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IL CONSENSO

L’art. 1325 indica come requisiti principali del contratto: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e

la forma quando è prescritta a pena di nullità. Il contratto, secondo la moderna regola del

consensualismo, è formato quando c’è il consenso di tutte le parti.

Il contratto che risulta dall’accordo tra due o più dichiarazioni di volontà è un solo negozio (diverso

dall’incontro di due negozi unilaterali) e la volontà rilevante in un contratto è quella comune in cui si

fondono la proposta e l’accettazione. La pluralità delle parti deve esser sia in senso sostanziale, sia

in senso formale, così l’art. 1395 dichiara annullabile il contratto con se stesso, anche se questa

regola non si applica in due ipotesi:

Quando ci sia un’autorizzazione specifica del rappresentato.

1. Quando il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di

2. conflitto.

LA FORMAZIONE DEL CONSENSO E LA PERFEZIONE DEL CONTRATTO

Per arrivare all’accordo sono necessari la proposta e l’accettazione.

PROPOSTA è la dichiarazione che contiene tutti gli elementi del contratto, emessa

!

manifestando un’intenzione di obbligarsi.

ACCETTAZIONE dichiarazione diretta al proponente, essa deve essere definitiva,

!

incondizionata e pienamente conforme alla proposta.

Tra proposta e accettazione deve esistere una correlazione finale, cioè una direzione allo stesso

fine. Una volta fatta la proposta, l’accettazione varrà a perfezionare il contratto purché arrivi

entro un congruo termine, che sarà stabilito dal proponente o quello ordinariamente necessario

secondo la natura degli affari o secondo gli usi.

Il contratto è concluso (art. 1326) nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza

dell’accettazione dell’altra parte. Proposta, accettazione, revoca e ogni altra dichiarazione

recettizia si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se

questi non prova di esser stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. In alcuni

contratti con l’esecuzione diretta da parte del destinatario della proposta si presume

l’accettazione, sempreché ciò sia stato richiesto dal proponente o sia conforme agli usi.

La proposta può esser fatta con un’offerta al pubblico che contenga tutti gli elementi del contratto

alla cui conclusione è diretta; se mancano questi elementi non si ha proposta, ma invito a fare delle

proposte.

Fino al momento in ci il contratto si perfeziona il proponente può revocare la proposta e

l’accettante può revocare l’accettazione. La proposta può esser revocata anche dopo l’accettazione,

purché la revoca sia emessa e trasmessa prima che il proponente giunga a conoscenza

dell’accettazione.

La revoca dell’accettazione deve giungere a destinazione prima dell’accettazione (quando ad

esempio dopo aver spedito l’accettazione per lettera, si provvede alla revoca mediate contrordine

telefonico o telegrafico.

L’irrevocabilità della proposta può risultare da un atto unilaterale o da un contratto. Nel primo caso

è il proponente che si impegna a non revocare la propria proposta per un certo periodo di tempo;

Appunti Trabucchi Pagina  14

nel secondo caso in un contratto le parti convengono che l’una di esse rimane vincolata alla propria

dichiarazione e l’altra ha facoltà di accettarla o meno (art. 1331).

È previsto anche un terzo caso, di irrevocabilità, che deriva direttamente dalla legge, è tale la

proposta diretta alla conclusione di ogni contratto che obblighi solo il proponente.

La revoca della proposta o della accettazione rientrano nel normale libero svolgimento della

contrattazione.

L’art. 1333, co. 2, stabilisce che se il destinatario non rifiuta la proposta entro il termine richiesto

dalla natura dell’affare o dagli usi, il contratto è concluso.

Nei contratti reali, per il formarsi del contratto, si richiede in aggiunta allo scambio dei consensi

anche la consegna della cosa.

LE TRATTATIVE E IL CONTRATTO PRELIMINARE

Il consenso non è sempre raggiunto direttamente mediante lo scambio di proposta e accettazione.

Si può cominciare mediante una lettera di intenti, successivamente si procede con un progetto di

contratto, si prosegue con una minuta di contratto e poi con un preliminare.

Il contratto preliminare è un vero contratto dal quale sorgono le obbligazione dalle parti, suo

facere

diretto contenuto è l’obbligazione di un , di un consenso a prestare.

Questo tipo di preliminare, definito preliminare proprio, si distingue dal preliminare improprio,

poiché quest’ultimo che consiste in un contratto definitivo di immediata efficacia, con l’impegno di

riprodurre il consenso in una forma particolare: c.d. preliminare improprio, detto anche

compromesso.

L’art. 1351 contiene una disposizione sulla forma del contratto preliminare proprio: per la sua

validità è necessaria la stessa forma che la legge richiede per il contratto definitivo.

Quando si tratta di un preliminare proprio la parte disposta ad adempiere puà chiedere una

sentenza, la quale produrrà gli effetti del contratto che non viene concluso per il rifiuto della

controparte di prestare il suo consenso.

IN CONTRAHENDO”

LA BUONA FEDE “ E LA RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE

L’art. 1337 costituisce applicazione specifica del più generale principio di correttezza che è diretto

a improntare dello spirito di buona fede tutto il campo delle obbligazioni. Ricorre in una forma di

“in contrahendo”

responsabilità la parte che si sia comportata scorrettamente nella fase

preparatoria per la conclusione dell’accordo.

culpa in contrahendo

La o responsabilità precontrattuale, si può avere in varie ipotesi, alcune di

queste sono espressamente indicate dalla legge, altre rientrano nella generale previsione legislativa

dell’art. 1337.

Ai sensi dell’art. 1338 si prevede che la parte che non comunichi all’altra l’esistenza di una causa di

invalidità del contratto sia tenuta a risarcire il danno che la controparte abbia sofferto per aver

confidato, senza colpa, nella validità del contratto.

L’interesse negativo corrisponde alla diminuzione patrimoniale che il soggetto non avrebbe subito

se non avesse contratto o non avesse fatto affidamento sullo stato delle trattative (danno

emergente) e al vantaggio che perciò avrebbe altrimenti conseguito con altro contratto (lucro

cessante).

OGGETTO E CONTENUTO DEL CONTRATTO. LA QUALIFICAZIONE

Oggetto del contratto e oggetto dell’obbligazione sono concetti assai vicini tra loro, quando

un’obbligazione deriva da un contratto, oggetto della prestazione e oggetto del contratto fanno

riferimento allo stesso bene. L’impossibilità originaria del contratto porta alla sua nullità,

l’impossibilità sopravvenuta non imputabile che importa, secondo le circostanze, estinzione

dell’obbligazione oppure risoluzione del contratto. È valido il contratto che ha per oggetto cose

future, sono nulli i contratti su future successioni, o donazioni di cose future.

La legge si applica alle situazioni oggettive e il giudice deve procedere d’ufficio alla qualificazione,

anche perché è suo compito vigilare sull’applicazione delle norme imperative o, qualora richieste,

delle norme suppletive. Il giudice dovrà valutare l’intenzione non secondo il termine utilizzato, ma

secondo il contenuto dell’accordo.

LA LIBERTA’ CONTRATTUALE ED I LIMITI DI FONTE LEGALE E NEGOZIALE

In linea di principio i privati sono liberi di stabilire se, con chi e a quali condizioni contrarre. In

alcuni casi la libertà di decidere se emettere o meno la dichiarazione di volontà destinata a dar vita

all’unitario negozio contrattuale è sottoposta a delle limitazioni, che possono essere legali o

Appunti Trabucchi Pagina  15

negoziali. (v. meglio libro p.184)

LA DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le condizioni generali di contratto sono le clausole predisposte unilateralmente per disciplinare in

modo uniforme una pluralità indefinita di rapporti contrattuali dello stesso tipo.

Ai sensi dell’art. 1341, co. 1, c.c. affinché le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti

producano effetti nei confronti dell’altro, necessario e sufficiente è che quest’ultimo, al momento

della conclusione del contratto, sia stato posto in condizione di conoscerne i contenuto usando

l’ordinaria diligenza, se ciò avviene le clausole predisposte entrano a far parte del regolamento

negoziale.

Il codice civile ha stabilito che tutta una serie di clausole, ritenute particolarmente gravose ed

elencate nel 2° co., art. 1341, abbisognano, per produrre effetto nei confronti del contraente che

abbia aderito alle condizioni generali del contratto nelle quali esse siano inserite, di essere

specificamente approvate per iscritto da parte di quest’ultimo. È sufficiente un’unica

sottoscrizione in calce ad una dichiarazione prestampata recante la manifestazione della sua

volontà di accettare tutte le clausole vessatorie presenti nel regolamento negoziale. Ove l’aderente

non abbia appositamente sottoscritto le clausole in questione, si devono ritenere nulle.

Il Codice civile non autorizza l’autorità giudiziaria a dichiarare inefficaci le clausole, validamente

inserite in condizioni generali di contratto, che arrecano all’aderente svantaggi sproporzionati ed

ingiustificati. La disciplina delle condizioni generali di un contratto si conclude con due regole di

interpretazione, v. artt. 1342, co. 1 e 1370.

LE LIMITAZIONI APPOSTE ALL’AUTONOMIA PRIVATA PER UN’ESIGENZA DI GIUSTIZIA

aequalitas contrahentium

Di fondamentale importanza è il principio dell’ , per il quale ad esempio dal

fatto che l’usura è considerata reato (art. 644 c.p.) si deduce la nullità radicale dei contratti

derivanti dallo sfruttamento di situazioni che abbiano permesso un insopportabile squilibrio tra

prestazione e controprestazione.

GLI EFFETTI DEL CONTRATTO E LA SUA ESECUZIONE

Il contratto, dice l’art. 1372, ha forza di legge tra le parti. Il contratto è contemporaneamente un

atto giuridico e un regolamento.

A seconda degli effetti del contratto si fa distinzione tra contratti obbligatori e contratti con

efficacia reale.

La legge adotta i seguenti diversi criteri per dirimere il conflitto tra più aventi causa dallo stesso

autore:

Se si tratta di acquisto di un diritto immobiliare, è p

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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pesa-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Troiano Stefano.