Estratto del documento

Appunti di diritto processuale penale

A cura di Hectorfranz

Indice degli argomenti trattati

  • Il procedimento in camera di consiglio - Pag. 2
  • L'indagato e l'imputato nel procedimento penale - Pag. 4
  • La testimonianza assistita - Pag. 10
  • L'arresto in flagranza ed il fermo di indiziato di delitto - Pag. 13

Il procedimento in camera di consiglio

Indice

  • Premessa
  • Definizione di camera di consiglio e ratio a fondamento della stessa
  • Ipotesi in cui si procede in camera di consiglio
  • Svolgimento del rito camerale
  • Udienza preliminare e rito camerale

Premessa

Attraverso questi appunti si cercherà di chiarire quei punti oscuri e quelle perplessità che possono nascere studiando il procedimento in camera di consiglio. Si consiglia di avere a portata di mano il codice di procedura penale (o almeno una pagina sul computer da cui poter leggere le disposizioni dello stesso), in modo da poter seguire meglio ciò che si troverà scritto all'interno del documento. Ho ritenuto di aggiungere il paragrafo 5 poiché ho notato che la differenza tra il normale rito camerale e il rito camerale seguito in udienza preliminare è domanda di esame in molte università; spero che le delucidazioni fornite a riguardo possano essere d'aiuto.

Definizione di camera di consiglio e ratio a fondamento della stessa

Con l'espressione "camera di consiglio" è possibile definire due elementi completamente differenti tra loro: infatti con tale espressione si può intendere:

  • O il luogo fisico dove i giudici si ritirano per studiare la causa e prendere la decisione;
  • O un particolare modo di svolgimento del procedimento a cui si deve ricorrere nei casi espressamente previsti dalla legge (a tal proposito si può parlare anche di "rito camerale").

La seconda ipotesi sarà l'oggetto trattato in questi appunti. Essa trova disciplina legislativa agli articoli 127 e 128 del c.p.p. Analizzando le modalità con cui il rito camerale, per legge, si deve svolgere ed analizzando l'elenco dei casi in cui lo stesso è richiesto, è possibile vedere come, con la "camera di consiglio", si perseguano due particolari obiettivi: celerità e riservatezza.

Ipotesi in cui si procede in camera di consiglio

Gli articoli 127 e 128 c.p.p. non forniscono un elenco dei casi in cui si ricorre alla camera di consiglio; ciò in quanto sono le singole norme successive che, quando richiesto, richiedono il ricorso a tale rito (esempio: l'art. 32 c.p.p., in tema di risoluzione del conflitto di competenza o di giurisdizione, stabilisce che decide la Cassazione in camera di consiglio). In base a tali rimandi, è possibile osservare quali sono i singoli casi in cui si ricorre al rito camerale; i più importanti tra questi sono:

  • Conflitti di competenze e di giurisdizione;
  • Dichiarazione di ricusazione o rimessione;
  • Procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva o del decreto di sequestro;
  • Udienza di convalida dell’arresto e di fermo;
  • Decisione sulla proroga del termine delle indagini preliminari e sull’archiviazione;
  • Udienza preliminare.

L'ultimo caso in particolare (Udienza Preliminare) presenta delle peculiarità stabilite dalla legge. Per non confondere troppo le idee, questo caso verrà trattato dopo.

Svolgimento del rito camerale

Quando si deve procedere mediante procedimento in camera di consiglio, il presidente del collegio o il giudice, a seconda che si tratti di procedimento collegiale o monocratico, dà avviso alle parti, ai difensori e agli altri interessati della data in cui si terrà l'udienza. L'avviso in questione deve essere comunicato o notificato, a pena di nullità, almeno dieci giorni prima della data d'udienza. Massimo 5 giorni prima rispetto al giorno di udienza stabilito, è possibile presentare delle "memorie" attraverso cui far presente determinati fatti a sostegno delle proprie ragioni.

L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico e con la presenza facoltativa di parti, difensori e interessati. La ratio di tale disposizione si comprende andando a rivedere la lista di ipotesi in cui è richiesto il rito camerale; si può osservare, infatti, che le decisioni in tali ipotesi si possono basare soprattutto su prove cartolari (documenti presentati dalle parti, relazioni ecc...); ciò fa venir meno la necessità della presenza delle parti, in quanto non è più necessario il contraddittorio per la costituzione delle prove. Il verbale d'udienza può essere redatto sia in forma riassuntiva che integrale; quest'ultima possibilità originariamente non c'era e fu introdotta solo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 529 del 1990, con la quale venne dichiarato illegittimo il comma 10 dell'art. 127, che prevedeva solo il verbale in forma riassuntiva.

Una volta presa la decisione, viene emessa ordinanza da depositare entro cinque giorni in cancelleria. L'ordinanza è ricorribile dagli interessati, a cui deve essere notificato l'avviso di deposito della stessa in cancelleria, per Cassazione. In caso di ricorso non è prevista sospensione degli effetti dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa non disponga diversamente mediante decreto motivato.

Udienza preliminare e rito camerale

Come accennato precedentemente, anche per l'udienza preliminare è richiesto di procedere con il rito camerale (nello specifico fanno riferimento alla camera di consiglio gli articoli 418 e 420 c.p.p. che disciplinano, rispettivamente, la "fissazione dell'udienza" e la "costituzione delle parti"). Tuttavia, a causa della ratio che sta alla base dell'udienza preliminare stessa, è necessario seguire delle modalità diverse rispetto alla normale udienza in camera di consiglio.

Nel dettaglio, tali differenze riguardano:

  • La presenza delle parti, in quanto nell'udienza preliminare è necessaria, a differenza di quanto stabilito per il normale rito camerale (presenza facoltativa);
  • Il tempo a disposizione dei giudici per depositare la decisione, poiché mentre la decisione presa in camera di consiglio può essere depositata entro 5 giorni, la decisione presa dal giudice in udienza preliminare deve essere depositata immediatamente.

L'indagato e l'imputato nel procedimento penale

Indice

  • Premessa
  • Definizioni di imputato e di indagato
  • Acquisizione delle qualità di indagato ed imputato in via formale ed in via sostanziale
  • Indagato e imputato nel procedimento penale
  • L'equiparazione, in materia di diritti, di indagato ed imputato
  • Lo status di imputato: diritti e doveri (in evidenza: il principio del contraddittorio a tutela dell'imputato)
  • La perdita dello status di imputato

Premessa

Lo scritto è mirato a fornire delucidazioni in merito alle qualità di indagato ed imputato. Verrà prima fornita una panoramica generale, dando a queste una definizione completa ed inserendole, poi, nell'ambito del procedimento penale, in modo da mostrare in che modo sono tali stati tra loro correlati. Fatto ciò, si passerà a trattare le due qualità singolarmente; in particolare verranno forniti chiarimenti sia su come il soggetto acquisisce il singolo status, sia sui diritti e doveri derivanti da questo. Si consiglia di avere a portata di mano il codice di procedura penale (o almeno una pagina sul computer da cui poter leggere le disposizioni dello stesso), in modo da poter seguire meglio ciò che si troverà scritto all'interno del documento. Gli articoli di riferimento sono i seguenti: per l'imputato: Artt. 60 a 73 C.P.P.; per indagato: Art. 335 C.P.P. (N.B. Non esiste un articolo che dia una diretta disciplina allo status di indagato; tuttavia si fa riferimento all'articolo nominato in quanto questo regola il "registro delle notizie di reato", il quale rileva ai fini dell'acquisizione dello status esaminato, come si vedrà poi).

Definizioni di indagato e di imputato

Come sottolineato nella premessa, non esiste all'interno del C.P.P. una definizione specifica di "indagato"; tuttavia questa si può ricavare andando a vedere come si acquisisce, secondo la legge, tale qualità. Così, si può concludere che l'indagato viene come soggetto il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, disciplinato dall'art. 335 C.P.P.. Per ciò che riguarda la qualità di imputato, invece, la definizione si ricava direttamente dal C.P.P. Si ricava che un soggetto acquisisce lo status di imputato in base a quanto disposto dall'art. 60 C.P.P.. Tale articolo stabilisce che si acquisisce la qualità di imputato quando il P.M., nell'esercizio dell'azione penale, chiede:

  • Rinvio a giudizio;
  • Giudizio immediato;
  • Decreto di condanna;
  • Applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari;
  • Decreto di citazione diretta a giudizio;
  • Richiesta di giudizio direttissimo.

A ciò si deve aggiungere che, a seguito dell'introduzione della competenza del giudice di pace in ambito penale (avvenuta con d.lgs. n. 274 del 2000) si sono aggiunte due ulteriori ipotesi:

  • La citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria;
  • Il ricorso immediato al giudice di pace ad opera della persona offesa.

È necessario, ora, chiarire un aspetto fondamentale riguardante il "come" si diviene indagato o imputato.

Acquisizione delle qualità di indagato ed imputato in via formale ed in via sostanziale

Facendo riferimento alle nozioni date nel paragrafo precedente, si potrebbe concludere che si diventa indagati o imputati solo quando viene previsto dalla legge (a tal proposito si parla di "acquisizione in via formale"). Ciò tuttavia può essere un modo per aggirare le tutele in materia di difesa stabilite dalla legge stessa a favore di indagato ed imputato. Un chiaro esempio a riguardo è il seguente: Tizio, persona informata dei fatti, viene interrogata dal P.M. su fatti riguardanti le indagini. Successivamente si scoprono degli indizi che indicano Tizio come possibile autore del reato. A tal punto, il P.M. iscrive Tizio nel registro degli indagati. Tutto sembra filare liscio; il problema, però, è che il P.M. avrà a sua disposizione elementi ricavati da dichiarazioni rese da Tizio come testimone e non come indagato o imputato; ciò implica che Tizio, non potendo usufruire dei...

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher HectorFranz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Pierro Guido.
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