Le garanzie giurisdizionali
In Inghilterra la nascita della magistratura avviene prima e più gradualmente, e si afferma come contropotere nella tutela dei diritti; al contrario, in Francia lo Stato centrale necessitò sempre di tenere le redini della magistratura. Da questi due modelli emergono il giudice di tipo professionale, avvocato che dopo tanti anni di esercizio va a ricoprire questo incarico; o il giudice di tipo burocratico, col compito di garantire il principio di uguaglianza e controbilanciare l’esecutivo: nasce come applicatore meccanico della legge, come unico rappresentante della volontà generale (modello rousseauiano).
Il problema della magistratura concerne il raggiungimento di un’indipendenza interna, in relazione ai magistrati superiori, ed esterna, nei confronti degli altri poteri: si cerca di svincolarsi da un’ipoteca gerarchia, tipica del modello francese, che riguarda ancora oggi il diritto amministrativo, in maniera tale che ogni giudice sia un potere dello Stato; questa è una garanzia di pluralismo.
Una buona definizione di funzione giurisdizionale deve conciliare un profilo soggettivo, attraverso il quale si dà rilievo alla natura del soggetto cui spetta la decisione; e un profilo oggettivo, che non dà rilievo allo status di chi decide ma piuttosto al fatto che la sua attività è caratterizzata da oggettività giurisdizionale.
Funzione giurisdizionale
Pertanto la funzione giurisdizionale, che concerne l’applicazione del diritto al caso concreto, si può definire come funzione statale diretta all’applicazione della legge, attivata su impulso delle parti (passività del giudice) per risolvere un conflitto o una controversia, esercitata ad opera di un soggetto terzo (terzietà del giudice), vincolato solo alla legge, nel rispetto del principio del contradditorio fra le parti, della pubblicità del procedimento e della motivazione della decisione; sono così garantite l’equità del processo e la libertà del giudice.
Parti in causa
Le parti in causa variano a seconda del tipo di processo:
- Nel processo civile sono attore e convenuto.
- Nel processo penale abbiamo pubblico ministero (Stato) e imputato.
- Nel processo amministrativo si ha il ricorrente e il resistente (pubblica amministrazione).
Distinzione tra funzioni giurisdizionale, legislativa e amministrativa
La funzione giurisdizionale si distingue da quella legislativa, che pone le norme generali astratte, e da quella amministrativa, dove la pubblica amministrazione ha il dovere di essere imparziale, ma è un’imparzialità diversa, perché il giudice è terzo mentre l’amministrazione deve soddisfare un interesse pubblico.
Espressione della funzione giurisdizionale
Espressione dell'esercizio della funzione giurisdizionale sono le sentenze, atti definitivi con cui si risolve il giudizio, mentre le ordinanze e i decreti sono atti interlocutori che non definiscono il procedimento ma ne regolano lo sviluppo; sono decisioni definitive nel momento in cui si emanano.
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