Responsabilità dell'ente e Art. 27 cost.
Il nostro ordinamento è da sempre ispirato al tradizionale principio di irresponsabilità penale della persona giuridica "societas delinquere non potest". Tale principio si ricava dall’Art. 27 cost., che al 1 comma stabilisce che la responsabilità penale è personale, mentre al 3 comma dispone che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, enunciando dunque chiaramente che destinatari delle sanzioni penali siano le sole persone fisiche.
Tuttavia già da qualche tempo l’intangibilità del principio di irresponsabilità penale delle persone giuridiche è stata messa in discussione da parte della dottrina, e ciò a causa dei sempre più frequenti fenomeni di criminalità economica all’interno delle imprese e inoltre anche per l’influenza degli ordinamenti degli Stati comunitari che invece contemplano forme di responsabilità penale delle società.
In attuazione della legge delega 300/2000 è stato emanato il D.Lgs. 231/2001, contenente la disciplina del nuovo sistema di responsabilità degli enti per illeciti amministrativi da reato: si tratta di una vera e propria rivoluzione del diritto penale d’impresa, in quanto il legislatore ha optato per un tipo di responsabilità amministrativa anziché penale, necessitato proprio dall’esigenza di non violare lo sbarramento normativo rappresentato dall’Art. 27 cost. Si configura dunque un tipo di responsabilità che nonostante sia definita "amministrativa" presenta in realtà peculiarità legate al fatto che la stessa discende dalla commissione di un reato ed è assistita dalle garanzie del processo penale.
Il decreto legislativo consta in 85 articoli ed è suddiviso in 4 capi.
I soggetti destinatari e esclusi dal decreto (Art. 1)
Destinatari:
- Le persone giuridiche private ossia le associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che non hanno per scopo lo svolgimento di attività economica;
- Le società, sia aventi personalità giuridica sia prive di personalità giuridica e i comitati;
- Gli enti a soggettività privata che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione o atto amministrativo;
- Gli enti pubblici economici.
Sono invece esclusi:
- Lo Stato;
- Gli enti pubblici territoriali (province, comuni, regioni);
- Gli enti pubblici non economici (ossia le singole pubbliche amministrazioni in cui si ripartisce l’amministrazione dello Stato);
- Gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, quali i sindacati e partiti politici.
Principio di legalità (Art. 2)
L’Art. 2 del decreto dispone che l’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. Tale articolo dunque comprende sia il principio di legalità sia quello di irretroattività.
Come in diritto penale, anche nell’ambito della responsabilità amministrativa dell’ente per illeciti derivanti da reato, il principio di legalità opera con i suoi corollari: quello della riserva di legge, da cui deriva il divieto di configurare tale responsabilità e le relative sanzioni in assenza di una specifica disposizione legislativa; il principio di tassatività in base al quale i casi di responsabilità amministrativa dell’ente e le conseguente sanzioni devono essere specificatamente determinati; il principio di irretroattività, in base al quale la legge che irroga le sanzioni deve essere entrata in vigore prima della commissione del fatto; e il divieto di analogia (ad eccezione come per il diritto penale dell’analogia in bonam partem).
Successione di leggi (Art. 3)
L’Art. 3 del decreto contiene il principio penalistico della successione di leggi: al 1 comma disciplina le ipotesi di abolitio, disponendo che non può sussistere la responsabilità dell’ente per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato e se vi è stata sentenza di condanna ne cessano l’esecuzione e gli effetti giuridici. Il 2 comma dispone che se la legge del tempo in cui è stato commesso l’illecito e le successive sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta sentenza di condanna.
L’individuazione della norma più favorevole è devoluta al giudice, ed è quella che per giudizio di comparazione risulta più favorevole nel caso concreto, in quanto comporta un trattamento sanzionatorio più mite. Il 3 comma dispone che i commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali (ossia la cui durata è collegata al persistere di una situazione eccezionale come una calamità pubblica) e temporanee (ossia quelle leggi la cui durata è predefinita dalla fissazione del termine in cui cesseranno di avere vigore).
Reati commessi all’estero (Art. 4)
L’Art. 4 si riferisce alla responsabilità per i reati commessi all’estero degli enti che hanno la sede principale nel territorio nazionale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Per sede principale degli enti dotati di personalità giuridica si intende la sede effettiva in cui sono svolte le attività di amministrazione e direzione. L’applicabilità della dell’Art. 4 è subordinata alle condizioni previste dagli Art. 7, 8, 9, 10 c.p.
Responsabilità dell’ente (Art. 5)
L’Art. 5 delinea i criteri di natura oggettiva in base ai quali è attribuibile all’ente la responsabilità correlata a fatti criminosi verificatisi in ambito aziendale. Il primo e fondamentale requisito richiesto dall’Art. 5 per il configurarsi della responsabilità dell’ente è che il reato sia stato commesso da persone fisiche qualificate dalla posizione ricoperta in seno all’ente, e che quindi siano soggetti in posizione apicale o subordinata e che il fatto criminoso sia stato commesso nell’interesse dell’ente o a suo vantaggio; mentre la responsabilità è esclusa se gli autori del reato hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o altrui, e a tal proposito è irrilevante l’esistenza di un vantaggio che l’ente possa trarre dal reato. La responsabilità amministrativa dell’ente invece si configura sia nel caso in cui l’autore del reato abbia agito nell’interesse dell’ente.
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