Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Nozione giuridica del concorso di persone
1.) La c.d. compartecipazione criminosa è stata oggetto di due problematiche essenziali, e cioè: dare rilievo a quelle condotte concorsuali che di per sé non integrano la realizzazione di una fattispecie di reato e graduare la sanzione all'effettiva responsabilità dei singoli partecipanti al reato. Nel nostro ordinamento, la norma base al riguardo è contenuta nell'art. 110 c.p.
Ciò premesso, il concorso di reato può essere necessario o eventuale.
a) Il concorso necessario si realizza nei reati in cui la condotta tipica consta di più condotte complementari. Al riguardo si parla di reati necessariamente plurisoggettivi, come nel caso della rissa o dei c.d. reati associativi. Essi si distinguono in unilaterali, se le condotte dei vari soggetti si muovono in una stessa direzione, come nei reati associativi; o bilaterali, se le condotte dei vari soggetti sono rivolte l'una nei
confronti dell'altra, come nel caso della corruzione o della rissa; e si distinguono anche in propri ed impropri, a seconda che i soggetti siano tutti o meno punibili. b) Quanto al concorso eventuale, esso si verifica in caso di reati monosoggettivi realizzati da più soggetti. Per tali reati l'art. 110 c.p. svolge una funzione costitutiva, sanzionando condotte partecipative che, altrimenti, non sarebbero punibili (c.d. condotte atipiche), in quanto non corrispondono alla condotta tipica che realizza il reato. Si pensi al mandante di un omicidio o a chi svolge il ruolo del "palo". In questi casi, è solo grazie alla norma "incriminatrice" delle condotte di concorso che si attribuisce rilevanza penale a condotte di per sé atipiche. 3.) In materia sussistono due tesi fondamentali: quella dell'accessorietà (ad esempio la condotta concorrente accede ad una principale) e quella della fattispecie plurisoggettiva eventuale, per cui una- norma speciale e norme di concorso si integrano fra loro.
- Il rilievo critico mosso alla prima tesi è che, richiedendo essa la commissione di una condotta principale cui le condotte concorsuali accedono, restano fuori le ipotesi in cui tutti i concorrenti realizzano il fatto tipico.
- Allo stesso modo non sussiste alcuna accessorietà ad un fatto principale nel caso di reato realizzato in modo frazionato da più persone.
- Quanto alla seconda tesi, pur avendo il merito di attribuire rilevanza giuridica a condotte atipiche, essa non aiuta a chiarire quando tali attività criminose siano penalmente perseguibili, il che costituisce il tema centrale della teoria del concorso.
CAPO SECONDO (PARAGRAFI 1 - 9)
LA STRUTTURA DEL CONCORSO
- Per la configurabilità del concorso di persone nel reato occorrono quattro requisiti di struttura: la pluralità dei soggetti agenti, la realizzazione dell'elemento oggettivo del reato, il contributo causale di ciascun soggetto e la comunanza di intenti.
- Quanto alla pluralità degli agenti, il concorso di persone presuppone la commissione di un reato da parte di più soggetti, che siano almeno due. Si ha pluralità di soggetti anche se uno dei concorrenti risulta non punibile per ragioni inerenti alla sua persona.
- In secondo luogo, per la sussistenza della fattispecie criminosa è necessario che i contributi dei singoli concorrenti confluiscano nella realizzazione della fattispecie oggettiva di un reato. È sufficiente, quindi, la commissione di atti idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione di un delitto, mentre non sarebbero sufficienti il semplice accordo o la semplice istigazione qualora il reato non sia commesso.
- Il terzo requisito strutturale del concorso di persone è il contributo casuale che ciascun concorrente fornisce al verificarsi dell'evento. Va precisato che, a seconda della natura del contributo arrecato, si distingue il
Il concorso materiale si ha se il soggetto agente agisce in prima persona nella realizzazione degli atti che integrano l'elemento oggettivo del reato. Il concorso morale, invece, si ha se il concorrente fornisce alla commissione del reato un mero impulso psicologico.
Nell'ambito del concorso materiale, si distinguono poi l'autore in senso stretto, cioè il soggetto che compie l'azione tipica, il coautore, cioè il soggetto che con altri esegue in tutto o in parte l'azione tipica ed il partecipe, cioè il soggetto che fornisce un qualsiasi contributo causale atipico alla commissione del reato.
Per aversi compartecipazione punibile occorre che il soggetto abbia posto in essere una condicio sine qua non di un reato.
Nel concorso morale si distinguono: il determinatore, cioè colui che fa sorgere il proposito criminoso, prima inesistente, in altri soggetti, e l'istigatore, cioè colui che
il grado di partecipazione al reato in base al contributo fornito da ciascun partecipante. Inoltre, il principio della pari responsabilità non implica che tutti i partecipanti debbano essere puniti con la stessa pena, ma che ciascuno debba essere punito in base al proprio grado di colpevolezza.9.)Infine, va sottolineato che il concorso di persone può essere punito anche quando il reato principale non viene commesso, purché sia stato compiuto un atto idoneo ad agevolare la sua realizzazione. In questo caso, si parla di concorso in reato tentato.La responsabilità di ciascuno a seconda del contributo apportato alla realizzazione del fatto criminoso.
L'art. 113, 1° comma, c.p. stabilisce: "Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso".
CAPO TERZO (PARAGRAFI 1 - 7)
FORME E LIMITI DEL CONCORSO PUNIBILE NELLA DISCIPLINA NORMATIVA
Le circostanze aggravanti e attenuanti del concorso sono previste negli artt. 111, 112 e 114 c.p.
L'art. 111 c.p. stabilisce un aggravamento della pena per chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile o non punibile a cagione di una condizione o qualità personale.
Secondo l'art. 112 c.p. la pena è aumentata "se il numero delle persone che sono concorse nel reato è di 5 o più, salvo che la legge disponga altrimenti"; per chi "ha promosso ed organizzato"
La cooperazione nel reato o diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo"; per chi "nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette" e per chi "ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica o si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza". Gli aggravamenti di pena stabiliti nei nn. 1, 2 e 3 dello stesso articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile. L'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. è facoltativa ed è affidata al potere discrezionale del giudice. Essa prevede che la pena può essere diminuita qualora il giudice ritenga che l'opera prestata da taluno dei concorrenti abbiaavuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'art. 112. La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato da persona che esercita su di lui un'autorità, direzione o vigilanza, come pure per il minore degli anni 18 o per la persona in stato di infermità o deficienza psichica.
3.) L'art. 118 c.p. è stato integralmente sostituito dalla legge n. 19/1990. Esso stabilisce che: le circostanze aggravanti e attenuanti che concernano "i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa", nonché "le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate solo riguardo alla persona cui si riferiscono".
Ciò premesso, le circostanze soggettive attenueranno od aggraveranno la pena solo con riferimento alla persona cui si riferiscono.
mentre per le circostanze oggettive bisogna far riferimento all'art. 59c.p. In particolare le circostanze oggettive attenuanti si applicheranno per il solo fatto di concorrere, mentre le circostanze oggettive aggravanti si applicheranno solo se conosciute dal correo, ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
4.)L'art. 116 c.p. stabilisce che: "Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno deiconcorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita per chi volle il reato meno grave".
Ad esempio, se Tizio, noto pluriomicida, incarica Caio di eseguire una rapina a mano armata, e quest'ultimo nel corso dell'azione uccide il rapinato che aveva opposto resistenza, anche Tizio risponderà dell'omicidio, benché egli avesse dato mandato solo per la rapina.
5.)L'art.
117 c.p. stabilisce che: "Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena".
Ad esempio, si pensi al caso del reato di appropriazione indebita, reato comune, se la medesima condotta viene realizzata da un pubblico ufficiale, il reato commesso è il peculato.
PARTE SECONDA
CONCORSO DI REATI E CONCORSO DI NORME
Si ha concorso di reati quando un soggetto viola più volte la legge penale e, perciò, deve essere giudicato per più reati.
Il concorso di reati si distingue in:
- concorso formale, se l'agente, con una sola azione od omissione, compie più reati (ad esempio, Tizio, con una...
sola parola, ingiuria più persone);
b) concorso