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La critica di Crisafulli e l'importanza dei principi costituzionali nel diritto del lavoro

Settantacinque). La critica di Crisafulli premeva sulla circostanza che i principi delle norme più significative e innovative della Costituzione apparivano meramente punti programmatici e non realmente capaci di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti (Crisafulli, talvolta, con eccesso si spingeva a definire i principi della Costituzione <<pseudodisposizioni>>). Ruini, invece, considerava il diritto al lavoro solo come un <<diritto potenziale>>. Luciani, seppur concorde con queste incontestabili osservazioni, è convinto che lo sviluppo del nostro ordinamento non sarebbe stato lo stesso se le garanzie e le proclamazioni costituzionali in tema di lavoro non fossero mai esistite. L'argomento costituzionale, continua Luciani, è servito come mezzo di battaglia politica e sociale per far progredire la condizione dei lavoratori. Infatti, le politiche propulsive dell'occupazione si fondano sui principi costituzionali e in particolare

sul significato profondo della fondazione della Repubblica sul lavoro. Attualmente, però, sostiene ancora Luciani, la qualità del lavoro è messo in pericolo dal processo tecnologico e dai radicali processi di ristrutturazione dei modi di produzione. Lavori aleatori e la precarietà del rapporto di lavoro generano isolamento tra i lavoratori. Tutto questo ha delle conseguenze immense sia sui destini delle persone sia della comunità politica:
  1. La crisi occupazionale, innanzitutto, ha prodotto smarrimento del legame sociale e comunitario tra le persone.
  2. Ha creato poi la crisi della rappresentanza che prima è crisi del rappresentato e poi del rappresentante.
Da ciò, è chiaro che le sole norme costituzionali possono fare ben poco.

Un messaggio all'intera comunità:

Luciani, a questo punto, indirizza e esprime: "Bisogna essere consapevoli che le garanzie di libertà e dei diritti di un popolo sta esclusivamente nelle mani".

del popolo stesso e che il presidio di quelle libertà e di quei diritti non può essere offerto solo dalle norme giuridiche>> "una vive e opera se c'è un grandeIn altre parole, Luciani sostiene che grande Costituzionepopolo". 14

Autore: Floriano Federico Canonico

Riflessioni sulla "costituzione economica" in Italia: il "lavoro" come "fondamento", come "diritto", come "dovere"

Di ROBERTO NANIA,

Preambolo: Roberto Nania, docente di Diritto Costituzionale alla Sapienza di Roma, esamina nel seguente saggio l'importanza costituzionale del principio lavorista e il valore del suo significato come "fondamento", come "diritto" e come "dovere".

– La parabola dell'art.1 Cost. e la questione del "fondamento"1

Nania apre il suo intervento focalizzandosi sull'art.1 Cost.: il primo articolo della nostra Costituzione afferma la

La centralità del principio democratico, ma dovrebbe racchiudere anche l'altro principio distintivo della nostra forma di Stato. Il principio lavorista che è, in realtà, concentrato più sulla nozione di "Repubblica". Nania, il dibattito costituzionalistico sulle sue carattere "democratico", implicazioni di mentre si è lentamente profusa la formula dedicata al "lavoro". Sia in tempi moderni (con la proposta dei senatori Poretti e Perduca di sostituire la parola "lavoro" con "libertà"), (con l'emendamento di Ugo La Malfa di asserire sia in tempi meno recenti la parola "libertà" nel primo articolo di esordio della Costituzione), si è tentato di sostituire il con quello della "libertà". Tuttavia, Nania osserva come il lavoro non sia incompatibile o in contrasto con la libertà:

Il con il riconoscimento dell'art.2 Cost. binomio lavoro-libertà si è realizzato, peraltro, (che afferma "il principio personalista": ciascun individuo può affermare la propria libertà e la propria autonomia). L'enunciazione del affermato dall'art.1 della nostra Costituzione, principio lavorista, risulta essere "unicum" nel panorama delle costituzioni europee. Tuttavia, sostiene Nania, questa originalità darci l'illusione non deve che la nostra Costituzione si discosti molto dalle altre esperienze costituzionali, né è un testo perfettamente collimante tale da poter essere archiviato. La formula dell'art. 1 Cost è una parabola che può essere spiegata con quel fenomeno di sovrapposizione che si è determinato tra l'art.1 e l'art.4. che porterebbe a leggere il fondamento della Repubblica sul lavoro come un'anticipazione del suo diritto-dovere del

lavoro. Ciò consentirebbe di guardare gli artt. che vanno dal 35 al 40 Cost. come una filiazione pressoché immediata dell'art.1 Cost. "super (la c.d norma" per Costantino Mortati)

In realtà, questa lettura comporta una sorta di confusione perché renderebbe il principio lavorista quasi interscambiabile con gli articoli presenti nei <<rapporti economici>>. Nania spiega che Costantino Mortati, uno dei più appassionati studiosi dell'art.1 Cost, sosteneva la dicotomia tra la di "fondamento" del lavoro dell'art.1 concettuologia (il lavoro è il fondamento su cui si poggia la con la nozione di "fondamentalità" di lavoro presente negli articoli più specifici Repubblica) nella parte dedicata ai <<rapporti economici>> (il lavoro qui, invece, è inteso come un diritto, al pari degli altri diritti: diritto all'istruzione, alla salute l'autore più

attento e più coinvoltoecc). Mortati funell'esame di questa formula ed è a lui se oggi distinguiamo la differenza tra la Costituzione formale (cioè quella scritta, il documento che contiene tutte le norme) e la Costituzione materiale (cioè le norme della Costituzione formale che trovano concretamente applicazione per merito delle forze che operano nella realtà dei rapporti socio-economici e che ne determinano la conformazione).–2 Dalla vicenda costituente alla polarizzazione interpretativaNania ci ricorda che l'art.1 Cost. è stato al centro del dibattito in sede costituente: l'attuale formulazione ("L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità 15 Autore: Floriano Federico Canonico appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione") è il risultato di una proposta di mediazione tra la componente cattolica e quella

socialista/comunista. A tal proposito, Nania rammenta un commento di Carlo Esposito in cui affermava che <<solo perpochi voti non fu dichiarato che l’Italia è una Repubblica di lavoratori (precisamente con 12 voti discarto) e non figura quindi nella nostra Costituzione una disposizione simile a quella della Repubblica socialista sovietica>>. Lo stesso Esposito, proseguendo la sua analisi in un ordine puramente retrospettivo, nutriva i suoi dubbi sulla formulazione respinta in Assemblea Costituente.“L’Italia è una Repubblica di lavoratori” Esposito, infatti, riteneva che la dizione sarebbe entrata “La sovranità apertamente in contrasto con lo stesso art.1 Cost. nella parte in cui si afferma che appartiene al popolo”. In tal modo, infatti, sarebbe mancata la sincronia tra i due commi e il rischio sarebbe stato quello di assegnare il potere politico soltanto alla classe dei lavoratori escludendo la sovranità a qualunque

altra appartenenza sociale. Tuttavia, le contraddizioni non sarebbero terminate qui: sarebbero insorte anche con altre disposizioni costituzionali come ad esempio il riconoscimento della iniziativa economica privata (art.41 Cost.) o il riconoscimento del diritto di proprietà (art. 42 Cost.). Esposito precisava, quindi, che se fosse stata approvata questa dizione avrebbe inficiato l'intera Costituzione oppure l'art.1 Cost sarebbe degradato a una mera formula priva di efficacia sostanziale. Nania riconosce che questa vicenda, avvenuta durante i lavori in sede costituente, testimonia il miracolo compositivo realizzato dalla nostra Costituzione. L'attuale formulazione pone il "lavoro" a fondamento della Repubblica ed è proprio questa all'inizio della Costituzione. Volevano accogliere l'accezione che i Costituenti hanno voluto accentuare ed evidenziare l'importanza che ha il lavoro nel nostro ordinamento. Tuttavia, questa impostazione non è priva di

criticità: Nania richiama la posizione di Costantinol'art.1 Cost.Mortati che argomentava criticamente<<porre a fondamento dell'assetto sociale il lavoro si risolverebbe in una vanaSecondo Mortati,formula se non si avesse riguardo alle forze sociali portatrici degli interessi ad esso collegati epertanto sollecitate ad operare a suo sostegno e difesa>>. Nella prospettiva di Mortati, lapreminenza delle forze del lavoro sulle altre traspare ugualmente nella funzione di fondamentonell'art.1 Cost.assegnata al lavoro (seppure anche Mortati non riduceva il lavoro ha una conquistaesclusiva della classe dei lavoratori). In altre parole, come in passato, il valore dominicale, (ossia ilincarnava l'essenzadiritto di proprietà) nelle Costituzioni liberali, oggi il lavoro ha conquistato unnuovo protagonismo costituzionale. Pertanto, mentre un tempo gli assetti politico-sociali eranodetenuti egemonicamente da quelle forze che godevano appieno del

diritto dominicale, oggi sono detenuti da quelle forze sociali che non si riducono solo alla classe dei lavoratori (infatti il lavoro è un valore universale: non appartiene solo alla classe dei lavoratori, ma anche ad esempio di chi lo crea come gli imprenditori, i datori di lavoro ecc). Il "lavoro" come valore onnicomprensivo e snodo del processo di integrazione. Nania afferma che il valore del lavoro ha trovato quindi delle posizioni fortemente polarizzate. Dichiarazione dell'art.1 Cost, La tuttavia, sarebbe ora letta come clausola identificabile allo Stato sociale (che è una forma di Stato che si fonda sul principio di uguaglianza e i suoi elementi caratterizzanti sono i diritti sociali). È indubbio che il valore del lavoro abbia portata generale e che includa tutte le diverse espressioni (ad esempio: il lavoro subordinato, il lavoro autonomo, il Nel "lavoro", sostiene Nania, deve ravvisarsi il principale paradigma lavoro.

imprenditoriale ecc).della coesistenza e della integrazione tra i diversi gruppi sociali.L'art.

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher florianoc237 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Bascherini Gianluca.