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IL GIUDIZIO DI

PRIMO GRADO

73

5.1 I PRINCIPI CHE REGOLANO IL DIBATTIMENTO

LE DISPOSIZIONI GENERALI SUL DIBATTIMENTO

Le disposizioni generali sul dibattimento

Nel libro VII, il codice regola la fase del giudizio di primo grado, che a sua volta è ripartita nelle 3 sottofasi de:

➢ Gli atti preliminari al dibattimento;

➢ Il dibattimento;

➢ Gli atti successivi al dibattimento.

La fase dibattimentale è quella che, più di ogni altra, rispetta le caratteristiche del sistema accusatorio: la

formazione della prova avviene nel contraddittorio delle parti, che pongono direttamente le domande alle

persone esaminate. Tuttavia, il dibattimento non recepisce tutte le caratteristiche di tale sistema: ad esempio,

non accoglie la struttura del processo di parti (le parti dispongono sia dell’oggetto del processo sia delle prove,

cosa che accade di regola nel processo civile). Il processo penale non accoglie lo schema del processo civile:

➢ Perché l’azione penale non è disponibile, bensì obbligatoria: il pubblico ministero non può operare

transazioni sull’imputazione (oggetto del processo);

➢ Perché le parti non hanno l’esclusiva disponibilità dei mezzi di prova: una volta che sono state acquisite le

prove da esse richieste, il giudice può assumere nuove prove d’ufficio se risulta “assolutamente necessario”;

➢ Perché il giudice non è vincolato a decidere nei limiti delle richieste delle parti: può assolvere anche se

l’imputato chiede (per ipotesi) di essere condannato; viceversa, può condannare ad una pena più grave di

quella richiesta dal pubblico ministero. Il giudice nel decidere è vincolato soltanto all’osservanza della legge.

Il fatto storico enunciato nell’imputazione

L’unico vero limite al potere decisionale del giudice consiste nel fatto storico enunciato nell’imputazione. Il

giudice può dare al fatto storico una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché

il reato non ecceda la sua competenza. Può modificare soltanto il titolo di reato (e cioè la qualificazione giuridica

del fatto storico). Es: se è contestata una circonvenzione di incapaci, può ritenere sussistente una truffa. Quando,

viceversa, il giudice accerta che il fatto storico è diverso da quello descritto nell’imputazione o comunque

contestato in dibattimento, di regola deve ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché questi

eserciti nuovamente l’azione penale.

I poteri del presidente e dell’organo giudicante

Quando l’organo giudiziario è collegiale, vi è una netta ripartizione tra:

➢ i poteri del presidente ->

• il potere di “direzione” del dibattimento spetta, di regola, al presidente;

• il potere attinente alla disciplina delle udienze.

➢ i poteri dell’organo giudicante:

• i poteri “decisori” spettano all’intero collegio (es: il potere di decidere con ordinanza l’ammissione delle

prove richieste dalle parti).

Se il giudice è monocratico, i poteri dell’organo giudicante si cumulano nel medesimo magistrato.

L’udienza e il verbale di udienza

Occorre distinguere preliminarmente tra:

➢ L’udienza -> è il tempo di una singola giornata dedicata allo svolgimento di uno o più processi;

➢ Il dibattimento -> è la trattazione in udienza di un determinato processo.

Un dibattimento complesso può durare per più udienze; in un’udienza possono essere trattati più processi. Il

verbale di udienza è redatto dall’ausiliario che assiste il giudice ed è inserito nel fascicolo per il dibattimento.

Tale fascicolo può essere consultato dal giudice in camera di consiglio. Il codice tende ad assicurare l’esigenza

che le risultanze dibattimentali siano riprodotte con la massima fedeltà e completezza, perché queste saranno

poi utilizzate dal giudice per decidere. Nel verbale devono essere sempre riprodotte non soltanto le risposte, ma

anche le domande che sono rivolte alla persona esaminata. La riforma Cartabia ha previsto la documentazione

74

con mezzi di riproduzione audiovisiva dell’esame di testimoni, periti, consulenti tecnici, parti private e imputati

connessi, nonché delle ricognizioni e dei confronti, salva la contingente indisponibilità di strumenti di

riproduzione o di personale tecnico. Tale innovazione garantisce al giudice, che ha assistito allo svolgersi del

dibattimento, la possibilità di “rivedere” un’escussione quando si tratta di una prova rilevante e la distanza

temporale tra l’escussione e il momento della decisione potrebbe annacquare il ricordo. In questo senso, la

disciplina tutela il principio di immediatezza. Tuttavia, la norma deve leggersi in connessione con la nuova

disciplina della rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudice: qualora vi sia stata

documentazione con mezzi di produzione audiovisiva, le parti non hanno il diritto a una nuova escussione della

prova dichiarativa di fronte al giudice mutato. In tal caso, quindi, può affermarsi che la nuova disciplina non

tutela l’immediatezza ma ne consente un sacrificio. Valgono per il dibattimento le 3 forme di redazione del

verbale previste dall’art. 134.

La riforma Cartabia

La riforma Cartabia ha puntato sull’accelerazione e sulla semplificazione della fase del giudizio, introducendo

gli istituti del calendario delle udienze e del deposito anticipato delle relazioni del perito e del consulente

tecnico. Ha inoltre regolamentato la riassunzione della prova dichiarativa nei casi di mutamento del giudice.

LA PUBBLICITÀ DELLE UDIENZE

La pubblicità delle udienze

La pubblicità concerne la possibilità che il comune cittadino conosca quanto si svolge in dibattimento:

➢ Pubblicità mediata -> si attua attraverso la possibilità di pubblicare gli atti del dibattimento tramite la stampa

o altro mezzo di diffusione. Essa svolge una duplice funzione:

• Permette il controllo dell’opinione pubblica sul funzionamento della giustizia;

• Costituisce una forma di manifestazione del pensiero mediante la cronaca e la critica giudiziaria (vengono

riferiti gli atti del dibattimento e possono essere valutate le decisioni del giudice).

➢ Pubblicità immediata -> si realizza quando soggetti estranei al processo sono presenti in aula e assistono

direttamente all’udienza. Essa assicurata dalla modalità di svolgimento dell’udienza, che di regola è aperta

al pubblico (a pena di nullità). Vi sono però alcune categorie di persone che non sono ammesse nell’aula di

udienza (es: minori di 18 anni o persone che appaiono in stato di squilibrio mentale). La pubblicità immediata

subisce un’eccezione quando il giudice dispone che si proceda “a porte chiuse” in presenza di ipotesi previste

tassativamente dalla legge. In alcune di queste ipotesi, nelle quali prevalgono esigenze di segretezza, è

limitata altresì la pubblicità “mediata” attraverso la stampa o altri mezzi di diffusione. La decisione di

procedere a porte chiuse per l’intero dibattimento (o per alcune parti di esso) non costituisce per il giudice

l’espressione di una facoltà, bensì di un dovere imposto dalla legge.

• L’obbligo di procedere a porte chiuse con divieto di pubblicazione degli atti -> nelle seguenti ipotesi si

deve procedere a porte chiuse ed è altresì vietata la pubblicazione degli atti del dibattimento:

o Quando la pubblicità può nuocere al buon costume sessuale;

o Quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse

dello Stato e purché l’autorità competente chieda di procedere a porte chiuse; tali “notizie”

differiscono da quelle coperte dal segreto di Stato, che non è conoscibile neanche dal giudice;

o Quando l’assunzione di determinate prove può causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni,

ovvero delle parti private “in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell’imputazione”. In questo

caso, occorre la richiesta dell’interessato che si proceda a porte chiuse.

• L’obbligo di procedere a porte chiuse senza divieto di pubblicazione degli atti -> nelle seguenti ipotesi

si procede a porte chiuse, ma è consentita la pubblicazione degli atti del dibattimento:

o Quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene;

o Quando il pubblico pone in essere manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze;

o Quando è necessario salvaguardare la sicurezza dei testimoni o di imputati.

In questi casi, il giudice può consentire la presenza di giornalisti e ciò al fine di rendere possibile in

concreto l’esercizio del diritto di cronaca e di critica giudiziaria.

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• Il regime giuridico previsto per i delitti di violenza sessuale e assimilati -> le leggi 66/1996, 269/1998 e

228/2003 hanno imposto che i dibattimenti relativi ad alcuni delitti di violenza sessuale, di prostituzione

minorile e di tratta di persone debbano svolgersi, di regola, a porte aperte. Tuttavia la persona offesa, se

adulta, può chiedere che si proceda a porte chiuse anche soltanto per una parte del dibattimento.

Quando la persona offesa è minorenne, si procede sempre a porte chiuse. A prescindere dal titolo del

reato per il quale si procede, se deve essere esaminata una persona minorenne, il giudice ha il potere

discrezionale di disporre che il relativo esame avvenga a porte chiuse. Occorre poi ricordare che i

procedimenti a carico di imputati minorenni si svolgono di regola a porte chiuse.

IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

Il principio del contraddittorio

Il principio del contraddittorio trova la sua più ampia applicazione in dibattimento. L’attuazione piena del

principio del contraddittorio necessita che alle parti sia riconosciuta tutta una serie di diritti strumentali. I

principali sono:

➢ Il diritto di ottenere dal giudice l’ammissione della prova (orale, documentale o reale);

➢ Il diritto ad ottenere l’ammissione della prova contraria rispetto alla prova principale chiesta da altri;

➢ Il diritto di porre le domande nell’esame diretto e nel controesame.

Il principio del contraddittorio incontra però dei limiti.

IL PRINCIPIO DI ORALITÀ

Il principio di oralità

L’oralità è la regola che il codice di procedura penale accoglie per le dichiarazioni: esse dovranno essere rese in

forma verbale, anziché per iscritto. Tuttavia, vi sono prove che non sono “orali”. Ciò vale:

➢ per le prove reali (corpo del reato, cose pertinenti al reato e documenti);<

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Publisher
A.A. 2024-2025
215 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gio_uli14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conti Carlotta.