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Capo I - Il diritto privato in generale

I. Concetto del diritto e partizioni fondamentali

L’infinita serie di relazioni richiede un’organizzazione secondo principi che si traducono in norme. Il diritto rappresenta quel principio di coesione senza il quale la società civile si dissolverebbe nell’anarchia. Diritto oggettivo è il termine usato per indicare la norma. Diritto soggettivo è il termine usato per indicare i poteri attribuiti ai soggetti di agire per il soddisfacimento dei propri interessi.

L’insieme delle norme giuridiche vigenti in una comunità costituisce un ordinamento giuridico. Esistono diversi ordinamenti giuridici: oltre all’ordinamento statale, esiste l’ordinamento internazionale, della Chiesa e, per l’Unione Europea, l’ordinamento comunitario.

I regolamenti e le direttive CE vengono integralmente pubblicate anche nella nostra Gazzetta Ufficiale. I regolamenti sono immediatamente vincolanti per gli Stati e i cittadini; le direttive devono essere attuate a cura degli Stati membri, ma non sono direttamente vincolanti per i cittadini. Le altre fonti dell’Unione sono le decisioni, raccomandazioni e pareri, anche se queste ultime non sono giuridicamente vincolanti.

Il comando giuridico, rispetto ad altre norme, ha tre caratteristiche fondamentali:

  • Alterità del diritto: tra i componenti della società si stabiliscono relazioni giuridiche, il cui contenuto è dato da una serie di obblighi e diritti.
  • Statualità del diritto: a) lo Stato crea le norme obbligatorie e le sue parole sono comandi; b) lo Stato garantisce l’osservanza del diritto.
  • Obbligatorietà del diritto: mezzo per costringere gli egoismi e le passioni individuali; le sanzioni che derivano dalla non osservanza della legge sono varie e diverse.

Certezza del diritto implica la conoscibilità delle norme da seguire.

Istituto giuridico è formato dal raggruppamento dei precetti in complessi di disposizioni che hanno per oggetto la disciplina di uno stesso rapporto. I vari istituti giuridici che hanno stessa materia o struttura costituiscono insieme le diverse parti del diritto.

Diritto pubblico regola l’organizzazione dello stato, ma anche i rapporti che intercorrono tra questo o altri enti pubblici e un soggetto privato. Il rapporto non è paritario, poiché si intende di maggior peso l’interesse della comunità rappresentato dalla figura dello Stato o dell’ente.

Diritto privato regola i rapporti tra due soggetti privati; in questo caso, il rapporto tra le parti è paritario.

Diritto naturale è il complesso di regole che nella elaborazione dello spirito umano si vogliono scaturire dall’intrinseca natura dei rapporti di coesistenza, pur senza essere maturate nella volontà di un legislatore.

II. Le fonti del diritto oggettivo interno

Fonti di cognizione indicano i testi che contengono le norme giuridiche; una fonte di cognizione ufficiale è la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Fonti di produzione sono qualsiasi atto o fatto abilitato dall’ordinamento a produrre o modificare norme giuridiche. La fonte più importante del nostro ordinamento è la Costituzione.

La legge in generale è la fonte di produzione più importante, espressione della volontà dello Stato. Ci sono però solo determinate materie in cui la legislazione statale ha competenza esclusiva, ad esempio per la materia dell’ordinamento civile.

Testo unico è essenzialmente una raccolta di leggi già in vigore, fatto per facilitarne la conoscenza e l’applicazione. Codici sono testi organici che hanno valore normativo di per sé, senza riferimento a leggi precedenti. La redazione di testi unici e codici, per la sua complessità, è delegata dal Parlamento al Governo, con le linee guida per la compilazione di tali atti.

  • 1865: Primo Codice Civile;
  • 1931: Codice Penale;
  • 1989: Codice di Procedura Penale;
  • 1942: Codice Civile, Codice della Navigazione, Legge Fallimentare, Codice di Procedura Civile.

Legge comunitaria annuale deve contenere:

  • Disposizioni abrogative o modificative di disposizioni statali in contrasto con obblighi derivanti dall’Unione Europea.
  • Disposizioni abrogative o modificative di disposizioni statali oggetto di procedure di infrazione.
  • Disposizioni occorrenti per dare attuazione agli atti dell’Unione.
  • Disposizioni che autorizzino il Governo ad attuare in via regolamentare le decisioni.
  • Disposizioni occorrenti per dare attuazione a trattati internazionali stipulati dall’Unione.
  • Disposizioni che individuano i principi fondamentali per le regioni autonome, che mediante atti normativi regionali danno attuazione a atti comunitari.
  • Disposizioni che delegano al Governo l’emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali rivolte alle regioni o province autonome che violano le disposizioni comunitarie recepite.

Regolamenti sono fonti secondarie adottati dagli organi del potere esecutivo o da altre autorità nei limiti in cui è loro attribuita un’autonoma potestà amministrativa. I regolamenti possono essere adottati oltre che dallo Stato, anche da Regioni, Province, Comuni o città metropolitane. Accanto allo Stato esistono Autorità Indipendenti che hanno per lo più l’obbligo di vigilare sull’attuazione delle norme.

La materia del lavoro è tutelata dalla Costituzione. Accanto agli articoli della Costituzione, disciplina tale materia la legge del 20 maggio 1970, n. 300, nota come Statuto dei lavoratori.

Uso è la regola di condotta osservata uniformemente e costantemente dai membri di una società con la convinzione di obbedire a un imperativo giuridico. Caratteri dell’uso:

  • Costanza;
  • Generalità;
  • Durata;
  • Convinzione di osservare un precetto giuridico.

Per le materie di cui esiste una disciplina legislativa o regolamentare, gli usi hanno efficacia solamente se espressamente richiamati. Gli usi accertati sono esistenti fino a prova contraria (art. 9 disp. prel.). La sentenza del giudice è vincolante solamente nei confronti delle parti circa il loro rapporto controverso. Le sentenze delle corti più alte hanno però anche un'importante forza persuasiva. Gli studiosi di diritto hanno un compito di guida nell’applicazione delle leggi.

III. Le fonti del diritto comunitario

Integrazione europea: tappe del processo di integrazione:

  • 1951: Trattato istitutivo della CECA;
  • 1957: Due Trattati di Roma;
  • 1986: Atto Unico Europeo;
  • 1992: Trattato di Maastricht;
  • 2001: Trattato di Nizza.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea:

  • Diritti della persona;
  • Libertà;
  • L'uguaglianza;
  • La solidarietà;
  • La cittadinanza;
  • La giustizia.

Pilastri dell’Unione:

  • Dimensione Comunitaria;
  • Politica estera e sicurezza comune;
  • Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

La realizzazione degli obiettivi che attengono al primo pilastro è affidata alle istituzioni comunitarie: Consiglio, Commissione, Parlamento, Corte di Giustizia, Tribunale di Primo Grado e Corte dei Conti. Il Consiglio è l’organo che ha il potere normativo primario e a seconda della rilevanza della materia le sue votazioni si svolgono per maggioranza semplice, maggioranza qualificata, unanimità. Alla Commissione spetta il compito di proporre l’adozione di determinati atti. Il Parlamento invece opera assieme al Consiglio e alla Commissione, inizialmente aveva poteri molto limitati, che col tempo diventano però sempre più importanti. Alla Corte di Giustizia spetta il compito di assicurare il rispetto del diritto comunitario nella sua interpretazione ed applicazione; dal 1989 accanto alla Corte opera il Tribunale di Primo Grado.

Gli atti dell’Unione Europea sono disciplinati dall’art. 249 del Trattato CE, che riconosce atti vincolanti (regolamenti, direttive e decisioni) e atti non vincolanti (raccomandazioni e pareri). La legge La Pergola definiva diverse modalità di attuazione del diritto comunitario all’ordinamento interno:

  • Emanazione di disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con obblighi derivanti dal diritto comunitario;
  • Conferimento al governo della delega legislativa;
  • Attuazione con atti amministrativi.

Con la sentenza n. 170/84, la Corte Costituzionale ha affermato il principio della prevalenza del diritto comunitario e la correlativa disapplicazione del diritto interno contrastante.

IV. L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio

Legge nello spazio: il principio generale è quello della territorialità della legge; nelle fattispecie particolari però si attua una compensazione tra vari ordinamenti. A questo proposito si riconoscono nell’ordinamento italiano norme che stabiliscono quando si debba applicare il diritto italiano e norme di rinvio che stabiliscono in altri casi l’applicazione del diritto straniero. Il sistema italiano del diritto internazionale privato è disciplinato dalla legge 218/1995.

Legge nel tempo: una qualsiasi legge, dopo la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale; dopo la pubblicazione devono passare 15 giorni prima che tale legge entri in vigore (vacatio legis). Una volta entrata in vigore deve essere conosciuta ed applicata da tutti (ignorantia legis non excusat). Una legge può essere abrogata ex nunc, per dichiarazione espressa del legislatore o in seguito a referendum popolare, o semplicemente perché sostituita da una legge più recente.

Irretroattività: una legge è irretroattiva quando i suoi effetti non riguardano il periodo precedente la sua entrata in vigore. Spesso il legislatore accompagna la nuova legge con disposizioni transitorie.

V. Le norme giuridiche e loro classificazione

Secondo il contenuto della norma, le norme solitamente si distinguono in precettive, proibitive e permissive. Inoltre, si distinguono norme cogenti (imperative, assolute o di ordine pubblico) e relative; a loro volta, le norme relative si distinguono in norme dispositive (regolano un rapporto permettendo che una diversa volontà delle parti possa disciplinarlo diversamente), o norme suppletive (regolano un rapporto qualora manchi totalmente la volontà delle parti).

L’obbligatorietà del diritto si manifesta tramite le sanzioni. Le sanzioni possono essere di esecuzione e pena.

Norme primarie sono le norme che pongono la regola; norme secondarie stabiliscono la sanzione. Norme perfette sono munite di un’adeguata sanzione, mentre norme imperfette prevedono doveri non sanzionati.

Diritto materiale consiste nel complesso di norme destinate a regolare un rapporto di vita; diritto strumentale detta le regole per l’attuazione del comando giuridico. Diritto comune contiene le norme dettate per tutti i rapporti di un determinato tipo; diritto speciale forma un insieme proprio e caratteristico che soddisfa particolari esigenze della vita, e se c’è un diritto speciale, le sue norme prevalgono su quelle di diritto comune.

Diritto eccezionale devia dai principi che reggono tutto un ramo del diritto o un istituto giuridico (art. 14 disp. prel.: “le leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”).

Giurisdizione: l’attività giurisdizionale è posta in essere dalla magistratura; esistono vari gradi e diversi ruoli della magistratura, nella normalità il diritto civile sottostà a una giurisdizione ordinaria, fatta eccezione per alcuni casi. Per quanto riguarda invece i rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione, per queste controversie si parla di giurisdizione amministrativa di annullamento.

VI. Applicazione, interpretazione e integrazione delle norme giuridiche

Dottrinale: fatta dagli studiosi del diritto per fini scientifici, didattici o anche pratici;

Giudiziale: ad opera del giudice;

Autentica: ad opera del legislatore.

Per interpretare la scrittura di una norma si utilizzano due metodi: metodo letterale e logico. Il metodo letterale ricerca il significato proprio delle parole nella loro connessione; a seguito dell’interpretazione letterale però c’è bisogno dell’interpretazione logica, che ci darà la voluntas legis. L’interpretazione storica avviene mediante il criterio storico e sistematico.

Criterio storico: il contenuto di una norma è spesso il risultato di una lunga elaborazione storica; accanto alla storicità del diritto, l’interprete della norma deve fare anche un lavoro di comparazione, poiché molte norme derivano da precedenti consuetudini di diversi ordinamenti (il primo codice civile deriva ad esempio dal Codice Napoleone).

Criterio sistematico: una norma non va mai interpretata senza essere messa in relazione con tutte le altre norme che compongono un ordinamento. A seconda dei risultati, l’interpretazione può essere:

  • Dichiarativa quando l’interpretazione letterale coincide con quella logica;
  • Estensiva quando il significato dell’interpretazione letterale viene ampliato dall’interpretazione logica;
  • Restrittiva quando il significato dell’interpretazione letterale viene ristretto dall’interpretazione logica.

Nel caso dell’interpretazione restrittiva e estensiva il comando della legge non viene alterato dall’arbitrio dell’interprete, ma viene inteso meglio, correggendone un’imperfetta manifestazione.

Analogia: nel caso in cui un caso non sia disciplinato da alcuna norma, il giudice dovrà applicare a quel caso una norma che disciplina una fattispecie simile. Criteri di applicazione dell’analogia:

  • Il caso deve essere assolutamente non previsto;
  • Deve esistere almeno un elemento d’identità tra il caso previsto e quello non previsto;
  • L’identità tra i due casi deve riguardare l’elemento in vista del quale il legislatore ha formulato la regola che disciplina il caso previsto e pertanto ne costituisce la ratio.

L’analogia si differenzia dall’interpretazione estensiva per i seguenti motivi:

  1. Per invocare l’analogia c’è bisogno della mancanza di una specifica volontas legis.
  2. L’interpretazione serve a conoscere ciò che il legislatore ha pensato, l’analogia serve a conoscere ciò che il legislatore avrebbe pensato.
  3. L’analogia scopre nuove norme.
  4. L’analogia non è applicabile alle norme penali ed eccezionali, mentre l’interpretazione si.

VII. Il diritto soggettivo e i doveri giuridici

Soggetto del diritto è prima di tutto la persona umana, ci sono però anche enti e organizzazioni collettive che posseggono la qualifica di soggetto giuridico. Il diritto soggettivo è costituito da un potere, attribuito alla volontà del soggetto e garantito dall’ordinamento giuridico, per conseguire il soddisfacimento dei propri interessi.

Interesse legittimo: si parla di interesse legittimo da parte di un cittadino nei confronti della mancata correttezza nell’operato della pubblica amministrazione; il ricorso doveva essere presentato al TAR, ma il giudice amministrativo non aveva il potere di obbligare la pubblica amministrazione al pagamento di un risarcimento, per ottenerlo bisognava rivolgersi al giudice ordinario. Questa disciplina è stata profondamente modificata:

D. lgs. n. 80/1998: il legislatore ha attribuito al giudice amministrativo il potere di condannare la P.A. al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 500/1999, sostenne che è risarcibile quel danno che presenta le caratteristiche dell’ingiustizia, in quanto lesivo di interessi ai quali l’ordinamento attribuisce rilevanza, tale diritto, al pari di qualsiasi diritto di obbligazione, poteva esser fatto valere di fronte al giudice ordinario. La legge n. 205/2000 stabilì in materia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Gli interessi legittimi sono tutelati solamente quando coincidono con interessi pubblici.

Interesse diffuso: interesse che riguarda la comunità nel suo complesso (tutela del consumatore).

Potestà: potere-dovere, attribuito al singolo per il soddisfacimento di interessi che non sono suoi.

Diritti potestativi: non attribuiscono al titolare un’immediata signoria su una cosa, né una posizione di pretesa rispetto ai singoli obbligati; nel caso in cui vengano manifestati i diritti potestativi, mediante la volontà del titolare, chi subisce l’azione non deve e non può fare alcunché (es. diritto di prelazione).

Non esiste diritto senza obbligo e non esiste obbligo senza diritto. Onere consiste nel sacrificio dell’interesse proprio imposto con riguardo al soddisfacimento di un altro interesse proprio.

Potere di azione: il potere di azione consiste nel potere che un individuo ha di chiedere l’intervento dello Stato in sua difesa. Il processo è lo strumento mediante il quale viene dato a ciascuno tutto ciò che il diritto sostanziale gli riconosce.

Eccezioni: in senso generico si parla di eccezione per indicare ogni mezzo addotto al fine di contestare il fondamento di una domanda in giudizio.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pesa-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Troiano Stefano.
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