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Estratto del documento

C.P.P.):

il giudicato), contro la sentenza di condanna (la revisione), purché dopo l’intervenuta irrevocabilità,

sopravvengono o si scoprano nuove prove che dimostrino che il condannato deve essere prosciolto (ex art.

630, co 1, lett c)); diversamente, se la sentenza irrevocabile è di proscioglimento, non vi sono deroghe.

a tal proposito, che l’art.

Il CPP pone una fondamentale distinzione tra 2 effetti del giudicato (si precisa 238

bis cpp, introdotto dalla L 356/1992, disciplina in realtà, un ulteriore effetto derivante dalla sentenza

irrevocabile, consistente nella possibilità di utilizzare la sentenza irrevocabile sia di proscioglimento, sia di

condanna, come prova in un diverso procedimento penale), consistenti cioè:

nell’effetto preclusivo del giudicato, 649 che “L'imputato

1) il quale comporta, ai sensi dell’art. prosciolto o

condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a

procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo

(intendendo per esso, la definizione giuridica del fatto), per il grado (intendendo per esso, la maggiore o

minore gravità concreta del reato) o per le circostanze (intendendo per esso, le aggravanti e le attenuanti,

nonché le circostanze inerenti alla persona del colpevole (come l’intensità del dolo, il grado della colpa,

l’imputabilità), e gli altri elementi accidentali del reato), salvo quanto disposto dagli artt. 69 co 2 e 345. Se

ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo

nel dispositivo”;

pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa 18

L’art. 649 C.P.P. introduce cioè, il principio, rinvenibile in tutti gli ordinamenti processuali (di

tradizione sia continentale, ove assume la denominazione latina di “ne bis in idem”, che angloamericana,

del “dobule jeopardy”), secondo cui nessuno può essere processato due volte

ove è espresso con il divieto

per lo stesso fatto: si tratta di un effetto meramente negativo, in base al quale, ove un pubblico ministero

imputato, il giudice ha l’obbligo

inizi un novo procedimento per il medesimo fatto attribuito al medesimo

di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (prima del dibattimento) o sentenza di proscioglimento

per improcedibilità (in dibattimento). Tale principio ha talaltro, avuto una profonda evoluzione

al punto che oggi, la giurisprudenza lo considera un principio generale dell’intero sistema

sistematica, fino

processuale: in particolare, la stessa purché sussistano 4 requisiti (secondo i quali i due processi devono

essere pendenti contemporaneamente; devono essere istaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico

ministero; non devono essere riconducibili nell’ambito dei conflitti di competenza di cui all’art. 28 cpc e

devono essere stati devoluti, anche se in fasi o gradi diversi, alla cognizione di giudici appartenenti alla

stessa sede giudiziaria), ritiene precluso un secondo giudizio in relazione al medesimo fatto attribuito alla

stessa persona anche in presenza di un processo ancora pendente e non definito con sentenza irrevocabile.

In particolare, il divieto di un 2° giudizio è ricollegato alla presenza di 2 requisiti, indicati dalla legge:

un requisito soggettivo, il quale è dato dall’identità tra la persona già giudicata e quella che si vorrebbe

1) sottoporre a procedimento penale: ne deriva che:

sottoposte a processo penale persone diverse dall’imputato, anche se sono

a) possono essere

accusate di aver commesso quel medesimo fatto storico sul quale si è formato il giudicato;

b) chi ha assunto la veste di imputato in un processo definito con sentenza irrevocabile può essere

sottoposto ad un altro procedimento per il medesimo fatto storico come responsabile civile o come

civilmente obbligato per la pena pecuniaria;

c) il giudice del procedimento a carico del concorrente può rivalutare il comportamento del

soggetto già giudicato, ma unicamente al fine di accertare la sussistenza ed il grado della

responsabilità dell’imputato da giudicare;

2) un requisito oggettivo, il quale è dato dal medesimo fatto storico: in particolare, la giurisprudenza

storico sussiste soltanto se sono identici la condotta, l’evento ed il

ritiene che il medesimo fatto

rapporto di causalità. Tali elementi devono però, essere intesi non soltanto nella loro dimensione

storico - naturalistica, ma anche in quella giuridica, come espressione di una medesima offesa: ne

l’offesa, il fatto

deriva pertanto, che quando almeno uno dei predetti profili risulti diverso, cambiando

può essere diversamente considerato in un nuovo procedimento penale a carico del medesimo

imputato come possibilità di un’ulteriore decisione. Si pensi, ad es, che secondo la giurisprudenza:

a) intervenuta una condanna per omicidio doloso, non può esservi un nuovo processo penale per

omicidio colposo, in quanto il fatto sarebbe considerato soltanto per un diverso titolo;

b)diversamente, intervenuta una condanna irrevocabile per lesioni colpose e sopravvenuta la morte

successivamente alla sentenza, può iniziare un nuovo procedimento penale per omicidio colposo.

Ai sensi dell’art. 649, primo comma, C.P.C., però, l’effetto preclusivo non opera in tre diversi casi:

ai sensi dell’art. 62,

I. co 2, nel caso di una sentenza che abbia dichiarato estinto il reato per morte

dell’imputato, quando successivamente si accerti che la morte è stata erroneamente dichiarata;

ai sensi dell’art. 345, caso di una sentenza che abbia prosciolto l’imputato per difetto di una

II. nel

condizione di procedibilità, qualora successivamente sopravvenga tale condizione;

III. nel caso di concorso formale di reati per la violazione di precetti distinti attraverso la medesima

condotta: il giudicato formatosi relativamente ad uno degli eventi giuridici cagionati non impedisce

infatti, la possibilità di esercitare l’azione penale in merito all’altro. Ad avviso della giurisprudenza,

occorre tuttavia, che il giudizio sul secondo evento sia compatibile logicamente con il primo: si pensi, ad

esempio, che non sussiste compatibilità nel caso in cui all’esito di una sentenza irrevocabile accertante

che il fatto non sussiste, si apra un secondo giudizio per un reato in concorso formale, sul presupposto

della sussistenza del fatto;

nell’effetto vincolante del giudicato, il

2) quale comporta che altri giudici civili o amministrativi, i quali sono

chiamati a valutare l’esistenza in capo all’imputato di un danno derivante dal fato di reato, sono obbligati a

ritenere “vero” l’accertamento già effettuato nel processo penale, conclusosi con sentenza irrevocabile.

In particolare, in merito a ciò, è necessario in primo luogo, precisare come la questione risolta dal processo

penale, e cioè l’esistenza o meno della responsabilità penale dell’imputato in relazione ad un fatto di reato,

19

è pregiudiziale rispetto alla questione dell’esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale derivante

dal reato stesso (il giudice civile o amministrativo potrà cioè, condannare al risarcimento il colpevole

soltanto se risultata accertata la responsabilità dell’imputato: si tratta però, di vedere se tale accertamento

spetta in esclusiva o meno, al giudice penale.

In realtà, con riguardo ai rapporti tra processo penale e processi civili o amministrativi, che abbiano ad

oggetto la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dal reato, sono possibili, 3 soluzioni, consistenti:

1) nella completa separazione tra le giurisdizioni, con la conseguenza che il giudicato penale di condanna

o di assoluzione non esplica alcun effetto né preclusivo, né vincolante nei confronti dei processi civili

o amministrativi: in particolare, tale soluzione è accolta dai sistemi processuali accusatori, in cui spetta

al danneggiato dal reato far valere la propria pretesa risarcitoria davanti al giudice civile, prima,

durante e dopo il processo penale;

2) nella totale efficacia del giudicato penale di condanna o di assoluzione, il quale ha cioè, un effetto

vincolante sul potere di accertamento spettante al giudice civile o amministrativo: tale sistema,

denominato “unità della giurisdizione”, in quanto soltanto penale può accertare l’esistenza o

il giudice

meno della responsabilità per un fatto di reato, è invece, accolto dai sistemi penali inquisitori;

nell’efficacia parziale del giudicato penale in casi determinati e cioè, soltanto per specifici oggetti che

3) sono stati accertati dal giudice penale: in particolare, tale soluzione è accolta dai sistemi processuali

misti e coincide con la soluzione scelta dal Codice italiano del 1988, il quale da un lato, permette al

danneggiato di costituirsi parte civile, come avviene nel sistema inquisitorio, e dall’altro lato, accetta

come regola la separazione delle giurisdizioni, ma non in modo assoluto, come avviene nel sistema

secondo la quale l’azione civile per il risarcimento del danno derivante dal reato

accusatorio. La regola sfugge dall’efficacia del giudicato, è

può essere proposta davanti al giudice civile e infatti, sottoposta

ad un’eccezione, di modo che:

nel caso in cui l’azione risarcitoria è esercitata tempestivamente davanti al giudice civile, cioè

1) prima della pronuncia della sentenza penale di primo grado, il danneggiato può esercitare l’azione

risarcitoria in sede civile, senza subire l’efficacia del giudicato penale di assoluzione: il processo

civile che sia iniziato prima di tale momento, può cioè, proseguire in pendenza del processo

penale, senza essere sospeso e l’eventuale sentenza penale irrevocabile di assoluzione non ha

alcuna efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato dal reato;

nel caso invece, in cui l’azione risarcitoria

2) (non è stata proprio esercitata o) è stata esercitata

tardivamente davanti al giudice civile, cioè dopo la pronuncia della sentenza penale di primo

grado, oppure se il danneggiato si è costituito in precedenza parte civile del processo penale e poi,

trasferito l’azione

ha in sede civile, il legislatore, con evidente intento punitivo nei confronti del

danneggiato, ha previsto che il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale

e subisce l’efficacia del giudicato

irrevocabile (art 75, co 3) penale, nei limiti degli artt 651 e 652.

In particolare:

651, l’ipotesi dell’efficacia

1) l’art. co 1 regola vincolante d

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Publisher
A.A. 2013-2014
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giusyci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Pierro Guido.