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Negozi tra vivi e mortis causa

Si parla di negozi mortis causa quando la morte è considerata presupposto necessario per l'efficacia dell'atto come momento a partire da cui l'atto avrà effetti e come fatto che determina quella situazione che il negozio mira a regolare. A questi si contrappongono tutti gli altri negozi tra vivi.

Negozi unilaterali, bilaterali e plurilaterali

Secondo il numero delle parti si distinguono negozi:
  • Unilaterali: dichiarazioni di volontà provenienti da una sola parte (es: disdetta)
  • Bilaterali: dichiarazioni di volontà provenienti da due parti distinte (es: vendita)
  • Plurilaterali: dichiarazioni di volontà provenienti da più parti (es: contratto di società)

Negozi solenni e non solenni

Ciò che fa la differenza è il fatto che, per la validità del negozio solenne, la legge prescrive una forma determinata, in mancanza della quale, il negozio è radicalmente nullo (il

Il principio generale è la libertà di forma, le restrizioni sono eccezioni). NEGOZI GRATUITI E NEGOZI ONEROSI Con gli atti a titolo gratuito, un soggetto concede ad un altro dei vantaggi senza corrispettivo (es: donazioni), che c'è invece negli atti onerosi (es: compravendita).

NEGOZI DI AMMINISTRAZIONE E DI DISPOSIZIONE l'effettiva sostanza del Si distinguono gli atti di ordinaria amministrazione, con cui si conserva patrimonio limitandosi a trarne i frutti, e quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione, che implicano un mutamento elencati nell'art 375 e Fra questi ultimi sono particolarmente rilevanti gli atti di disposizione, sottoposti a uno speciale più rigoroso regime (es: vendita di beni immobili).

IL CONTENUTO E GLI ELEMENTI DEL NEGOZIO GIURIDICO Riguardo all'oggetto della volizione negoziale si distingue il negozio come: Atto: diretto alla

Creazione di una nuova situazione giuridica

Regolamento: diretto a disciplinare la situazione

Nella struttura del negozio troviamo alcuni elementi essenziali, determinanti per la sua validità:

  • Uno o più soggetti
  • La volontà
  • Una forma di manifestazione della volontà
  • La causa

Altri elementi richiesti solo per alcuni negozi sono:

  • Soggetto (per quelli patrimoniali)
  • Rischio (per l'assicurazione)
  • Scadenza (per la cambiale)

Nel contenuto del negozio riscontriamo degli elementi c.d. naturali, previsti dalla norma per completarne la disciplina, che possono essere esclusi, nei limiti consentiti, dalle parti contraenti.

Gli elementi accidentali sono invece apposti dalle parti sotto forma di clausole che incidono sulla disciplina legale o ne limitano il contenuto (es: termini e condizioni).

IL SOGGETTO

Essendo il negozio posto in essere da una o più volontà, ci deve essere un autore fornito, di regola, della capacità di agire

(parte in senso formale). Essendo poi un atto che incide sulla realtà, il negozio produce le sue conseguenze rispetto all'interesse in questione dotato almeno di un soggetto, un titolare capacità di diritto (parte in senso formale) e sempre c'è identità tra il titolare dell'interesse (parte sostanziale) e il soggetto della volontà (parte formale). La parte può poi essere semplice o complessa, a seconda che sia composta da una o più persone. L'atto collettivo è quello che risulta composto da più atti di volizione, di eguale contenuto, e provenienti da più persone che si muovono parallelamente per formare una manifestazione unitaria verso l'esterno. Nell'interno infatti le parti si mantengono distinte e tutelano il proprio interesse. (es: condomini che con delibera concedono ipoteca su un fondo comune) Va distinto perciò dall'atto in cui, il principio maggioritario che ne

regola l'efficacia, collegiale implica soggezione delle minoranze alla volontà dei più. Nell'atto complesso invece, più dichiarazioni di volontà distinte si dirigono verso la tutela di un solo interesse. Le volontà possono essere:

  • Equivalenti (atto complesso uguale. Es direttore e presidente del consiglio di amministrazione)
  • Disuguali (atto complesso disuguale. Es: curatore che integra la volontà dell'inabilitato)

Quando un soggetto ha il potere di manifestare la propria volontà con effetti rispetto ad una data situazione giuridica, si dice che è legittimato.

La legge concede talora a un terzo la legittimazione ad agire nell'interesse del titolare del rapporto giuridico di cui si tratta (es: rappresentanza legale degli incapaci), o ad agire in un rapporto altruista per la soddisfazione di un interesse suo proprio o di terzi, in qualità di sostitutore (es:

curatore delfallimento). L'allargamento della legittimazione per atto volontario avviene:

  • Mediante conferimento di un potere di rappresentanza, attribuendo ad un terzo il potere di agire in nome e per contro dell'interessato.
  • Mediante concessione di autorizzazione a disporre in nome proprio del diritto altrui di cui si tratta.

LA RAPPRESENTANZA

Rappresentante è colui che ha il potere di agire in nome e per conto del rappresentato: esso pone in essere un negozio rappresentativo e rimane estraneo alle conseguenze dell'atto legittimamente compiuto in forza del potere conferitogli.

(In diritto romano non si riconosceva al soggetto la possibilità di farsi rappresentare) Non tutti i negozi possono essere compiuti per rappresentanza: è normalmente ammesso nell'ambito del diritto patrimoniale, ma non per i c.d. diritti personalissimi (es: testamento). Quando è ammesso l'intervento di un terzo per il compimento di un atto di diritto

famigliare (es:matrimonio per procura), il terzo è semplice portatore dell'interessato, un nuncius, svolgendo unapura attività di trasmissione del volere altrui.

Il rappresentante è però diverso dal nuncius in quanto collabora nella formazione della volontà: la sua volontà è infatti attiva per un interesse altrui.

Nella rappresentanza diretta, il rappresentante agisce per conto e in nome del rappresentato, al rappresentato, nella cui manifestando, pertanto, al terzo con cui contratta, le riferibilità dell'attosfera giuridica ricadranno tutti gli effetti negoziali.

La giurisprudenza sostiene che la volontà del rappresentato non deve essere necessariamente espressa, potendo anche risultare indirettamente, purché in modo certo e univoco.

La c.d. rappresentanza indiretta invece non si manifesta ai terzi e quindi non è rappresentanza vera e propria: ha rilevanza solo tra il dominus del negozio e chi agisce per lui.

Che agisce per (quindi nell'interesse) conto ma non in nome suo. Pertanto solo colui che indirettamente agisce nell'interesse altrui acquista diritti o assume obblighi derivanti dall'atto, con l'obbligo personale di trasmettere al dominus il risultato del suo agire, mentre egli è responsabile di fronte agli altri.

Si viene quindi a costituire un fenomeno di interposizione reale, intesa come lecito fenomeno di collaborazione.

Il potere di rappresentanza può trovare la sua fonte nella legge (rappr legale o rappr istituzionale od organica), oppure nella volontà del dominus, per mezzo di un negozio giuridico, la procura.

La procura attribuisce un potere al rappresentante che può impegnare il rappresentato nei confronti di altri soggetti.

La procura è quindi un atto unilaterale, rivolto ai terzi e costitutivo di poteri, che può essere o meno compreso in altri negozi come il mandato, che può infatti contenere o meno una procura.

procura.Mandato e procura sono negozi diversi sia sotto il profilo strutturale che sul piano degli effetti:

  • Il mandato è un contratto, cioè un atto bilaterale.
  • La procura è un atto unilaterale.

Dal mandato deriva l'obbligo per il mandatario di compiere uno o più atti giuridici per curare l'affare che egli si è assunto. La procura attribuisce un potere rappresentativo verso i terzi. Bisogna poi distinguere la procura come atto del soggetto che vuole essere rappresentato, dalla che serve a provare l'esistenza del negozio di procura, di solito scritto.

procura come documento. Essa può risultare anche tacitamente, dalle mansioni che si fanno svolgere al rappresentante. Si ha invece rappresentanza apparente quando il rappresentato, con il proprio comportamento, ha ingenerato nel terzo un ragionevole convincimento circa la sussistenza di un rapporto di rappresentanza.

In ogni caso però, la procura conferita per compiere un atto formale,

deve avere la forma richiesta per l'atto che il rappresentante ha il potere di concludere (art 1392) (es: per la compravendita di immobili servirà la procura scritta). Quando i poteri di rappresentante sono cessati, egli dovrà restituire il relativo documento a chi gli ha attribuito la procura (art 1397). La modificazione o la revoca dei poteri dev'essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei altrimenti non saranno opponibili ai terzi se non si prova che questi effettivamente le conoscevano (art 1396). Non basterà dimostrare che la revoca è avvenuta con la stessa forma del conferimento o che il documento che conteneva la procura venne restituito. Se chi si dice rappresentante ha agito senza poteri o eccedendo i limiti della procura (falsus procurator), i terzi non acquistano diritti dal dominus ma non possono unilateralmente sottrarsi dall'affare compiuto: il dominus può infatti l'atto compiuto senza poteri insanare con una.

Ratifica: il nome (art 1399). La legittimazione del rappresentante si dice quindi recuperabile. Se il dominus non ratifica, il contratto è definitivamente inefficace.

Falsus procurator: sarà invece responsabile verso il terzo per i danni che questi abbia sofferto confidando, senza sua colpa, nella validità del contratto.

Atto di ratifica: con il quale si sana, di regola con effetti retroattivi, la mancanza di potere rappresentativo.

Convalida: con la quale invece si sana un vizio intrinseco dell'atto.

La procura è:

  • Speciale: quando riguarda solo un affare o una speciale categoria di affari.
  • Generale: quando si estende a tutti gli affari del rappresentato.

Può poi essere:

  • Espressa: quando deriva da una dichiarazione o è richiesta dalla legge per determinati tipi di negozio (necessaria per compiere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione).
Dettagli
A.A. 2012-2013
107 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Troiano Stefano.