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Introduzione

Diritto penale = insieme delle norme dell'ordinamento giuridico che prevedono e disciplinano l'applicazione di una misura sanzionatoria di carattere giuridico-penale (cd. pena) come conseguenza di un determinato comportamento umano.

NB: sono norme di diritto penale:

  • Quelle che stabiliscono a quali comportamenti debba conseguire l'applicazione di una sanzione criminale;
  • Quelle che stabiliscono la specie e l'entità delle sanzioni applicabili;
  • Quelle che stabiliscono le condizioni necessarie e sufficienti per l'applicabilità della sanzione e le regole in base alle quali essa dovrà applicarsi a un determinato soggetto e non ad altri.

Mentre il diritto privato e il diritto amministrativo regolano comportamenti positivi dei consociati, il diritto penale vive sul presupposto della violazione dei suoi precetti (infatti, i momenti patologici del diritto privato, cioè l'illecito contrattuale e quello extracontrattuale, non vengono per forza sanzionati da un giudice nazionale e così anche per il diritto amministrativo); è, cioè, soltanto diritto degli illeciti sanzionati con una pena predisposta da un giudice nazionale → il diritto penale trova quindi applicazione esclusivamente in un processo (= nesso inscindibile tra diritto penale e procedura penale).

Il fatto dell'uomo per la cui realizzazione la legge prevede come conseguenza giuridica l'applicazione di una pena criminale si definisce reato. Reato = ogni fatto umano al quale si ricolleghi una pena.

NB: tuttavia, il binomio reato-pena non esaurisce l'ambito del diritto penale; esistono infatti, oltre alle pene, misure di sicurezza (usate allo scopo di prevenire l'ulteriore commissione di reati da parte del soggetto) e misure di prevenzione (che prescindono dall'accertamento dell'effettiva commissione di un reato ricollegandosi, piuttosto, alla pericolosità criminale del soggetto colpito, desunta da una condotta di vita tale da fondare un giudizio di rilevante probabilità che egli abbia commesso, stia commettendo o possa commettere determinati reati) volte non alla repressione, come le pene, ma alla prevenzione dei reati.

Pene, misure di sicurezza e misure di prevenzione costituiscono il sistema delle sanzioni criminali.

Classificazione dei reati

L'art 39 cp distingue i reati in delitti e contravvenzioni (si distinguono solo in ragione della pena prevista).

Le pene principali sono indicate dall'art 17 cp e sono:

  • Per i delitti: ergastolo, reclusione e multa;
  • Per le contravvenzioni: arresto e ammenda.

Di queste, alcune hanno carattere detentivo (ergastolo, reclusione e arresto) altre monetario (multa e ammenda). Tutte, comunque, subito o successivamente, incidono sulla libertà personale del soggetto colpito tramite il meccanismo della conversione (es: se non pago la multa la pena si converte in reclusione; se non pago l'ammenda, essa si converte in arresto).

Caratteri del diritto penale

  • Statualità: le norme penali possono essere emanate solo dallo Stato;
  • Autonomia: il diritto penale ricava i suoi precetti non da altri rami dell'ordinamento ma nell'ambito dei suoi stessi principi fondamentali;
  • Coercibilità: il diritto penale prevede il ricorso all'uso della forza per garantire l'osservanza dei suoi precetti (lo scopo del diritto penale, quello cioè di scongiurare il verificarsi di comportamenti socialmente indesiderati, non potrebbe essere infatti realizzato se alla minaccia della sanzione non seguisse la puntuale applicazione della stessa al verificarsi del comportamento vietato);
  • Sussidiarietà: il ricorso al diritto penale è ammesso solo come extrema ratio; data la gravità delle sue sanzioni, infatti, bisogna che il ricorso alla minaccia penale sia circoscritto alla sfera di interessi percepiti come maggiormente rilevanti per la collettività e che si configuri come necessario (l'unico mezzo adeguato) per realizzare la tutela sociale;
  • Frammentarietà: la funzione di tutela propria del diritto penale si esplica solo contro alcune specifiche forme di aggressione (le più significative) dei beni giuridici.

Per quanto attiene al problema dei rapporti tra diritto penale e morale, la dottrina prevalente, pur riconoscendo che, tra i vari rami dell'ordinamento, il diritto penale è quello che presenta contatti più stretti con le regole morali e religiose che ispirano la vita della comunità, evidenzia che, in realtà, non sempre i reati consistono in comportamenti contrari alla morale. E questo perché il diritto penale si indirizza solo contro tangibili azioni esterne dell'uomo, non anche contro meri atteggiamenti interiori della volontà e perché esso è tendenzialmente indifferente alla moralità o immoralità dei comportamenti comandati o vietati mirando essenzialmente a disciplinare l'agire umano nella sfera sociale.

Fonti principali del diritto penale italiano

  • Codice penale Rocco (r.d. 1398/30);
  • Norme costituzionali che fanno, direttamente o indirettamente riferimento al diritto penale nella misura in cui enunciano i principi regolativi fondamentali del diritto penale vigente;
  • Codici penali militari di pace e di guerra (c.p.m.g.), approvati con r.d. 303/41;
  • Leggi speciali (cd. Diritto penale complementare).

Parte prima

Le origini del diritto penale

La nascita del diritto penale inteso come insieme di norme che mirano a sanzionare fatti socialmente pericolosi è sicuramente riconducibile all'epoca romana; tuttavia il diritto penale moderno, cioè quello informato agli attuali principi, è molto recente. Si dice infatti che esso è il “frutto tardivo della modernità”.

Evoluzione

Il diritto penale dell'antico regime (= durante il Medioevo) si caratterizzava per la difficile conoscibilità dei suoi precetti, dovuta anche all'oscurità dei testi normativi, e per la concezione dogmatica che li accompagnava: il reato, infatti, coincideva col peccato e assumeva le sembianze più disparate (bestemmia, adulterio, stregoneria, patto col demonio). La pena era utilizzata per ripristinare l'ordine divino violato; in quest'ottica si riteneva che quanto più fosse violenta la pena tanto più si sarebbero dissuasi i consociati dal compiere atti analoghi. Dal punto di vista processuale, questo atteggiamento comportava il ricorso alla presunzione di colpevolezza e giustificava una forma di giudizio preso in assoluta segretezza.

→ Con l'affermarsi del giusnaturalismo laico (XVII secolo), il cui più importante esponente fu Ugo Grozio, e che mirava a superare nettamente la sfera giuridica da quella morale identificando l'illecito col fatto che contraddice alla regole di una ordinata e pacifica comunità di esseri razionali, e successivamente, (XVIII) con l'avvento dell'Illuminismo, lo Stato venne finalmente affrancato dai poteri religiosi. Si affermò così l'idea che il diritto penale servisse per preservare le condizioni essenziali della vita associata e che dovesse essere prodotto dallo Stato.

In particolare, fu in Beccaria che i diversi filoni delle ideologie penali del XVIII secolo vennero a convergere; egli, nella sua opera principale, Dei delitti e delle pene, sostenne che per garantire l'efficacia del diritto penale e la effettiva eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, fossero indispensabili:

  • Riserva di legge in materia penale (“è necessario che i reati siano previsti dalle fonti”);
  • Proporzionalità e ragionevolezza delle pene;
  • Divisione dei poteri per realizzare la terzietà del giudice;
  • Leggi chiare e scritte in volgare;
  • Predeterminazione delle pene e del valore delle prove.

In sintesi, il modello di diritto penale che si proponeva era quello di un diritto del fatto e non degli atteggiamenti morali (principio di materialità); che colpisse comportamenti socialmente dannosi (principio di offensività); e che applicasse le sue sanzioni solo quando tra il comportamento e il reato fosse presente un nesso (principio di colpevolezza).

→ Verso la metà del XIX secolo, si svilupparono, all'interno della dottrina penalistica italiana, due correnti di pensiero contrapposte: la Scuola classica e la Scuola positiva.

La Scuola classica, i cui esponenti principali furono Carrara e Pessina, prendendo spunto dai concetti dell'Illuminismo illuminato, si poneva come scopo quello di rintracciare le verità iscritte nel “codice immutabile della ragione” (= verità assolute) e giungeva alla conclusione che la sanzione, in quanto mirante al ristabilimento dell'ordine esterno della società, andasse commisurata alla gravità del reato.

Il primo codice penale unitario, il Codice Zanardelli del 1889, è la più compiuta espressione dei principi propri della Scuola Classica; esso infatti si ispirava ai postulati propri del garantismo illuminato, dal principio di legalità a quello di irretroattività della legge penale. Risultava quindi pervaso da uno spirito di mitezza: venivano ridotti i minimi e i massimi della pena; si sanciva definitivamente l'abolizione della pena di morte (già di fatto abolita dal Ministro Mancini); si graduava la responsabilità dei concorrenti nel reato; si disciplinava per la prima volta l'estradizione e si introduceva l'istituto della libertà condizionata.

La Scuola positiva, i cui esponenti principali furono Lombroso, Ferri e Garofalo, nacque come reazione all'indirizzo “classico”. Essa, muovendo dal positivismo scientifico, poneva l'accento sull'autore del reato piuttosto che sul fatto, studiando le possibili cause antropologiche (prima: Lombroso), psicologiche e sociali (poi: Ferri) del delitto. Lombroso, ad esempio, riteneva che esistesse la figura del delinquente nato, predestinato al crimine per ragioni biofisiche. La funzione della pena, in quest'ottica, diventa di profilassi sociale: il delinquente va neutralizzato; non c'è proporzione tra gravità del reato e pena, la pena va proporzionata alla pericolosità del soggetto (in base alla pericolosità sociale).

La Scuola positiva, all'apice del suo successo, ispirò un Progetto preliminare di codice penale italiano (c.d. Progetto Ferri) che però non ebbe successo.

→ Il risultato della contrapposizione tra queste correnti fu lo sviluppo di un terzo orientamento, intermedio tra le due Scuole, c.d. del Tecnicismo giuridico, il cui più alto rappresentante fu Arturo Rocco. Rocco riteneva che il compito del giurista fosse quello di ordinare il diritto vigente, non il diritto razionale (come invece sosteneva la Scuola Classica), relegando in posizione subalterna e meramente ausiliaria le discipline socio-antropologiche (fondamentali per la Scuola Positiva).

È questa la linea di pensiero alla quale si ispira il codice Rocco (dal nome del Guardiasigilli Alfredo Rocco, fratello di Arturo) del 1930, tuttora vigente nella gran parte delle sue disposizioni.

Il codice si divide in 3 libri: il I - “Dei reati in generale”, costituisce la parte generale del diritto penale (= insieme di regole, istituti e principi riferibili alla generalità dei reati o a categorie omogenee di essi); il II - “Dei delitti in particolare” e il III - “Delle contravvenzioni in particolare” costituiscono la parte speciale del diritto penale (= elenco delle singole figure criminose). Le parti speciali, che storicamente nascono naturalmente prima della parte generale, sono organizzate in progressione discendente: si parte dai delitti contro lo Stato, seguono i delitti nei confronti della P.A. e si conclude coi delitti contro la persona.

Questa organizzazione evidenzia come il codice Rocco riflettesse un impianto di tipo autoritario, caratterizzato da una ferma repressione di quei comportamenti che sono manifestazione di opposizione al sistema (per esempio: reati d'opinione). Tuttavia, esso non può essere ritenuto un codice totalitario perché comunque rispetta i fondamentali principi garantistici di legalità ed irretroattività.

Dal 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il codice Rocco ha dovuto confrontarsi e adeguarsi coi principi costituzionali, che pongono maggiormente l'accento sulla persona. In particolare con:

  • Art 25 secondo comma: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.” → principi di riserva di legge in materia penale e irretroattività della legge penale (già però enunciati dagli artt 1 e 2 cp). NB: una parte della dottrina ritiene che questa disposizione significhi che i reati siano da considerare oramai come fatti che ledono o pongono in pericolo (offensivi di) beni giuridici a rilevanza costituzionale (cd. Teoria dei beni giuridici costituzionali);
  • Art 27 primo comma: “La responsabilità penale è personale.” NB: solo a partire dal 1988, la Corte costituzionale, superando il suo iniziale atteggiamento minimalista: la norma sancirebbe solo il divieto di responsabilità per fatto altrui, ha interpretato la disposizione nel senso che essa sancisce il principio di colpevolezza: tra autore del fatto e fatto stesso ci dev' essere un legame psicologico e, per essere rimproverabile al suo autore, il fatto gli dev' essere riferibile psicologicamente;
  • Art 27 secondo comma: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.” → principi di umanizzazione e rieducazione della pena;
  • Art 27 terzo comma: “Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi penali militari di guerra.”

La Costituzione ha quindi comportato l'esigenza di un rinnovamento e di una reinterpretazione dell'intero sistema penale, allo scopo di renderlo conforme all'ordinamento costituzionale: in ciò, indispensabile è stata l'opera interpretativa adeguatrice svolta dalla Corte Costituzionale.

Parte seconda

Principi che regolano le norme penali

Principio di legalità: esplicitato dall'art 1 cp e dall'art 25, secondo comma Cost. (per le pene), esso serve a garantire che nessuno venga punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

NB: tieni presente che la norma penale è costituita da una prima parte che contiene la descrizione del fatto costituente reato e (di regola) da una seconda parte che indica la relativa sanzione: fatto e sanzione costituiscono le fattispecie del reato. Ciò significa, in particolare, che devono essere previsti dalla legge sia il fatto costituente reato sia la relativa sanzione, come chiaramente afferma l'art 1 cp (“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.”); si tratta del cd principio di legalità dei reati e delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege).

Lo stesso principio vale anche per le misure di sicurezza, e per queste viene espresso dagli artt 199 cp (“Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.”) e 25, terzo comma Cost (“Nessuno può essere sottoposto a misura di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.”).

Il principio di legalità si articola in 4 regole fondamentali:

  1. Principio della riserva di legge in materia penale = reati, pene e misure di sicurezza non possono avere altra fonte che non sia la legge (aspetto formale del principio di legalità). La ratio che sta alla base di questo principio è assicurare che ogni atto normativo, suscettibile di determinare una restrizione dei diritti individuali di libertà, scaturisca in via esclusiva dalla volontà popolare in modo che lo strumento penale non venga usato per opprimere minoranze e che, attraverso le opposizioni parlamentari, venga circoscritto soltanto alla tutela di interessi non contingenti (= diritto penale come extrema ratio).
  2. Una volta compresa la ratio della riserva di legge in materia penale, appare quindi evidente il suo carattere assoluto. NB: in realtà, la riserva di legge è assoluta ma temperata perché può essere integrata da una fonte subordinata purché però la legge indichi caratteri, presupposti, limiti e contenuto della fattispecie.
  3. Problemi:
    • Sono da considerare “leggi” anche le leggi regionali? No. Oggi, a seguito della modifica costituzionale operata dalla l. cost. 3/2001, l'art 117, secondo comma cost. sancisce chiaramente la legislazione esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale. (Prima comunque lo stesso veniva dedotto dall'art 120 cost. che fa divieto alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e, ancora meglio, dall'art 3 cost che impone l'esigenza di evitare che una diversa regolamentazione penale venga a contrastare con l'uniformità di trattamento giuridico di tutti i cittadini.). Le Regioni, quindi, non possono creare nuove norme penali ma neppure abrogare norme penali statuali o limitarne l'ambito di applicazione.
    • Un differente trattamento giuridico dello stesso comportamento è invece ammissibile quando sia stata la legge statale stessa a prevederlo; in questo caso, la legge regionale, sarà norma integrativa del precetto penale statuale.
    • Sono da considerare “leggi” anche le leggi delegate e i decreti legge? Sì, in quanto la loro efficacia normativa è equiparata dalla Costituzione a quella delle leggi in senso stretto. Infatti per entrambe è comunque assicurato un controllo delle minoranze sulla produzione di norme penali: per le leggi delegate, attraverso la legge delegante che dovrebbe indicare con sufficiente determinazione sia l'ambito della sua
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giusyci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Assumma Bruno.
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