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Per il configurarsi della responsabilità amministrativa dell’ente non basa la sola
ricollegabilità del reato all’ente sul piano oggettivo,ma è anche necessario che
sussista una rimproverabilità dell’ente,ossia che il reato si realizzi come espressione
della politica aziendale o che derivi da una colpa di organizzazione.
L’Art. 6 si riferisce ai casi in cui il reato sia stato commesso dai soggetti in posizione
apicale, prevedendo a tal proposito una presunzione di responsabilità a carico
dell’ente,che può essere vinta solo a determinate condizioni. Ossia l’ente deve provare
che: sono stati adottati e attuati efficacemente prima della commissione del reato
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie; che
sia stato affidato ad un organismo dell’ente, la funzione di controllare e vigilare sul
funzionamento e osservanza di tali modelli; che gli autori del reato lo abbiano
commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; e che
non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo.
Soltanto con il soddisfacimento di tutte queste condizioni l’ente sara esente da colpa. I
modelli di organizzazione e gestione costituiscono dunque il vero cardine del nuovo
sistema di responsabilità degli enti. L’adozione e efficace attuazione di essi ha una
duplice valenza: se approntati preventivamente determinano l’esenzione da
responsabilità,se invece approntati successivamente alla commissione del reato ma
prima della dichiarazione di apertura de dibattimento di 1 grado, comportano la
riduzione delle sanzioni pecuniarie e l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive. Per
essere efficaci tali modelli devono contenere:
- l’individuazione delle attività esposte al rischio di commissione di reati;
- la previsione di specifici protocolli per programmare le decisioni dell’ente in funzione
della prevenzione dei reati;
- l’individuazione della modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire
la commissione dei reati;
- la previsione di obblighi d’informazione nei confronti dell’organismo di controllo sul
funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- l’introduzione di un adeguato sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel modello.
Soggetti in posizione subordinata (Art. 7)
L’ente è responsabile quando la commissione del reato da parte di sottoposti sia stata
resa possibile dal mancato adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza che ad
esso fanno carico. Tuttavia la responsabilità dell’ente è esclusa laddove prima della
commissione del reato abbia adottato e attuato efficacemente un modello
organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quelli verificatosi. Dunque,
contrariamente a quanto previsto per i soggetti in posizione apicale, nel caso di reati
commessi da soggetti in posizione subordinata è onere dell’accusa provare la mancata
adozione e l’efficace attuazione del modello organizzativo.
Autonomia della responsabilità dell’ente (Art. 8)
La responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato
identificato o non è imputabile ,e quando il reato si estingue per una causa diversa
dall’amnistia. Per quanto riguarda la mancata identificazione dell’autore del reato, si è
fatto riferimento alle ipotesi di imputazione soggettivamente alternativa,ossia a quei
casi in cui la commissione del reato è sicuramente riconducibile ai vertici dell’ente,e
quindi a 2 o più amministratori,ma mancano le prove per stabilirne la responsabilità
individuale e quindi ne risponderà l’ente sul piano amministrativo. La responsabilità
dell’ente sussiste anche nel caso in cui il reato si estingue per causa diversa
dall’amnistia. Cause di estinzione del reato sono la morte del reo prima della
condanna,la remissione della querela,l’oblazione nelle contravvenzioni,la sospensione
condizionale della pena e il perdono giudiziale per i minori. Dunque la responsabilità
amministrativa dell’ente dipendente da reato ha natura autonoma e differente rispetto
a quella penale dell’autore del reato,e quindi sotto il profilo processuale i due
procedimenti sono autonomamente disciplinati coiscchè il verificarsi di una di queste
cause estintive,ad eccezione dell’amnistia ,non ha effetto nel parallelo procedimento a
carico dell’ente.Dunque l’amnistia propria è l’unica causa di estinzione del reato che
esclude anche la responsabilità dell’ente.
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti
da reato irrogabili nei confronti dell’ente,che sono: la sanzione pecuniaria,le sanzioni
interdittive,la confisca,la pubblicazione della sentenza.
La sanzione amministrativa pecuniaria
La sanzione pecuniaria si applica a tutti gli illeciti dipendenti da reato, mentre le
sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti. La sanzione
pecuniaria viene determinata per quote,in un numero non inferiore a 100 né superiore
a mille. Per quanto riguarda i criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria, il
giudice determina il numero delle quote facendo riferimento alla gravità del fatto,
della responsabilità dell’ente, dell’attività svolta per eliminare o attenuare le
conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L’importo
della quota deve essere fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali
dell’ente. Il valore monetario della singola quota va da un minimo di lire 500mila a un
massimo di 3 milioni. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque non può
essere superiore a duecento milioni: nel caso in cui l’autore del reato ha commesso il
fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o
questo sia stato minimo; e nei casi in cui il danno patrimoniale cagionato sia di
particolare tenuità. In queste ipotesi l’importo della quota è sempre di lire 200mila.
Si ha invece riduzione della sanzione pecuniaria da 1/3 alla metà se prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di 1 grado l’ente 1) ha risarcito
integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato
ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso; 2) ha adottato e reso operativo un
modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quelli verificatosi.
Nel caso in cui concorrano sia le attività risarcitorie e riparatorie ,che l’adozione dei
modelli organizzativi di prevenzione dei reati, la sanzione è ridotta dalla meta a 2/3
,ferma restano il limite invalicabile posto dal 4 comma,secondo cui la sanzione
pecuniaria non può essere inferiore a venti milioni.
LE SANZIONI INTERDITTIVE
Comportano pesanti limitaziona all’attività produttiva e gestionale dell’ente e sono
applicate nei casi più gravi. Esse sono:
a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività che è la più grave,e preclude la
possibilità di svolgere l’attività economica nell’ambito del quale si è consumato il reato
e la sospensione o revoca delle autorizzazioni,licenze o concessioni funzionali allo
svolgimento dell’attività stessa. La sanzione si applica ari reati di
concussione,corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ,corruzione in atti
giudiziari,istigazione alla corruzione nei confronti o da parte di un pubblico ufficiale o
di un incaricato di un pubblico servizio. Se l’interdizione è stata pronunciata nei
confronti di un ente che svolge un servizio pubblico o di pubblica necessità la cui
interruzione può comportare un pregiudizio per la collettività, il giudice in sostituzione
di essa e per la stessa durata dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di
un commissario.
b) la sospensione o revoca delle autorizzazioni,licenze o concessioni funzionali
alla commissione dell’illecito,la quale non inibisce direttamente all’ente lo svolgimento
dell’attività interessata ma interviene sospendendo o revocando l’atto amministrativo
di natura concessoria o autorizzativa richiesto per quella determinata attività. La
sanzione si applica ai reati di concussione,corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio,corruzione in atti giudiziari e istigazione alla corruzione nei confronti o da
parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio.
c) divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ,ha lo scopo di impedire
all’ente di stipulare contratti di appalto o fornitura con la pubblica amministrazione. La
sanzione si applica ai reati di malversazione a danno dello Stato,truffa a danno dello
Stato o di un ente pubblico,truffa aggravata, frode informatica se commesse a danno
dello Stato o di ente pubblico.
d) esclusioneda agevolazioni, finanziamenti,contributi e l’eventuale revoca
di quelli gia concessi che si applica ai reati di malversazione ,truffa,indebita
percezione di erogazione,erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato
e di enti pubblici.
e) divieto di pubblicizzare beni o servizi potrebbe apparire la meno affittiva,ma in
realtà incide su aspetti importanti dell’attività dell’impresa.
Condizioni di applicabilità delle sanzioni interdittive: esse si applicano congiuntamente
a quelle pecuniarie solo a quei reati per i quali sono espressamente previste,e quando
ricorrano una di queste condizioni: 1)ossia che l’ente ha tratto dal reato un profitto di
rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero
sottoposti all’altrui direzione,ed in tal caso la commissione del reato è stata agevolata
o determinata da gravi carenze organizzative;2) e in caso di reiterazione degli illeciti.
Nel determinare il tipo e la durata della sanzione il giudice deve dar riferimento a due
criteri: ossia a quelli indicati dall’Art. 11 della gravità del fatto,del grado della
responsabilità dell’ente e dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze
del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; e della idoneità della
sanzione a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
Commissario giudiziale(Art. 15)
Quando sussistono le condizioni per l’applicabilità di una sanzione interdittiva che
determina l’interruzione dell’attività,il giudice può disporre in luogo di essa e per tutta
la sua durata la prosecuzione dell’attivi