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Capitolo VI - Le misure cautelari
In prima approssimazione le misure cautelari sono quei provvedimenti provvisori, ma immediatamente esecutivi, che tendono ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare uno dei seguenti pericoli:
- il pericolo per l'accertamento del reato;
- il pericolo per l'esecuzione della sentenza;
- il pericolo che si aggravino le conseguenze del reato o che venga agevolata la commissione di ulteriori reati.
Le principali caratteristiche delle misure cautelari sono:
- strumentalità: strumentalità rispetto al procedimento penale (evitano che il trascorrere del tempo possa provocare i pericoli di cui sopra);
- urgenza: essa ricorre quando un ritardato intervento rende probabile il verificarsi di uno dei fatti temuti;
- prognosi di colpevolezza allo stato degli atti: il diritto affermato dalla parte deve avere un minimo di elementi di prova della sua esistenza.
- immediata esecutività: il provvedimento è immediatamente esecutivo.
Si dice "esecutivo" quando la polizia giudiziaria ha il potere di adempiere al relativo comando in modo coercitivo, cioè anche contro la volontà di colui che vi si oppone;
5. provvisorietà: gli effetti del provvedimento sono provvisori, e cioè non condizionano la decisione finale del giudice. Da tale caratteristica derivano due corollari: in primo luogo, il provvedimento cautelare mantiene la sua esecutività fino a che non sia divenuta esecutiva la sentenza definitiva; in secondo luogo, il provvedimento cautelare è revocabile o modificabile in attesa della sentenza definitiva.
6. previsione per legge: la Costituzione esige che la legge preveda espressamente i casi ed i modi nei quali il provvedimento dell'autorità giudiziaria può porre limiti alle predette libertà (13 e 14 Cost.);
7. giurisdizionalità: le misure cautelari sono disposte con un provvedimento emanato dal giudice, perciò di regola il p.m.
e la polizia giudiziaria non hanno il potere di disporre misure cautelari. La riserva di giurisdizione non è assoluta: infatti sia la Costituzione (13.3) sia il codice ammettono che i provvedimenti temporanei possano essere disposti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria. Tali provvedimenti sono definiti "precautelari"; essi devono essere sottoposti a convalida da parte del giudice entro un tempo predeterminato, altrimenti l'indagato deve essere rimesso in libertà. 8. impugnabilità: nei confronti dei provvedimenti cautelari è possibile presentare impugnazione. La Costituzione (111.7) impone al legislatore, quanto meno, il ricorso per cassazione per violazione di legge contro tutti i provvedimenti che comportano una limitazione della libertà personale. Il codice ha esteso questa garanzia perché ha previsto per tutti i provvedimenti cautelari anche un'impugnazione di merito, e cioè l'appello o il riesame. Il codiceIl testo prevede varie categorie di misure cautelari:
α. Le misure personali comportano limiti alla libertà personale o alla libertà di determinazione nei rapporti familiari e sociali; esse si dividono in:
- misure coercitive:
- obbligatorie: divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare e divieto od obbligo di dimora;
- custodiali: arresto domiciliare, custodia in carcere ed in luogo di cura.
Esse comportano per l'imputato una situazione di custodia, dalla quale derivano due conseguenze: quella negativa consiste nella configurabilità del delitto di evasione, ove l'imputato si allontani dal luogo di custodia; quella positiva sta nel fatto che il periodo trascorso in custodia sarà computato come esecuzione della pena detentiva, nel caso in cui questa debba essere eseguita in seguito a condanna;
- misure interdittive: consistono nell'applicazione provvisoria a scopo cautelare di
determinati divieti. Sono previsti tre tipi di misure interdittive: la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, ed il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3. misure di sicurezza applicate provvisoriamente a scopi cautelari: si tratta del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per l'imputato che sia affetto da vizio di mente totale, e del ricovero in una casa di cura e custodia per l'imputato semi infermo di mente. Occorre che siano presenti gravi indizi di commissione del fatto e che l'imputato sia socialmente pericoloso;
β. le misure reali (dal latino res, "cosa") toccano singoli beni mobili o immobili ed impongono il divieto di disporre di tali beni: - il sequestro conservativo è posto a tutela della garanzia del pagamento delle somme dovute, tra l'altro,
per le spese del procedimento penale o per i danni cagionati dal reato;- il sequestro preventivo è posto al fine di evitare l'aggravamento delle conseguenze del reato. La Costituzione permette la restrizione della libertà personale solo nei casi e modi previsti dalla legge (13.2: Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge). Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari (279). La Costituzione al 13.2 permette la limitazione della libertà personale solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria: per "autorità
giudiziaria" si deve intendere il "giudice" quando si tratti di materia atti-nente alla libertà personale (infatti le misure cautelari possono essere solo "richieste" dal p.m.). All'inizio del procedimento, prima dell'esercizio dell'azione penale, tale organo è il g.i.p. Dopo che la misura coercitiva è stata eseguita (o notificata), l'imputato ha diritto di essere sentito dal giudice in un interrogatorio definito "di garanzia". In questo momento il difensore ha la possibilità di conoscere la richiesta del p.m. e gli atti che quest'ultimo ha presentato al giudice (293.3). I presupposti che consentono di disporre le misure sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- le condizioni generali di applicabilità;
- le esigenze cautelari;
- i criteri di scelta delle misure.
- gravi delitti con l'uso di armi o di altri mezzi di violenza personale;
- gravi delitti diretti contro l'ordine costituzionale;
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti della stessa specie di quello per il quale si procede.