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CAPITOLO 1

L’ORDINAMENTO GIURIDICO E IL DIRITTO

COSTITUZIONALE

Il complesso delle norme e delle istituzioni che disciplinano l’ordinato svolgimento della vita

sociale e delle relazioni interpersonali, costituisce l’ordinamento giuridico, e le singole regole

rappresentano le norme giuridiche. Le norme giuridiche sono le singole regole precostituite da un

corpo sociale e che disciplinano in astratto la condotta dei consociati.

Il precetto è il comando con cui si impone un determinato comportamento, che può essere positivo

o negativo; la sanzione è la reazione dell’ordinamento all’inottemperanza, all’inosservanza del

precetto.

Le norme giuridiche prendono in considerazione alcuni eventi della vita di relazione umana e

ricollegano la loro verificarsi o non verificarsi alcuni effetti determinati. Tali eventi sono i fatti

giuridici; si distinguono in: fatti giuridici naturali, cioè che derivano da cause naturali, e fatti

giuridici umani, cioè provocati dall’azione dell’uomo, fatti giuridici in senso stretto, non dipendono

dalla sua volontà, e atti giuridici, dipendendo dalla sua volontà.

Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in: situazioni attive (o di vantaggio) e situazioni

passive (o di svantaggio). Il diritto soggettivo è una situazione giuridica di vantaggio che la legge

attribuisce ad un soggetto, riconoscendo determinate utilità in relazione ad un bene e la possibilità

di tutelare questa posizione in modo diretto e immediato. Il diritto di proprietà o il diritto di credito

rientrano, ad esempio, nella nozione di diritto soggettivo. L’interesse legittimo può sorgere nel

caso in cui il cittadino e la pubblica amministrazione sono posti su due piani diversi, ed in

particolare quest’ultima agisce come soggetto di diritto pubblico attraverso l’emanazione di un

provvedimento amministrativo.

I soggetti del diritto: le persone fisiche e le persone giuridiche. Le persone fisiche sono tutti gli

individui, uomini o donne, adulti o minori, cittadini o stranieri, purché nati e viventi. Le persone

giuridiche sono entità astratte cui l’ordinamento riconosce, sulla base di determinati requisiti, la

personalità giuridica; si distinguono in varie categorie: associazioni e fondazioni, persone giuridiche

pubbliche e private (le persone giuridiche pubbliche perseguono interessi generale, propri dello

stato, le persone giuridiche private perseguono fini che non sono di carattere generale).

La capacità giuridica è l’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri; si acquista

autonomamente con la nascita. La capacità d’agire è l’idoneità del soggetto a porre in essere,

autonomamente, manifestazioni di volontà preordinate ad acquistare, disporre ed esercitare diritti o

assumere obblighi: la capacità di compiere atti giuridici solo raggiunto la maggiore età e non sono

dichiarate incapaci di intendere e di volere.

Ordinamenti di common law, tessuto di regole in prevalenza non scritte, su decisioni

giurisprudenziali e su principi derivanti dall’esperienza consuetudinaria della prassi e degli usi.

Ordinamenti civil law, formazione di un complesso di regole scritte di rango costituzionale e

ordinario che hanno, di norma, come riferimento una lex suprema (carta costituzionale).

Il diritto costituzionale quel ramo del diritto pubblico che studia i principi e le norme fondamentali

della vita dello stato, dei cittadini e di tutti gli altri soggetti della comunità. Il diritto pubblico è il

complesso di norme che disciplina la formazione, l’organizzazione e l’attività dello stato e degli

enti pubblici, nonché i rapporti che questi intrattengono con i privati nel caso in cui siano in

posizione di superiorità derivante dal loro agire in veste di pubblica autorità.

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CAPITOLO 2

LO STATO

Lo Stato è una comunità di individui (popolo), stanziata su un determinato territorio e organizzata

secondo un ordinamento giuridico indipendente ed effettivo. Lo Stato è un’istituzione: politica,

perché diretta a fini generali, giuridica, perché trova il suo fondamento nel diritto, originaria, in

quanto non riceve da altri, se non da se stesso, il proprio ordinamento, sovrana e indipendente,

effettiva cioè idonea ad imporre in concreto, il proprio ordinamento e le proprie leggi. Le funzioni

dello stato:

- funzione costituente: la più alta delle funzioni spettanti allo stato, poiché con essa si dà vita

alla Costituzione;

- funzione legislativa: emanazione delle norme necessarie;

- funzione giurisdizionale: consiste nell’attuazione e nel mantenimento dell’ordinamento

giuridico attraverso l’applicazione giudiziale delle norme ai rapporti tra cittadini e tra gli

stessi e lo stato;

- funzione amministrativa: funzione esecutiva dello stato;

- funzione di indirizzo politico.

Lo Stato si compone di tre elementi costitutivi o essenziali: un elemento personale (popolo), un

elemento spaziale (territorio) e un elemento organizzativo (governo o sovranità).

Il popolo è l’insieme degli individui conviventi in un determinato territorio, sotto la potestà di un

proprio governo, retti ed organizzati da un ordinamento giuridico originario. Due diversi criteri:

· criterio di sudditanza, che indica la sottoposizione dell’individuo all’ordinamento giuridico dello

stato; tale criterio si riferisce ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi, e in più generale a tutti coloro

che si trovano sul territorio dello stato;

· criterio della cittadinanza, che implica un rapporto stabile fra stato e individuo.

La popolazione è l’insieme degli individui che si trovano in un certo momento nel territorio di uno

stato; la nazione è una nozione politica e sociologica, che tende ad aggregare gli individui in base a

fattori etnici, di lingua, di religione etc.

I criteri per qualificare una persona come cittadino sono: se è nato da genitori cittadini, sia nato sul

territorio di uno stato, sia i nati da cittadini, sia coloro che, pur essendo figli di stranieri, nascono nel

territorio di uno stato. La cittadinanza di acquista per nascita, per estensione: acquistano la

cittadinanza il figlio riconosciuto o dichiarato che sia minore d’età: il minore straniero adottato; il

coniuge straniero o apolide, di cittadino italiano che risieda legalmente da almeno 6 mesi in Italia,

oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio; per beneficio di legge: lo straniero apolide, del quale

il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini italiani;

per naturalizzazione.

Dal 1° novembre 1993 tutti i cittadini di uno stato che fa parte dell’Unione europea, affiancano alla

propria cittadinanza nazionale anche quella europea; è cittadino dell’Unione chiunque abbia la

cittadinanza di uno stato membro. I cittadini dell’unione godono dei diritti e sino soggetti ai doveri

previsti dal trattato: il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri,

il diritto di votare e di essere eletto nello stato membro in cui risiede.

Il territorio è la sede su cui è stabilmente organizzata la comunità statale e rappresenta l’ambito

spaziale entro il quale lo stato esercita la propria sovranità in modo effettivo ed indipendente. Il

territorio comprende: la terraferma, il mare territoriale (il limite esterno del mare territoriale ad una

distanza massima di 12 miglia), la piattaforma continentale, il sottosuolo e la spazio aereo

sovrastante la terraferma e il mare territoriale, fin dove esistono interessi concreti degli stati,

territorio fluttuante. 2

La sovranità è la potestà di governo suprema, esclusiva e originaria che fa capo allo stato e che

viene esercitata sul suo territorio. Non riconosce altri poteri a sé superiori. La sovranità dello stato è

originaria, in quanto sorge al momento della nascita dell’organizzazione statale. La sovranità, al

giorno d’oggi, incontra una serie di limiti che ne mettono in discussione la stessa esistenza;

- limiti di fatto che determina una sostanziale perdita di controllo da parte dello stato su

processi sempre più legati ad una dimensione trasnazionale, quali le comunicazioni e la

circolazione di risorse e capitali;

- limiti giuridici, dovuti all’appartenenza dello stato all’ordinamento internazionale, le cui

norme prevaricano sempre più i confini nazionali e mirano a coinvolgere popoli ed

individui.

Forma di Stato è il modo d’essere dell’intero assetto della corporazione statale, l’atteggiarsi

reciproco dei suoi elementi costituitivi, in particolar modo il rapporto intercorrente fra governanti e

governati. Nella democrazia gli organi posti al vertice sono liberamente scelti dalla comunità e

controllati attraverso la presenza di una opposizione politica che possa aspirare a diventare forza di

governo. Nell’autocrazia vi è assenza di elezione popolare o, qualora esista, tale investitura è solo

formale; nella presenza di gruppi ristretti che affermano il loro potere, cancellando l’opposizione,

mediante la forza fisica o attraverso forme più raffinate di persuasione.

La prima forma di stato moderno è lo Stato assoluto, inteso come regime politico in cui il potere è

esercitato dal sovrano senza restrizioni e limitazioni. L’esigenza di disporre di eserciti e diplomazie

permanenti, la necessità di regolamentare una società lacerata dai contrasti impongono la creazione

di una struttura amministrativa alla dirette dipendenze del monarca (monarchia amministrativa). Lo

Stato assoluto si presenta come stato di polizia, orientato ad accrescere il benessere dei sudditi

attraverso una compiuta direzione e regolamentazione delle attività sociali.

Sul fine del XVIII secolo la trasformazione dell’economia da sistema agricolo a sistema agricolo-

industriale segna l’ascesa di una nuova classe sociale, la borghesia. Rivendicava una sfera di

autonomia dei singoli nei confronti dello stato e sottolineava la necessità di un controllo e di limiti

nei confronti al potere dei governanti. Tale teoria politica prese il nome di liberalismo e rappresenta

il fondamento teorico della nascita dello Stato liberale. Caratteri: una base sociale omogenea, il

ridimensionamento dei compiti dello stato, la natura rappresentativa dei sistemi costituzionali,

supremazia della legge, la tendenziale separazione dei poteri.

La classe dirigente liberale si trovò di fronte ad una radicale alternativa: riformare le strutture dello

stato per assorbire l’urto delle masse oppure soccombere portando all’instaurazione di regimi

totalitari o di ispirazione socialista. I tratti peculiari dello stato democratico sono: una maggiore

attenzione per la materia economico-sociale: la creazione di un’economia mista in cui l’iniziativa

pubblica si accompagna a quella privata; l’evoluzione del principio di legalità in quello di

costituzionalità; l’affermazione del principio democratico della sovranità popolare; il pluralismo.

Nel periodo compreso fra le due guerre mondiali, diversi paesi europei conoscono una forma di

stato assai peculiare: lo stato fascista o totalitario. Gli interessi forti si saldano con i timori di

proletarizzazione della piccola borghesia, dando vita ad un’integrazione coatta delle diverse classi

sociali. Le esperienze più significative nell’Italia fascista e nella Germania nazionalsocialista.

Presupposti comuni furono: esaltazione della collettività nazionale, fiducia nella capacità quasi

magica del Capo, partito unico di massa, concentrazione dei poteri, soppressione delle libertà

fondamentali.

L’avvento in Russia, nel 1917, della dittatura del proletariato e del successivo Stato socialista degli

operai e dei contadini, garantì la diffusione della dottrina maxista-leninista. Caratteri:

collettivizzazione forzata, pianificazione economica burocratica e centralizzata, ruolo centrale del

partito comunista, subordinazione del diritto al fine dell’edificazione del socialismo,

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funzionalizzazione delle libertà fondamentali pur formalmente riconosciute venivano

significativamente compresse laddove minacciose per gli interessi del regime.

La società articolata in classi contrapposte ed organizzate in parti e sindacati si frantuma in un

arcipelago di gruppi sociali. I flussi migratori dai paesi del terzo mondo tendono ad immettere in

collettività cose dal punto di vista etnico religioso e linguistico significativi elementi di tensione di

conflittualità.

L’affermazione generalizzata dei principi liberisti, la crisi fiscale dello stato pone limiti ingenti alla

spesa pubblica e alle politiche di ridistribuzione delle risorse.

Lo stato unitario è quello stato in cui sussiste un unico governo sovrano, operante sia a livello

centrale che periferico. Lo stato federale è lo stato in cui al governo centrale si contrappongono

diversi governi locali. Lo stato federale è passato attraverso un’evoluzione da forme di federalismo

duale in cui l’esigenza primaria era quella di assicurare una rigida separazione di competenze fra

stato federale e stati membri, a forme di federalismo cooperativo, più adatte alle moderne

socialdemocrazie, in cui fra stato federale e articolazioni interne prevale l’intervento congiunto e

coordinato. Queste evoluzioni rendono più difficile lo stato federale da un tipo di stato sempre più

diffuso in Europa (Italia, Spagna), lo stato regionale. Le regioni vengono riconosciute sfere di

autonomia variamente articolate nel campo dell’amministrazione, della legislazione.

CAPITOLO 3

LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI.

L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Il diritto internazionale è il complesso delle norme e dei principi che regolano i rapporti

intercorrenti tra i soggetti della comunità internazionale; essa è sorta dalla coesistenza di più entità

sovrane e indipendenti, che spontaneamente, nell’arco di svariati secoli, si sono dettate numerose

regole di convivenza. L’origine è fatta risalire alla stipula della pace di Westfalia (1648),

concludendo la sanguinosa guerra dei trent’anni. Gli elementi che differenziano tale ordinamento

rispetto a quelli nazionali sono: mentre l’ordinamento statale è strutturato in modo gerarchico,

nell’ambito della comunità internazionale, data l’esistenza di un ente sovraordinato, la struttura è

paritaria; l’inesistenza di un ente superiore, le uniche norme dell’ordinamento internazionale che

vincolano tutti sono le consuetudini, mentre i trattati sono obbligatori soltanto per i soggetti che

hanno contribuito a produrli; in caso di violazione di tali regole non esiste nell’ordinamento

internazionale un organo capace di imporne il rispetto, la differenza rispetto agli ordinamenti

nazionali è evidente, dal momento che in questi ultimi esiste un organo (la magistratura).

Nell’ordinamento internazionale, per acquisire la qualità di soggetti non basta essere destinatari di

diritti e di obblighi, ma bisogna anche dimostrare la capacità d’agire, cioè di essere in grado di

creare, modificare o estinguere norme internazionali.

I requisiti necessari all’acquisizione della soggettività internazionale sono sostanzialmente due:

- l’effettività, intesa come la capacità di uno stato di esercitare, attraverso i propri organi, la

cosiddetta potestà di imperio;

- l’indipendenza, il possesso di un ordinamento giuridico originario e indipendente da qualsiasi

altro apparato statale.

Altri soggetti dell’ordinamento internazionale, diversi dagli stati, sono le organizzazioni

internazionali, giacché presentano i requisiti dell’effettività e dell’indipendenza.

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ONU

L’ONU è la più importante organizzazione operante a livello internazionale ed è l’unica che può

contare tra i suoi membri quasi tutti gli stati che attualmente formano la comunità internazionale. La

sua istituzione risale al secondo dopoguerra quando, il 26 giugno 1945, fu adottata all’unanimità

una convenzione multilaterale, la Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che fu ratificata

da tutti gli stati firmatari nel corso dello stesso anno e che entrò in vigore il 24 ottobre 1945.

· L’assemblea generale delle nazioni unite è l’organo pianificatore dell’organizzazione, nel quale

sono rappresentati tutti gli stati membri. I principali compiti: discutere ogni questione relativa al

mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esaminare i principi generali di

cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, incoraggiare lo

sviluppo del diritto internazionale, decidere dell’ammissione, sospensione ed espulsione di un

membro.

· Il consiglio di sicurezza è l’organo più importante; è composto da 15 membri: 10 eletti

dall’assemblea generale per un periodo di 2 anni, mentre altri 5 (Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina,

Russia e Francia) sono membri permanenti e dispongono del cosiddetto diritto di veto, ovvero la

facoltà di bloccare l’adozione di una risoluzione del consiglio manifestando la propria opposizione.

· Il consiglio economico e sociale fa il coordinamento e il conseguimento dei fini socioeconomici

dell’ONU nonché alla cooperazione umanitaria e culturale. Il ruolo per quanto attiene ai rapporti

con: gli istituti specializzati e le organizzazioni non governative.

· Il consiglio di amministrazione fiduciaria aveva il compito di accelerare il processo di

decolonizzazione e di controllare la fase di transizione dei paesi sottoposto a dominio coloniale alla

completa indipendenza. Il suo compito è terminato con la conclusione del processo di

decolonizzazione e attualmente non tiene più riunioni.

· La corte internazion

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei mezzi di comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Bianca Mirzia.
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