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IL DIRITTO DI FAMIGLIA

LA FAMIGLIA IN GENERALE

Retta dal sentimento degli individui che la compongono, ha una struttura ideale legata alla tradizione

cristiana.

Essa è un legame di vita completo e duraturo che dagli sposi si estende ai figli.

È un’istituzione in quanto istituzione giuridica è considerato il matrimonio che è alla sua base: ma tutto

questo viene a cambiare se le strutture della famiglia si orientano ad esempio al riconoscimento della

convivenza tra i conviventi.

Si hanno avuto quindi riforme radicali nel modo di intendere la famiglia e nella relativa disciplina legislativa.

La Costituzione riconosce solennemente i diritti della FAMIGLIA quale società naturale fondata sul

e di favorire l’adempimento

matrimonio, e affida allo Stato il compito di agevolarne la formazione

delle sue attribuzioni.

Vigono due principi fondamentali:

 L’uguaglianza dell’uomo e della donna nel matrimonio

 La concreta rilevanza del valore e dell’interesse dei figli nell’organizzazione dei vincoli familiari

minima è l’autonomia nel regolamento

Massima è la libertà nel compimento di ATTI FAMILIARI,

del rapporto di famiglia, regolato da numerose norme inderogabili (es: doveri dei coniugi).

o La maggioranza degli atti giuridici familiari costituiscono atti puri (non ammettono

termine/condizione)e personalissimi (non ammettono rappresentanza).

L’appartenenza del gruppo familiare costituisce in alcune ipotesi il

o presupposto che legittima il

soggetto all’esercizio di taluni esercizi (es: ius spulcri o tutela dell’immagine altrui).

o Il loro esercizio è regolato da norme particolari:

- Non è ammessa negoziazione (es: impegno esercitare in un certo modo la potestà)

- Non sono rinunziabili

- Non sono soggetti a prescrizione

- Non possono costituire oggetto di transazione tra le parti

- Nei processi che li riguardano vige quasi sempre il principio inquisitorio

Fondamentali situazioni familiari sono protette da sanzioni penali (es: bigamia o incesto,

assistenza familiare, supposizione e alterazione di stato).

PARENTELA E AFFINITÀ

Dal matrimonio, come origine della famiglia, possono derivare tre diversi ordini di rapporti:

  Rapporto tra marito e moglie

CONIUGIO

  Rapporto tra tutti coloro che discendono gli uni dagli altri (linea retta: genitori-

PARENTELA

figli) o che derivano da un capostipite comune (linea collaterale: figli tra di loro)

Tanti sono i gradi di parentela quante sono le generazioni, intendendo per generazioni il

rapporto che esiste tra generante e generato.

La parentela è riconosciuta nell’ambito della famiglia legittima (comprendendo anche figli

legittimati e adottivi) mentre in caso di filiazione naturale si hanno effetti limitati nel rapporto

che si istituisce tra genitori e figli.

Gli effetti della parentela si manifestano nel campo dei diritti personali (funzioni e poteri) e

patrimoniali (alimenti e successione ereditaria).

 Rapporto tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge.

AFFINITÀ

È un riflesso della parentela (i gradi di affinità corrispondono a quelli di parentela).

Gli effetti dell’affinità si manifestano in tema di impedimenti al matrimonio, di diritto agli alimenti

o di indennità in caso di morte di un lavoratore.

Tra affini non esistono diritti ereditari e il rapporto di affinità non cessa con la morte del

coniuge da cui deriva. 1

DIRITTO AGLI ALIMENTI

Esso può derivare da contratto, legato o dalla .

LEGGE

Gli alimenti vengono attribuiti a una persona considerata in STATO DI BISOGNO e ne viene fatto

carico ad un’altra delle cui possibilità economiche si tiene conto.

Gli alimenti comprendono oltre all’alimentazione, quanto è necessario per l’alloggio, il vestiario, le

cure della persona, l’istruzione ecc.

Esiste un ordine successivo di CATEGORIE di persone che devono alimenti in base al rapporto

familiare (art 433): 1. Coniuge, 2. Figli (legittimi naturali o adottivi), 3. Discendenti prossimi anche

naturali, 4. Genitori o ascendenti prossimi anche naturali, 5. Generi nuore e suoceri, 6. Fratelli.

Gli sono dovuti nel limite del necessario a favore di chi ne ha bisogno, mentre chi è

ALIMENTI

obbligato al a vantaggio del coniuge che vive in stato di separazione non a lui

MANTENIMENTO

imputabile, deve provvedere a tutte le occorrenze di vita in proporzione delle sue sostanze e delle

sue possibilità.

L’obbligo di mantenimento non è legato a uno stato di bisogno

 mentre il diritto agli alimenti è

attuabile solo in presenza di uno stato di bisogno.

Prima del coniuge e di qualsiasi altro parente o affine, obbligato alla prestazione degli alimenti è il

donatario.

L’AMMONTARE della prestazione dovuta:

 ai bisogni dell’alimentando e alle condizioni economiche dell’obbligato.

Viene commisurato

 Comprende tutto ciò che è necessario alla vita, tenuto conto della posizione sociale

dell’alimentando.

 Viene determinato dal giudice, che terrà conto di una indefinita quantità di fattori riguardanti le

rispettive posizioni di chi deve dare e che ricevere (es: età o parentela).

Tale sentenza è sempre soggetta a revisione in relazione al mutamento della situazione.

Circa l’ADEMPIMENTO dell’obbligo legale degli alimenti, se non è determinato dal giudice,

l’obbligato può alternativamente scegliere se:

 Mantenere l’alimentando nella propria casa provvedendo direttamente

 Corrispondergli un assegno periodico anticipato.

Può darsi il caso si concorso di più obbligati o più aventi diritto. l’obbligo in concreto non

 Benché astrattamente il diritto agli alimenti sorga con il bisogno,

o della costituzione in mora dell’obbligato (se

decorre prima della domanda giudiziale

l’alimentando si fa vivo solo in un tempo successivo non può pretendere gli arretrati).

Fanno eccezione gli assegni ritenuti vitali per i figli che vanno fissati anche senza richiesta.

 Il diritto agli alimenti non si trova sullo stesso piano degli altri diritti patrimoniali quindi non è

vincolante un eventuale rinunzia, non sono ammessi cessione, compensazione, transazione o

compromesso.

Non è detto però che si debba assicurare la vita ad ogni costo (l’assegno prestato non può

 essere chiesto di nuovo).

L’adempimento dell’obbligazione alimentare è assicurato da

 sanzioni penali.

 Chi si è reso colpevole di alcuni delitti decade dal diritto degli alimenti dalla persona offesa.

L’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato:

 gli eredi saranno tenuti eventualmente

solo se rientranti personalmente in una categoria di obbligati. 2

IL MATRIMONIO

ART 29 Cost matrimonio riconosciuto quale fondamento della famiglia

Esso può essere inteso come ATTO giuridico e come RAPPORTO giuridico.

Circa l’ATTO, per un’opportuna

la celebrazione non è mai lasciata alla sfera esclusiva dei privati

pubblicità e per far sentire che vi sono interessi superiori a quelli degli sposi.

Il MATRIMONIO CANONICO produce effetti civili per mezzo del procedimento della trascrizione

con il quale le parti acquistano lo stesso status coniugale che avrebbero potuto conseguire con il

matrimonio civile.

Con la revisione del Concordato Lateranense dell’85 la trascrivibilità è condizionata dal rispetto dei

limiti d’età e dall’inesistenza di altri impedimenti civili inderogabili, e sono previsti altri limiti al

riconoscimento delle sentenze canoniche di nullità.

Il MATRIMONIO ACATTOLICO, celebrato da un ministro dei culti non canonici, produce effetti civili

a condizione che venga poi trascritto nei registri dello stato civile.

Nel “nulla osta” che l’ufficiale di stato civile deve rilasciare dopo l’adempimento delle formalità

preliminari, si attesta che nulla si oppone alla successiva celebrazione: il ministro del culto redige

allora l’atto di matrimonio e lo trasmette entro 5 gironi all’ufficiale di stato civile per la trascrizione.

Diversamente dal matrimonio concordatario, il matrimonio acattolico come atto è soggetto

unicamente al regime della legge statale: lo Stato si limita a riconoscere solo la forma di

celebrazione. per l’atto di matrimonio

 Si riconoscono diversi regolamenti

Il matrimonio come RAPPORTO di vita è sempre e unicamente regolato dal diritto civile.

Circa il giudizio di validità la competenza spetta ai tribunali civili riguardo i matrimoni civili, alla

giurisdizione canonica riguardo i matrimoni concordatari (matrimonio cattolico trascritto nei

registridelo stato civile).

Per il divorzio lo Stato esercita giurisdizione esclusiva anche sui matrimoni concordatari.

RIASSUNTO SISTEMA MATRIMONIALE ITALIANO

può essere disciplinato dalla legge civile se celebrato dinnanzi all’ufficiale di

Il matrimonio come atto

stato civile o dinnanzi ai ministri delle confessioni acattoliche, ovvero dalla legge canonica se celebrato

in forma concordataria.

Mentre il matrimonio come rapporto giuridico è disciplinato esclusivamente dalla legge dello Stato.

A fronte della duplice disciplina dell’atto e dell’unica disciplina del rapporto, l’ordinamento prevede,

con riguardo alla forma dell’atto di celebrazione, quella civile, quella concordataria e quella acattolica.

IL MATRIMONIO COME ATTO GIURIDICO

dal concubinato è l’esistenza di un atto giuridicamente valido alla

Ciò che distingue il matrimonio

base del rapporto coniugale: la celebrazione.

Il matrimonio è un atto complesso che si allontana dalla conformazione tipica dei negozi di diritto

privato, perché una delle tre persone che lo pongono in essere è necessariamente un soggetto di

diritto pubblico.

È un atto solenne, nel quale, anzi, la forma assume rilievo particolare perché essa non è soltanto

necessaria, ma spesso è sufficiente per l’esistenza del matrimonio civile. 3

MATRIMONIO

CIVILE CANONICO

Maggiore età, salvo

autorizzazione del tribunale per i

minorenni ai maggiori di 16 anni, 16 anni per l’uomo e 14

su istanza dell’interessato e

ETÀ anni per la donna

previo accertamento della

maturità psicofisica e della

REQUISITI fondatezza delle ragioni addotte.

Vietato all’interdetto ma non Richiede solo la capacità

all’inabilitato. Può essere di intendere e di volere.

CAPACITÀ impugnato il matrimonio contratto Il matrimonio religioso

dell’interdetto non può

MENTALE dall0incapace di intendere e di

volere al momento della però venire trascritto per

celebrazione. gli effetti civili.

Si distingue il vincolo tra nubendi

che non ammette dispensa

(parentela in linea retta all’infinito

e in linea collaterale di 2° grado, Parentela in linea retta

all’infinito e in linea

affinità in linea retta derivante da

PARENTELA valido matrimonio) e quello che collaterale di 3° grado, e

AFFINITÀ E ammette dispensa con affinità in linea retta.

ADOZIONE autorizzazione del tribunale (zio e La parentela oltre il 1°

nipote, affini in linea collaterale). grado ammette dispensa.

Se la dispensa non è chiesta o

viene negata il matrimonio

contratto è annullabile.

VINCOLO DI È di impedimento ogni

PRECEDENT È di impedimento il

precedente matrimonio civilmente

E vincolo religioso.

valido.

MATRIMONIO La ratio è quella di impedire ai Costituisce una

colpevoli di un grave reato di specificazione

DELITTO giovarsi delle conseguenze del dell’impedimento

loro illecito agire (es; omicida e costituito dall’adulterio.

IMPEDIMENTI vedova della sua vittima). Sconosciuto al diritto

Il tempus lugendi (10 mesi) mira della Chiesa.

ad evitare la difficoltà di attribuire Conosce però la publica

la paternità ai figli che dovessero onesta (affinità da

LUTTO nascere. (intervallo previsto concubinato), il raptus

VEDOVILE anche dopo l’annullamento o (rapitore della donna ed

essa stessa), l’adulterio e

scioglimento e che cessa con la

nascita di un figlio). altri numerosi

impedimenti.

Riconosciuta fino alla riforma del

diritto di famiglia come inettitudine

fisica ai rapporti coniugali.

Ora è rilevante solo come vizio Conosce come causa di

nullità solo l’impotenza

errore e il matrimonio è quindi

IMPOTENZA impugnabile se si accerti che la alla congiunzione e non

parte “sana” non avrebbe prestato la sterilità.

il suo consenso se avesse

esattamente conosciuto la

situazione. 4

FORMALITÀ DELL’ATTO

I PRELIMINARI DEL MATRIMONIO consistono nelle PUBBLICAZIONI allo scopo di render noto il

l’esistenza di eventuali impedimenti sia in

progettato matrimonio, sicché se qualcuno conosce

grado di opporsi (hanno anche scopo di ostacolare decisioni precipitate).

MATRIMONIO CIVILE

per il matrimonio civile si fa con richiesta all’ufficiale di stato civile del

La pubblicazione

comune dove uno degli sposi ha la residenza (di solito quello della sposa).

Il matrimonio sarà celebrato nella casa comunale del luogo dove si è fatta la richiesta della

pubblicazione. gli sposi si presentano personalmente all’ufficiale di stato civile competente

Alla celebrazione il

quale, davanti a due testimoni, dà letture degli artt 143, 144 e 147, riceve da ciascuna delle parti la

dichiarazione di consenso, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

Viene compilato l’atto registro di stato civile.

di matrimonio che sarà poi iscritto nell’apposito

MATRIMONIO CATTOLICO

Le pubblicazioni cattoliche vengono fatte mediante affissione alle porte della chiesa

parrocchiale per almeno 8 giorni (comprese 2 domeniche successive), previo accertamento

dell’inesistenza di impedimenti da parte del parroco.

Il parroco farà poi richiesta all’ufficiale di stato civile perchè alla porta della casa comunale

venga fatta la pubblicazione civile.

Prima che il matrimonio sia celebrato, alcune persone (genitori, ascendenti o collaterali, o altri

soggetti in casi particolari come il tutore) possono avere l’interesse, o il dovere, di fare opposizioni

al presidente del tribunale del luogo di eseguita pubblicazione, aventi non più automatico effetto

sospensivo della celebrazione.

presentati atti di opposizione, e si tratta di matrimonio cattolico, l’ufficiale di

Se non vengono

certificato dell’avvenuta pubblicazione,

stato rilascia il avente natura di nulla osta alla

celebrazione con effetti civili.

Il suo rilascio comporta da parte dell’ufficiale di stato civile un impegno assoluto a trascrivere il

anche se poi apparisse l’esistenza di un impedimento: potrà solo allora

matrimonio a cui si riferisce

denunciare la circostanza per procedere all’eventuale annullamento.

La celebrazione consiste nello scambio del consenso davanti al parroco (o un suo delegato) ed

almeno due testimoni.

Una volta uniti in matrimonio secondo i rituali religiosi, perché l’atto abbia efficacia, è necessaria la

in mancanza della quale l’ufficiale

lettura degli artt 143, 144 e 147 circa gli effetti civili dell’unione,

dello stato civile dovrebbe sospendere la trascrizione dell’atto (quasi mai rispettata).

Subito dopo la celebrazione, il parroco deve redigere l’atto di matrimonio in doppio originale,

all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato

uno dei quali sarà trasmesso

celebrato, per la sua trascrizione.

Con la trascrizione a scopo di pubblicità nei registri dello stato civile, il matrimonio religioso

acquista retroattivamente efficacia civile.

MATRIMONIO ACATTOLICO (procedimento analogo)

Entro 5 giorni dalla celebrazione religiosa, il ministro del culto trasmette l’atto da lui compiuto

all’ufficiale di stato civile che lo trascriverà con effetto retroattivo alla data di celebrazione.

TRASCRIZIONE

Ha scopo pubblicitario e acquista di norma efficacia civile retroattiva.

Lo Stato non ammette la trascrizione in caso di interdizione, precedente matrimonio tra le stesse

persone o di uno dei due sposi con terza persona, o in presenza di impedimenti inderogabili.

La trascrizione può essere:

 ORDINARIA, quando il matrimonio cattolico è stato preceduto dal rilascio del certificato

dell’avvenuto pubblicazione l’atto viene trasmesso dal parroco entro i 5 giorni

e dalla

celebrazione.

Gli effetti della trascrizione retroagiscono alla celebrazione.

 l’ufficiale di stato civile, pur avendo ricevuto l’atto

RITARDATA, quando del parroco entro 5

ritarda l’esecuzione.

giorni, ne 5

 l’atto di matrimonio non viene trasmesso entro 5 giorni,

TARDIVA, quando può essere trascritto

su richiesta di entrambi i contraenti (o uno di essi senza l’opposizione dell’altro), a condizione

che ambedue gli sposi abbiano conservato lo stato libero ininterrottamente dalla celebrazione

alla richiesta di trascrizione e che non vengano pregiudicati diritti acquistati da terzi.

Gli effetti della trascrizione retroagiscono alla celebrazione, facendo salvi però i diritti nel

frattempo acquisiti dai terzi.

 STRAORDINARIA, quando il matrimonio non fosse stato preceduto della pubblicazione civile

(l’ammissione di tale trascrizione è discussa in dottrina).

PROVE DEL MATRIMONIO

La legge limita rigorosamente l’attribuzione del chi presenti l’atto di

diritto di stato coniugale a

celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

in un complesso di circostanze dalle quali l’esperienza della vita

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Troiano Stefano.
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