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Riassunto esame Diritto, prof. Pierro, libro consigliato Manuale di procedura penale, P. Tonini: Parti III e IV Pag. 1
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III- GLI ATTI SUCCESSIVI AL DIBATTIMENTO.

La fase degli atti successivi al dibattimento inizia nel momento in cui l’ organo giudicante si ritira per

deliberare in segreto in camera di consiglio e termina nel momento in cui la sentenza è depositata in

cancelleria (ed è dato avviso alle parti, nei casi in cui tale avviso è dovuto per legge).

Procedimento di deliberazione.

La deliberazione segue queste regole:

“La sentenza dev’ essere deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento” (art 525, co 1) e la

-

deliberazione non può essere sospesa “se non in caso di assoluta impossibilità (art 525, co 3) : principio di

concentrazione.

“Alla

- deliberazione concorrono, a pena di nullità, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento”

(art 525, co 2): principio di immediatezza.

La deliberazione deve seguire l’ ordine delle priorità da decidere (art 527):

- anzitutto, vanno affrontate le

questioni processuali che potrebbero sfociare in decisioni che precludono l'esame nel merito, ossia

questioni preliminari che non siano state ancora risolte (es: incompetenza) o ogni altra questione relativa al

in discussione le questioni “di

processo (es: nullità di un atto) poi, sono poste fatto” che concernono

l'imputazione,cioè il giudice valuta se i fatti affermati dalle parti sono dimostrati dalle prove acquisite

sono affrontate le questioni “di diritto”,

successivamente, cioè i problemi interpretativi posti dalle norme

penali ancora, se il giudice decide di condannare l'imputato, sono poste in discussione le questioni

relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza infine, se vi è stata costituzione di parte

civile, è esaminata la richiesta di risarcimento del danno derivante dal reato.

Il codice poi, garantisce la libertà morale dei componenti del collegio; infatti l’ art 527,co 2, prevede che:

-

a) i giudici sono tenuti ad enunciare le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione

all’ esito del dibattito

qualunque sia stato il voto espresso sulle altre (ratio: possono cambiare idea in base

interno);

b) il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo;

nei giudizi presso la corte di assise votano prima i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età.

infatti, l’ art 527, co3 stabilisce che:

- Inoltre, il codice impone il rispetto del principio del favor rei;

a) se nella votazione sull’ entità della pena o della misura di sicurezza si manifestano più di due opinioni, i

voti espressi per la pena o la misura di maggior gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura

gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza; più favorevole all’imputato.

b) in ogni altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione

Infine, ai sensi dell’ art 125, co 4, la deliberazione si svolge in segreto in camera di consiglio (= senza la

-

presenza di altre persone che non siano i giudici); i giudici, sono obbligati a mantenere il silenzio sulla

deliberazione; chi viola questo segreto compie il delitto di rivelazione di segreto d’ ufficio (art 326 cp).

Sentenza. esito della deliberazione “il presidente

(Procedimento).All’ dell'organo giudicante redige il dispositivo e lo

(art 544, co 1): nel dispositivo è racchiuso il comando nel quale si traduce la decisione, che

sottoscrive”

può essere, in sintesi, di proscioglimento o di condanna. 57

 giudicante

(Pubblicazione della sentenza). Una volta sottoscritto il dispositivo, l’organo rientra nell'aula

di udienza ed il presidente (o altro giudice) lo legge (art 545, co 1). La lettura del dispositivo comporta la

“pubblicazione della sentenza”. In particolare:

- se la motivazione è stata redatta insieme al dispositivo (in pratica ciò accade raramente), essa viene letta

o esposta in modo riassuntivo; in tal caso, la lettura equivale a notificazione della sentenza per le parti che

sono o devono considerarsi presenti all’ udienza (art 545, co 2 e3); l’ intera sentenza (motivazione e

- se, invece, la motivazione non può essere redatta immediatamente,

dispositivo) dev’ essere depositata in cancelleria entro 15 gg (art 544, co 2); se poi, la motivazione dovesse

presentarsi come “particolarmente complessa”, il giudice indica nel dispositivo un termine più lungo, non

eccedente comunque il 90° gg da quello della pronuncia (art 544, co 3).

 (Deposito della sentenza). L'intera sentenza (comprensiva di motivazione e dispositivo), sottoscritta dal

dev’

presidente e dal giudice estensore, essere depositata in cancelleria immediatamente dopo la

di cui all’ art 544, co 2 e 3;

pubblicazione ovvero entro i termini il cancelliere vi appone la sottoscrizione e

la data del deposito (art 548, co 1). a norma dell’ art

Se non è depositata entro il 15° giorno o entro il diverso termine indicato nel dispositivo

544, co 3, l'avviso di deposito deve essere comunicato al PM e notificato alle parti private (cui spetta il

diritto di impugnare) e al difensore dell'imputato. Ai sensi dell’ art

(Contenuto). Il codice indica in maniera dettagliata il contenuto formale della sentenza.

546, infatti, la sentenza deve contenere:

a) l’intestazione “in nome del popolo italiano” e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

b) le generalità dell'imputato e delle altre parti private;

c) l’imputazione, comprensiva dell’ enunciazione del fatto storico addebitato e delle norme di legge che lo

prevedono come reato;

d) l’indicazione delle conclusioni delle parti;

e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle

prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non

( “motivazione della sentenza”); importante

attendibili le prove contrarie [L’ novità introdotta dal codice

(o “binario”) non può limitarsi a scegliere un’

del 1988 è il carattere dialogico della motivazione: il giudice

ipotesi ricostruttiva e ad enunciare le prove che la confermano, ma deve anche indicare le ragioni che lo

hanno portato ad escludere le ipotesi antagoniste ed a ritenere non attendibili le prove contrarie addotte; ciò

significa, alla luce del nuovo art 533, co , che nella motivazione il giudice deve spiegare perché le prove

d'accusa, valutate anche alla luce degli elementi addotti dalla difesa, sono tali da eliminare ogni dubbio

ragionevole o, viceversa, perché tali prove risultano inidonee a convincerlo della reità dell'imputato.]

f) il dispositivo con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

g) la data e la sottoscrizione del giudice.

Ai sensi dell’ art 546, co 3, la sentenza è nulla se manca la sottoscrizione del giudice (g), la motivazione (e)

o anche se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo (f).

L’art 547 disciplina il procedimento per la correzione degli errori materiali: questo dev’ essere attivato

quando debba essere completata la motivazione insufficiente ovvero manchino o siano insufficienti gli altri

requisiti previsti dal codice, purché (1) si tratti di errori od omissioni che non determinano nullità e (2) la

cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto; tale procedimento è disposto

(d'ufficio o su richiesta di parte) dal giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede in camera

di consiglio previo avviso alle parti che possono intervenire; se la sentenza è stata impugnata, la correzione

è disposta dal giudice competente a conoscere l'impugnazione. distinto in “capi” e “punti”: il “capo” è

Il contenuto sostanziale della sentenza, viene dalla giurisprudenza

identificabile con la singola imputazione; il “punto” è costituito dalla tematica di fatto o di diritto che dev’

essere risolta per giungere alla decisione in merito ad una o più imputazioni.

(Tipologie). Le sentenze che possono essere emesse dal giudice sono di due tipi:

il codice pone un’ ulteriore

I. Sentenza di proscioglimento. All'interno di questa categoria, fondamentale

“sentenza “sentenza solo

distinzione tra di non doversi procedere” e di assoluzione”: le sentenze di

assoluzione possono contenere un vero e proprio accertamento per cui solo esse sono idonee a fondare 58

l'efficacia del giudicato nei processi civili e amministrativi; le sentenze di non doversi procedere invece, si

infatti sono definite pronunce “meramente processuali”.

limitano a statuire su aspetti processuali

Si che il giudice pronunci una sentenza di non doversi procedere sia che pronunci una sentenza di

“formula la quale

assoluzione, egli deve precisarne la causa, e cioè la cd terminativa”, costituisce una sorta

di riassunto della motivazione della decisione; le formule terminative sono previste tassativamente dagli

artt 529-531e servono a favorire una maggiore intelligibilità del contenuto della decisione.

In particolare, esaminiamo le due tipologie di proscioglimento possibili:

Ia. La Sentenza di non doversi procedere può essere accompagnata dalle seguenti formule:

“perché

- Sentenza di non doversi procedere l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere

proseguita”: la sentenza ha questa formula quando: a) manca la condizione di procedibilità prevista dalla

legge per quella determinata fattispecie incriminatrice (querela, istanza, richiesta, autorizzazione a

procedere); a tale situazione è equiparata, in applicazione del principio in dubio pro reo, quella in cui la

prova dell'esistenza della condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria(art 529); b) il giudice

ritiene che vi sia stato un errore sull'identità fisica dell'imputato (art 68) o che si stia procedendo contro la

medesima persona per un fatto già accertato con una sentenza irrevocabile (art 649, co 2:principio del ne

bis in idem) o che sia stata confermata l'esistenza di un segreto di Stato in relazione ad una prova essenziale

per definire il processo (art 202, co 3).

“per estinzione del reato”

- Sentenza di non doversi procedere (art 531): la sentenza ha questa formula

vi è la prova o anche solo il dubbio (per il principio in dubio pro reo) dell’ esistenza di una

quando una

causa estintiva del reato (= morte del reo prima della condanna; amnistia; remissione di querela;

prescrizione del reato; ob

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Publisher
A.A. 2013-2014
90 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giusyci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Pierro Guido.