PARTE IV – I PROCEDIMENTI PENALI DIFFERENZIATI E SPECIALI
CAPITOLO I – I PROCEDIMENTI SPECIALI
Fino a questo momento l’esposizione ha avuto ad oggetto il procedimento penale ordinario che si svolge presso il tribunale collegiale e la corte d’assise. Possiamo isolare due fondamentali “tipi” di modelli processuali che da esso si distinguono.
Il primo contiene quei riti che si staccano dal procedimento presso il tribunale collegiale nel senso che hanno una struttura completa (dalle indagini preliminari alle impugnazioni), ma rispetto al modello base si caratterizzano per alcune particolarità: possono esser definiti “procedimenti differenziati” quello presso il tribunale monocratico, quello presso il giudice di pace, quello presso il tribunale per i minorenni e quello che accerta la responsabilità amministrativa dell’ente.
Un secondo tipo ricomprende quei riti che si distaccano dal modello base perché si limitano ad
omette-re una delle fasi processuali, e cioè l'udienza preliminare o il dibattimento o entrambe: sono "speciali" il giudizio abbreviato, il patteggiamento, il giudizio immediato, il procedimento direttissimo e il procedimento per decreto. Il nuovo 111.5 Cost. permette di derogare su consenso dell'imputato al principio del contraddittorio nella formazione della prova. Da un punto di vista meramente formale i procedimenti speciali si dividono in due gruppi. Il primo comprende quelli che si limitano ad eliminare l'udienza preliminare per pervenire in modo più veloce al dibattimento: il giudizio direttissimo ed il giudizio immediato. Nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato su richiesta del p.m. l'eliminazione avviene in modo imperativo, e cioè in base ad un provvedimento emesso senza il consenso dell'imputato. Il secondo gruppo di procedimenti speciali comprende i riti che omettono il dibattimento. In questi casi laLa semplificazione opera solo con il consenso dell'imputato. I procedimenti speciali che sono fondati sul consenso dell'imputato sono il giudizio abbreviato, il patteggiamento ed il procedimento per decreto. Il giudizio abbreviato è quel procedimento speciale che consente al giudice, su richiesta dell'imputato, di pronunciare già al momento dell'udienza preliminare quella decisione di merito (condanna o proscioglimento) che di regola è emanata nella fase dibattimentale. Il giudizio abbreviato è applicabile a tutti i reati, compresi quelli punibili con l'ergastolo. Ai fini della decisione il giudice utilizza, di regola, gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini. Il rito abbreviato ha luogo sull'unico presupposto della richiesta dell'imputato. All'esito del giudizio abbreviato il giudice, se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, può disporre anche d'ufficio una integrazione.
probatoria. In caso di condanna la pena è ridotta di un terzo e all'ergastolo è sostituita la reclusione di anni 30; alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.
Il termine finale per la presentazione della richiesta di rito abbreviato è la formulazione delle conclusioni nell'udienza preliminare.
Il giudizio, di regola, si svolge in camera di consiglio; tuttavia è possibile procedere in pubblica udienza se tutti gli imputati ne fanno richiesta.
Devono osservarsi le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quella sull'integrazione probatoria disposta dal giudice e per quella relativa alla modifica dell'imputazione.
A seguito dell'integrazione probatoria è possibile la modifica dell'imputazione ai sensi del 423.
L'imputato, anziché limitarsi a chiedere semplicemente il
giudizio abbreviato, può subordinare la ri-chiesta ad un'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta dall'imputato risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del rito in questione. Il p.m. può chiedere l'ammissione di prova contraria. Ove il giudice rigetti la richiesta condizionata di giudizio abbreviato, l'imputato può proporre una nuova richiesta entro il termine ordinario e cioè fino alle conclusioni in udienza preliminare. Sia nel giudizio abbreviato su richiesta condizionata, sia in quello su richiesta non condizionata, è possibile che a seguito dell'integrazione probatoria emerga la necessità di modificare l'imputazione. Ove il p.m. contesti un fatto "diverso", un
reato connesso o una circostanza aggravante, l'imputato ha la possibilità di attivarsi e di chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. Scelta la prosecuzione con il rito ordinario, non è più possibile chiedere il giudizio abbreviato. Una volta che il giudice abbia accolto la richiesta di giudizio abbreviato, la parte civile può non accettare tale rito; in questo caso, se il giudice pronuncia una sentenza di assoluzione, tale provvedimento non ha efficacia di giudicato. Viceversa, la parte civile che ha accettato il giudizio abbreviato in modo espresso o implicito subisce la sospensione del processo civile (eventualmente promosso) fino alla sentenza penale irrevocabile e subisce altresì la conseguente efficacia del giudicato di assoluzione. La decisione di condanna nel giudizio abbreviato ha efficacia di giudicato, salva l'ipotesi in cui la parte civile, che non abbia accettato il rito, si opponga a tale efficacia. Se il giudiceprocede ad integrazione probatoria d'ufficio o in seguito all'accoglimento della richiesta condizionata dell'imputato o in seguito a nuova contestazione, il diritto alla prova contraria è riconosciuto esclusivamente in capo al p.m. La sentenza di condanna contiene il capo civile sul risarcimento dei danni; su richiesta del danneggiato, può essere pronunciata la condanna provvisionale immediatamente esecutiva. Vi sono dei giudizi abbreviati atipici: l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato non solo nel corso del procedimento ordinario, ma anche quando vengono disposti quei riti speciali che eliminano l'udienza preliminare (giudizio direttissimo, giudizio immediato e procedimento per decreto). L'imputato ed il p.m. non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento quando l'impugnazione tende ad ottenere una formula diversa da quella accolta in sentenza. Il p.m. non può proporre appello contro laSentenza di condanna salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo di reato. Per quanto riguarda l'applicazione al giudice spetta di controllare della pena su richiesta delle parti, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena richiesta. La decisione avviene allo stato degli atti, e cioè sulla base del fascicolo delle indagini e dell'eventuale fascicolo del difensore. La sentenza di regola non è appellabile, ma può essere sottoposta a ricorso per cassazione. Nel determinare la pena, sulla quale si forma l'accordo, si deve applicare una diminuzione "fino ad un terzo"; la diminuzione opera dopo che è stato effettuato il computo delle circostanze. Oggi sono configurabili due distinti tipi di patteggiamento, quello "tradizionale" e quello "allargato". Il patteggiamento tradizionale permette all'imputato ed al p.m. di accordarsi su di una sanzione sostitutiva.
O pecuniaria o su di una pena detentiva fino a due anni sola o congiunta a pena pecuniaria.
Nel patteggiamento allargato l'imputato ed il p.m. possono accordarsi su di una sanzione da due anni e un giorno fino a 5 anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria.
Col p.m.: Vari sono i benefici che si applicano all'imputato che stipuli il patteggiamento tradizionale α. la parte (di regola l'imputato) può subordinare l'efficacia dell'accordo alla concessione della sospensione condizionale ad opera del giudice.
Il giudice del patteggiamento non può intervenire sul "progetto di sentenza" approntato dalle parti; β. la sentenza che applica la pena non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento penale; viceversa, l'imputato è tenuto al pagamento delle eventuali spese di mantenimento in custodia cautelare e al pagamento delle spese c.d. di giustizia, ad es. di conservazione dei beni sequestrati; χ.
La sentenza che applica la pena non comporta l'irrogazione di pene accessorie di matrice penalistica disciplinate dal 19 c.p.;
La sentenza che applica la pena non comporta l'applicazione di misure di sicurezza; viceversa, consente di applicare la confisca nelle ipotesi nelle quali ai sensi del 240 c.p. è obbligatoria o facoltativa;
Il reato è estinto se l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di 5 anni in caso di patteggiamento per delitto, o di due anni in caso di patteggiamento per contravvenzione.
Siamo in presenza di un patteggiamento allargato quando la pena detentiva, che è stata concordata, si colloca tra due anni ed un giorno e 5 anni.
Il patteggiamento allargato è escluso in certi casi:
sotto un profilo oggettivo, una prima causa di esclusione concerne i delitti consumati o tentati di associazione mafiosa, di sequestro di persona a scopo di estorsione e
I delitti commessi avvalendosi delle condizioni dell'associazione mafiosa o per agevolare tale associazione;
Sempre sotto un profilo oggettivo, una seconda causa di esclusione riguarda i delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ed il delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
Terza causa di esclusione oggettiva è data dai delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo;
Le cause di esclusione soggettive riguardano determinati tipi di imputati, e cioè coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, per tendenza ed i recidivi reiterati.
I reati che possono diventare oggetto di pena concordata sono tutti quelli per i quali la pena da concordare, prima di operare la riduzione fino ad un terzo, si colloca fino a sette anni e sei mesi.
Analizziamo la disciplina comune: possono prendere l'iniziativa
tendente all'accordo sia l'imputato, sia il difensore munito di procura speciale, sia il p.m. Una richiesta unilaterale, che provenga da una sola delle parti potenziali nelScarica il documento per vederlo tutto.
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