crea un testo e lo invia in assemblea che può approvarlo, rifiutarlo

o modificarlo;

b) In sede redigente: la commissione crea un testo definitivo che l’aula voterà

senza la possibilità di proporre modifiche;

c) In sede deliberante: se non si oppongono governo, 1/10 dei componenti

dell’assemblea, 1/5 dei componenti della commissione e i progetti di legge

vengono esaminati e approvati in commissione.

▪ Costitutiva, fase in cui si approva, si modifica o si rifiuta il progetto di legge. Se

viene approvato passa all’altra camera e si ripetono la fase istruttoria e costitutiva;

se viene rifiutato dall’altra camera è rifiutato, se viene modificato invece torna

all’altra camera. Il passaggio da una camera all’altra continua finché non si giunge

ad approvarlo o rifiutarlo;

▪ Integrativa dell’efficacia, quando il progetto viene approvato dalla camera passa al

presidente della repubblica per la promulgazione. Può anche rimandare la legge

alle camere giustificando i motivi (di merito e di legittimità). Le camere devono

riesaminare la legge, modificarla o riapprovarla. Il presidente non può rinviarla

un’altra volta, perciò deve promulgarla a meno che non sia incostituzionale. Una

volta promulgata viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale ed entra in vigore dopo la

vacatio legis.

B. Di indirizzo politico sul governo —> consiste nell’indicare, soprattutto al governo, l’attività

politica da fare e a quale fine, nel rispetto di quali principi e privilegiando quali interessi. La

partecipazione all’indirizzo politico avviene in occasione di:

• Dibattiti;

• Votazione sulla fiducia del governo (entro 10gg dalla sua formazione), se approvata

nasce il rapporto fiduciario, che può essere sottoposto a verifiche di mozione di

sfiducia da 1/10 dei componenti del parlamento e questione di fiducia su iniziativa

del governo, su una certa proposta all’esame delle camere. In entrambi il voto di

sfiducia obbliga il governo a dimettersi;

• Mozioni, servono per chiedere al governo di muoversi in una certa direzione

piuttosto che in un’altra;

• Risoluzioni, stesse finalità delle mozioni;

• Ordini del giorno.

Il referendum può essere di due tipi:

• Confermativo

• Abrogativo (art. 75): atto di legislazione negativa che serve per eliminare una legge. È una

forma di democrazia diretta perché viene chiesto al corpo elettorale sul destino della legge.

La richiesta dev’essere chiara, omogenea e univoca. Non è ammesso per leggi tributarie o

di bilancio, per amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali e per

leggi costituzionali.

Procedimento referendario

1) Presentazione della richiesta —> da 500.000 e 5 consigli regionali;

2) Controllo di legittimità —> la corte di cassazione accerta che siano state rispettate le

formalità democratiche;

3) Controllo di ammissibilità costituzionale —> la corte costituzionale controlla che il quesito

sia ammissibile e conforme alla costituzione;

4) Indizione —> con decreto del presidente della Repubblica in cui fissa la data su delibera del

consiglio dei ministri;

5) Votazione popolare —> se si raggiunge il quorum strutturale e la maggioranza dei voti è si,

la legge è abrogata dal giorno dopo della pubblicazione

L’abrogazione non è retroattiva (non ha effetti sul passato).

Il presidente della Repubblica

È un organo monocratico che ha funzione rappresentativa dell’unità nazionale. È eletto dal

parlamento in seduta comune insieme a 3 delegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale.

L’elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza qualificata. Dopo il 3°scrutinio è sufficiente

la maggioranza assoluta. Requisiti di eleggibilità:

1) Cittadinanza italiana;

2) 50 anni di età;

3) Godimento di diritti civili e politici.

Dura in carica 7 anni e può essere rieletto. Il presidente del senato lo sostituisce per malattia o

vacanza all’estero. È una carica incompatibile con le altre. Le funzioni sono:

a) Rappresentanza esterna —> accredita e riceve i diplomatici, ratifica i trattati internazionali,

dichiara lo stato di guerra;

b) Esercizio delle funzioni parlamentari —> nomina 5 senatori a vita, invia messaggi alle

camere, le convoca in via straordinaria, induce le lezioni e scioglie le camere (non nel

semestre bianco). Lo scioglimento può essere anche di una sola camera e viene attuato in

casi estremi. Il processo ha 2 limiti:

▪ Procedurale: obbligo di sentire il parere non vincolante del presidente della camera;

▪ Temporale: non può scioglierle nel semestre bianco a meno che non coincida con gli

ultimi 6 mesi di mandato delle camere.

c) Legislativa —> autorizza la presentazione in Parlamento dei disegni governativi, promulga

le leggi, emana gli atti del governo e rinvia i progetti alle camere.

d) Funzione esecutiva e di indirizzo politico —> nomina il presidente del consiglio e su

proposta di questo i ministri, accoglie il giuramento del governo e le sue dimissioni, emana i

decreti legge, legislativi e regolamenti, presiede il consiglio supremo di difesa e detiene il

comando delle forze armate e decreta lo scioglimento dei consigli regionali.

e) Esercizio della giurisdizione —> presiede il C.S.M, nomina 1/3 dei componenti della corte

costituzionale e concede la grazia e commuta le pene.

La Costituzione prevede che nessun atto del presidente sia valido se non controfirmato dai

ministri proponenti che se ne assumano la responsabilità.

L’assenza di responsabilità del capo di Stato gli consente di poter adempiere le sue funzioni di

garante delle istituzioni essendo super partes. La controfirma assume significati diversi a seconda

dell’atto:

➢ Atti di indirizzo governativo —> proposta del ministro, delibera del consiglio dei ministri,

firma del presidente della Repubblica ed emanazione, controfirma del ministro proponente

con cui si assume la responsabilità dell’atto;

➢ Atti di indirizzo presidenziale —> proposta e firma del presidente della Repubblica,

emanazione, controfirma del ministro competente. La firma ha solo valore formale poiché

l’atto non è stato proposto dal ministro, quindi la responsabilità è del presidente della

Repubblica.

➢ Atti senza controfirma —> dimissioni e dichiarazioni informali in pubbliche occasioni.

Ha responsabilità solo per alto tradimento (collusione con potenze estere) e attentato alla

costituzione (violazioni che mettono a repentaglio i principi dell’ordinamento).

Sono 2 i casi per far valere la responsabilità:

a) Messa in stato d’accusa, da parte del Parlamento in seduta comune con maggioranza

assoluta, due fasi:

a) Istruttoria, condotta dal comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa; fa una

relazione e la presenta al parlamento con le conclusioni;

b) Decisiva, spetta alla corte costituzionale e può decidere di sospendere in via cautelare il

presidente della repubblica.

b) Giudizio della corte costituzionale, integrata da 16 giudici estratti da un elenco compilato

dal parlamento. 3 fasi:

a) Istruttoria, condotta dal presidente della corte;

b) Dibattimento, si discutono i risultati delle indagini;

c) Decisionale, la corte decide se assolverlo o condannarlo.

Il governo

È un organo complesso composto da:

1) Presidente del consiglio dei ministri, ha funzione di direzione della politica generale del

governo. Ha sede a palazzo Chigi:

• Deve mantenere l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo;

• Coordina l’attività dei ministri;

• Propone al presidente della Repubblica i nomi dei ministri da nominare;

• Può porre

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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