Parte terza: Il procedimento ordinario
Capitolo I: Le indagini preliminari (Libro V)
Indagini preliminari
Le indagini preliminari consistono in investigazioni svolte dal PM e dalla polizia giudiziaria. Esse costituiscono la prima fase del procedimento penale, la quale inizia quando una notizia di reato perviene alla polizia giudiziaria o al PM e termina quando quest’ultimo esercita l’azione penale o ottiene dal giudice l’archiviazione. Ai sensi dell’art 327 cpp, la direzione delle indagini preliminari spetta al PM, il quale dispone direttamente della polizia giudiziaria. L'elemento caratterizzante degli atti d’indagine sta nel fatto che sono svolti in segreto da chi investiga e, quindi, sono svolti in modo unilaterale e senza la garanzia del contraddittorio di cui all’art 111, co 4, Cost.
Per questo motivo, di regola, non sono utilizzabili in dibattimento (cd principio di separazione delle fasi): l’art 526 cpp infatti prevede che “il giudice non può utilizzare, ai fini della deliberazione, prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”. In virtù del principio di separazione delle fasi, il legislatore indica con termini differenti le prove e gli atti d’indagine, anche quando hanno lo stesso contenuto (es: la “testimonianza” nelle indagini preliminari corrisponde all’ “atto di iniziativa del PM”/ l’ “esame delle parti” all’ “interrogatorio dell’indagato”/ la “ricognizione” all’ “individuazione di persone o cose”/ la “perizia” agli “accertamenti tecnici”).
Finalità delle indagini preliminari
Innanzitutto, servono al PM per decidere se esercitare l’azione penale; ai sensi dell'art 326 cpp, infatti, “il PM e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale”. In secondo luogo, gli elementi acquisiti vengono utilizzati come prove dal GIP per pronunciare i provvedimenti di sua competenza (es: misure cautelari o intercettazioni). Infine, gli elementi raccolti possono, sia pure eccezionalmente (ex art 111, co 5, Cost.), essere utilizzati dal giudice del dibattimento per emanare la decisione finale.
Giudice per le indagini preliminari
Nel corso delle indagini preliminari è previsto l’intervento del GIP. Si tratta di un giudice che svolge essenzialmente una funzione di controllo sui provvedimenti più importanti senza disporre, però, di alcun potere d’iniziativa. Le particolarità del GIP sono che:
- Ha una “giurisdizione semipiena”, nel senso che può esercitare la sua funzione “solo nei casi previsti dalla legge” (es: convalida dell’arresto e del fermo; emette i provvedimenti cautelari; autorizza alle intercettazioni; dispone l’incidente probatorio) e solo “su richiesta di parte” (art 328 cpp);
- Ha una “cognizione limitata” del quadro probatorio nel senso che deve decidere solo sulla base dei verbali presentati dalle parti potenziali;
- Svolge una funzione giurisdizionale prima dell’esercizio dell’azione penale; si tratta di una deroga al principio “nulla iurisdictio sine actione” giustificata dall’esigenza di assicurare la garanzia di un organo imparziale in una fase in cui il PM chiede provvedimenti che incidono pesantemente sulle libertà dell'indagato costituzionalmente garantite.
Notizia di reato
È un’informazione che permette alla polizia giudiziaria ed al PM di venire a conoscenza di un illecito penale. Essa produce 3 effetti:
- Segna il passaggio dalla funzione di polizia di sicurezza (attività tendente a prevenire il compimento di reati e a controllare che la legge sia osservata) alla funzione di polizia giudiziaria (indagine su di un reato del quale si abbia notizia);
- Impone alla polizia giudiziaria, che abbia appreso la notizia, l'obbligo di informare il PM (art 347);
- Impone al PM di provvedere immediatamente alla sua iscrizione nel registro delle notizie di reato (art 335).
Il codice regola espressamente 2 tipi di notizia di reato:
-
La denuncia (artt 331-334 cpp) può essere presentata da chiunque abbia avuto notizia di reato; può essere scritta o orale; può essere presentata sia ad un ufficiale di polizia giudiziaria, sia direttamente al PM. Ai sensi dell’art 332 cpp, essa contiene:
- L’esposizione degli elementi del fatto;
- L’indicazione del giorno dell’acquisizione della notizia di reato;
- Le fonti di prova già note;
- Se possibile, le generalità della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che sono in grado di riferire su circostanze rilevanti.
Di regola, la denuncia è facoltativa. Tuttavia, il codice penale prevede ipotesi in cui la denuncia costituisce un obbligo sanzionato penalmente; in particolare:
- Una persona privata ha l’obbligo di denuncia quando: a) sia cittadino italiano e abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce l’ergastolo; b) abbia ricevuto cose provenienti da un delitto; c) quando abbia notizia di materie esplodenti situate nel luogo da lui abitato; d) quando abbia subito un furto di armi o esplosivi; e) quando abbia avuto conoscenza di un delitto di sequestro di persona a fini di estorsione.
- I pubblici ufficiali (= art 357 cp: coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa) e gli incaricati di un pubblico servizio (= art 358 cp: coloro che a qualunque titolo prestano un “pubblico servizio”, cioè un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, ossia dei poteri autoritativi e certificativi) hanno l'obbligo di denuncia dei reati procedibili non a querela di parte dei quali vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni (e cioè durante l'orario di lavoro) e a causa della funzione o servizio da loro svolto (es: anche fuori dell'orario di lavoro, una persona riferisce ad un insegnante pubblico che la sua allieva subisce maltrattamenti in famiglia) (art 362 cp).
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti ad informare il pubblico ministero di tutti i reati procedibili d'ufficio dei quali sono venuti comunque a conoscenza; quindi, anche fuori del servizio svolto.
È prevista però un’esenzione dall’obbligo di denuncia per il difensore e i suoi ausiliari: costoro, infatti, non hanno obbligo di denuncia “neppure in relazione ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte” (art 334/bis cpp).
- Il referto (art 334 cpp): si tratta di una particolare forma di denuncia alla quale è tenuto solo colui che, nell’esercizio di una professione sanitaria, ha prestato la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio. L’obbligo viene meno quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (art 365 cp); quest’esenzione però non opera se il medico è dipendente pubblico (e non professionista privato) in quanto in tal caso, essendo anche “incaricato di pubblico servizio” è tenuto alla denuncia-referto ex art 362 cp. I soggetti tenuti al referto devono farlo pervenire al PM o alla polizia giudiziaria entro 48 ore o immediatamente, se vi è pericolo di ritardo.
Informativa
Una volta che la polizia giudiziaria ha ricevuto una notizia di reato, denuncia o referto che sia, ha l’obbligo di informare il PM (art 347 cpp). L’informativa (= fonte da cui il PM attinge la notizia di reato) deve precisare gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi di prova e le attività compiute (art 347, co 1) nonché il giorno e l’ora in cui la notizia è stata acquisita (art 347, co 4).
Di regola, il codice prevede che l’informativa dev’essere trasmessa “senza ritardo e per iscritto”; tuttavia, sono previste delle eccezioni:
- Dev’essere trasmessa “immediatamente, anche oralmente” quando sussistono ragioni d’urgenza o quando si tratta di determinati delitti gravi o di criminalità organizzata;
- Dev’essere trasmessa entro 48 ore nel caso in cui la polizia giudiziaria abbia compiuto atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore e dell’indagato;
- Dev’essere trasmessa immediatamente nel caso di arresto avvenuto in flagranza.
A differenza della notizia di reato, l’informativa è impersonale in quanto investe l’organo di polizia giudiziaria inteso come unità operativa (non uno specifico ufficiale).
Condizioni di procedibilità
Di regola, i reati sono procedibili d’ufficio (art 50, co 2, cpp). Tuttavia, la legge sottopone alcuni reati a condizione di procedibilità. Le condizioni di procedibilità sono quindi atti ai quali la legge subordina l’esercizio dell’azione penale in relazione a determinati reati per i quali non si debba procedere d’ufficio.
In mancanza di una condizione di procedibilità, il PM non può esercitare l’azione penale; tuttavia, si possono compiere “gli atti necessari ad assicurare le fonti di prova” (art 346 cpp). In particolare, sono condizioni di procedibilità:
-
La querela (artt 336 - 340 cpp): essa è l'atto con il quale la persona offesa manifesta la volontà che si persegua penalmente il fatto che essa ha subito. È costituita da due elementi:
- Notizia di reato;
- Manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo.
La dichiarazione di querela è proposta osservando le formalità previste per la denuncia. A differenza della denuncia però:
- Può essere presentata solo dalla persona offesa;
- Contiene la manifestazione di volontà.
Ai sensi dell’art 339 cpp, è possibile la rinuncia alla querela: si tratta di un atto, irrevocabile e incondizionato, con cui la persona offesa, prima di aver proposto la querela, manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il reato subito. Infine, la remissione di querela: si tratta di un atto, irrevocabile e incondizionato, con cui la persona offesa, dopo aver proposto querela, manifesta l'inversa volontà che non si proceda per il fatto di reato (= chiede la revoca della querela); per produrre effetti, la remissione dev’essere accettata, espressamente o tacitamente, dal querelato. NB: la remissione non è consentita (= la querela è irrevocabile) in relazione a delitti in materia sessuale.
- L'istanza (art 341 cpp): essa è l'atto col quale la persona offesa manifesta la volontà che si proceda per un reato che è stato commesso all'estero e che, se fosse stato commesso in Italia, sarebbe procedibile d'ufficio.
- La richiesta di procedimento (art 342 cpp): essa è l'atto con cui il ministro della giustizia manifesta la volontà che si proceda per un determinato reato commesso all'estero o per altri espressamente previsti dagli artt 127, 313 e 604 cp.
-
L'autorizzazione a procedere (art 343 cpp): essa è un atto, discrezionale e irrevocabile, emanato da un organo dello Stato, necessario per consentire al PM l’esercizio dell’azione penale in particolari ipotesi in cui l’imputato o la persona offesa dal reato siano rappresentanti di un organo pubblico (es: non si può procedere per un reato commesso da un ministro nell’esercizio delle sue funzioni se manca l’autorizzazione dell’assemblea legislativa alla quale appartiene il ministro stesso).
Quando viene presentata querela, istanza, richiesta o autorizzazione a procedere, la polizia giudiziaria ha l’obbligo di inviare l’informativa al PM.
Il segreto investigativo (cd segreto interno) e il divieto di pubblicazione (cd segreto esterno)
Segreto investigativo
Nello svolgimento del processo penale vengono in rilievo due contrapposte esigenze:
- Quella di proteggere la ricerca della verità contro atti che possano mettere in pericolo l’acquisizione o la genuinità della prova, che impone di coprire col segreto gli atti iniziali del procedimento;
- Quella di assicurare l’esercizio del diritto di difesa, la quale richiede che gli atti possano essere conosciuti dall’indagato e dalle altre potenziali parti private (nb: ai sensi dell’art 111, co 3 Cost, l’accusato ha il diritto di essere informato riservatamente nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico).
Il codice ha effettuato un bilanciamento tra queste esigenze:
A) Da un lato, l’art 329, co 1, cpp prevede, come regola, che “gli atti d’indagine compiuti dal PM e dalla polizia giudiziaria sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari” (nb: si tratta di un obbligo che opera in maniera oggettiva nel senso che grava su tutti i soggetti che siano a conoscenza dell’atto segreto). In questi casi si parla di “atti segreti”. Rientrano in questa categoria tutti gli atti d’indagine in relazione ai quali non vi sia una norma processuale che ne imponga la conoscenza (es: accertamenti tecnici ripetibili; individuazione di persone o cose; assunzione d’informazione da possibili testimoni).
La violazione dell’obbligo del segreto investigativo può rientrare in due fattispecie incriminatrici:
- L’art 379/bis cp (rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale) punisce con la reclusione fino ad 1 anno chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per aver partecipato o assistito al compimento di un atto d’indagine;
- L’art 326 cp (rivelazione del segreto d’ufficio) invece, punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio il quale riveli un atto segreto violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della propria qualità.
L’obbligo del segreto investigativo viene meno: a) quando l’indagato può avere conoscenza dell’atto; b) quando si perviene alla chiusura delle indagini preliminari.
B) Dall’altro, alla regola della segretezza sono state poste varie deroghe in favore della difesa. In questi casi si parla di “atti conoscibili”. Rientrano in questa categoria:
- Gli atti garantiti = atti ai quali il difensore ha diritto (ma non il dovere) di assistere previo avviso che gli dev’essere dato almeno 24 ore prima del compimento dell’atto stesso (interrogatorio, ispezione e confronto ai quali partecipa l’indagato + ispezione alla quale non deve partecipare l’indagato); l’art 369 cpp prevede che, quando il PM intende compiere un atto garantito, egli ha l’obbligo d’inviare all’indagato ed alla persona offesa l’informazione di garanzia, la quale contiene l’invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia (se l’indagato non provvede alla nomina, il PM designa il difensore d’ufficio).
- Gli atti a sorpresa = atti ai quali il difensore ha facoltà di assistere senza avere tuttavia, diritto al preavviso (perquisizioni e sequestro).
Degli atti conoscibili è previsto il deposito del verbale (a prescindere dal fatto che il difensore abbia partecipato o meno all’atto medesimo) presso la segreteria del PM entro il 3° giorno successivo al compimento dell’atto, con facoltà per il difensore di esaminare il verbale ed estrarne copia nei 5 gg successivi. Se si tratta di atti a sorpresa, al difensore dev’essere notificato l’avviso di deposito. Nel caso di atti garantiti, il PM deve inviare una informazione di garanzia (art 369).
Infine, il codice attribuisce al PM il potere di segretare (= imporre l’obbligo del segreto su) atti d’indagine nati conoscibili ovvero o divenuti tali successivamente, qualora ciò sia necessario per la prosecuzione delle indagini, purché la conoscenza dell’indagato lo consenta ovvero atto possa ostacolare le indagini riguardanti altre persone (art 329, co 3, lett a). In questo caso, si applica la disciplina prevista per gli atti segreti ai sensi dell’art 329 co 1 e quindi l’obbligo del segreto riguarda solo le notizie inerenti allo svolgimento degli atti stessi. Atti d’indagine che comportano l’assunzione di dichiarazioni da parte dei possibili testimoni o indagati, qualora sussistano specifiche esigenze attinenti alle indagini (art 391/quinquies cpp) in questo caso, il divieto di rivelazione non è limitato al solo svolgimento dell’atto ma è ampliato anche ai fatti storici oggetto di indagine. In entrambi i casi, il divieto di rivelazione è imposto dal PM con decreto motivato.
Divieto di pubblicazione
Diverso dal segreto investigativo, cd interno, il quale riguarda i soggetti che prendono parte al provvedimento, è il segreto cd esterno, il quale consiste nel divieto di pubblicare gli atti del procedimento penale col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione (art 114, co 1, cpp). Fino al termine dell’udienza preliminare, tale divieto si atteggia in maniera differente a seconda che gli atti d’indagine siano segreti o conoscibili:
A) Con riferimento agli atti segreti, l’art 329 cpp stabilisce il divieto assoluto di pubblicazione nel senso che è vietato pubblicare sia la riproduzione totale o parziale, sia il riassunto.
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