IL DIRITTO DI FAMIGLIA
LA FAMIGLIA IN GENERALE
Retta dal sentimento degli individui che la compongono, ha una struttura ideale legata alla tradizione
cristiana.
Essa è un legame di vita completo e duraturo che dagli sposi si estende ai figli.
È un’istituzione in quanto istituzione giuridica è considerato il matrimonio che è alla sua base: ma tutto
questo viene a cambiare se le strutture della famiglia si orientano ad esempio al riconoscimento della
convivenza tra i conviventi.
Si hanno avuto quindi riforme radicali nel modo di intendere la famiglia e nella relativa disciplina legislativa.
La Costituzione riconosce solennemente i diritti della FAMIGLIA quale società naturale fondata sul
e di favorire l’adempimento
matrimonio, e affida allo Stato il compito di agevolarne la formazione
delle sue attribuzioni.
Vigono due principi fondamentali:
L’uguaglianza dell’uomo e della donna nel matrimonio
La concreta rilevanza del valore e dell’interesse dei figli nell’organizzazione dei vincoli familiari
minima è l’autonomia nel regolamento
Massima è la libertà nel compimento di ATTI FAMILIARI,
del rapporto di famiglia, regolato da numerose norme inderogabili (es: doveri dei coniugi).
o La maggioranza degli atti giuridici familiari costituiscono atti puri (non ammettono
termine/condizione)e personalissimi (non ammettono rappresentanza).
L’appartenenza del gruppo familiare costituisce in alcune ipotesi il
o presupposto che legittima il
soggetto all’esercizio di taluni esercizi (es: ius spulcri o tutela dell’immagine altrui).
o Il loro esercizio è regolato da norme particolari:
- Non è ammessa negoziazione (es: impegno esercitare in un certo modo la potestà)
- Non sono rinunziabili
- Non sono soggetti a prescrizione
- Non possono costituire oggetto di transazione tra le parti
- Nei processi che li riguardano vige quasi sempre il principio inquisitorio
Fondamentali situazioni familiari sono protette da sanzioni penali (es: bigamia o incesto,
assistenza familiare, supposizione e alterazione di stato).
PARENTELA E AFFINITÀ
Dal matrimonio, come origine della famiglia, possono derivare tre diversi ordini di rapporti:
Rapporto tra marito e moglie
CONIUGIO
Rapporto tra tutti coloro che discendono gli uni dagli altri (linea retta: genitori-
PARENTELA
figli) o che derivano da un capostipite comune (linea collaterale: figli tra di loro)
Tanti sono i gradi di parentela quante sono le generazioni, intendendo per generazioni il
rapporto che esiste tra generante e generato.
La parentela è riconosciuta nell’ambito della famiglia legittima (comprendendo anche figli
legittimati e adottivi) mentre in caso di filiazione naturale si hanno effetti limitati nel rapporto
che si istituisce tra genitori e figli.
Gli effetti della parentela si manifestano nel campo dei diritti personali (funzioni e poteri) e
patrimoniali (alimenti e successione ereditaria).
Rapporto tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge.
AFFINITÀ
È un riflesso della parentela (i gradi di affinità corrispondono a quelli di parentela).
Gli effetti dell’affinità si manifestano in tema di impedimenti al matrimonio, di diritto agli alimenti
o di indennità in caso di morte di un lavoratore.
Tra affini non esistono diritti ereditari e il rapporto di affinità non cessa con la morte del
coniuge da cui deriva. 1
DIRITTO AGLI ALIMENTI
Esso può derivare da contratto, legato o dalla .
LEGGE
Gli alimenti vengono attribuiti a una persona considerata in STATO DI BISOGNO e ne viene fatto
carico ad un’altra delle cui possibilità economiche si tiene conto.
Gli alimenti comprendono oltre all’alimentazione, quanto è necessario per l’alloggio, il vestiario, le
cure della persona, l’istruzione ecc.
Esiste un ordine successivo di CATEGORIE di persone che devono alimenti in base al rapporto
familiare (art 433): 1. Coniuge, 2. Figli (legittimi naturali o adottivi), 3. Discendenti prossimi anche
naturali, 4. Genitori o ascendenti prossimi anche naturali, 5. Generi nuore e suoceri, 6. Fratelli.
Gli sono dovuti nel limite del necessario a favore di chi ne ha bisogno, mentre chi è
ALIMENTI
obbligato al a vantaggio del coniuge che vive in stato di separazione non a lui
MANTENIMENTO
imputabile, deve provvedere a tutte le occorrenze di vita in proporzione delle sue sostanze e delle
sue possibilità.
L’obbligo di mantenimento non è legato a uno stato di bisogno
mentre il diritto agli alimenti è
attuabile solo in presenza di uno stato di bisogno.
Prima del coniuge e di qualsiasi altro parente o affine, obbligato alla prestazione degli alimenti è il
donatario.
L’AMMONTARE della prestazione dovuta:
ai bisogni dell’alimentando e alle condizioni economiche dell’obbligato.
Viene commisurato
Comprende tutto ciò che è necessario alla vita, tenuto conto della posizione sociale
dell’alimentando.
Viene determinato dal giudice, che terrà conto di una indefinita quantità di fattori riguardanti le
rispettive posizioni di chi deve dare e che ricevere (es: età o parentela).
Tale sentenza è sempre soggetta a revisione in relazione al mutamento della situazione.
Circa l’ADEMPIMENTO dell’obbligo legale degli alimenti, se non è determinato dal giudice,
l’obbligato può alternativamente scegliere se:
Mantenere l’alimentando nella propria casa provvedendo direttamente
Corrispondergli un assegno periodico anticipato.
Può darsi il caso si concorso di più obbligati o più aventi diritto. l’obbligo in concreto non
Benché astrattamente il diritto agli alimenti sorga con il bisogno,
o della costituzione in mora dell’obbligato (se
decorre prima della domanda giudiziale
l’alimentando si fa vivo solo in un tempo successivo non può pretendere gli arretrati).
Fanno eccezione gli assegni ritenuti vitali per i figli che vanno fissati anche senza richiesta.
Il diritto agli alimenti non si trova sullo stesso piano degli altri diritti patrimoniali quindi non è
vincolante un eventuale rinunzia, non sono ammessi cessione, compensazione, transazione o
compromesso.
Non è detto però che si debba assicurare la vita ad ogni costo (l’assegno prestato non può
essere chiesto di nuovo).
L’adempimento dell’obbligazione alimentare è assicurato da
sanzioni penali.
Chi si è reso colpevole di alcuni delitti decade dal diritto degli alimenti dalla persona offesa.
L’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato:
gli eredi saranno tenuti eventualmente
solo se rientranti personalmente in una categoria di obbligati. 2
IL MATRIMONIO
ART 29 Cost matrimonio riconosciuto quale fondamento della famiglia
Esso può essere inteso come ATTO giuridico e come RAPPORTO giuridico.
Circa l’ATTO, per un’opportuna
la celebrazione non è mai lasciata alla sfera esclusiva dei privati
pubblicità e per far sentire che vi sono interessi superiori a quelli degli sposi.
Il MATRIMONIO CANONICO produce effetti civili per mezzo del procedimento della trascrizione
con il quale le parti acquistano lo stesso status coniugale che avrebbero potuto conseguire con il
matrimonio civile.
Con la revisione del Concordato Lateranense dell’85 la trascrivibilità è condizionata dal rispetto dei
limiti d’età e dall’inesistenza di altri impedimenti civili inderogabili, e sono previsti altri limiti al
riconoscimento delle sentenze canoniche di nullità.
Il MATRIMONIO ACATTOLICO, celebrato da un ministro dei culti non canonici, produce effetti civili
a condizione che venga poi trascritto nei registri dello stato civile.
Nel “nulla osta” che l’ufficiale di stato civile deve rilasciare dopo l’adempimento delle formalità
preliminari, si attesta che nulla si oppone alla successiva celebrazione: il ministro del culto redige
allora l’atto di matrimonio e lo trasmette entro 5 gironi all’ufficiale di stato civile per la trascrizione.
Diversamente dal matrimonio concordatario, il matrimonio acattolico come atto è soggetto
unicamente al regime della legge statale: lo Stato si limita a riconoscere solo la forma di
celebrazione. per l’atto di matrimonio
Si riconoscono diversi regolamenti
Il matrimonio come RAPPORTO di vita è sempre e unicamente regolato dal diritto civile.
Circa il giudizio di validità la competenza spetta ai tribunali civili riguardo i matrimoni civili, alla
giurisdizione canonica riguardo i matrimoni concordatari (matrimonio cattolico trascritto nei
registridelo stato civile).
Per il divorzio lo Stato esercita giurisdizione esclusiva anche sui matrimoni concordatari.
RIASSUNTO SISTEMA MATRIMONIALE ITALIANO
può essere disciplinato dalla legge civile se celebrato dinnanzi all’ufficiale di
Il matrimonio come atto
stato civile o dinnanzi ai ministri delle confessioni acattoliche, ovvero dalla legge canonica se celebrato
in forma concordataria.
Mentre il matrimonio come rapporto giuridico è disciplinato esclusivamente dalla legge dello Stato.
A fronte della duplice disciplina dell’atto e dell’unica disciplina del rapporto, l’ordinamento prevede,
con riguardo alla forma dell’atto di celebrazione, quella civile, quella concordataria e quella acattolica.
IL MATRIMONIO COME ATTO GIURIDICO
dal concubinato è l’esistenza di un atto giuridicamente valido alla
Ciò che distingue il matrimonio
base del rapporto coniugale: la celebrazione.
Il matrimonio è un atto complesso che si allontana dalla conformazione tipica dei negozi di diritto
privato, perché una delle tre persone che lo pongono in essere è necessariamente un soggetto di
diritto pubblico.
È un atto solenne, nel quale, anzi, la forma assume rilievo particolare perché essa non è soltanto
necessaria, ma spesso è sufficiente per l’esistenza del matrimonio civile. 3
MATRIMONIO
CIVILE CANONICO
Maggiore età, salvo
autorizzazione del tribunale per i
minorenni ai maggiori di 16 anni, 16 anni per l’uomo e 14
su istanza dell’interessato e
ETÀ anni per la donna
previo accertamento della
maturità psicofisica e della
REQUISITI fondatezza delle ragioni addotte.
Vietato all’interdetto ma non Richiede solo la capacità
all’inabilitato. Può essere di intendere e di volere.
CAPACITÀ impugnato il matrimonio contratto Il matrimonio religioso
dell’interdetto non può
MENTALE dall0incapace di intendere e di
volere al momento della però venire trascritto per
celebrazione. gli effetti civili.
Si distingue il vincolo tra nubendi
che non ammette dispensa
(parentela in linea retta all’infinito
e in linea collaterale di 2° grado, Parentela in linea retta
all’infinito e in linea
affinità in linea retta derivante da
PARENTELA valido matrimonio) e quello che collaterale di 3° grado, e
AFFINITÀ E ammette dispensa con affinità in linea retta.
ADOZIONE autorizzazione del tribunale (zio e La parentela oltre il 1°
nipote, affini in linea collaterale). grado ammette dispensa.
Se la dispensa non è chiesta o
viene negata il matrimonio
contratto è annullabile.
VINCOLO DI È di impedimento ogni
PRECEDENT È di impedimento il
precedente matrimonio civilmente
E vincolo religioso.
valido.
MATRIMONIO La ratio è quella di impedire ai Costituisce una
colpevoli di un grave reato di specificazione
DELITTO giovarsi delle conseguenze del dell’impedimento
loro illecito agire (es; omicida e costituito dall’adulterio.
IMPEDIMENTI vedova della sua vittima). Sconosciuto al diritto
Il tempus lugendi (10 mesi) mira della Chiesa.
ad evitare la difficoltà di attribuire Conosce però la publica
la paternità ai figli che dovessero onesta (affinità da
LUTTO nascere. (intervallo previsto concubinato), il raptus
VEDOVILE anche dopo l’annullamento o (rapitore della donna ed
essa stessa), l’adulterio e
scioglimento e che cessa con la
nascita di un figlio). altri numerosi
impedimenti.
Riconosciuta fino alla riforma del
diritto di famiglia come inettitudine
fisica ai rapporti coniugali.
Ora è rilevante solo come vizio Conosce come causa di
nullità solo l’impotenza
errore e il matrimonio è quindi
IMPOTENZA impugnabile se si accerti che la alla congiunzione e non
parte “sana” non avrebbe prestato la sterilità.
il suo consenso se avesse
esattamente conosciuto la
situazione. 4
FORMALITÀ DELL’ATTO
I PRELIMINARI DEL MATRIMONIO consistono nelle PUBBLICAZIONI allo scopo di render noto il
l’esistenza di eventuali impedimenti sia in
progettato matrimonio, sicché se qualcuno conosce
grado di opporsi (hanno anche scopo di ostacolare decisioni precipitate).
MATRIMONIO CIVILE
per il matrimonio civile si fa con richiesta all’ufficiale di stato civile del
La pubblicazione
comune dove uno degli sposi ha la residenza (di solito quello della sposa).
Il matrimonio sarà celebrato nella casa comunale del luogo dove si è fatta la richiesta della
pubblicazione. gli sposi si presentano personalmente all’ufficiale di stato civile competente
Alla celebrazione il
quale, davanti a due testimoni, dà letture degli artt 143, 144 e 147, riceve da ciascuna delle parti la
dichiarazione di consenso, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
Viene compilato l’atto registro di stato civile.
di matrimonio che sarà poi iscritto nell’apposito
MATRIMONIO CATTOLICO
Le pubblicazioni cattoliche vengono fatte mediante affissione alle porte della chiesa
parrocchiale per almeno 8 giorni (comprese 2 domeniche successive), previo accertamento
dell’inesistenza di impedimenti da parte del parroco.
Il parroco farà poi richiesta all’ufficiale di stato civile perchè alla porta della casa comunale
venga fatta la pubblicazione civile.
Prima che il matrimonio sia celebrato, alcune persone (genitori, ascendenti o collaterali, o altri
soggetti in casi particolari come il tutore) possono avere l’interesse, o il dovere, di fare opposizioni
al presidente del tribunale del luogo di eseguita pubblicazione, aventi non più automatico effetto
sospensivo della celebrazione.
presentati atti di opposizione, e si tratta di matrimonio cattolico, l’ufficiale di
Se non vengono
certificato dell’avvenuta pubblicazione,
stato rilascia il avente natura di nulla osta alla
celebrazione con effetti civili.
Il suo rilascio comporta da parte dell’ufficiale di stato civile un impegno assoluto a trascrivere il
anche se poi apparisse l’esistenza di un impedimento: potrà solo allora
matrimonio a cui si riferisce
denunciare la circostanza per procedere all’eventuale annullamento.
La celebrazione consiste nello scambio del consenso davanti al parroco (o un suo delegato) ed
almeno due testimoni.
Una volta uniti in matrimonio secondo i rituali religiosi, perché l’atto abbia efficacia, è necessaria la
in mancanza della quale l’ufficiale
lettura degli artt 143, 144 e 147 circa gli effetti civili dell’unione,
dello stato civile dovrebbe sospendere la trascrizione dell’atto (quasi mai rispettata).
Subito dopo la celebrazione, il parroco deve redigere l’atto di matrimonio in doppio originale,
all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato
uno dei quali sarà trasmesso
celebrato, per la sua trascrizione.
Con la trascrizione a scopo di pubblicità nei registri dello stato civile, il matrimonio religioso
acquista retroattivamente efficacia civile.
MATRIMONIO ACATTOLICO (procedimento analogo)
Entro 5 giorni dalla celebrazione religiosa, il ministro del culto trasmette l’atto da lui compiuto
all’ufficiale di stato civile che lo trascriverà con effetto retroattivo alla data di celebrazione.
TRASCRIZIONE
Ha scopo pubblicitario e acquista di norma efficacia civile retroattiva.
Lo Stato non ammette la trascrizione in caso di interdizione, precedente matrimonio tra le stesse
persone o di uno dei due sposi con terza persona, o in presenza di impedimenti inderogabili.
La trascrizione può essere:
ORDINARIA, quando il matrimonio cattolico è stato preceduto dal rilascio del certificato
dell’avvenuto pubblicazione l’atto viene trasmesso dal parroco entro i 5 giorni
e dalla
celebrazione.
Gli effetti della trascrizione retroagiscono alla celebrazione.
l’ufficiale di stato civile, pur avendo ricevuto l’atto
RITARDATA, quando del parroco entro 5
ritarda l’esecuzione.
giorni, ne 5
l’atto di matrimonio non viene trasmesso entro 5 giorni,
TARDIVA, quando può essere trascritto
su richiesta di entrambi i contraenti (o uno di essi senza l’opposizione dell’altro), a condizione
che ambedue gli sposi abbiano conservato lo stato libero ininterrottamente dalla celebrazione
alla richiesta di trascrizione e che non vengano pregiudicati diritti acquistati da terzi.
Gli effetti della trascrizione retroagiscono alla celebrazione, facendo salvi però i diritti nel
frattempo acquisiti dai terzi.
STRAORDINARIA, quando il matrimonio non fosse stato preceduto della pubblicazione civile
(l’ammissione di tale trascrizione è discussa in dottrina).
PROVE DEL MATRIMONIO
La legge limita rigorosamente l’attribuzione del chi presenti l’atto di
diritto di stato coniugale a
celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
in un complesso di circostanze dalle quali l’esperienza della vita
Il possesso di sta
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