Diritto privato
Il diritto privato in generale
Il concetto di diritto e le partizioni fondamentali
Diritto oggettivo = è la singola norma giuridica, la regola. L’insieme delle norme giuridiche intese come un tutto organico e unitario costituisce l’ordinamento giuridico.
Diritto soggettivo = è il potere attribuito al soggetto di agire per il soddisfacimento dei propri interessi. Potere riconosciuto e garantito dal diritto oggettivo.
Cassazione = supremo organo di giustizia che controlla l’esatta applicazione della legge da parte degli altri giudici, pronunciandosi sui ricorsi presentati contro le loro sentenze.
Caratteristiche del comando giuridico:
- Alterità del diritto (o bilateralità o intersoggettività): ogni relazione di vita regolata dal diritto è detta rapporto giuridico. Nel rapporto giuridico ci sono sempre almeno due persone.
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Statualità: con questo termine si indicano due concetti distinti:
- Lo Stato crea, o riconosce, le norme giuridiche obbligatorie e le sue parole sono comandi (lo Stato parla il diritto);
- Lo Stato garantisce l’osservanza dell’ordinamento giuridico.
- Obbligatorietà: le norme giuridiche sono fatte rispettare anche attraverso l’esercizio della forza.
Istituto giuridico = insieme di norme coordinate per la disciplina dei singoli rapporti tipicamente previsti dall’ordinamento.
Diritto pubblico = da un lato disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, e i loro reciproci rapporti; dall’altro disciplina le reciproche relazioni tra Stato ed enti pubblici da una parte e cittadini dall’altra.
Diritto privato = disciplina i rapporti che intercorrono tra gli individui, fissando presupposti e limiti ai loro interessi.
Diritto naturale = è un complesso di regole che non è maturato nella volontà del legislatore, ma che dovrebbe rappresentare ciò che è sempre equo e buono (l’ideale di giustizia cui gli uomini aspirano) e dovrebbe permettere la coesistenza tra gli uomini. È quel complesso di diritti essenziali che sono insiti nella natura dell’uomo.
Diritto positivo = diritto vigente in un determinato ambito politico-territoriale in un determinato tempo, posto dal potere sovrano dello Stato mediante norme generali ed astratte contenute nelle leggi.
Le fonti del diritto oggettivo
Fonti di cognizione: i testi che contengono le norme giuridiche.
Fonti di produzione: ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento a produrre norme giuridiche, ossia a modificare e innovare l’ordinamento stesso.
Fonti materiali: fattori che determinano il sorgere del precetto giuridico.
Fonti formali: procedimenti che l’atto fonte deve percorrere per ottenere il crisma della giuridicità.
Testo Unico: riordinamento di leggi già in vigore, fatto per facilitarne la conoscenza e l’applicabilità.
Codici: sono testi organici che hanno valore normativo di per sé, senza riferimento a leggi precedenti. Sono diretti a regolare la totalità di un vasto campo dell’attività giuridica.
Regolamenti: fonti adottate dagli organi del potere esecutivo. Sono fonti secondarie e, in quanto tali, sono subordinati alla legge. Essi non attribuiscono particolari diritti, obblighi o facoltà ma ne regolano l’esercizio.
Decreto legislativo: atto normativo avente forza di legge, adottato dal potere esecutivo per delega espressa e formale del potere legislativo.
Decreto legge: provvedimento provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità ed urgenza dal Governo.
Autorità Amministrative Indipendenti: la Banca d’Italia, che vigila sull’operato delle banche; la CONSOB, che vigila sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari e delle operazioni societarie. Il potere fondamentale di queste autorità non consiste nella fissazione delle regole, ma nella vigilanza sul rispetto delle stesse.
Uso: regola di condotta osservata uniformemente e costantemente dai membri di una società con la convinzione di obbedire ad un imperativo giuridico. L’uso deve essere costante, generale, deve durare per un certo periodo di tempo (aspetto materiale) e deve esserci la convinzione di obbedire ad un precetto giuridico (aspetto psicologico).
Uso praeter legem: quando manchi del tutto la legge.
Uso secundum legem: quando l’uso sia espressamente richiamato dalla legge.
Fonti:
- Costituzione (leggi costituzionali e di revisione costituzionale) e norme di diritto internazionale consuetudinario;
- Regolamenti e direttive comunitarie;
- Leggi nazionali;
- Leggi regionali;
- Normative;
- Usi.
L'efficacia delle norme nel tempo e nello spazio
Norme di applicazione: stabiliscono quando, e sotto quali condizioni, si deve applicare il diritto italiano.
Norme di rinvio: stabiliscono in altri casi l’applicazione del diritto straniero.
Art 73 Cost parla della promulgazione delle leggi. Vacatio legis: periodo di tempo che intercorre tra la pubblicazione delle leggi e la loro entrata in vigore. Leggi catenaccio: non hanno vacatio legis.
Art 11 disp. Prel.: irretroattività delle leggi.
Norme transitorie: accompagnano una nuova legge. Sono dirette a regolare i rapporti giuridici che sono sottoposti a trapasso di legislazione.
Diritti quesiti: diritti già entrati a far parte del patrimonio del soggetto.
Norme precettive: contengono un precetto.
Norme proibitive: contengono un divieto.
Norme cogenti, assolute o imperative o di ordine pubblico: sono quelle che si impongono in ogni caso.
Norme relative: sono quelle derogabili dalle parti. Esse si dividono in: norme dispositive, che regolano un rapporto, ma poi prevedono che le parti possano disciplinarlo diversamente, e norme suppletive, che intervengono a regolare tutto un rapporto solo quando manchi la volontà delle parti.
Norme primarie: sono quelle che pongono la regola.
Norme secondarie: sono quelle che stabiliscono la sanzione per l’eventuale infrazione.
Norme perfette: munite di idonea sanzione.
Norme imperfette: prive di sanzione.
Norme relativamente imperfette: munite di sanzione non adeguata.
Diritto materiale: consiste nel complesso di norme dirette a regolare i rapporti di vita.
Diritto strumentale: dà le regole per l’attuazione del comando giuridico.
Diritto comune: contiene le norme dettate in generale per tutti i rapporti di un determinato tipo.
Diritto speciale: forma un insieme proprio e caratteristico, che soddisfa particolari esigenze della vita e si riferisce a materie, a circostanze determinate, o a persone che esercitano tipiche funzioni o attività. Prevale sul diritto comune.
Diritto normale vs diritto eccezionale: è quello che devia, a causa di particolari esigenze che deve soddisfare, dai principi che regolano tutto un ramo del diritto o un istituto giuridico.
Applicazione, interpretazione e integrazione delle norme giuridiche
Interpretazione dottrinale: è quella compiuta dagli studiosi di diritto per fini scientifici, didattici o pratici.
Interpretazione giudiziale: è quella compiuta dal giudice.
Interpretazione autentica: è quella compiuta dal legislatore. Ha carattere vincolante per tutti i cittadini.
Interpretazione letterale e interpretazione logica: si serve del criterio storico e di quello sistematico.
Interpretazione dichiarativa: si ha quando i risultati dell’interpretazione logica coincidono con quelli dell’interpretazione letterale.
Interpretazione estensiva: si ha quando il significato della norma viene esteso dall’interpretazione logica oltre il senso che si potrebbe ricavare dalla semplice estensione letterale.
Interpretazione restrittiva: si ha quando l’interpretazione logica restringe il significato della norma rispetto all’interpretazione letterale.
Analogia: vi sono situazioni che non sono direttamente contemplate dalla legge. Il giudice, però, non può rifiutarsi di amministrare la giustizia: commetterebbe reato. Pertanto, egli deve colmare le inevitabili lacune del sistema normativo. Allo scopo, il giudice dovrà ricorrere all’analogia di casi simili o materie analoghe; oppure, quando nemmeno il caso analogo si trovi regolato, dovrà fare ricorso ai principi generali dell’ordinamento (art 12 disp. Prel.). Analogia legis: i casi simili devono essere regolati da norme simili. Perché si possa ricorrere all’analogia occorrono alcuni presupposti:
- Il caso deve essere assolutamente non previsto;
- Deve esistere almeno un elemento d’identità tra il caso previsto e quello non previsto;
- L’identità tra i due casi deve riguardare l’elemento che ne costituisce la ratio.
L’analogia non crea nuove norme, costituisce solo uno sviluppo del diritto esistente. L’analogia si differenzia dall’interpretazione estensiva, per le seguenti caratteristiche:
- Per invocare l’analogia, occorre la mancanza di una norma che regoli la materia di cui si tratta;
- L’interpretazione serve a conoscere ciò che il legislatore ha pensato, l’analogia ciò che avrebbe pensato se avesse previsto il caso;
- L’analogia scopre nuove norme, mentre nell’interpretazione estensiva si ha la scelta di un significato più comprensivo tra i vari possibili risultati di un’interpretazione.
Conseguenza: l’interpretazione estensiva è ammessa anche per le norme eccezionali, l’analogia non è ammessa per le norme eccezionali.
Art 14 disp. Prel: non consente il procedimento analogico per le norme penali ed eccezionali. L’analogia è invece ammessa per le norme di diritto speciale.
Analogia iuris: nel procedimento di astrazione si arriva alla formulazione dei principi generali dell’ordinamento vigente in un dato momento storico. Questi principi non sono scritti, ma esistono e sono impliciti come presupposti razionali del diritto positivo (sono “le norme che stanno dietro alle altre norme”).
Clausole generali: le moderne codificazioni impiegano concetti come “correttezza”, “buon costume”, “buona fede”,… senza darne una definizione in astratto, bensì affidando il compito all’interprete di determinarne il contenuto in relazione all’evolversi dei modelli di comportamento sociale nonché dei codici deontologici affermatisi nella prassi. Tali concetti sono le clausole generali. Quest’ultime valorizzano il ruolo del giudice in quanto estendono il margine di discrezionalità riconosciuto loro.
Il diritto soggettivo e i doveri giuridici
Aspettative di diritto: sono quelle situazioni in corso di formazione per diventare diritti veri e propri.
Interessi legittimi: posizioni soggettive suscettibili di essere pregiudicate come conseguenza dell’attività illecita della pubblica amministrazione.
Interessi diffusi: interessi che sono della comunità nel suo complesso.
Interessi collettivi: interessi che appartengono ad una vasta collettività di soggetti.
Potestà: situazione soggettiva con cui un soggetto tutela direttamente interessi collettivi, o comunque non propri.
Diritto potestativo: potere attribuito ad un soggetto di creare, modificare o estinguere una situazione giuridica mediante una manifestazione unilaterale della sua volontà.
Rapporto giuridico: relazione di vita riconosciuta dall’ordinamento giuridico con l’attribuzione di un diritto ad un soggetto, cui corrisponde la subordinazione di uno o più altri soggetti.
Eccezione: è il mezzo usato dal convenuto per contestare il fondamento della domanda.
Diritti patrimoniali: tutelano interessi economici, valutabili in denaro.
Diritti non patrimoniali: sono quei diritti che tutelano prevalentemente interessi di natura morale.
Patrimonio: complesso dei diritti patrimoniali di un soggetto.
Diritto assoluto (erga omnes): impone una generale soggezione a favore del titolare del diritto, con conseguente obbligo negativo di non violare e non turbare il diritto stesso.
Diritto relativo (in personam): impone ad una o più persone determinate di fare o non fare alcunché, in modo tale che l’eventuale azione si diriga sin dall’inizio contro queste.
Modi d’acquisto a titolo originario: l’acquisto di un diritto è indipendente dal diritto di un altro soggetto.
Modi d’acquisto a titolo derivativo: presuppongono cessione o trasmissione del diritto da un altro soggetto.
Diritti accessori: hanno vita e vengono trasmessi insieme con altri diritti (principali) cui accedono per rapporto di dipendenza.
Diritti reali: hanno per oggetto immediato una cosa, valgono erga omnes e impongono a chiunque l’obbligo, sempre negativo, di rispettarne l’esercizio.
Diritti di obbligazione o di credito: si dirigono verso uno o più soggetti passivi e impongono loro l’obbligo di fare, dare o non fare alcunché suscettibile di valutazione economica.
I fatti e gli atti giuridici
Fatti giuridici: sono fatti della vita che portano conseguenze giuridiche rilevanti nelle relazioni tra gli uomini.
Fattispecie astratta: è un’immagine del fatto, è la situazione tipica prevista dal legislatore. È il fatto descritto in termini astratti.
Fattispecie concreta: è il fatto concreto.
Titolo: è costituito dai fatti che portano all’acquisto di un diritto.
Tempo utile: è il tempo in cui è possibile compiere alcuni atti giuridici, per cui sono esclusi i giorni festivi.
Tempo continuo: comprende anche i giorni festivi.
Fatti naturali: non dipendono dall’attività consapevole dell’uomo, anche se riguardano la sua stessa persona.
Fatti umani = atti umani: sono posti in essere consapevolmente e volontariamente dall’uomo. Gli atti umani si dividono in:
- Negozi giuridici;
- Atti giuridici in senso stretto (consistono in quegli atti umani leciti, consapevoli e volontari, che non sono negozi, pur essendo il presupposto di vari effetti giuridici. La caratteristica comune di questi atti è che le conseguenze giuridiche non sono stabilite da chi li pone in essere ma sono preordinate dalla legge);
- Dichiarazione di scienza e di verità (è quell’atto umano lecito che ha la funzione di affermare ciò che si è o si ha).
Il negozio giuridico e il contratto
Il negozio giuridico in generale
I negozi giuridici sono manifestazioni di volontà, rivolte ad uno scopo pratico che consiste nella costituzione, modificazione o estinzione di una situazione meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Il negozio è il mezzo con il quale si attua l’autonomia dei soggetti: il soggetto, a seconda della propria situazione giuridica, potrà contrattare, dare procura o far testamento, ma fintanto che tali facoltà restano in potenza non andranno a variare alcuna situazione. Tramite i negozi i soggetti possono modificare i rapporti giuridici.
Classificazione
Negozi tra vivi e mortis causa: i negozi mortis causa hanno efficacia con la morte di colui che l’ha posto in essere. A tale categoria (testamenti) si contrappongono gli altri negozi tra vivi.
Negozi unilaterali, bilaterali e plurilaterali: secondo il numero delle parti che intervengono nel negozio (negozi unilaterali: dichiarazione di volontà proveniente da una sola parte, es. accettazione di eredità, procura).
Negozi solenni e non solenni: i negozi solenni sono quelli per i quali è richiesta una determinata forma a pena di nullità. Tale forma è cioè richiesta per la validità del negozio.
Negozi gratuiti e onerosi: nei primi un soggetto concede un vantaggio senza corrispettivo (donazione), nei secondi c’è il corrispettivo (compravendita).
Negozi di amministrazione e di disposizione:
- Atti di ordinaria amministrazione: con essi si conserva il patrimonio limitandosi a trarne i frutti.
- Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione: implicano un mutamento che incide sull’essenza economica o giuridica del patrimonio attraverso vendite, donazioni, transazioni (art 374).
- Atti di disposizione: atti di notevole importanza (art 375) sottoposti ad uno speciale e più rigoroso regime (vendita di beni immobili, divisioni, costituzione di garanzie).
Elementi del negozio giuridico
Negozio come atto: diretto alla creazione di una nuova situazione giuridica.
Negozio come regolamento: diretto a disciplinare il rapporto che si viene a creare.
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Elementi essenziali:
- Comuni per tutti i negozi: uno o più soggetti, la volontà, una forma di manifestazione della volontà, la causa;
- Richiesti solo per taluni: l’oggetto (dato, nella compravendita, dalla cosa e il prezzo) per i negozi patrimoniali, il rischio per l’assicurazione, la scadenza per la cambiale.
- Elementi naturali: sono degli effetti giuridici che derivano dal negozio considerato (es. la garanzia per vizi della cosa nella compravendita). Sono stabiliti dalla legge per i singoli tipi di negozi, non dalle parti, le quali, nei limiti consentiti, possono escluderli.
- Elementi accidentali: sono elementi apposti dalle parti sotto forma di clausole, che incidono sulla disciplina legale senza intaccare il particolare tipo di negozio, o che limitano il contenuto normale dell’atto. Queste varie clausole negoziali esistono, in concreto, solo se espressamente volute. Esse sono: la condizione, il termine e il modus (o onere).
Elementi essenziali
Il soggetto
Il negozio è posto in essere da una o più volontà. Ci deve essere un autore dell’atto volitivo, fornito della capacità d’agire (parte in senso formale). Il negozio produce le sue conseguenze rispetto ad almeno un altro soggetto: ci sarà pertanto un titolare dell’interesse in questione, dotato della capacità di diritto (parte in senso sostanziale). Normalmente parte in senso formale e sostanziale coincidono.
La parte (o centro d’interessi) può essere semplice (composta da una persona) o complessa (composta da più persone).
Atto collettivo: quello che risulta composto di più atti di volizione, di uguale contenuto e provenienti da più persone che si muovono parallelamente per formare una manifestazione unitaria verso l’esterno.
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