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Riassunto esame Diritto Penale, prof. Assumma, libro consigliato La Responsabilità degli Enti per gli Illeciti Amministrativi Dipendenti da Reato, Traversi Pag. 1 Riassunto esame Diritto Penale, prof. Assumma, libro consigliato La Responsabilità degli Enti per gli Illeciti Amministrativi Dipendenti da Reato, Traversi Pag. 2
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Per il configurarsi della responsabilità amministrativa dell’ente non basa la sola

ricollegabilità del reato all’ente sul piano oggettivo,ma è anche necessario che

sussista una rimproverabilità dell’ente,ossia che il reato si realizzi come espressione

della politica aziendale o che derivi da una colpa di organizzazione.

L’Art. 6 si riferisce ai casi in cui il reato sia stato commesso dai soggetti in posizione

apicale, prevedendo a tal proposito una presunzione di responsabilità a carico

dell’ente,che può essere vinta solo a determinate condizioni. Ossia l’ente deve provare

che: sono stati adottati e attuati efficacemente prima della commissione del reato

modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie; che

sia stato affidato ad un organismo dell’ente, la funzione di controllare e vigilare sul

funzionamento e osservanza di tali modelli; che gli autori del reato lo abbiano

commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; e che

non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo.

Soltanto con il soddisfacimento di tutte queste condizioni l’ente sara esente da colpa. I

modelli di organizzazione e gestione costituiscono dunque il vero cardine del nuovo

sistema di responsabilità degli enti. L’adozione e efficace attuazione di essi ha una

duplice valenza: se approntati preventivamente determinano l’esenzione da

responsabilità,se invece approntati successivamente alla commissione del reato ma

prima della dichiarazione di apertura de dibattimento di 1 grado, comportano la

riduzione delle sanzioni pecuniarie e l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive. Per

essere efficaci tali modelli devono contenere:

- l’individuazione delle attività esposte al rischio di commissione di reati;

- la previsione di specifici protocolli per programmare le decisioni dell’ente in funzione

della prevenzione dei reati;

- l’individuazione della modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire

la commissione dei reati;

- la previsione di obblighi d’informazione nei confronti dell’organismo di controllo sul

funzionamento e l’osservanza dei modelli;

- l’introduzione di un adeguato sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto

delle misure indicate nel modello.

Soggetti in posizione subordinata (Art. 7)

L’ente è responsabile quando la commissione del reato da parte di sottoposti sia stata

resa possibile dal mancato adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza che ad

esso fanno carico. Tuttavia la responsabilità dell’ente è esclusa laddove prima della

commissione del reato abbia adottato e attuato efficacemente un modello

organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quelli verificatosi. Dunque,

contrariamente a quanto previsto per i soggetti in posizione apicale, nel caso di reati

commessi da soggetti in posizione subordinata è onere dell’accusa provare la mancata

adozione e l’efficace attuazione del modello organizzativo.

Autonomia della responsabilità dell’ente (Art. 8)

La responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato

identificato o non è imputabile ,e quando il reato si estingue per una causa diversa

dall’amnistia. Per quanto riguarda la mancata identificazione dell’autore del reato, si è

fatto riferimento alle ipotesi di imputazione soggettivamente alternativa,ossia a quei

casi in cui la commissione del reato è sicuramente riconducibile ai vertici dell’ente,e

quindi a 2 o più amministratori,ma mancano le prove per stabilirne la responsabilità

individuale e quindi ne risponderà l’ente sul piano amministrativo. La responsabilità

dell’ente sussiste anche nel caso in cui il reato si estingue per causa diversa

dall’amnistia. Cause di estinzione del reato sono la morte del reo prima della

condanna,la remissione della querela,l’oblazione nelle contravvenzioni,la sospensione

condizionale della pena e il perdono giudiziale per i minori. Dunque la responsabilità

amministrativa dell’ente dipendente da reato ha natura autonoma e differente rispetto

a quella penale dell’autore del reato,e quindi sotto il profilo processuale i due

procedimenti sono autonomamente disciplinati coiscchè il verificarsi di una di queste

cause estintive,ad eccezione dell’amnistia ,non ha effetto nel parallelo procedimento a

carico dell’ente.Dunque l’amnistia propria è l’unica causa di estinzione del reato che

esclude anche la responsabilità dell’ente.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti

da reato irrogabili nei confronti dell’ente,che sono: la sanzione pecuniaria,le sanzioni

interdittive,la confisca,la pubblicazione della sentenza.

La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione pecuniaria si applica a tutti gli illeciti dipendenti da reato, mentre le

sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti. La sanzione

pecuniaria viene determinata per quote,in un numero non inferiore a 100 né superiore

a mille. Per quanto riguarda i criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria, il

giudice determina il numero delle quote facendo riferimento alla gravità del fatto,

della responsabilità dell’ente, dell’attività svolta per eliminare o attenuare le

conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L’importo

della quota deve essere fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali

dell’ente. Il valore monetario della singola quota va da un minimo di lire 500mila a un

massimo di 3 milioni. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque non può

essere superiore a duecento milioni: nel caso in cui l’autore del reato ha commesso il

fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o

questo sia stato minimo; e nei casi in cui il danno patrimoniale cagionato sia di

particolare tenuità. In queste ipotesi l’importo della quota è sempre di lire 200mila.

Si ha invece riduzione della sanzione pecuniaria da 1/3 alla metà se prima della

dichiarazione di apertura del dibattimento di 1 grado l’ente 1) ha risarcito

integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato

ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso; 2) ha adottato e reso operativo un

modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quelli verificatosi.

Nel caso in cui concorrano sia le attività risarcitorie e riparatorie ,che l’adozione dei

modelli organizzativi di prevenzione dei reati, la sanzione è ridotta dalla meta a 2/3

,ferma restano il limite invalicabile posto dal 4 comma,secondo cui la sanzione

pecuniaria non può essere inferiore a venti milioni.

LE SANZIONI INTERDITTIVE

Comportano pesanti limitaziona all’attività produttiva e gestionale dell’ente e sono

applicate nei casi più gravi. Esse sono:

a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività che è la più grave,e preclude la

possibilità di svolgere l’attività economica nell’ambito del quale si è consumato il reato

e la sospensione o revoca delle autorizzazioni,licenze o concessioni funzionali allo

svolgimento dell’attività stessa. La sanzione si applica ari reati di

concussione,corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ,corruzione in atti

giudiziari,istigazione alla corruzione nei confronti o da parte di un pubblico ufficiale o

di un incaricato di un pubblico servizio. Se l’interdizione è stata pronunciata nei

confronti di un ente che svolge un servizio pubblico o di pubblica necessità la cui

interruzione può comportare un pregiudizio per la collettività, il giudice in sostituzione

di essa e per la stessa durata dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di

un commissario.

b) la sospensione o revoca delle autorizzazioni,licenze o concessioni funzionali

alla commissione dell’illecito,la quale non inibisce direttamente all’ente lo svolgimento

dell’attività interessata ma interviene sospendendo o revocando l’atto amministrativo

di natura concessoria o autorizzativa richiesto per quella determinata attività. La

sanzione si applica ai reati di concussione,corruzione per un atto contrario ai doveri

d’ufficio,corruzione in atti giudiziari e istigazione alla corruzione nei confronti o da

parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio.

c) divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ,ha lo scopo di impedire

all’ente di stipulare contratti di appalto o fornitura con la pubblica amministrazione. La

sanzione si applica ai reati di malversazione a danno dello Stato,truffa a danno dello

Stato o di un ente pubblico,truffa aggravata, frode informatica se commesse a danno

dello Stato o di ente pubblico.

d) esclusioneda agevolazioni, finanziamenti,contributi e l’eventuale revoca

di quelli gia concessi che si applica ai reati di malversazione ,truffa,indebita

percezione di erogazione,erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato

e di enti pubblici.

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi potrebbe apparire la meno affittiva,ma in

realtà incide su aspetti importanti dell’attività dell’impresa.

Condizioni di applicabilità delle sanzioni interdittive: esse si applicano congiuntamente

a quelle pecuniarie solo a quei reati per i quali sono espressamente previste,e quando

ricorrano una di queste condizioni: 1)ossia che l’ente ha tratto dal reato un profitto di

rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero

sottoposti all’altrui direzione,ed in tal caso la commissione del reato è stata agevolata

o determinata da gravi carenze organizzative;2) e in caso di reiterazione degli illeciti.

Nel determinare il tipo e la durata della sanzione il giudice deve dar riferimento a due

criteri: ossia a quelli indicati dall’Art. 11 della gravità del fatto,del grado della

responsabilità dell’ente e dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze

del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; e della idoneità della

sanzione a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Commissario giudiziale(Art. 15)

Quando sussistono le condizioni per l’applicabilità di una sanzione interdittiva che

determina l’interruzione dell’attività,il giudice può disporre in luogo di essa e per tutta

la sua durata la prosecuzione dell’attivi

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Publisher
A.A. 2013-2014
8 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Miriel983 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Assumma Bruno.