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Diritto processuale penale

Lo studio del processo penale non è riconducibile ad un’analisi delle norme che regolano il processo; il processo penale è infatti un fenomeno complesso in cui non è sufficiente compiere una disamina interpretativa o puramente teorica, si deve sviluppare una certa sensibilità per i profili pragmatici della materia e anche per i profili valoriali. In questo secondo profilo si deve fare un riferimento costante ai principi che regolano questa materia, ossia principi costituzionali, o principi che emergono da sviluppi giurisprudenziali o che provengono da fonti europee.

Il diritto processuale ha una finalità eminentemente pratica; ogni disposizione del codice di procedura penale deve essere ricondotta al sistema del processo penale evidenziando le ragioni che ispirano tale disposizione procedurale; la funzione della norma, che rappresenta l’equilibrio legislativo su quell’istituto, si basa dunque sulla necessità di contemperare esigenze contrapposte; il fine pratico di applicare la legge al caso concreto. In virtù di questa finalità le norme di procedura penale non si dirigono solo nei confronti dell’imputato, ma anche a tutti gli altri soggetti che contribuiscono allo svolgimento del processo penale (sono dunque norme di comportamento).

Parte prima

Sistema inquisitorio, accusatorio e misto

Rapporto fra diritto penale e diritto processuale penale

Il diritto penale sostanziale è quel complesso di norme che prevede tipi di fatti illeciti, al compimento di cui conseguono sanzioni penali. Tali sanzioni penali devono essere commisurate alla personalità dell’autore del reato (Art. 133 c.p.).

Il diritto processuale penale è l’insieme delle disposizioni che prevedono e regolano il processo; che ha la funzione pratica di consentire al giudice di applicare la legge penale sostanziale astratta al caso concreto. Il processo ha dunque la funzione di accertare se un imputato ha commesso un fatto di reato, di accertare la personalità dell’autore del reato e di applicare la sanzione penale.

La sentenza si divide in due parti: il dispositivo, ossia il comando che il giudice dispone (assoluzione o condanna), e la motivazione, ossia la parte in cui il giudice rende conto del dispositivo (del tipo di decisione che ha preso). La motivazione è essenziale, in primis perché è prevista direttamente dalla Costituzione, e anche perché è funzionale al controllo che eventualmente si può espletare in seguito ad un ricorso. Il giudice nella motivazione rende conto del giudizio che ha emanato.

Tale giudizio operato dal giudice è un giudizio di conformità o non conformità fra il fatto storico (accadimento reale) e la fattispecie penale astratta; se dunque il giudizio di conformità sarà positivo la sentenza sarà una sentenza di condanna, nel caso contrario sarà una sentenza di assoluzione. L’attività del giudice, in sintesi, è un’attività di ricostruzione del fatto storico tramite prove, se il pubblico ministero riesce a provare tutti gli elementi essenziali del reato il giudice dovrà emanare un giudizio di conformità fra il fatto storico e la fattispecie astratta di reato. Le prove sono necessarie per ricostruire il fatto e dovranno essere presentate da accusa e difesa per poter dimostrare o meno la colpevolezza dell’imputato.

Il processo penale è anche una valutazione delle conseguenze; vi è infatti una relazione fra la funzione della pena e il processo penale tramite cui molti istituti del diritto processuale penale si fanno carico delle funzionalità della pena criminale. Il processo penale è poi un giudizio sulla personalità dell’autore, anche se ci si limita ad una valutazione della personalità basta da ciò che emerge dalle prove.

Finalità del processo penale

Il processo penale, nell’applicare la legge sostanziale, deve perseguire contemporaneamente la funzione di tutelare la società contro la delinquenza e di difendere l’accusato dal pericolo di una condanna ingiusta se innocente, nel caso in cui invece sia colpevole da una condanna più grave rispetto al reato commesso. Le norme processuali devono dunque assicurare contemporaneamente la protezione della società e la difesa dell’imputato.

In relazione alla questione il legislatore si trova costretto ad inventare soluzioni che inevitabilmente possono sacrificare o la difesa della società, o la difesa dell’imputato. In definitiva, si tratta di scegliere se accettare il rischio di condannare un innocente o accettare il rischio di assolvere un colpevole.

Il quesito su quale sistema processuale sia il più idoneo ad accertare i fatti di reato deve essere esaminato prima di tutto in chiave storica; inoltre gli studiosi hanno rilevato che esiste una stretta correlazione tra regime politico e sistema processuale tanto che ad un regime totalitario corrisponde un rito penale nel quale la difesa della società prevale su quella dell’imputato e, viceversa, ad un regime garantista corrisponde un sistema processuale che dà all’imputato una tutela prevalente rispetto alla difesa della società.

Sistema inquisitorio e sistema accusatorio

Per procedimento penale si intende una serie cronologicamente ordinata di atti ciascuno dei quali fa sorgere il dovere di porre in essere l’atto successivo, e quello stesso atto è stato realizzato in adempimento del dovere posto dall’atto precedente. L’ultimo atto del procedimento penale è la sentenza definitiva.

Il procedimento penale si distingue in fasi, questa novità è stata introdotta dal codice vigente del 1988 tramite un decreto legislativo. Tramite questo codice si è passati da un sistema misto ad un sistema accusatorio. Le fasi che compongono il processo penale sono le seguenti:

  • Fase delle indagini preliminari
  • Fasi dell’udienza preliminare: novità del codice del 1988, che si ispira all’udienza preliminare anglosassone. Questa udienza è una sorta di filtro alle accuse azzardate del pubblico ministero. Il giudice dovrà quindi valutare se il pubblico ministero abbia o meno esercitato correttamente l’azione penale.
  • Fase del giudizio

Il processo penale è una porzione del procedimento penale che si compone dell’udienza preliminare e del dibattimento. La distribuzione in fasi delinea un procedimento penale garantito; il legislatore ha previsto una serie di procedimenti semplificati che permettono di accorciare in maniera significativa la durata del procedimento. Questa fisionomia riprende la fisionomia del processo di tipo accusatorio.

A questo punto si devono considerare due archetipi di processo penale: il processo inquisitorio e il processo accusatorio. Il riferimento ai modelli è rilevante in quanto consente di capire se il processo garantisca o meno i diritti dell’accusato o se in realtà nasconda caratteri inquisitori. Storicamente i modelli di processi penali sono riconducibili all’uno o all’altro modello: nell’evoluzione storica il paradigma accusatorio e quello inquisitorio caratterizzano il mondo giuridico anglosassone (modello accusatorio) e il mondo giuridico europeo continentale (modello inquisitorio). Con l’entrata in vigore del Code Napoleon si inizia a parlare di sistemi misti, che quindi combinano il modello accusatorio a quello inquisitorio.

Storicamente si possono vedere i vari processi penali come sistemi misti come prevalentemente accusatori o come prevalentemente inquisitori, è assai raro che si incontri un modello inquisitorio o accusatorio “puro”. Si pensi ad esempio che il Codice Rocco del 1930 è riconducibile ad un modello misto prevalentemente inquisitorio, mentre il Codice del 1988 è riconducibile ad un modello misto prevalentemente accusatorio. I due sistemi, inquisitorio e accusatorio, sono caratterizzati da elementi opposti in quanto si basano su principi opposti.

Il sistema inquisitorio si fonda sul principio di autorità, ossia che quanto maggiore è l’autorità del giudice tanto meglio si accerterà il fatto. Questo porta ad affermare che in questo modello di processo tutte le funzioni sono cumulate nella persona del giudice (le parti non hanno dunque alcuna rilevanza). Il sistema accusatorio si fonda invece sul principio dialettico, secondo cui la verità si raggiunge attraverso lo scontro fra le parti (accusa e difesa). In questo modello si può notare dunque un principio di separazione delle funzioni processuali, in modo che non vi sia un abuso di potere.

Caratteristiche differenziali dei due modelli

  • Iniziativa d’ufficio / Iniziativa di parte: il giudice inquisitore è un giudice che ha l’iniziativa del processo (il processo ha inizio d’ufficio); nel caso del sistema accusatorio il processo invece inizia su iniziativa di parte.
  • Iniziativa probatoria d’ufficio / Iniziativa probatoria di parte: nel modello inquisitorio è il giudice che ricerca le prove; nel sistema accusatorio invece sono le parti che ricercano le prove.
  • Segreto / Contraddittorio: nel modello inquisitorio lo sviluppo del procedimento è svolto in segreto, l’accusato non sa niente delle prove che il giudice sta raccogliendo; nel modello accusatorio le prove invece si raccolgono nel contraddittorio (in cui accusa e difesa si fronteggiano).
  • Scrittura / Oralità: nel modello inquisitorio le prove sono scritte; nel modello accusatorio invece le prove sono orali (come ad esempio quando il testimone viene ascoltato dinanzi al giudice).
  • Nessun limite all’ammissibilità delle prove / Limiti all’ammissibilità delle prove: nel modello inquisitorio non vi è alcun limite all’ammissione delle prove, e neanche alle modalità con cui vengono raccolte le prove (prevista la possibilità di torturare l’accusato per estorcergli una confessione); nel modello accusatorio le parti sottopongono al giudice le prove, che poi deciderà se ammetterle o no.
  • Carcerazione preventiva / Limiti alla custodia cautelare: nel modello inquisitorio vige la regola della custodia preventiva in carcere; nel modello accusatorio la custodia cautelare costituisce l’eccezione, vi sono infatti tutta una serie di misure che si preferiscono alla custodia cautelare in carcere.
  • Presunzione di colpevolezza / Presunzione di innocenza: nel sistema inquisitorio è tipica la presunzione di colpevolezza secondo cui l’imputato deve discolparsi e, nel caso in cui non ci riesca, sarà considerato colpevole; nel sistema accusatorio vige la presunzione di innocenza secondo cui l’imputato sarà considerato colpevole solo al di là di ogni ragionevole dubbio.
  • Molteplicità dei mezzi di impugnazione / Limiti alle impugnazioni: nel sistema inquisitorio sono previsti molti mezzi di impugnazione; nel modello accusatorio invece sono previsti meno mezzi di impugnazione, perché si ritiene che sia più raro che si possano commettere errori durante il giudizio (in virtù anche delle garanzie date dalla separazione delle funzioni processuali).

Il nostro è un processo penale accusatorio temperato; il segreto istruttorio è quindi previsto alla luce dell’efficacia del processo, ma sono previsti cospicui spazi per la difesa. La fase del dibattimento nel processo penale di tipo accusatorio assume centralità perché è in questa fase che si formano le prove (attraverso il c.d. esame incrociato), in questa fase vi è un giudice che utilizza le prove per decidere se emanare un giudizio di colpevolezza o di assoluzione. Le funzioni di giudizio le recepisce un giudice che non è né l’accusatore né il difensore; la documentazione delle indagini preliminari non passa mai nella fase di dibattimento, che non ne viene a conoscenza (per garantire quell’imparzialità necessaria al giudice per poter formulare un giudizio di colpevolezza). La distinzione in fasi è tipica dunque dei sistemi di tipo accusatorio, ma non di quelli di tipo inquisitorio.

Nel sistema inquisitorio, a cui si possono ricondurre gli ordinamenti assoluti, si preferisce condannare un innocente, questo perché si preferisce tutelare la collettività rispetto alla tutela del singolo. Nel sistema accusatorio, a cui si possono ricondurre gli ordinamenti liberali, si preferisce invece assolvere un colpevole rispetto che condannare un innocente, questo perché si preferisce tutelare l’individuo che la collettività, che si accolla il rischio di assolvere il colpevole.

È ovvio che si dovrà trovare un equilibrio fra questo due esigenze di tutela; il giusto processo deve essere infatti un processo efficiente in cui la ricostruzione del fatto e l’individuazione del colpevole deve infatti avvenire nel rispetto delle garanzie processuali e dei diritti dei singoli soggetti.

Cenni storici sul processo penale

Diritto romano

Nell’antico diritto romano il re disponeva di un incondizionato potere di coercizione e di giurisdizione per la repressione dei reati più gravi che mettevano in pericolo la vita della civitas e l’istituto monarchico. Con la trasformazione dal regime monarchico a quello repubblicano, la repressione dei reati era data al popolo riunito nelle assemblee comiziali; tuttavia il processo popolare venne progressivamente cedendo il posto a tribunali stabili istituiti per legge e preceduti da un magistrato.

Il processo era tipicamente accusatorio: l’iniziativa spettava a qualunque privato cittadino, i giurati erano estratti a sorte nella classe dei senatori dei cavalieri; l’accusatore e il difensore dell’imputato avevano il potere di ricusare i singoli giurati finché si perveniva ad un collegio su cui concordavano. L’accusatore prescelto formulava l’imputazione e il magistrato la raccoglieva in un processo verbale. Quindi autorizzava l’accusatore a procedere alla raccolta delle prove con poteri coercitivi e fissava la data del dibattimento. Nell’udienza dibattimentale, davanti ad una differente giuria, prendeva la parola per primo l’accusatore e poi il difensore dell’imputato. Successivamente si procedeva all’escussione dei testimoni, che prestavano giuramento davanti al magistrato e venivano interrogati dalla parte che li aveva chiamati a deporre e successivamente dall’avversario. La decisione di condanna non indicava la pena, perché questa era stabilita dalla legge. Contro la decisione non era poi ammesso appello. Con l’istituzione dell’impero si assistette alla nascita di un nuovo tipo di processo più coerente con il nuovo assetto costituzionale dello Stato: la questione era affidata ad un delegato dell’imperatore, che cumulava il potere di accusare, di raccogliere le prove e di giudicare. L’imperatore si riservava il potere di decidere sull’impugnazione presentata dal cittadino romano.

Periodo medievale

Nei primitivi primi barbarici il giudizio era basato sull’ordalia, che consisteva in una prova subita dall’accusato dal cui risultato si pretendeva di ricavare la prova dell’innocenza del soggetto (c.d. ordalia del fuoco). Con il ritorno della civiltà, l’ordinamento barbarico recepire gli insegnamenti del diritto romano; ciò comportò il ripristino del sistema applicato durante l’impero che, da quel periodo, venne denominata inquisizione. A tale sistema si orientò il diritto canonico nel perseguire le regie sorte nel popolo e le malefatte dei vescovi-conti. Il sistema inquisitorio fu accolto anche dai comuni trasformatesi in principati e dei vari Stati assoluti che si vennero formando nell’Europa continentale.

Stato assoluto nel 1600

Fra i vari ordinamenti accolti dagli Stati assoluti nel 1600 occorre esaminare quello che era in vigore in Francia all’inizio della rivoluzione del 1789 (che presentava quasi tutte le caratteristiche del sistema inquisitorio), che sarà poi sostituito, all’inizio della Rivoluzione, con un ordinamento ispirato al processo penale inglese caratterizzato dal sistema accusatorio. L’ordonnance criminelle del 1670 costituirà uno snodo fondamentale della storia del processo penale: se fino ad allora agli organi giudicanti è riconosciuto il potere di determinare le regole del proprio operare, con l’intervento di re Luigi XIV ci si impossessa del potere di legiferare in via esclusiva in materia processuale. L’effetto fu dunque quello di rafforzare i tratti del sistema inquisitorio: l’arbitrio del giudice era illimitato; l’imputato era lasciato a se stesso, era posto davanti all’alternativa tra confessare o negare la colpevolezza; i testimoni si limitavano a confermare le precedenti dichiarazioni e non fornivano al giudice elementi sufficienti per una valutazione sulla propria attendibilità; la decisione era fondata sulla prova legale. Tale sistema non tutelava degli interessi della giustizia nel diritto di difesa dell’imputato. Alcuni casi di clamorosi errori viziati finita in tragedia e denunciati da Voltaire avevano commosso l’opinione pubblica e screditato l’ordinamento processuale di allora; tale sistema era criticato anche da Cesare Beccaria che sosteneva che le denunce e le accuse non dovessero essere segrete e che si dovesse vietare che l’imputato fosse sottoposto al giuramento e, ancor più, alla tortura. Allo scoppiare della rivoluzione francese nel 1789 l’assemblea nazionale si propose di modificare il processo penale.

Processo penale inglese

Il processo penale inglese era basato su due istituti di importanza fondamentale: la giuria e i testimoni. Il processo seguiva le cadenze del processo romano del periodo della Repubblica: una prima giuria decideva se l’imputato doveva essere rinviato a giudizio; una seconda giuria assisteva al...

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lbt_bnc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Paoli Paola.
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