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IL CONSENSO
L’art. 1325 indica come requisiti principali del contratto: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e
la forma quando è prescritta a pena di nullità. Il contratto, secondo la moderna regola del
consensualismo, è formato quando c’è il consenso di tutte le parti.
Il contratto che risulta dall’accordo tra due o più dichiarazioni di volontà è un solo negozio (diverso
dall’incontro di due negozi unilaterali) e la volontà rilevante in un contratto è quella comune in cui si
fondono la proposta e l’accettazione. La pluralità delle parti deve esser sia in senso sostanziale, sia
in senso formale, così l’art. 1395 dichiara annullabile il contratto con se stesso, anche se questa
regola non si applica in due ipotesi:
Quando ci sia un’autorizzazione specifica del rappresentato.
1. Quando il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di
2. conflitto.
LA FORMAZIONE DEL CONSENSO E LA PERFEZIONE DEL CONTRATTO
Per arrivare all’accordo sono necessari la proposta e l’accettazione.
PROPOSTA è la dichiarazione che contiene tutti gli elementi del contratto, emessa
!
manifestando un’intenzione di obbligarsi.
ACCETTAZIONE dichiarazione diretta al proponente, essa deve essere definitiva,
!
incondizionata e pienamente conforme alla proposta.
Tra proposta e accettazione deve esistere una correlazione finale, cioè una direzione allo stesso
fine. Una volta fatta la proposta, l’accettazione varrà a perfezionare il contratto purché arrivi
entro un congruo termine, che sarà stabilito dal proponente o quello ordinariamente necessario
secondo la natura degli affari o secondo gli usi.
Il contratto è concluso (art. 1326) nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza
dell’accettazione dell’altra parte. Proposta, accettazione, revoca e ogni altra dichiarazione
recettizia si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se
questi non prova di esser stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. In alcuni
contratti con l’esecuzione diretta da parte del destinatario della proposta si presume
l’accettazione, sempreché ciò sia stato richiesto dal proponente o sia conforme agli usi.
La proposta può esser fatta con un’offerta al pubblico che contenga tutti gli elementi del contratto
alla cui conclusione è diretta; se mancano questi elementi non si ha proposta, ma invito a fare delle
proposte.
Fino al momento in ci il contratto si perfeziona il proponente può revocare la proposta e
l’accettante può revocare l’accettazione. La proposta può esser revocata anche dopo l’accettazione,
purché la revoca sia emessa e trasmessa prima che il proponente giunga a conoscenza
dell’accettazione.
La revoca dell’accettazione deve giungere a destinazione prima dell’accettazione (quando ad
esempio dopo aver spedito l’accettazione per lettera, si provvede alla revoca mediate contrordine
telefonico o telegrafico.
L’irrevocabilità della proposta può risultare da un atto unilaterale o da un contratto. Nel primo caso
è il proponente che si impegna a non revocare la propria proposta per un certo periodo di tempo;
Appunti Trabucchi Pagina 14
nel secondo caso in un contratto le parti convengono che l’una di esse rimane vincolata alla propria
dichiarazione e l’altra ha facoltà di accettarla o meno (art. 1331).
È previsto anche un terzo caso, di irrevocabilità, che deriva direttamente dalla legge, è tale la
proposta diretta alla conclusione di ogni contratto che obblighi solo il proponente.
La revoca della proposta o della accettazione rientrano nel normale libero svolgimento della
contrattazione.
L’art. 1333, co. 2, stabilisce che se il destinatario non rifiuta la proposta entro il termine richiesto
dalla natura dell’affare o dagli usi, il contratto è concluso.
Nei contratti reali, per il formarsi del contratto, si richiede in aggiunta allo scambio dei consensi
anche la consegna della cosa.
LE TRATTATIVE E IL CONTRATTO PRELIMINARE
Il consenso non è sempre raggiunto direttamente mediante lo scambio di proposta e accettazione.
Si può cominciare mediante una lettera di intenti, successivamente si procede con un progetto di
contratto, si prosegue con una minuta di contratto e poi con un preliminare.
Il contratto preliminare è un vero contratto dal quale sorgono le obbligazione dalle parti, suo
facere
diretto contenuto è l’obbligazione di un , di un consenso a prestare.
Questo tipo di preliminare, definito preliminare proprio, si distingue dal preliminare improprio,
poiché quest’ultimo che consiste in un contratto definitivo di immediata efficacia, con l’impegno di
riprodurre il consenso in una forma particolare: c.d. preliminare improprio, detto anche
compromesso.
L’art. 1351 contiene una disposizione sulla forma del contratto preliminare proprio: per la sua
validità è necessaria la stessa forma che la legge richiede per il contratto definitivo.
Quando si tratta di un preliminare proprio la parte disposta ad adempiere puà chiedere una
sentenza, la quale produrrà gli effetti del contratto che non viene concluso per il rifiuto della
controparte di prestare il suo consenso.
IN CONTRAHENDO”
LA BUONA FEDE “ E LA RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
L’art. 1337 costituisce applicazione specifica del più generale principio di correttezza che è diretto
a improntare dello spirito di buona fede tutto il campo delle obbligazioni. Ricorre in una forma di
“in contrahendo”
responsabilità la parte che si sia comportata scorrettamente nella fase
preparatoria per la conclusione dell’accordo.
culpa in contrahendo
La o responsabilità precontrattuale, si può avere in varie ipotesi, alcune di
queste sono espressamente indicate dalla legge, altre rientrano nella generale previsione legislativa
dell’art. 1337.
Ai sensi dell’art. 1338 si prevede che la parte che non comunichi all’altra l’esistenza di una causa di
invalidità del contratto sia tenuta a risarcire il danno che la controparte abbia sofferto per aver
confidato, senza colpa, nella validità del contratto.
L’interesse negativo corrisponde alla diminuzione patrimoniale che il soggetto non avrebbe subito
se non avesse contratto o non avesse fatto affidamento sullo stato delle trattative (danno
emergente) e al vantaggio che perciò avrebbe altrimenti conseguito con altro contratto (lucro
cessante).
OGGETTO E CONTENUTO DEL CONTRATTO. LA QUALIFICAZIONE
Oggetto del contratto e oggetto dell’obbligazione sono concetti assai vicini tra loro, quando
un’obbligazione deriva da un contratto, oggetto della prestazione e oggetto del contratto fanno
riferimento allo stesso bene. L’impossibilità originaria del contratto porta alla sua nullità,
l’impossibilità sopravvenuta non imputabile che importa, secondo le circostanze, estinzione
dell’obbligazione oppure risoluzione del contratto. È valido il contratto che ha per oggetto cose
future, sono nulli i contratti su future successioni, o donazioni di cose future.
La legge si applica alle situazioni oggettive e il giudice deve procedere d’ufficio alla qualificazione,
anche perché è suo compito vigilare sull’applicazione delle norme imperative o, qualora richieste,
delle norme suppletive. Il giudice dovrà valutare l’intenzione non secondo il termine utilizzato, ma
secondo il contenuto dell’accordo.
LA LIBERTA’ CONTRATTUALE ED I LIMITI DI FONTE LEGALE E NEGOZIALE
In linea di principio i privati sono liberi di stabilire se, con chi e a quali condizioni contrarre. In
alcuni casi la libertà di decidere se emettere o meno la dichiarazione di volontà destinata a dar vita
all’unitario negozio contrattuale è sottoposta a delle limitazioni, che possono essere legali o
Appunti Trabucchi Pagina 15
negoziali. (v. meglio libro p.184)
LA DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto sono le clausole predisposte unilateralmente per disciplinare in
modo uniforme una pluralità indefinita di rapporti contrattuali dello stesso tipo.
Ai sensi dell’art. 1341, co. 1, c.c. affinché le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti
producano effetti nei confronti dell’altro, necessario e sufficiente è che quest’ultimo, al momento
della conclusione del contratto, sia stato posto in condizione di conoscerne i contenuto usando
l’ordinaria diligenza, se ciò avviene le clausole predisposte entrano a far parte del regolamento
negoziale.
Il codice civile ha stabilito che tutta una serie di clausole, ritenute particolarmente gravose ed
elencate nel 2° co., art. 1341, abbisognano, per produrre effetto nei confronti del contraente che
abbia aderito alle condizioni generali del contratto nelle quali esse siano inserite, di essere
specificamente approvate per iscritto da parte di quest’ultimo. È sufficiente un’unica
sottoscrizione in calce ad una dichiarazione prestampata recante la manifestazione della sua
volontà di accettare tutte le clausole vessatorie presenti nel regolamento negoziale. Ove l’aderente
non abbia appositamente sottoscritto le clausole in questione, si devono ritenere nulle.
Il Codice civile non autorizza l’autorità giudiziaria a dichiarare inefficaci le clausole, validamente
inserite in condizioni generali di contratto, che arrecano all’aderente svantaggi sproporzionati ed
ingiustificati. La disciplina delle condizioni generali di un contratto si conclude con due regole di
interpretazione, v. artt. 1342, co. 1 e 1370.
LE LIMITAZIONI APPOSTE ALL’AUTONOMIA PRIVATA PER UN’ESIGENZA DI GIUSTIZIA
aequalitas contrahentium
Di fondamentale importanza è il principio dell’ , per il quale ad esempio dal
fatto che l’usura è considerata reato (art. 644 c.p.) si deduce la nullità radicale dei contratti
derivanti dallo sfruttamento di situazioni che abbiano permesso un insopportabile squilibrio tra
prestazione e controprestazione.
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO E LA SUA ESECUZIONE
Il contratto, dice l’art. 1372, ha forza di legge tra le parti. Il contratto è contemporaneamente un
atto giuridico e un regolamento.
A seconda degli effetti del contratto si fa distinzione tra contratti obbligatori e contratti con
efficacia reale.
La legge adotta i seguenti diversi criteri per dirimere il conflitto tra più aventi causa dallo stesso
autore:
Se si tratta di acquisto di un diritto immobiliare, è p