Estratto del documento

Parte I – Evoluzione storica del processo penale

Capitolo I – Cenni sulla storia del processo penale

La legge penale definisce i “tipi di fatto” che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che li commettono. La legge processuale penale regola il procedimento mediante il quale si accerta se è stato commesso un fatto di reato, se l’imputato ne è l’autore e, nel caso, quale pena debba essergli applicata.

Sistema inquisitorio

Il sistema inquisitorio si basa sul principio di autorità, secondo il quale la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto inquirente.

Principali caratteristiche del sistema inquisitorio

  • Iniziativa d’ufficio: l’iniziativa del processo penale deve spettare al giudice;
  • Iniziativa probatoria d’ufficio: il giudice è in grado di ricercare le prove con pieni poteri coercitivi;
  • Segreto: l’inquisitore ricerca la verità senza utilizzare la contrapposizione dialettica tra le parti;
  • Scrittura: delle deposizioni raccolte dall’inquisitore è redatto un verbale;
  • Nessun limite all’ammissibilità delle prove: è ammessa dunque anche la tortura, “regina delle prove”;
  • Presunzione di reità;
  • Carcerazione preventiva: poiché l’imputato è presunto colpevole, in mancanza di prove di innocenza può esser sottoposto a custodia preventiva in carcere;
  • Molteplicità delle impugnazioni.

Sistema accusatorio

Il sistema accusatorio è costruito come modello contrapposto a quello inquisitorio. Esso si basa su un principio opposto a quello di autorità, il principio dialettico: al giudice, indipendente ed imparziale, spetta di decidere sulla base di prove ricercate dall’accusa e dalla difesa.

Caratteristiche essenziali del sistema accusatorio

  • Iniziativa di parte;
  • Iniziativa probatoria di parte;
  • Contraddittorio (audiatur et altera pars);
  • Oralità: chi ascolta può porre domande ed ottenere risposte da colui che ha reso una dichiarazione;
  • Limiti di ammissibilità delle prove;
  • Presunzione di innocenza (27.2 Cost.: L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva);
  • Limiti alla custodia cautelare: quella che può esser applicata è solo una misura cautelare se ed in quanto vi siano prove che dimostrino che in concreto esistono esigenze cautelari;
  • Limiti alle impugnazioni.

Gli strumenti che tendono a ridurre gli arbitrii (nei limiti del possibile) sono la separazione delle funzioni processuali di accusa, difesa e giudizio; la distinzione tra il potere di direzione del dibattimento ed il potere di decidere; la parità tra i poteri delle parti in tema di prova.

Gli storici riconoscono all’ordinamento inglese del ’600 il merito di aver fondato i più importanti principi garantistici sia dello Stato costituzionale sia del processo accusatorio. In Inghilterra il potere del re non fu mai assoluto, esso fu controllato dapprima dai baroni, che nel 1215 ottennero la Magna Charta libertatum; successivamente dal parlamento.

Nel 1642 scoppiò la guerra civile: Carlo I Stuart fu processato, condannato e decapitato. Nel 1679 fu approvato l’Habeas Corpus Act, che dava al giudice il potere di valutare la legittimità dello stato di detenzione di qualsiasi persona. Nel 1689 fu approvato il Bill of Rights, che contiene l’elenco dei diritti fondamentali, come quello spettante all’imputato di essere lasciato libero dietro il pagamento di una cauzione non “eccessiva”.

Anche la Rivoluzione francese ha importanza per lo studioso del processo penale, perché mostra come dall’incontro tra il sistema inquisitorio ed il sistema accusatorio sia sorto il “sistema misto”.

Il Code d’instruction criminelle, promulgato nel 1808, accolse il sistema processuale c.d. “misto”. Il sistema misto era caratterizzato da una netta separazione di funzioni tra accusa e giudizio. Nel 1913 vide la luce il primo codice di procedura penale italiano. Nel 1930 fu promulgato un nuovo codice di procedura penale, in coerenza col nuovo regime: il sistema appariva formalmente misto, ma nella sostanza prevalevano le caratteristiche del sistema inquisitorio.

Capitolo II – Il processo penale dalla costituzione al codice vigente

A causa del tempo limitato a loro disposizione, i costituenti hanno posto solo le garanzie fondamentali. All’orientamento liberale si devono le norme costituzionali che introducono la separazione dei poteri dello Stato, riaffermata con particolare enfasi a garanzia dell’ordine giudiziario. Al medesimo orientamento si possono ricondurre quelle disposizioni che stabiliscono la separazione delle funzioni nel processo penale: il diritto di difesa, proclamato inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (24.2), l’azione penale spettante al p.m. (112), il principio del giudice naturale precostituito per legge (25.1).

Il quadro è completato dalla presunzione di innocenza, affermata nel 27.2, che voleva salvare la legittimità della custodia cautelare applicabile in pendenza del processo penale (13.2). All’orientamento personalistico si ricollegano le norme che riconoscono i diritti inviolabili della persona umana (2). L’elenco è dettagliato anche nelle garanzie di riserva di legge e di giurisdizione, precisate in singoli articoli a tutela della libertà personale (13), della libertà di domicilio (14) e di circolazione (16). Infine, l’orientamento solidaristico trova la sua consacrazione negli articoli 2 e 3 della Costituzione. A tale orientamento si possono ricondurre tutte le norme che tendono a rimuovere gli ostacoli di carattere economico che impediscono l’eguaglianza sostanziale: il 24.3; il 24.4; il 112.

Il 22-9-1988 il Governo ha approvato il testo del nuovo codice (entrato in vigore il 24-10-1989).

Linee generali del nuovo processo penale

  • Il principio della separazione delle funzioni (il giudice dirige l’assunzione delle prove e non svolge indagini, il p.m. ricerca le prove ma non le assume);
  • Il principio della netta ripartizione delle fasi processuali (indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento);
  • Il principio della semplificazione del procedimento (sono previsti vari riti speciali: giudizio abbreviato, patteggiamento, giudizio immediato, giudizio direttissimo, procedimento per decreto).

Il 111.1 Cost. dice che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Il 111.2 dice che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Il III comma dichiara che nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il termine “contraddittorio” nel 111 non è usato in un unico senso, ma in due significati diversi. Il contraddittorio in senso oggettivo, nella formazione della prova, è consacrato all’inizio del IV comma: il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. Nel V comma si afferma che la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato, per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Per quanto riguarda il contraddittorio in senso soggettivo, il III comma garantisce all’imputato il diritto di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico. Un’altra norma nella quale è recepito il contraddittorio in senso soggettivo è il 111.4: la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

Parte II – Profili generali del procedimento penale

Capitolo I – I soggetti del procedimento penale

Il processo penale ha lo scopo di accertare se una determinata persona ha commesso un reato, quale è la personalità dell’autore del reato e quali sono le sanzioni che devono essergli applicate.

Con l’espressione procedimento penale si indica una serie cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di una decisione penale, ciascuno dei quali, in quanto validamente compiuto, fa sorgere il dovere di porre in essere il successivo e, al contempo, è esso stesso realizzato in adempimento di un dovere posto dal suo antecedente.

Il procedimento penale è diviso in tre fasi: le indagini preliminari, l’udienza preliminare ed il giudizio. L’espressione processo penale indica una porzione del procedimento penale: fanno parte del processo le fasi dell’udienza preliminare e del giudizio.

Col termine grado si vuole indicare se il giudice prende cognizione dell’oggetto sul quale deve decidere in primo esame ovvero in appello o in sede di ricorso per cassazione. Col termine stato si vuole indicare una fase del procedimento.

L’azione penale è la richiesta, diretta al giudice, di decidere sull’imputazione. L’imputazione consiste nell’addebitare ad un determinato soggetto un fatto di reato. Gli elementi dell’imputazione sono indicati dal 417 c.p.p.: Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio: La richiesta di rinvio a giudizio contiene: a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l’identificazione; b) l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge; c) l’indicazione delle fonti di prova acquisite; d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio; e) la data e la sottoscrizione.

Soggetti del procedimento penale

Sono soggetti del procedimento penale il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, l’imputato, la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, la persona offesa ed il difensore. Si ritiene che possano esser definiti “soggetti” coloro che sono titolari di poteri di iniziativa nel procedimento, cioè coloro che sono titolari di posizioni soggettive che comportano diritti, facoltà ed obblighi. Il concetto di parte invece è correlato a quello di “azione”: ne consegue che sono parti il soggetto attivo e quello passivo dell’azione penale (sono parti necessarie il p.m. e l’imputato). La parte civile è una parte “eventuale” del processo penale, poiché chiede al giudice una decisione in relazione all’imputazione.

Il termine giurisdizione può avere un duplice significato; può riferirsi alla funzione ovvero all’organo che la svolge. Si può definire competenza quella parte della funzione giurisdizionale che è svolta dal singolo organo. Sono organi giudiziari “ordinari” quelli che hanno una competenza generale a giudicare tutte le persone e che, inoltre, sono composti da magistrati ordinari.

I magistrati ordinari sono magistrati che fanno parte dell’ordinamento giudiziario ed ai quali la Costituzione garantisce l’indipendenza e l’autonomia (104); costoro godono delle garanzie di inamovibilità assicurate dalla Carta fondamentale (107). Sono organi giudiziari speciali quelli che sono competenti a giudicare solo alcune persone e che inoltre sono composti da magistrati speciali, cioè non appartenenti all’ordinamento giudiziario.

Giudici ordinari d’appello sono la Corte d’appello, la Corte d’assise d’appello e la Sezione della corte d’appello per i minorenni. Vi è poi la Corte di cassazione: essa può controllare se vi è stata inosservanza della legge e se il giudice inferiore ha motivato in modo corretto (606 c.p.p.); non può condurre un esame di merito.

Le caratteristiche dell’indipendenza e dell’imparzialità distinguono il potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato. Il potere giudiziario ha la funzione di emanare sentenze, e cioè di applicare la legge al caso concreto. In base al 101.2 Cost. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. L’indipendenza del giudice è garantita tramite il Consiglio superiore della magistratura. Questo è eletto per due terzi dai magistrati ordinari e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi una precisa competenza giuridica.

In generale, col termine competenza si intende l’insieme delle regole che consentono di distribuire i procedimenti all’interno della giurisdizione ordinaria. La competenza è distribuita in base ai criteri della materia, del territorio e della connessione. La competenza per materia è, a sua volta, ripartita in base ai due criteri della qualità del reato o della misura della pena edittale. La competenza per materia si ripartisce tra la Corte d’assise, il Tribunale per i minorenni, il Giudice di pace ed il Tribunale.

Alla Corte d’assise (giudice collegiale composto da due giudici di carriera e sei giudici popolari) è attribuita la competenza a giudicare i più gravi fatti di sangue ed i più gravi delitti politici. Il Tribunale per i minorenni (composto da due giudici togati e da due esperti in psicologia, pedagogia e materie analoghe) è competente per i reati commessi dai minori degli anni 18. Questa competenza è esclusiva. Il Giudice di pace è un giudice non professionale, nominato a tempo determinato, che conosce una serie di fattispecie attribuite qualitativamente.

Il Tribunale è competente a giudicare i reati che non appartengono alla competenza della Corte d’assise, del Tribunale per i minorenni e del Giudice di pace. Oltre a questa competenza “residuale”, il Tribunale ha una competenza qualitativa a giudicare reati che sono previsti in modo specifico da singole norme di legge. Il Tribunale in composizione collegiale (cioè formato da tre giudici) conosce i reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore nel massimo a 10 anni di reclusione sia nella forma consumata, sia in quella tentata.

Al Tribunale in composizione monocratica (cioè composto da un solo giudice) è attribuita la cognizione dei reati puniti con pena detentiva fino a 10 anni nel massimo, purché non siano di competenza del Giudice di pace.

Competenza per territorio e connessione

La competenza per territorio è determinata ex 8.1 c.p.p. in questo modo: la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto.

Vi è connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari professionali in tre casi (12 c.p.p.):

  • Quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento;
  • Quando una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione (concorso formale di reati) ovvero con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso (reato continuato);
  • Quando si procede per più reati, se gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri.

Quando vi è connessione, un solo giudice è competente a giudicare tutti i reati connessi; di regola i procedimenti saranno riuniti, ma potranno anche svolgersi separatamente.

Distinta dalla disciplina appena descritta è la normativa sulle indagini che, pur relative a reati di competenza di differenti giudici, sono collegate in quanto tra di esse vi sono i legami previsti dal 371, e cioè:

  • Se i procedimenti sono connessi a norma del 12;
  • Se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguire o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza;
  • Se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.

In presenza delle predette situazioni gli uffici del p.m. hanno l’obbligo di coordinarsi tra di loro. Il codice pone un dovere di separazione, che scatta in presenza di determinate ipotesi previste dal 18. La separazione deve essere disposta quando stiano per scadere i termini di custodia cautelare in relazione a taluno dei delitti elencati nel 407.2, lett. a) (reati di criminalità organizzata ed ipotesi assimilate) ed occorra definire con urgenza la fase o il grado per evitare la scarcerazione automatica.

Anteprima
Vedrai una selezione di 21 pagine su 100
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 1 Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 2
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 6
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 11
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 16
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 21
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 26
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 31
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 36
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 41
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 46
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 51
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 56
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 61
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 66
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 71
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 76
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 81
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 86
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 91
Anteprima di 21 pagg. su 100.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Lineamenti di diritto processuale penale, Tonini Pag. 96
1 su 100
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vipviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Giostra Glauco.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community