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QUADRO GENERALE DEGLI ATTI E DELLE ATTIVITÀ DEL GOVERNO

Funzione politico- riunioni e deliberazioni del Consiglio dei Ministri relative alla formulazione e all'attuazione costituzionale dell'indirizzo politico;

partecipazione alle riunioni delle Camere (art.64);

contatti con rappresentanti di stati esteri, per la definizione di rapporti politici o economici;

potere di iniziativa legislativa;

comunicazioni alle Camere e messaggi rivolti in modo formale o informale al Paese;

proposizione della questione di fiducia innanzi alle Camere

Funzione legislativa decreti-legge emanati dal Governo nei casi di necessità ed urgenza (art.77);

eccezionale decreti-legislativi emanati su legge di delegazione del Parlamento (art.76);

atti legislativi emanati per fronteggiare la stato di guerra

Funzione di alta nomina e revoca dei dirigenti o funzionari di enti pubblici o di organi dello Stato;

amministrazione emanazione di

Regolamenti generali o di ordinanze di urgenza:

  • Funzione emanazione di tutti gli atti amministrativi;
  • Amministrativa in scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, e rimozione dei Sindaci;

Senso stretto:

La funzione di indirizzo politico viene esercitata dal Governo in stretta collaborazione con il Parlamento e consiste nella scelta politica dei modi e degli strumenti (la cd. linea politica) attraverso cui si dovrà svolgere concretamente l'attività di governo. Gli atti attraverso i quali si esercita la funzione di indirizzo politico sono i cd. atti politici. Tali atti sono caratterizzati dalla libertà del fine. Gli atti politici non presentano una forma tipica e possono assumere la veste di legge, di un decreto, di atto avente forza giurisdizionale o di atto formalmente amministrativo. Gli atti politici si caratterizzano per la loro insindacabilità. Essi, infatti, contengono prescrizioni di carattere generale che non si presentano idonee ad.

incidere immediatamente sulle posizioni giuridiche dei destinatari.

La funzione di indirizzo politico economico-finanziario costituisce un aspetto fondamentale dell'indirizzo politico generale del Governo e consiste nella determinazione delle linee fondamentali dell'intervento statale in campo economico.

Il Governo, in via di eccezione, nei casi, modi e limiti stabiliti dalla Costituzione, può esercitare la funzione legislativa, che istituzionalmente spetta al Parlamento. Due ipotesi tassativamente previste dalla Costituzione (art.76 e 77): il Parlamento, invece di legiferare direttamente, preferisce delegare tale potere al Governo in materie squisitamente tecniche o particolarmente delicate per le quali si ritiene troppo lungo e laborioso il procedimento camerale: in questo caso ricorre l'ipotesi dei decreti legislativi detti anche leggi delegate; il Governo, in casi straordinari di necessità ed urgenza, assume autonomamente il potere legislativo, sostituendosi

alle Camere, è questa l'ipotesi dei decreti legge. Gli atti di alta amministrazione si configurano come una speciale categoria di atti amministrativi, la cui peculiarità è quella di operare un raccordo tra funzione di governo e funzione amministrativa. I soggetti titolari del potere di alta amministrazione sono il Consiglio dei Ministri e i Comitati interministeriali. Non mancano altre ipotesi di organi legittimati ad adottare atti di alta amministrazione, come nel caso in cui i Consigli regionali provvedono alla nomina dei più alti dirigenti degli enti regionali. Le circolari sono norme interne della pubblica amministrazione che vincolano i soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione gerarchicamente subordinati all'autorità che le emette. Le circolari non vincolano i terzi estranei né i giudici. Nel XIX secolo l'Italia era suddivisa in vari Stati di diversa importanza e grandezza. Al momento dell'unificazione prevalse

Una tendenza accentratrice; sorse quindi uno Stato unitario fortemente accentrato. Soltanto in seguito alla caduta del fascismo ed alla redazione della Costituzione Repubblicana, che sostituiva lo Statuto Albertino, si fece strada l'idea regionalista. Pertanto la Costituzione, accogliendo la concezione regionalista, ha realizzato una soluzione intermedia tra le due forme di governo estreme dello Stato federale e dello Stato accentrato.

Le prime quattro regioni ad autonomia speciale, previste dalla Costituzione furono istituite già nel 1948: Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. La loro rapida attuazione fu facilitata, oltre che dalla preesistenza di leggi per quelle Regioni, anche da una consolidata mentalità autonomista nelle rispettive popolazioni. La Regione Friuli-Venezia Giulia fu istituita solo successivamente, nel 1963, quando si definì la situazione al confine con la Jugoslavia. Le Regioni ad autonomia ordinaria sono state attuate assai.

In ritardo, soltanto nel 1972. A partire dal 1990 il tema di un maggiore decentramento e di una più estesa attribuzione di poteri alle Regioni e agli enti territoriali in genere, è entrato di prepotenza nel dibattito politico, anche grazie alle spinte della lega Nord. Il federalismo cooperativo è divenuto il nuovo modo di atteggiarsi di questa particolare forma di Stato nel contesto dello Stato sociale, dove ai pubblici poteri è richiesto un massiccio intervento in tutti i settori della vita economica e sociale al fine di assicurare ai cittadini degli standard minimi, ed eguali per tutti, nella fruizione dei servizi sociali. Negli ultimi anni si parla poi sempre più spesso di federalismo dell'esecuzione o di federalismo amministrativo. Più che di Stato federale si dovrebbe allora parlare di federalismo, cioè di un processo attraverso il quale un ordinamento statale attua al suo interno il più alto grado di decentramento compatibile.

con la sua unità e indivisibilità. Gli aspetti salienti: - l'art.114, nella sua formulazione originaria, prevedeva la ripartizione della Repubblica in Regioni, Province e Comuni, vede ribaltata l'elencazione degli enti territoriali evidenziando la profonda radice territoriale del Comune, l'ente locale più vicino ai cittadini. Dopo i Comuni risalendo, sono elencate le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato; - l'autonomia goduta dagli enti elencati nel nuovo art.114 è piena; - viene costituzionalizzato lo status di capitale d'Italia della città di Roma; - non solo le Regioni speciali godono di forme e condizioni particolari di autonomia, ma anche le Regioni a Statuto ordinario possono beneficiare; - la suddivisione della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni; - viene riconosciuta alle Regioni la conduzione di una politica estera sia pur nel rispetto di alcuni vincoli; - il federalismo fiscale.
  1. Viene costituzionalizzato con il nuovo testo dell'art.119;
  2. Sono abrogati gli articoli 115, 124, 125.

Gli aspetti principali affrontati dalla legge di attuazione della riforma sono:

  • Una più esatta individuazione dei vincoli internazionali e comunitari alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni;
  • L'individuazione dei contenuti e dei limiti della potestà normativa degli enti locali;
  • La disciplina del potere sostitutivo del Governo nei casi di inadempienze da parte delle Regioni o degli enti locali.

Con l'approvazione della legge costituzionale del 2001, nei mesi successivi sono stati presentati diversi disegni di legge di modifica della Costituzione attualmente ancora in discussione in Parlamento. Il primo (riforma sulla devolution) era formato da un solo articolo e attribuiva alle Regioni la possibilità di attivare la potestà legislativa esclusiva in 4 materie: assistenza e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica.

Gestione degli istituti scolastici e di formazione, definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione, polizia locale.

Il secondo (riforma Bossi-La Loggia) introduceva una più organica riforma della riforma che doveva assorbire il progetto della devolution. I punti salienti di quest'ultimo progetto (mai esaminato dal Parlamento) erano: la proclamazione della Repubblica quale garante dei principi sanciti dalla Costituzione; una nuova classificazione delle materie di competenza legislativa statale e regionale.

Il 23 marzo 2005 i punti salienti della proposta di riforma costituzionale per quanto riguarda l'assetto regionale sono: la previsione di un Senato federale della Repubblica, composto da 252 senatori eletti in ciascuna Regione e la cui durata in carica è legata alla durata in carica del rispettivo Consiglio regionale; l'introduzione di tre diverse tipologie di leggi statali: quelle approvate

della legislazione in materia di competenza regionale;- autonomia amministrativa: le Regioni hanno la facoltà di organizzare la propria amministrazione e di assumere decisioni in ambito amministrativo;- autonomia finanziaria: le Regioni hanno il potere di gestire le proprie risorse finanziarie e di stabilire le proprie entrate e spese;- autonomia tributaria: le Regioni possono istituire e disciplinare tributi di loro competenza;- autonomia normativa: le Regioni possono adottare norme di attuazione delle leggi statali e di propria competenza;- autonomia di governo: le Regioni hanno il diritto di eleggere un proprio organo di governo, come ad esempio il Presidente della Regione e il Consiglio regionale.statuto speciale, che godono di autonomie maggiori rispetto alle prime. Le Regioni a statuto ordinario sono regolate da leggi ordinarie, che stabiliscono le loro competenze, i poteri degli organi regionali e le modalità di elezione dei rappresentanti. Le Regioni a statuto speciale, invece, hanno una disciplina particolare, stabilita da leggi costituzionali. Queste Regioni godono di maggiori autonomie amministrative e finanziarie, e possono avere competenze specifiche in determinati settori, come ad esempio la lingua e la cultura. La Regione, in quanto ente territoriale, ha come elementi costitutivi il territorio, la popolazione e l'apparato autoritario. Il territorio non è solo l'ambito spaziale, ma rappresenta un elemento essenziale per la Regione, che lo considera come centro di riferimento degli interessi comunitari. La popolazione residente nel territorio è destinataria dei servizi personali predisposti dalla Regione e dell'attività autoritaria dei suoi organi. L'apparato autoritario della Regione è costituito dal Consiglio, dalla Giunta e dal Presidente, che sono previsti dalla Costituzione e da leggi costituzionali. In conclusione, esistono due tipi di Regione: le Regioni a statuto ordinario, disciplinate uniformemente nel titolo V della Costituzione, e le Regioni a statuto speciale, che godono di maggiori autonomie.

Statuto speciale. Negli ultimi anni, tuttavia, le

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A.A. 2006-2007
57 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei mezzi di comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Bianca Mirzia.