Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
MEZZI DI PROVA
1. Mezzi di prova tipici e atipici
Con l'espressione mezzo di prova si vuole indicare quello strumento processuale che permette di acquisire un elemento di prova. Il codice ha previsto sette mezzi di prova tipici, e cioè regolamentati dalla legge. Essi sono la testimonianza, l'esame delle parti, i confronti, le riconoscenze, gli esperimenti giudiziali, la perizia accompagnata dalla consulenza tecnica di parte e i documenti.
I mezzi di prova atipici sono considerati dal codice idonei a permettere l'accertamento dei fatti. Il codice non impone l'assoluta tassatività dei mezzi di prova; al contrario, è consentito che possano essere assunti nuovi mezzi di prova che il progresso scientifico e tecnologico potrà elaborare in futuro.
La tipicità di queste prove consiste nell'utilizzare componenti non tipiche all'interno di un mezzo tipico. Come esempio si può citare il caso in cui la ricognizione di una
persona è e ettuatamediante un cane addestrato anziché ad opera di una persona umana.in queste ipotesi lacomponente tipica sta nel ricognitori che richiede la predisposizione delle modalità e delle cautelepiù idonee al caso.viceversa il risultato coincide con quello della ricognizione tipica.In base all’Art 189 la prova atipica può essere ammessa se presenta due requisiti: in primo luogodeve essere idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti; in secondo luogo il mezzo di provatipico deve assicurare la libertà morale della persona-fonte di prova, e cioè deve lasciare integra lafacoltà di determinarsi liberamente rispetto agli stimoli; in terzo luogo le modalità di assunzionedella prova atipica sono prescritte dal giudice dopo aver sentito le parti.È possibile affermare che il sistema delineato è fondato sul principio di legalità della prova, inbase al quale quest’ultima costituisce
uno strumento di conoscenza disciplinato dalla legge. La disciplina della prova atipica e conforme al principio di legalità in quanto il legislatore prevede che questa sia sottoposta a precisi requisiti stabiliti dall'Art 189. Assai discussa è la figura della ricognizione informale dell'imputato: in dibattimento il pubblico ministero usa chiedere al testimone se è presente nell'aula l'autore del reato. La giurisprudenza ammette pacificamente tale strumento perché ritiene che nel corso di un mezzo di prova, quale la testimonianza, si possa introdurre un elemento atipico. Tuttavia la dottrina ha ritenuto applicabile il menzionato principio di non sostituibilità tra metodi probatori, secondo cui quella disciplina legale che traccia le caratteristiche essenziali di una prova non può essere elusa attraverso l'impiego di differenti modalità acquisitive, tipiche o atipiche. Con specifico riguardo alla ricognizione informale, siEvidenzia che mentre la testimonianza si svolge mediante l'esame incrociato, la ricognizione deve aver luogo in un contesto idoneo ad eliminare la tensione emotiva del ricognitori. Per questi motivi la ricognizione informale deve ritenersi viziata nella sua attendibilità.
2. La testimonianza
a) Considerazioni preliminari
Il Codice distingue in modo netto tra due mezzi di prova: la testimonianza (articoli 194 e seguenti) e l'esame delle parti (articolo 208 e seguenti).
Il testimone ha l'obbligo penalmente sanzionato di presentarsi al giudice di dire la verità; viceversa l'imputato, quando si sottopone all'esame incrociato, non ha l'obbligo di presentarsi, ma ha l'obbligo di rispondere alle domande.
La distinzione trova conferma nella normativa sulla incompatibilità a testimoniare; in base all'Art. 197 la qualità di imputato è di regola incompatibile con la qualità di testimone, salvo
alcune eccezioni. Sia il testimone che le parti sono in grado di dare un rilevante contributo conoscitivo al processo penale; essi sono esaminati sui fatti che costituiscono oggetti di prova, e cioè sulla responsabilità dell'imputato e sui fatti e servono a valutare la reperibilità delle fonti e l'attendibilità degli elementi di prova. La loro deposizione inoltre avviene nella forma dell'esame incrociato e dunque con lo strumento che ha ritenuto più efficace per l'accertamento dei fatti.
La qualità di testimone può essere assunta dalla persona che è a conoscenza dei fatti oggetto di prova ma che non riveste una delle qualità che alle quali il codice riconduce l'incompatibilità a testimoniare ai sensi dell'Art 197. La persona così delineata diventa testimone solo se e quando su richiesta di parte è chiamata a deporre davanti ad un giudice nel procedimento penale (requisito formale).
Il testimone ai
seguenti obblighi: in primo luogo all'obbligo di presentarsi al giudice (Art 198); si presenta senza legittimo impedimento, il giudice può ordinare il suo accompagnamento coattivo a mezzo della polizia giudiziaria che può condannare al pagamento di una somma di denaro. In secondo luogo il testimone all'obbligo di attenersi alle prescrizioni date dal giudice per le esigenze processuali (Art 198). In ne il testimone all'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte; se tace ciò che sa, a erma il falso o nega il vero, commette il delitto di falsa testimonianza (Art.372 c.p.). Un generale divieto probatorio, che concerne le modalità di assunzione della prova dichiarativa, è previsto dall'Art 188 che prevede che non possono essere utilizzati metodi o tecniche in idonei a nuire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o di valutare i fatti. Tra i metodi che inuiscono sulla facoltà di reagire liberamente rispetto agli stimoli o che sono inidonei ad alterare la capacità di ricordare i fatti o la capacità di valutare i fatti si può enumerare la latortura, la narcoanalisi, l’ipnosi e il poligrafo.
Quello che conta in un processo penale garantista non è ottenere comunque una dichiarazione, bensì poter controllare la credibilità del dichiarante e l’attendibilità della narrazione.
Il divieto ad oggetto le modalità di acquisizione della prova; esso determina l’invalidità dell’atto acquisitivo.
Ai sensi del nuovo comma 2-bis dell’Art.191 le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che i contro le persone accusate di tale delitto e al solo ne di provarne la responsabilità penale.
Il nuovo comma a prodotto due e etti: in primo luogo quello di rendere utilizzabili dichiarazioni torte, ma
solo contro le persone accusate del delitto di tortura e al solo fine di provarne la responsabilità penale; in secondo luogo a prodotto l'effetto di rendere inutilizzabile non solo le dichiarazioni estorte, ma anche qualsiasi altra informazione comunque ottenuta mediante il delitto di tortura. Nei riguardi della persona come fonte di prova dichiarativa (organo di prova) si delinea una netta differenza tra l'imputato e tutte le altre persone (una persona riveste valore per ciò che dichiara). Con riferimento all'imputato, vengono in gioco le norme costituzionali sul diritto di difesa e sulla presunzione di innocenza; tali norme delineano in capo all'imputato una situazione soggettiva che consiste nel pieno diritto di non collaborare. Con riferimento a tutti gli altri individui, i quali potrebbero rivestire la qualifica di testimoni, da sempre si ritiene che le norme costituzionali che tutelano l'interesse alla repressione dei reati giustificano il fatto che siaPunibile il reato di rispondere o la falsità. L'ordinamento con un limite assoluto all'autorità nel momento in cui acquisisce una prova: il processo volitivo attraverso il quale l'individuo si risolve a dichiarare deve restare libero.
Se invece una persona riveste interesse probatorio non per ciò che dice, ma per ciò che è (oggetto di prova), vengono in questione gli atti di indagine e i mezzi di prova di ricerca della prova che mirano ad ottenere elementi diversi dalle dichiarazioni. In questo caso vengono in rilievo attività come le identificazioni, le ricognizioni, le ispezioni, le perquisizioni, sequestri, le consulenze tecniche e le perizie.
Con riferimento a tali attività i valori costituzionali interessati consistono nel singolo libertà che vengono comprese dalla ricerca e dall'acquisizione della prova. Prima fra tutte la libertà personale; sotto questo pro
lo status dell'imputato nei confronti dell'autorità non differisce significativamente da quello degli altri soggetti. L'Art.13.2 Cost. consente la limitazione della libertà personale in presenza di un atto motivato dell'autorità giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge. b) La deposizione: oggetto e forma La deposizione è resa in dibattimento con le forme dell'esame incrociato. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova (Art.194.1); le domande devono essere pertinenti, cioè devono riguardare sia i fatti che si riferiscono all'imputazione, se hai fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali. L'Art 194 pone un secondo limite alle domande: esse devono avere ad oggetto fatti determinati, di conseguenza il testimone di regola non può esprimere valutazioni né apprezzamenti personali, salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.non può deporre su voci correnti nel pubblico.
La testimonianza indiretta dei fatti da provare il testimone può avere una conoscenza diretta o indiretta. A una conoscenza diretta quando ha percepito personalmente il fatto da provare con uno dei cinque sensi; invece una conoscenza indiretta quando ha preso il fatto da una rappresentazione che altri ha riferito a voce, per scritto o con altro mezzo.
Sia quindi testimonianza indiretta quando il fatto da provare non è stato percepito personalmente dal soggetto che lo sta narrando, ma costui è stato riferito da un'altra fonte. Nel nostro codice tale situazione descritta nel seguente modo: il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone.
La persona da cui si è sentito dire è comunemente indicata con l'espressione "teste di riferimento": egli può avere percepito personalmente il fatto, allora è denominato test diretto; oppure può averlo sentito dire da
un'altra persona, e allora anche gli è un teste indiretto.Il codice non esclude espressamente questa seconda possibilità.