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LA SUPERFICIE
Esiste il diritto su di un bene immobile separato rispetto al suolo. 2 ipotesi di superficie:
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1. Art 952 : proprietà superficiaria su costruzione esistente, alienata separatamente dalla
proprietà del suolo. Viene quindi ad appartenere ad un sogg (il superficiario) diverso dal
proprietario del fondo.
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2. Art 952 : diritto di costruire, una concessione ad aedificandum.
Ci può essere una superficie sotto il livello del suolo (955). Nn è invece ammessa la proprietà
separata delle piantagioni (956). La costituzione del diritto di superficie può essere fatta anche a
tempo determinato.
Il diritto di superficie è un diritto reale. Il diritto di costruire si prescrive per nn uso ventennale
(954). Il diritto di superficie si costituisce per contratto, a titolo oneroso o gratuito, o per
testamento. La proprietà superficiaria si acquista anche x usucapione.
L’ENFITEUSI
Si ha quando il proprietario cede ad altri il godimento di un immobile, con l’obbligo di
pagare un canone e di migliorare il fondo. La costituzione è fatta in perpetuo o per lungo tempo;
c’è sempre il limite minimo di 20 anni (958). L’enfiteusi può essere costituita x contratto, per
testamento o per usucapione.
In relazione diretta col bene ci sono due sogg:
• Il proprietario che concede ad altri il fondo (concedente o direttario cm titolare del dominio
diretto)
• Colui che riceve il fondo (enfiteuta o utilista cm titolare del dominio utile)
Obblighi dell’enfiteuta:
Deve migliorare il fondo (960)
o Deve pagare al concedente un canone periodico
o Deve pagare le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo (964)
o Deve fare una ricognizione del diritto del concedente, quando venga richiesta un anno
o prima del compimento del ventennio (969)
Art 965: l’enfiteuta può disporre del diritto, per atto tra vivi o per testamento.
Importante è il diritto di affrancazione, o riscatto (971): l’enfiteuta ha la facoltà di diventare
proprietario puro e semplice del fondo, pagando la somma che si ottiene capitalizzando il valore
del canone annuo.
L’enfiteuta perde il diritto:
Per nn uso ventennale
Per devoluzione. È il diritto che ha il concedente di riavere il fondo libero quando l’enfiteuta
nn adempia ad uno o più dei suoi obblighi.
Il diritto prevalente è quello dell’enfiteuta.
USI CIVICI (servitù civiche)
Sono diritti spettanti sulla proprietà altrui a una collettività di persone. Sono considerati
diritti collettivi di carattere pubblico e cm tali sono inalienabili e imprescrittibili.
ONERI REALI
Onere reale è ogni prestazione a carattere periodico che è dovuta dal sogg solo in quanto è
nel godimento di un bene, e consiste nel dare o nel fare qualcosa. Nell’onere reale il
collegamento con la cosa costituisce l’unico titolo dell’obbligo di prestazione. Il titolare del
corrispondente diritto si gioverà di un’azione reale. L’obbligazione collegata all’onere reale è
limitata al valore del bene. Oneri reali sono: il censo, il canone enfiteutico e l’onere del pagamento
dei tributi consorziali.
DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI
Sono diritti limitati o parziari. Sono diritti patrimoniali assoluti (erga omnes). Il diritto di seguito è
proprio di tutti i diritti reali sulla cosa altrui, appunto perché seguono la cosa. I diritti reali su cosa
altrui si distinguono in due categorie: diritti di garanzia (pegno e ipoteca) e diritti di godimento. I
diritti reali sulla cosa altrui sono unicamente quelli tipici, previsti e regolati dalla legge (numerus
clausus). La volontà privata nn può formarne di nuovi.
I diritti reali di godimento su cosa altrui si esercitano senza bisogno che il proprietario faccia
alcunché. L’atteggiamento del proprietario deve consistere in un sopportare, lasciar fare,
oppure in un non fare. La pretesa del titolare del diritto parziario nn può mai avere cm contenuto
principale un facere del proprietario (e questa è la più notevole differenza tra servitù ed oneri reali).
Una volta che i diritti parziari sulla cosa altrui nn abbiano più un proprio distinto titolare, si
estinguono completamente. Si estinguono anche x nn uso ventennale.
La difesa di questi diritti è accordata soprattutto con l’azione confessoria, che è il contrario
dell’azione negatoria. Si esercita da chi pretende di avere il diritto reale sulla cosa altrui, contro il
proprietario e contro chiunque ne contesti l’esercizio.
LE SERVITU’
Art 1027: la servitù è un peso, una limitazione imposta al godimento di un fondo, per l’utilità
di altro fondo appartenente a diverso proprietario. Si riferisce solo a proprietà immobiliare.
Esistono quindi un fondo servente e un fondo dominante (la servitù è a vantaggio del proprietario
del fondo dominante). La soggezione del fondo servente consiste in un sopportare o in un non
facere, ai quali corrisponde, dalla parte del fondo dominante, un diritto di avere, o di fare, o di
proibire.
L’art 1030 prevede che talvolta esistano a carico del fondo servente alcuni obblighi di fare, cioè
delle prestazioni accessorie risp al contenuto principale della servitù.
Requisiti comuni di tutte le servitù sono:
• Una certa vicinanza dei fondi; una vicinanza tale da permettere l’utilità diretta per il fondo
dominante
• La perpetua causa, cioè la servitù, anche se nn è destinata a durare perpetua, deve
rispondere a una durevole utilità per il fondo dominante (è ammessa cmq una servitù
costituita ad tempus).
• L’inscindibilità: la servitù forma un tutt’uno con il fondo, e nn può essere trasmessa
separatamente.
• L’indivisibilità: la servitù nn può essere acquistata, esercitata o perduta se nn interamente.
Servitù apparenti: sono quelle servitù al cui esercizio vengono destinate opere visibili e
permanenti. Caratteristica: esistenza di segni tangibili, che si concretano in opere artificiali o tracce
naturali, di natura permanente, destinate all’es della servitù. Tale destinazione nn deve essere
equivoca. Es: servitù di acquedotto.
Servitù nn apparenti (1061): si hanno quando nn ci sono opere visibili e permanenti destinate al
loro esercizio. Es: servitù che prevedono il divieto di fabbricare o di innalzare la costruzione oltre
una certa altezza, la servitù di attingere acqua o di pascolo.
Servitù continue: quelle per il cui esercizio nn è necessario il fatto dell’uomo.
Servitù discontinue: quelle per il cui esercizio si rende necessaria l’attività umana.
Tra servitù continue e discontinue c’è una diversa decorrenza del termine iniziale della
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prescrizione (1073 ).
S. positive: quelle per le quali il fondo servente deve sopportare l’attività del proprietario del fondo
dominante.
S. negative: servitù a causa delle quali viene proibito al proprietario del fondo servente di
esercitare una delle facoltà normalmente contenute nel suo diritto di proprietà (nn facere).
S. volontarie: vengono costituite per contratto o per testamento o per usucapione. Nn cessano solo
perché ne sia venuta a mancare l’utilità attuale.
S. coattive: hanno la loro fonte nel comando legislativo e nel caso che il proprietario del fondo
servente nn acconsenta di addivenire a un contratto, sono costituite con sentenza del giudice. Il
proprietario del fondo servente può far cessare la servitù quando siano venuti meno alcuni dei
requisiti necessari per la loro costituzione.
SERVITU’ COATTIVE O LEGALI: art 1032: sono previste in ipotesi nelle quali la legge attribuisce
al proprietario il diritto di ottenere la costituzione di una servitù sopra il fondo di altro
proprietario, coattivamente, cioè anche se nn vi sia il consenso di chi la deve subire. Le servitù
coattive rientrano tra i limiti legali che determinano in astratto il contenuto del diritto di proprietà,
hanno cioè lo stesso fondamento di quei limiti alla proprietà posti nell’interesse privato. Si
differenziano dai limiti di buon vicinato perché nelle s. mancano la reciprocità, la gratuità, la nascita
automatica.
Diritto a ottenere una servitù (1032) nn significa che esista la servitù! La servitù sorge o per
mezzo di un accordo tra i proprietari dei due fondi, oppure, quando le parti nn si mettono
d’accordo, per mezzo di sentenza del giudice. Il proprietario del fondo servente ha sempre
diritto ad una indennità e può opporsi all’es della servitù, prima del pagamento!
Servitù coattive sono:
− Passaggio coattivo: costituisce una grave limitazione del diritto che ha il proprietario di
escludere ogni altra persona dal suo fondo. Esso si deve concedere in 3 ipotesi:
Quando un fondo intercluso tra le proprietà altrui nn ha una via d’accesso sulla
o strada pubblica, oppure può procurarsela solo con eccessivo dispendio o disagio.
Quando la servitù è diretta all’ampliamento del passaggio esistente, allo scopo di
o farvi transitare veicoli di qualsiasi specie
Quando il fondo ha un accesso alla via pubblica, ma sia insufficiente e nn
o ampliabile. Il nuovo passaggio è concesso nell’interesse dell’agricoltura o
dell’industria.
Indennità proporzionale al danno subito dal fondo servente (1053).
− Somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo. Il fondo servente deve
fornire soltanto quella che eccede i suoi bisogni e nella misura massima delle esigenze
indispensabili del fondo dominante.
− Acquedotto coattivo: consiste nel diritto di far passare le acque proprie attraverso fondi
altrui
− Scarico coattivo delle acque sovrabbondanti di un fondo: scopo di prosciugare e
bonificare i terreni.
− Appoggio e infissione di chiusa
− Passaggio coattivo di linee teleferiche e di elettrodotti
MODI DI COSTITUZIONE DELLE SERVITU’ VOLONTARIE: in base all’art 1058, le servitù
volontarie possono costituirsi per contratto o per testamento. Il contratto deve essere in forma
scritta e il titolo va trascritto.
Mentre le servitù nn apparenti si costituiscono soltanto per titolo (contratto o testamento), quelle
apparenti possono acquistarsi anche per usucapione e per destinazione del padre di famiglia
(1061).
ESERCIZIO DELLE SERVITU’: le norme del codice in materia di es delle servitù hanno soltanto
valore dispositivo, si applicano cioè quando il titolo nn disponga al riguardo (1063).
Con l’acquisto della ser