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Parte quinta - Le impugnazioni

Capitolo I - I principi generali sulle impugnazioni penali

L’impugnazione (dal latino “pugnare”, che significa lottare) è quel rimedio esperibile da una parte, al fine di rimuovere un provvedimento giurisdizionale svantaggioso, che si assume errato, mediante il controllo operato da un giudice differente da quello che ha emesso il provvedimento medesimo.

Impugnazioni ordinarie e straordinarie

Le impugnazioni, in base al criterio dell’intervenuta irrevocabilità, si distinguono in:

  • Ordinarie, le quali sono quelle che possono essere esperite a pena di decadenza, entro un termine stabilito, decorso il quale, la sentenza diventa irrevocabile, ex art 648. In particolare, sono impugnazioni ordinarie:
    • L’appello (ex art. 593 e ss. C.P.P): si precisa che la cognizione del giudice di appello è la più completa, perché egli può riesaminare il caso sotto il profilo della legittimità e del merito, nei limiti dei motivi addotti dalle parti appellante, motivi che sono tendenzialmente illimitati.
    • Il ricorso per Cassazione (ex art 606 C.P.P): la sentenza della Corte di Appello può essere infatti, soggetta a ricorso per Cassazione, sebbene per vizi di legittimità e nei soli casi tassativamente previsti dalla legge.
  • Straordinarie, le quali sono quelle che hanno ad oggetto sentenze divenute irrevocabili. In particolare, sono impugnazioni straordinarie:
    • Il ricorso straordinario (in Cassazione) per errore materiale o di fatto (ex art. 625 bis C.P.P.).
    • La revisione (ex art. 629 e ss. C.P.P.).

Le disposizioni generali e i principi generali sulle impugnazioni

Salvo quanto premesso e salve deroghe specifiche contenute nella disciplina dei singoli mezzi di impugnazione, le disposizioni generali si applicano a tutte le impugnazioni. In particolare, le disposizioni generali riguardano:

  • La dichiarazione di impugnazione. In particolare:
    • Ai sensi dell’art. 581 C.P.P., “L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati:
      • I capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.
      • Le richieste.
      • I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. L’indicazione approssimativa di tali elementi comporta l’inammissibilità per difetto del requisito di specificità, di cui all’art. 591, comma primo, lett. c, C.P.P.
    • Ai sensi dell’art. 582 C.P.P., “Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (giudice “a quo”)”: l’impugnazione presentata in luogo diverso dalla cancelleria è allora, inammissibile.
    • Ai sensi dell’art. 584 C.P.P., “A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo”.
  • I termini per impugnare. In particolare, ex art 585, il termine per proporre impugnazione, per ciascuna parte è, a pena di decadenza:
    • Di 15 giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e in tal caso, il termine per impugnare decorre dalla notifica dell’avviso di deposito del provvedimento.
    • Di 15 giorni, quando la motivazione è eccezionalmente redatta insieme al dispositivo e in tal caso, il termine per impugnare decorre dalla lettura di quest’ultimo in udienza per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura.
    • Di 30 giorni, quando la motivazione è depositata non oltre il 15° giorno da quello della pronuncia e in tal caso, il termine per impugnare decorre dalla scadenza del quindicesimo giorno, appena menzionato.
    • Di 45 giorni, quando la motivazione, come quasi sempre accade, è depositata in un termine più ampio di quindici giorni dalla pronuncia, ma non eccedente i novanta giorni e comunque da indicarsi nel dispositivo della sentenza e in tal caso, il termine per impugnare decorre dalla scadenza stabilita dalla legge o determinata dal giudice nel dispositivo.
  • I motivi nuovi. Sempre ai sensi dell’art. 585, quarto comma, C.P.C. “Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice dell'impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi (i quali pertanto, non hanno carattere sostitutivo)”. Si precisa che circa il possibile oggetto dei motivi nuovi, le Sezioni Unite hanno affermato che gli stessi devono investire i capi e i punti della decisione che sono stati enunciati nell’originario atto di impugnazione:
    • Da un argomento letterale: l’art. 167 Disp. Att. C.P.P. sancisce infatti, che “Nel caso di presentazione dei motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell’articolo 164 co 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell’art 581 co 1 let a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono”.
    • Da un argomento sistematico: se si consentisse di presentare motivi riferiti a capi e a punti non impugnati, verrebbero infatti, aggirati i termini per proporre impugnazione, previsti a pena di inammissibilità, dall’art. 585 C.P.P.
  • La rinuncia all’impugnazione. In particolare, la rinuncia all’impugnazione è disciplinata dall’art. 589 C.P.P. e si sostanzia in un atto con il quale la parte (pubblico ministero o parte privata) che ha proposto impugnazione dichiara di non volersene più avvalere: la stessa presuppone che l’impugnazione sia stata proposta e sia ammissibile. La rinuncia è causa di inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 591, comma primo, lett. d, C.P.P.

I principi generali che regolano le impugnazioni ordinarie

  • Il principio della tassatività: in particolare, lo stesso emerge dal primo comma dell’art. 568 C.P.P., il quale sancisce che “La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati”. Ne deriva un duplice effetto, consistente nella necessità che la legge preveda espressamente un provvedimento come impugnabile; e nella necessità che la legge precisi il mezzo di impugnazione: in mancanza di ciò, il provvedimento non è impugnabile. In base al secondo comma dell’art. 568 C.P.P., inoltre, “Sono sempre soggetti a ricorso per Cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28”. Il principio di tassatività delle impugnazioni è però, limitato dal generale principio di conservazione del valore degli atti giuridici: l’art. 568 C.P.P. sancisce infatti, al quinto comma, che “L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente”. Ne deriva allora, che sono irrilevanti le qualificazioni erronee date dalla parte impugnante, quando il provvedimento è oggettivamente impugnabile. Tale principio è stato inoltre, esteso dalla giurisprudenza, di modo che se anche una parte ha consapevolmente proposto un’impugnazione diversa da quella consentita dalla legge, l’impugnazione stessa si converte in quella che la legge prevede espressamente.
  • L’effetto estensivo: in particolare, lo stesso consiste nel consentire ad una parte, che non ha proposto impugnazione, di partecipare al giudizio e di giovarsi degli effetti favorevoli derivanti da un’impugnazione proposta da altra parte, con la quale la prima abbia un interesse identico o collegato. Precisamente, lo stesso emerge dall’art. 587 C.P.P., il quale sancisce che “Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali”. Sono motivi “non esclusivamente personali” quelli che si riferiscono, anche parzialmente, a questioni sostanziali o processuali di tipo oggettivo, comuni al soggetto impugnante e agli altri coimputati (si pensi, ad esempio, alla sussistenza del fatto); sono invece, “esclusivamente personali”, quelli che riguardano le qualità e le condizioni soggettive della persona che li ha proposti oppure questioni processuali concernenti la posizione di un solo imputato (si pensi, ad esempio, all’erronea dichiarazione di recidiva e alla dichiarazione di contumacia).

È necessario inoltre, distinguere tra effetto estensivo dell’impugnazione ed effetto estensivo della sentenza, di modo che:

  • Il primo permette alla parte non impugnante di partecipare al giudizio di impugnazione promosso dall’altra parte con la quale abbia un interesse identico o collegato, sollecitando l’estensione a suo favore dei motivi non esclusivamente personali promossi dall’altra parte.
  • Il secondo invece, comporta che il giudice dell’impugnazione, nell’accogliere un motivo di carattere non personale, dispone la modifica o l’annullamento della sentenza impugnata anche nei confronti del coimputato del medesimo procedimento, che non ha presentato impugnazione o che non ha partecipato al giudice di impugnazione.

L’effetto sospensivo: in particolare, lo stesso emerge dal primo comma dell’art. 588 C.P.P., il quale sancisce che “Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti”. Ciò è inoltre, coerente con la disposizione di cui all’art. 650, primo comma, C.P.P., in base alla quale “Salvo quanto che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili”. In particolare, l’effetto sospensivo dell’impugnazione deriva dall’art. 27, co 2, Cost., in base al quale “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.

La regola dell’effetto sospensivo trova però, la sua eccezione per le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale (riesame, appello e ricorso per Cassazione): ai sensi dell’art. 588, secondo comma, C.P.P., infatti, “Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo”.

L’effetto devolutivo: in particolare, lo stesso consiste nel trasferire la cognizione del provvedimento impugnato al giudice dell’impugnazione, cioè a un giudice diverso rispetto a quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Precisamente:

  • L’impugnazione è interamente devolutiva quando la legge attribuisce al giudice dell’impugnazione il potere di conoscere tutta la materia decisa dal proprio giudice: ciò avviene ad esempio, nel riesame della misura cautelare, ai sensi dell’art. 309, nono comma, C.P.P.
  • L’impugnazione è invece, limitatamente devolutiva, quando la legge consente al giudice dell’impugnazione di conoscere soltanto quella parte della materia che è stato oggetto dei motivi proposti dalla parte impugnante: ciò accade, ad esempio, per l’appello, ai sensi dell’art. 597, primo comma, ai sensi del quale, “L’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti”.

Si precisa che:

  • Il “capo” della sentenza è identificabile con la decisione emessa in relazione alla singola imputazione.
  • Il “punto” invece, è costituito da una tematico di fatto o di diritto che deve essere trattata e risolta per giungere alla decisione in merito ad una o a più imputazioni.
  • I “motivi” che stanno alla base della richiesta di riforma o di annullamento della sentenza infine, si riferiscono ai capi e ai punti della sentenza e precisano quale sia l’aspetto che viene criticato e sottoposto a giudice dell’impugnazione: essi definiscono cioè, l’ampiezza della cognizione del giudice di secondo grado.

È necessario infine, applicare congiuntamente l’effetto sospensivo e l’effetto devolutivo: ebbene, quando la legge attribuisce ad una parte (ad esempio, alla parte civile), il potere di impugnazione per i soli interessi civili (e cioè, concernente il tema del risarcimento dei danni), ne consegue che l’impugnazione proposta in concreto non ha l’effetto di sospendere l’esecuzione delle disposizioni “penali” del provvedimento impugnato, con la conseguenza che i capi penali non impugnati, diventano irrevocabili: l’art. 573 C.P.P. sancisce infatti, che “L'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato”.

Il principio di soccombenza

In particolare, lo stesso emerge dall’art 592 C.P.P., “Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata (non la pubblica accusa) che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento”.

I soggetti legittimati ad impugnare

Sotto il profilo soggettivo, l’impugnabilità si compone di due aspetti, consistenti:

  • Nella legittimazione ad impugnare, intendendo per essa, la titolarità astratta del diritto di impugnazione, conferita dalla legge: in particolare, dal principio di tassatività deriva che non chiunque può proporre impugnazione, ma unicamente le parti. L’art. 568 C.P.P. sancisce infatti, al terzo comma, che “Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse”.
  • Nell’interesse ad impugnare: ai sensi dell’art. 568, co 4, C.P.P. infatti, “Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse”. In particolare, ciò accade quando l’impugnazione è diretta ad eliminare un provvedimento pregiudizievole per la parte impugnante e a sostituirlo con un altro dal quale derivi un risultato (non soltanto teoricamente più corretto ma anche e soprattutto) vantaggioso per la medesima. Il principio trova però, una deroga apparente nella potestà di impugnazione conferita al pubblico PM: egli, avendo la funzione di far osservare la legge, può avere infatti, interesse anche ad impugnare in favore dell’imputato (“pro reo”), se nella sentenza vi è un errore o è stata irrogata una pena iniqua.

In particolare, sono legittimati a impugnare perché hanno interesse:

  • Ai sensi dell’art. 570 C.P.P., quando la legge ammette che un provvedimento sia impugnabile dal pubblico ministero, si deve intendere che il provvedimento medesimo può essere impugnato sia dal pubblico ministero presso il giudice di primo grado (procuratore della Repubblica presso il Tribunale o rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni), sia dal pubblico ministero presso la Corte di Appello.
  • Ai sensi dell’art. 571 C.P.P., purché ne abbia interesse, l’imputato può proporre impugnazione penale, personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima dell’emissione del provvedimento da impugnare.
  • Sempre ai sensi dell’art. 571, terzo comma, C.P.P., il difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento o il difensore nominato allo scopo di impugnare, può proporre gravame avverso il provvedimento medesimo anche quanto l’imputato non lo abbia fatto: si tratta di un potere che il difensore esercita autonomamente rispetto all’assistito, al fine di assicurare che un soggetto tecnicamente qualificato possa valutare per l’imputato, che si trovi in una situazione negativa, l’opportunità dell’impugnazione. I rapporti tra l’impugnazione dell’imputato e quella del suo difensore sono però, risolti nel senso della prevalenza dell’impugnazione della parte sostanziale rispetto a quella del difensore tecnico: ai sensi dell’art. 571, quarto comma, C.P.P. infatti, “L’imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore”.
  • Ai sensi dell’art. 575 C.P.P., il responsabile civile.
  • Ai sensi dell’art. 576 C.P.P., la parte civile e il querelante.

L’inammissibilità dell’impugnazione

Il difetto di uno dei due aspetti dell’atto di impugnazione è causa di inammissibilità. In particolare, ai sensi dell’art. 591 C.P.P., “L'impugnazione è inammissibile” (si precisa che l’inammissibilità è causa di invalidità, che impedisce al giudice di esaminare nel merito l’impugnazione).

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giusyci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Pierro Guido.
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