UE);
• Fonti derivate, sono gli atti previsti dai trattati istitutivi (regolamenti che hanno efficacia
immediata per tutti i cittadini, direttive che si rivolgono agli Stati e obbliga a raggiungere un
obiettivo, raccomandazioni, decisioni e pareri).
Rapporto tra le fonti nazionali e le fonti dell’U.E
Secondo l’art. 11 cost. L’Italia può trasferire o limitare la sua sovranità nazionale a favore di un
ordinamento che assicuri pace e giustizia. Se una disposizione comunitaria U.E è in contrasto con le
norme nazionali, interviene la corte costituzionale. Se il diritto comunitario va contro la
costituzione non può essere applicato.
Il parlamento
È il primo organo disciplinato dalla costituzione ed è eletto direttamente dal popolo.
Può essere monocamerale, bicamerale o pluricamerale; quello italiano è bicamerale, composto
dalla camera dei deputati e senato della Repubblica. Quando si riunisce in seduta comune è
preseduto dal presidente della camera dei deputati (elezione del presidente della repubblica, di
1/3 dei membri della corte costituzionale, per la messa in stato d’accusa del presidente della
repubblica). Il bicameralismo assicura il pluralismo e l’equilibrio tra poteri, e può essere perfetto,
cioè si ha pari importanza delle camere o imperfetto, quando una camera prevale sull’altra.
La camera dei deputati ha 400 membri (tutti elettivi) e il senato 200 + 5 senatori a vita (non
elettivi). Durano in carica 5 anni ma il presidente della Repubblica puoi scioglierle anticipatamente.
Il sistema elettorale è il meccanismo attraverso cui il voto espresso si trasforma in seggio, e può
essere: ➢ Proporzionale, si ripartiscono i seggi in proporzione ai voti ottenuti da ciascun
partito. È più democratico ma difficile da governare (non si formano coalizioni);
➢ Maggioritario, chi prende più voti si assegna tutta la posta in palio. Garantisce la
governabilità ma non la democrazia.
L’ultima legge elettorale in Italia è stata la rosatellum, prevede un sistema elettorale misto a
separazione completa —> 37% dei seggi a sistema maggioritario, 61% sistema proporzionale e 2%
de seggi agli italiani all’estero.
Le funzioni del parlamento sono:
A. Legislativa —> creazione e approvazione delle leggi ordinarie. Il procedimento legislativo:
▪ Iniziativa, i titolari dell’iniziativa (governo, membri del parlamento, 50.000 elettori,
CNEL, consigli regionali e i comuni) presentano un progetto di legge alle camere. Il
governo deve mandare il suo disegno di legge al presidente della Repubblica e se
egli lo approva passa alle camere;
▪ Istruttoria, il progetto di legge viene esaminato dalla commissione competente.
Ci sono tre procedure che il presidente della camera può adottare:
a) In sede referente: la commissione discute il progetto in generale e poi articolo
per articolo. Crea un testo e lo invia in assemblea che può approvarlo, rifiutarlo
o modificarlo;
b) In sede redigente: la commissione crea un testo definitivo che l’aula voterà
senza la possibilità di proporre modifiche;
c) In sede deliberante: se non si oppongono governo, 1/10 dei componenti
dell’assemblea, 1/5 dei componenti della commissione e i progetti di legge
vengono esaminati e approvati in commissione.
▪ Costitutiva, fase in cui si approva, si modifica o si rifiuta il progetto di legge. Se
viene approvato passa all’altra camera e si ripetono la fase istruttoria e costitutiva;
se viene rifiutato dall’altra camera è rifiutato, se viene modificato invece torna
all’altra camera. Il passaggio da una camera all’altra continua finché non si giunge
ad approvarlo o rifiutarlo;
▪ Integrativa dell’efficacia, quando il progetto viene approvato dalla camera passa al
presidente della repubblica per la promulgazione. Può anche rimandare la legge
alle camere giustificando i motivi (di merito e di legittimità). Le camere devono
riesaminare la legge, modificarla o riapprovarla. Il presidente non può rinviarla
un’altra volta, perciò deve promulgarla a meno che non sia incostituzionale. Una
volta promulgata viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale ed entra in vigore dopo la
vacatio legis.
B. Di indirizzo politico sul governo —> consiste nell’indicare, soprattutto al governo, l’attività
politica da fare e a quale fine, nel rispetto di quali principi e privilegiando quali interessi. La
partecipazione all’indirizzo politico avviene in occasione di:
• Dibattiti;
• Votazione sulla fiducia del governo (entro 10gg dalla sua formazione), se approvata
nasce il rapporto fiduciario, che può essere sottoposto a verifiche di mozione di
sfiducia da 1/10 dei componenti del parlamento e questione di fiducia su iniziativa
del governo, su una certa proposta all’esame delle camere. In entrambi il voto di
sfiducia obbliga il governo a dimettersi;
• Mozioni, servono per chiedere al governo di muoversi in una certa direzione
piuttosto che in un’altra;
• Risoluzioni, stesse finalità delle mozioni;
• Ordini del giorno.
Il referendum può essere di due tipi:
• Confermativo
• Abrogativo (art. 75): atto di legislazione negativa che serve per eliminare una legge. È una
forma di democrazia diretta perché viene chiesto al corpo elettorale sul destino della legge.
La richiesta dev’essere chiara, omogenea e univoca. Non è ammesso per leggi tributarie o
di bilancio, per amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali e per
leggi costituzionali.
Procedimento referendario
1) Presentazione della richiesta —> da 500.000 e 5 consigli regionali;
2) Controllo di legittimità —> la corte di cassazione accerta che siano state rispettate le
formalità democratiche;
3) Controllo di ammissibilità costituzionale —> la corte costituzionale controlla che il quesito
sia ammissibile e conforme alla costituzione;
4) Indizione —> con decreto del presidente della Repubblica in cui fissa la data su delibera del
consiglio dei ministri;
5) Votazione popolare —> se si raggiunge il quorum strutturale e la maggioranza dei voti è si,
la legge è abrogata dal giorno dopo della pubblicazione
L’abrogazione non è retroattiva (non ha effetti sul passato).
Il presidente della Repubblica
È un organo monocratico che ha funzione rappresentativa dell’unità nazionale. È eletto dal
parlamento in seduta comune insieme a 3 delegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale.
L’elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza qualificata. Dopo il 3°scrutinio è sufficiente
la maggioranza assoluta. Requisiti di eleggibilità:
1) Cittadinanza italiana;
2) 50 anni di età;
3) Godimento di diritti civili e politici.
Dura in carica 7 anni e può essere rieletto. Il presidente del senato lo sostituisce per malattia o
vacanza all’estero. È una carica incompatibile con le altre. Le funzioni sono:
a) Rappresentanza esterna —> accredita e riceve i diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
dichiara lo stato di guerra;
b) Esercizio delle funzioni parlamentari —> nomina 5 senatori a vita, invia messaggi alle
camere, le convoca in via straordinaria, induce le lezioni e scioglie le camere (non nel
semestre bianco). Lo scioglimento può essere anche di una sola camera e viene attuato in
casi estremi. Il processo ha 2 limiti:
▪ Procedurale: obbligo di sentire il parere non vincolante del presidente della camera;
▪ Temporale: non può scioglierle nel semestre bianco a meno che non coincida con gli
ultimi 6 mesi di mandato delle camere.
c) Legislativa —> autorizza la presentazione in Parlamento dei disegni governativi, promulga
le leggi, emana gli atti del governo e rinvia i progetti alle camere.
d) Funzione esecutiva e di indirizzo politico —> nomina il presidente del consiglio e su
proposta di questo i ministri, accoglie il giuramento del governo e le sue dimissioni, emana i
decreti legge, legislativi e regolamenti, presiede il consiglio supremo di difesa e detiene il
comando delle forze armate e decreta lo scioglimento dei consigli regionali.
e) Esercizio della giurisdizione —> presiede il C.S.M, nomina 1/3 dei componenti della corte
costituzionale e concede la grazia e commuta le pene.
La Costituzione prevede che nessun atto del presidente sia valido se non controfirmato dai
ministri proponenti che se ne assumano la responsabilità.
L’assenza di responsabilità del capo di Stato gli consente di poter adempiere le sue funzioni di
garante delle istituzioni essendo super partes. La controfirma assume significati diversi a seconda
dell’atto:
➢ Atti di indirizzo governativo —> proposta del ministro, delibera del consiglio dei ministri,
firma del presidente della Repubblica ed emanazione, controfirma del ministro proponente
con cui si assume la responsabilità dell’atto;
➢ Atti di indirizzo presidenziale —> proposta e firma del presidente della Repubblica,
emanazione, controfirma del ministro competente. La firma ha solo valore formale poiché
l’atto non è stato proposto dal ministro, quindi la responsabilità è del presidente della
Repubblica.
➢ Atti senza controfirma —> dimissioni e dichiarazioni informali in pubbliche occasioni.
Ha responsabilità solo per alto tradimento (collusione con potenze estere) e attentato alla
costituzione (violazioni che mettono a repentaglio i principi dell’ordinamento).
Sono 2 i casi per far valere la responsabilità:
a) Messa in stato d’accusa, da parte del Parlamento in seduta comune con maggioranza
assoluta, due fasi:
a) Istruttoria, condotta dal comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa; fa una
relazione e la presenta al parlamento con le conclusioni;
b) Decisiva, spetta alla corte costituzionale e può decidere di sospendere in via cautelare il
presidente della repubblica.
b) Giudizio della corte costituzionale, integrata da 16 giudici estratti da un elenco compilato
dal parlamento. 3 fasi:
a) Istruttoria, condotta dal presidente della corte;
b) Dibattimento, si discutono i risultati delle indagini;
c) Decisionale, la corte decide se assolverlo o condannarlo.
Il governo
È un organo complesso composto da:
1) Presidente del consiglio dei ministri, ha funzione di direzione della politica generale del
governo. Ha sede a palazzo Chigi:
• Deve mantenere l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo;
• Coordina l’attività dei ministri;
• Propone al presidente della Repubblica i nomi dei ministri da nominare;
• Può porre
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