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LE TRASFORMAZIONI NEL TITOLO
Il rapporto obbligatorio può modificarsi o trasformarsi in alcuni suoi aspetti, pur rimanendo fermi ed efficienti gli altri elementi fondamentali. Le modificazioni nel titolo costituiscono un rinnovo del rapporto tra gli stessi soggetti (es. debito di 100 a titolo di risarcimento che resta un debito di 100 ma a titolo di mutuo). Alcune modificazioni sono solo formali, come nel caso di riproduzione o rinnovazione testuale del contratto che è fonte delle singole obbligazioni: in questo caso il mutamento è solo d'accordo riproducono nei suoi termini oggettivi un precedente estrinseco in quanto le parti negozio, che resta sostanzialmente invariato. Altri negozi hanno il solo scopo di accertare l'esistenza di una precedente situazione, come dell'accertamento fatto d'accordo tra le parti nel caso o il riconoscimento che un soggetto faccia del diritto altrui. L'obbligazione sarà più certa ma il titolo rimane.quello anteriore: lo scopo è soprattutto quello di facilitare la prova in campo processuale.
LE TRASFORMAZIONI NEL CONTENUTO dell'obbligazione e può essere fatta:
La modificazione può riguardare il contenuto
- Per volontà dei soggetti del rapporto (es. novazione)
- (es. l'obbligo di risarcimento subentra surrogando l'obbligo alla prestazione originaria non eseguita per colpa del debitore).
Per volontà legale o giudiziale
Mutamento nel contenuto dell'obbligazione si ha pure con la surrogazione reale e con la transazione.
LE TRASFORMAZIONI NEI SOGGETTI
Mutamenti dell'uno o dell'altro soggetto si possono avere:
- Nella successione mortis causa
- Nei rapporti tra vivi (cessione del credito o di contratto, delegazione, espromissione e accollo)
LA SURROGAZIONE REALE E IL SUBINGRESSO DEL CREDITORE
Surrogazione reale si ha quando, per volontà di legge, si sostituisca una cosa a un'altra (es. il bene acquistato con)
denaro ereditario fa parte dell'eredità). Quale oggetto del rapporto? Fenomeni analoghi si hanno con: - La sostituzione di un'obbligazione a un precedente diritto reale (obbligazione surrogatoria) - La sostituzione di un oggetto ad un altro nell'ambito della stessa obbligazione. Es. il depositario deve trasferire al depositante ciò che ha ottenuto in conseguenza della perdita dell'oggetto depositato. Importante è la surrogazione nell'indennità dovuta dall'assicuratore al posto della cosa soggetta a privilegio, pegno o ipoteca, che sia perita o deteriorata. La legge riconosce un generale diritto di subingresso al creditore nei diritti del debitore, quando la prestazione avente per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile: egli potrà esigere quanto il debitore abbia conseguito a titolo di risarcimento. 97 LE MODIFICAZIONI NEI SOGGETTI Nella concezione degli antichi il mutamento nei soggetti avveniva solo persuccessione ereditaria. Ma, se l'obbligazione è un valore nel patrimonio del creditore, essa sarà pure trasmissibile analogamente agli altri diritti patrimoniali. Più difficile risulta invece la sostituzione della persona del debitore, ma si è comunque ammessa anche la successione particolare del debito. Un creditore a un altro non è richiesto l'assenso del debitore, mentre per la sostituzione di non si ha sostituzione per atto tra vivi del debitore senza l'assenso del creditore (si ha senza consenso solo nella successione ereditaria).
LA SUCCESSIONE NEL CREDITO trasferimento ad altri del credito così com'era nel Successione nel credito vuol dire patrimonio dell'autore, con tutte le sue limitazioni e garanzie. La successione nel credito è a titolo universale o a titolo particolare. Se la successione a titolo particolare deriva da un apposito atto di disposizione si ha la cessione del credito, ma può essere anche
conseguenza di un altro fatto e si ha allora surrogazione.LA SURROGAZIONE NEI DIRITTI DEL CREDITORE è una forma di successione nel diritto del creditore, riconosciuta nei soli casi previsti dalla legge. Il Codice prevede tre forme di surrogazione:
- LA SURROGA PER VOLONTÀ DEL CREDITORE O SURROGA PER QUIETANZA
Un terzo paga, e il creditore, indipendentemente dalla volontà del debitore, ricevendo il pagamento, surroga cha ha pagato nel suo diritto.
Va fatta espressamente e contemporaneamente al pagamento, perché altrimenti chi paga estingue l'obbligazione e non sarebbe quindi possibile una successione nel credito.
- LA SURROGA PER VOLONTÀ DEL DEBITORE O SURROGA PER IMPRESTITO
Avviene quando il debitore per pagare prende a mutuo la somma da un terzo, surrogando il mutuante nei diritti del creditore.
- LA SURROGA PER LEGGE
In alcuni casi la legge autorizza il terzo che paga a surrogarsi nei diritti del creditore senza che sia richiesto il concorso dellavolontà dei due soggetti del rapporto. Sono casi limitati, perché non è concepibile che si possa avere sempre la facoltà di sostituirsi nei rapporti altrui. Casi frequenti di surrogazione legale sono a vantaggio: - Del creditore il quale paga qualche altro creditore che gli stia davanti nell'ordine delle preferenze dei vari crediti verso lo stesso debitore. - Dell'acquirente di un immobile che paga, fino a concorrenza del prezzo di acquisto, i creditori con ipoteca sullo stesso bene. - Del fideiussore che paga verso il debitore garantito. - Dell'assicuratore che risarcisce l'assicurato verso il responsabile del sinistro. Al di fuori delle ipotesi previste non è consentito al terzo che paga di surrogarsi nel debito. La surrogazione si distingue dalla cessione volontaria fatta dal creditore al terzo: - Nella surrogazione si ha in primo luogo pagamento del debito, mentre nella cessione l'alienante intende trasmettere il diritto.casi di surrogazione sono previsti per legge mentre la cessione è lasciata alla libertà delle parti. Gli effetti delle due operazioni sono analoghi però la surrogazione è limitata all'ammontare dellasomma sborsata mentre nella cessione è indifferente che il cedente abbia avuto l'intera sommadel credito o meno. LA CESSIONE DEL CREDITO essa avviene senza l'assenso del debitore e può avere diverse cause (fatta in corrispondenza di una vendita, di una donazione, oper estinguere un'altra obbligazione). Un credito può essere ceduto unilateralmente in un testamento a titolo di legato. Non sono cedibili i crediti a carattere strettamente personale (es. diritto a ricevere gli alimenti). Alcune categorie di persone non possono essere cessionarie di particolari crediti: - Per le relazioni con il cedente (es: il tutore non può acquistare dal
(pupillo)
Per rapporto con le funzioni esercitate (magistrati, avvocati e notai non possono acquistare ragioni litigiose).
Con la cessione del credito si instaurano diversi rapporti:
Tra cedente e cessionario
In forza del contratto di cessione che si perfeziona con il consenso e non richiede forme speciali, il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che siano in suo possesso.
Tra cessionario e debitore ceduto
La cessione ha effetto quando il debitore ceduto l'abbia accettata o gli sia stata notificata. Dopo l'accettazione o la notificazione, creditore a tutti gli effetti è unicamente il cessionario. Tuttavia, il debitore che paghi al cedente prima della notificazione non è liberato se il cessionario prova che il debitore stesso era comunque a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Tra i partecipanti alla cessione e i terzi
La notifica e l'accettazione hanno effetto di pubblicità: se il medesimo credito ha
formato oggetto di più cessioni a diversi soggetti, l'acquisto viene fatto da chi per primo ha attuato la notificazione o ha ricevuto l'accettazione del debitore ceduto.
La cessione del credito comporta una successione di diritti:
- Il cessionario si trova nella stessa posizione in cui si trovava il cedente.
- Insieme col credito passano gli accessori, comprese le garanzie.
- Il debitore può opporre al cessionario le eccezioni personali e reali che avrebbe potuto far valere di fronte al cedente.
Nel trasferimento dei diritti per atto tra vivi è regola che l'autore debba una garanzia al successore:
- Nella successione a titolo oneroso il cedente deve garantire solo l'esistenza del credito al momento della cessione.
- Le parti possono anche convenire che la garanzia non sia affatto dovuta, ma comunque essa non può superare il corrispettivo della cessione.
La cessione è fatta solvendi causa quando il cedente, che sia debitore verso il successore:
cessionario in base a diverso rapporto, intende liberarsi del suo debito attribuendo allo stesso cessionario l'obbligazione preesistente verso il cessionario sicredito che egli ha nei confronti di un terzo: estingue solo con la riscossione del credito ceduto.
IL FACTORING è una forma di contratto con cui gli imprenditori cedono anche in massa i loro crediti pari all'ammontare dei crediti ceduti detratti i diritti di commerciali dietro corrispettivo, commissione, le spese di riscossione, ecc.
Normalmente c'è garanzia del buon fine: l'imprenditore cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore.
Quando il cessionario rinunci, come è possibile, alla garanzia, l'operazione di factoring assume perché l'imprenditore che cede il credito e incassa il corrispettivo una funzione di assicurazione, non corre il rischio della sua insolvenza.
L'operazione di factoring ha o può avere anche altre
importantissime funzioni come quella digestione o ad esempio di finanziamento, se il pagamento del corrispettivo è anticipato rispetto all'ascadenza dei crediti ceduti. Esiste una legge generale a riguardo, ma la materia è assoggettata anche alla normativa generale del Testo Unico sulle banche.
LA SUCCESSIONE DEL DEBITO
Si hanno due diverse forme di mutamento, secondo che il nuovo debitore si aggiunga o entri in liberazione del vecchio debitore.
Regola: non si può ottenere la liberazione del debitore precedente senza il consenso del creditore.
Le figure negoziali di possibili modificazioni nel soggetto passivo dell'obbligazione sono tre: DELEGAZIONE, ESPROMISSIONE E ACCOLLO.
Per ciascuna di queste figure abbiamo due possibilità: il cumulo dei debitori (negozio cumulativo) o la sostituzione del nuovo all'antico debitore che rimane liberato (negozio semplice). originario, c