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LIBERTA'
Libertà personale: art 13 Cost.
Sono previsti provvedimenti restrittivi per infrazione di questo diritto ovvero detenzione,
ispezione e perquisizione personale.
La libertà personale non prevede coercizione fisica.
La libertà personale non comprende quella morale (libertà di determinare autonomamente i
propri comportamenti).
Limiti della penalizzazione per provvedimenti restrittivi:
principio di tassatività → affinchè abbiano consapevolezza dell'illecito
– principio della personalità della responsabilità penale
– principio di consapevolezza → nelle forme del “dolo” quando è voluto e del “malo”
– quando dovuto a negligenza
principio di offesività e lesività del reato
–
Nessuna restrizione è consentita se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria tranne che
per l'arresto in flagranza di reato e del fermo di indiziati di reato.
Altre restrizioni sono: la misura di sicurezza (difesa sociale), misura di prevenzione (per non
far commetere reati a soggetti socialmente pericolosi), custodia cautelare (consente
carcerazione prima della condanna solo per gravi indizi di colpevolezza).
Libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio: art 16 Cost.
Libertà per ogni cittadino di muoversi sul territorio e di fissare la propria dimora o
residenza, tutti i cittadini dell'UE sono liberi di scegliere in quale stato membro lavorare e
avere residenza.
La libertà di espatrio è possibile con presenza di passaporto (uscire e rientrare a piacimento
negli stati).
Libertà di emigrazione.
Libertà di domicilio: considerato come la proiezione spaziale della persona intesa come dimora
privata (abitazione, sede lavorativa, capannoni, roulotte ecc..)
Limiti: sequestri, perquisizioni, ispezioni motivati dalle autorità giudiziarie per fondati
motivi, sospetti di possesso di armi e munizioni illecite, motivi di sanità, incolumità
pubblica e a fini economici.
Libertà e segretezza della corrispondenza: vale per qualsiasi forma di comunicazione, le
intercettazioni sono permesse solo per determinati reati qualora incorrano gravi indizi di
reato e se assolutamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini.
Libertà di manifestazione del pensiero: coincide con la nascita dello stato liberale. Chiunque può
far conoscere a più destinatari le proprie o altrui idee, opinioni e sentimenti nel rispetto dei
valori costituzionali (con parola scritta, orale, corteo, musica, pittura ecc..).
Diritto di silenzio
Limiti:
espliciti → buon costume, comune senso di pudore e della pubblica decenza secondo il
– sentimento medio della comunità (l'opera d'arte non è mai oscena e le oscenità non sono
mai opere d'arte)
impliciti → tutela della libertà costituzionale o beni di rilavanza costituzionale
– attraverso la cronaca → deve essere bilanciata con i diritti della personalità, d'autore,
– divieto di pubblica apologia di reato, divieto di vilipendio della repubblica della bandiera
e delle istituzioni
La libertà di pensiero implica quella d'informazione → diritto ad informare ed informarsi
(cercare, ricevere e diffondere info) con i limiti del segreto professionale, industriale,
aziendale, d'ufficio, investigativo.
Segreti di stato → atti, notizie, attività, documenti che possono recare danno alla repubblica.
Libertà di religione e di coscienza: art 19 Cost.
Libertà di religione, di fede e pratica religiosa (lo statuto albertino riconosceva solo quella
cattolica) sempre nel rispetto del buon costume e a garanzia della libertà di coscienza dei
non credenti. Libertà di non credere.
Libertà di ricerca scientifica: la repubblica ha il compito di promuovere lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnica.
Limiti:
biotecnologie → procreazione medicalmente assistita dove i gentori devono essere
– eterologi (solo all'interno della coppia), maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o
conviventi, in età fertile ed entrambi viventi
vietata la clonazione riproduttiva e tarapeutica (cellule staminali)
– OGM → sono limitati per la sicurezza del risultato
–
Libertà della e nella scuola, diritto all'istruzione e allo studio:
libertà d'insegnamento gode di una specifica tutela riguardo alla libertà di esperssione del
proprio pensiero.
Lo stato ha l'obbligo di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Libertà della scuola → l'alunno è libero di scegliere tra scuola pubblica o privata
Le scuole statali devono → essere aperte a tutti, essere obbligatorie per almeno 8 anni,
devono garantire un'adeguata istruzione e formazione.
Le università hanno il diritto di darsi un ordinamento proprio nei limiti stabiliti dallo stato.
Libertà di riunione: rivolta solo ai cittadini e consentita in modo pacifico senza armi.
Distinzione tra riunione in luogo privato, aperto al pubblico e pubblico (quest'ultimo
necessita la comunicazione almeno 3 giorni prima alle pubbliche autorità).
Le riunioni elettorali sono definite comizi e non hanno l'obbligo di preavviso.
Libertà di associazione: organizzazione di individui legati dal perseguimento di un fine comune.
E' possibile costituire associazioni senza permessi, farne più di una perseguenti lo stesso
scopo ma non si può obbligare nessuno ad aderirvi (associazione obbligatoria solo per ordini
professionali e sportivi).
Associazione vietata → riorganizzazione sotto qualsiasi forma del partito fascista, per atti
terroristici o di eversione dell'ordine democratico, quelle segrete al fine di condizionare i
pubblici poteri, associazioni perseguono scopi politici di carattere militare (es. camicie nere)
Famiglia: società naturale fondata sia sul matrimonio (famiglia legittima) che sulla famiglia di
fatto che per le convivenze di fatto (comprese omosessuali). Uguaglianza giuridica e morale
per i coniugi
Minoranze linguistiche: vengono tutelate per l'inserimento e insegnamento nelle scuole, l'utilizzo
degli usi pubblici. L'unesco interviene sulla protezione e promozione della diversità delle
espressioni linguistiche.
Comunità religiose: art. 7 Cost.
La chiesa è riconosciuta come ordinamento giuridico originario, i rapporti tra chiesa e stato
sono regolati dai patti lateranensi.
Alle altre confessioni (art. 8) è consentita l'autonomia organizzativa, la definizione dei loro
rapporti con lo stato avviene mediante intese.
L'ordinamento dello stato italiano gode del principio di laicità inteso come indifferenza
verso il fenomeno religioso.
Proprietà privata e iniziativa privata economica: art. 42 Cost.
Sottolinea che la proprietà privata non è accessibile a tutti. Essa può essere espropriata per
motivi di ineteressa generale con un indennizzo.
Libertà sinadacali e diritto di sciopero: art. 39 e 40 Cost.
Lo sciopero non deve compromettere funzioni o servizi pubblici e sociali: sanità, igiene
pubblica, protezione civile, amministrazione giudiziaria. Lo sciopere è un diritto soggettivo
dei lavoratori.
La serrata avviene quando il datore di lavoro chiude l'attività per sciopero.
Diritti sociali:
Diritto dello stato sociale: i diritti sociali nascono per assicurare prestazioni dei poteri pubblici
uguali per tutti: assistenza sanitaria, previdenza sociale, istituzioni ecc..
Diritto al lavoro: come dice la costituzione “repubblica fondata sul lavoro” inteso come libertà di
sciegliere il lavoro più consono alle proprie capacità rivolto a tutti i cittadini.
Libertà di non subire limitazioni irraziali nell'accesso al lavoro ed esercitarlo in adeguatezza
delle proprie competenze.
Diritto di non essere licenziato in modo arbitrario (senza presenza di giusta causa o
giustificato motivo).
Diritto ad avere una giusta retribuzione, al riposo settimanale e alle ferie.
Diritto all'assistenza e alla previdenza sociale: dove il primo garantisce assistenza sociale ad
ogni cittadino in assenza di mezzi necessari per vivere, il secondo garantisce ai lavoratori la
tutela in caso di infortunio sul lavoro, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione
involontaria mediante assegni , pensioni ed assicurazioni (pensione è passata da sistema
retributivo o contributivo, più equo).
Diritto alla salute: atr. 32 Cost.
Diritto fondamentale soprattutto per interesse della collettività.
Diritto “soggettivo assoluto e perfetto” perchè primario della persona.
L'istituzione che lo stato ha messo a disposizione è il Servizio Sanitario Nazionale.
Diritto ai trattamenti sanitari:
trattamenti sanitari necessari primari
– cure mediche gratuite
– libertà di scelta del singolo se accedere o meno alle cure tranne per i casi in cui si mette
– in pericolo la collettività (vaccinazioni, isolamento per malattie epidemiche)chiamati
trattamenti sanitari obbligatori
complicato è il caso dei malati psichici e tossico dipendenti ma ancora di più per i minori
– se le madri si mostrano contrarie ai trattamenti medici necessari (es. testimoni di geova
per trasfusioni di sangue o in generale per lo stato di coma)
Stato di coma → dopo il caso Englaro (15 anni di coma) la corte di cassazione ha deciso
– che per l'interruzione dei trattamenti si devono verificare 2 circostanze: condizione
irreversibile di stato vegetativo e accertamento che la persona avrebbe rifiutato le cure.
Diritto di abitazione: diritto ad ottenere un alloggio.
Diritto contro i diritti:
conflitto tra diritti fondamentali
– conflitto tra diritti ed esigenze collettive
–
Bilanciamento di questi diritti è stabilito dal giudice costituzionale.
Principio di eguaglianza: art. 3 Cost.
eguaglianza formale: pari dignità sociale davanti alla legge (no razza, sesso, lingua ecc..)
– eguaglianza sostanziale: compito della repubblica rimuovere gli ostacoli che ne limitano
– il diritto, impediscono lo sviluppo della personalità e la partecipazione alla vita politica,
economica e sociale
Significati di eguaglianza:
davanti alla legge: legge si applica a tutti senza distinzioni di classe sociale ed efficacia
– su tutti allo stesso modo (vietate lggi ad personam)
divieto di discriminazioni su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche,
– condizioni personali e sociali
la legge deve trattare in modo eguale situazioni ragionevolmente eguali e in modo
– diverso situazioni diverse → principio di eguaglianza ragionevole
Promozione dell'eguaglianza