Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 137
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di procedura penale, Tonini, Conti Pag. 1 Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di procedura penale, Tonini, Conti Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 137.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di procedura penale, Tonini, Conti Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 137.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di procedura penale, Tonini, Conti Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 137.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di procedura penale, Tonini, Conti Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 137.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di procedura penale, Tonini, Conti Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 137.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di procedura penale, Tonini, Conti Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 137.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di procedura penale, Tonini, Conti Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 137.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di procedura penale, Tonini, Conti Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 137.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di procedura penale, Tonini, Conti Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 137.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di procedura penale, Tonini, Conti Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 137.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di procedura penale, Tonini, Conti Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 137.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di procedura penale, Tonini, Conti Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 137.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di procedura penale, Tonini, Conti Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 137.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di procedura penale, Tonini, Conti Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 137.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di procedura penale, Tonini, Conti Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 137.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di procedura penale, Tonini, Conti Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 137.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di procedura penale, Tonini, Conti Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 137.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di procedura penale, Tonini, Conti Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 137.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Pulvirenti Antonino, libro consigliato Manuale di procedura penale, Tonini, Conti Pag. 91
1 su 137
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEL TESTIMONE

Il giudice avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità e lo informa della

conseguente responsabilità penale per false dichiarazioni o reticenza.

Il testimone legge la formula con la quale si impegna a dire “tutta la verità” e a non

nascondere nulla di quanto è a sua conoscenza; dopodiché è invitato a fornire le sue

generalità (Art 492).

Ha quindi inizio l’esame incrociato, dove il testimone deve rispondere alle domande

poste dalle parti ed eccezionalmente dal presidente.

Quando appare che il testimone violi l’obbligo di rispondere secondo verità soltanto il

giudice può rivolgergli l’ammonimento; le parti non possono ammonire il testimone,

ma possono sollecitare il giudice ad esercitare tale potere.

Il testimone può violare i suoi obblighi in due modi:

1) rifiutando di rispondere, in tal caso il giudice provvede ad avvertirlo sull’obbligo di

deporre secondo verità; e se il testimone persiste nel rifiuto, il giudice dispone

l’immediata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero perché proceda a norma di

legge e darà inizio alle indagini preliminari per accertare se sussiste la falsa

testimonianza nella forma di reticenza; 82

2) rendendo dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prova già

acquisite, in tal caso il giudice gli rinnova l’avvertimento dell’obbligo di dire il vero; poi

con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo

ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato di falsa testimonianza, ne informa il

Pubblico Ministero trasmettendogli i relativi atti.

In ogni caso è fatto divieto di arrestare in udienza il testimone per reati concernenti il

contenuto della deposizione, cioè per falsa testimonianza.

IL SEGRETO PROFESSIONALE NEL PROCESSO PENALE

Alcuni testimoni con determinate qualifiche di tipo privatistico hanno il potere/dovere

di non rispondere a determinate domande quando la risposta comporti la violazione

dell’obbligo del segreto professionale.

Per segreto professionale si intende una notizia che non deve esser portata all’altrui

conoscenza. Si tratta solitamente di un fatto della vita privata che il singolo ha

interesse a mantenere riservato ma le necessità della vita sociale, gli impongono di

rivolgersi a persone con competenze specifiche e nel fare ciò il singolo è costretto a

riferire notizie riservate.

Tale facoltà spetta soltanto ai professionisti indicati espressamente all’art. 200 c.p.p.

che pertanto sono professionisti qualificati (ministri di culto, avvocati, medici).

Viceversa, Il professionista comune, che non rientra tra quelli di cui all’art. 200 c.p.p.,

è considerato alla pari di un testimone con obbligo di dire la verità e di deporre nel

processo penale anche se, al di fuori di questo, è tenuto al segreto professionale.

Egli è penalmente tenuto a non rivelare senza giusta causa i segreti dei quali è venuto

a conoscenza per ragione della propria professione, arte, stato o ufficio quando ciò

possa nuocere al cliente.

I professionisti qualificati, indicati all’art. 200 c.p.p., possono rifiutarsi di rispondere

alla singola domanda che li induca a narrare un fatto segreto appreso nell’esercizio

della loro professione.

Inoltre il codice penale all’art. 622 impone il divieto di rivelazione in capo a chiunque

abbia avuto notizia di un fatto segreto. Quindi tali professionisti devono rifiutarsi di

rispondere se il fatto segreto possa provocare un pregiudizio per il cliente; e se il

professionista depone comunque, non può invocare la giusta causa e risponde di

violazione del segreto professionale. Ciò perché il cpp afferma la possibilità di

astenersi dal deporre e se viene fatta la rivelazione in tal caso sarà priva di

giustificazione.

Il legislatore ritiene, in questi casi, che il segreto professionale debba prevalere

sull’interesse della giustizia.

Di regola si tratta di situazioni che coinvolgono interessi di rilievo costituzionale.

Occorre, naturalmente, che quel determinato fatto sia stato appreso dai professionisti

qualificati in ragione del proprio ministero, ufficio o professione.

E’ necessario, inoltre, che quel determinato professionista, pur indicato all’art. 200

c.p.p., non abbia comunque un obbligo giuridico di riferire quel fatto all’autorità

giudiziaria (Es ciò accade con i medici professionisti che ha prestato la propria

assistenza alla persona offesa di un delitto precedibile d’ufficio. Su questi fatti il

medico non può opporre segreto professionale e deve deporre come testimone, in tal

caso non vi è delitto di rivelazione del segreto professionale poiché l’obbligo di deporre

costituisce una giusta causa ex art.622).

Quando il teste eccepisce il segreto, il giudice può provvedere agli accertamenti

necessari e se ritiene infondata l’eccezione ordina al testimone di deporre.

Le categorie di professionisti qualificati indicati all’art. 200 c.p.p. sono:

83

i ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastano con l’ordinamento

 giuridico italiano. Tradizionalmente questa ipotesi ricomprende nel caso della

religione cattolica il segreto imposto al sacerdote dal sacramento della

confessione.

possono opporre il segreto professionale quando sono sentiti in qualità di

 testimoni gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati alle indagini

processuali , i consulenti tecnici e i notai e a seguito di una sentenza della corte

Costituzionale dal 1997 anche ai praticanti avvocati;

i medici, i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una

 professione sanitaria;

gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di

 astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

L’art. 200 c.p.p. non è tassativo, ma soltanto la legge può estendere il segreto

professionale, e ciò è avvenuto in relazione ai consulenti del lavoro, ai dipendenti dei

servizi pubblici che si occupano del recupero tossicodipendenti, ai commercialisti, ai

ragionieri e agli assistenti sociali.

Il segreto professionale dei giornalisti è stato concesso, seppur con certi limiti:

può essere mantenuto solo relativamente ai nomi delle persone dalle quali è

 stata appresa una notizia di carattere fiduciario;

può essere opposto soltanto dai giornalisti professionisti iscritti nell’albo

 professionale;

il giornalista è comunque obbligato a indicare al giudice la fonte delle sue

 informazioni quando le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato

per cui si procede, e la loro veridicità può essere accertata soltanto attraverso

l’identificazione della fonte di notizia.

Nei casi nei quali il giornalista può conservare il segreto sulla fonte, perché la notizia

non riguarda l’esistenza di un reato ma di una sua circostanza, la notizia stessa non è

utilizzabile nel processo a causa del divieto che riguarda la testimonianza indiretta.

IL SEGRETO D’UFFICIO E DI STATO E GLI INFORMATORI DI POLIZIA

Vi sono testimoni che per la loro qualifica pubblica hanno l’obbligo di astenersi (a

differenza dei professionisti privati che hanno la facoltà) dal deporre su fatti conosciuti

in ragione del loro ufficio.

Il segreto d’ufficio è posto per garantire il buon funzionamento della pubblica

amministrazione, imponendo che sia mantenuto il segreto su alcune specie di notizie.

Esso vincola il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio. Ma il buon

funzionamento della P.A. non può tenere nascosti dei reati, infatti ex art.201 cpp viene

meno l’obbligo di astenersi dal rispondere nei casi nei quali vi è un obbligo giuridico di

riferire la notizia all’autorità giudiziaria, cioè quando i pubblici ufficiali hanno un

obbligo di denuncia.

Una particolare specie di segreto d’ufficio è il segreto di Stato, che copre ogni notizia

la cui diffusione sia idonea a recare danno alla integrità dello Stato democratico, alla

difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio

delle funzioni degli organi costituzionali e alla difesa militare dello Stato.

Quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio oppone il segreto di

Stato, la valutazione sulla fondatezza dell’eccezione è sottratta al giudice ed è

attribuita al Presidente del consiglio dei Ministri.

Se quest’ultimo non conferma il segreto entro sessanta giorni il giudice ordina al

testimone di deporre, viceversa se il Presidente conferma il segreto al giudice è

sottratto definitivamente il potere di valutare la fondatezza dell’eccezione e, se la

84

prova è essenziale per la definizione del processo, egli deve dichiarare di non doversi

procedere per l’esistenza del segreto di Stato.

Un’altra specie di segreto è quella che consente di non rivelare i nomi degli informatori

della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza.

Legittimati ad opporre tale segreto sono sia gli ufficiali che gli agenti di polizia

giudiziaria, sia dell’esercito.

Costoro possono mantenere segreti i nomi degli informatori, ma tutto quello che

affermano di aver “sentito dire” da loro non può essere acquisito né utilizzato, se non

quando l’informatore sia stato esaminato.

I segreti d’ufficio, di Stato e di polizia non possono essere opposti per fatti concernenti

reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale.

3. L’ESAME DELLE PARTI NEL PROCESSO PENALE

Mezzo di prova mediante il quale le parti private possono contribuire all’accertamento

dei fatti nel processo penale.

Le regole generali sono:

- il dichiarante non ha l’obbligo di rispondere secondo verità ed ha la facoltà di non

rispondere;

- le dichiarazioni sono rese secondo le norme sull’esame incrociato, pertanto le

domande sono formulate di regola dal PM e dai difensori;

- le domande devono riguardare i fatti oggetto di prova.

L’esame delle parti è sottoposto a regimi giuridici diversi in ragione della persona che

rilascia la dichiarazione: l’imputato chiamato a deporre nel procedimento sul fatto a lui

addebitato; le parti private diverse dall’imputato; imputati in procedimenti connessi o

collegati, chiamati a deporre su fatti concernenti la responsabilità altrui.

L’ESAME DELL’IMPUTATO NEL PROCESSO PENALE (ART. 208)

Strumento che serve ad acquisire il contributo probatorio dell’imputato sui fatti

oggetto di prova.

L’esame ha luogo soltanto su ric

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
137 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher unidel di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Pulvirenti Antonino.