Estratto del documento

SOMMARIO

1. L’esecuzione forzata. Nozioni generali ............................................................................................................................. 4

2. Il titolo esecutivo................................................................................................................................................................... 7

2.1. Gli effetti del titolo esecutivo rispetto ai terzi .................................................................................................... 10

3. La notificazione del titolo esecutivo e del precetto ............................................................................................. 11

4. L’espropriazione forzata ..................................................................................................................................................... 13

5. Il pignoramento. Gli effetti conservativi ................................................................................................................... 13

6. Le vicende anomale del pignoramento ..................................................................................................................... 17

7. L’esecuzione del pignoramento ................................................................................................................................... 21

8. L’intervento dei creditori ............................................................................................................................................... 24

9. La vendita e l’assegnazione ........................................................................................................................................... 28

9.1. Le singole forme di vendita ................................................................................................................................... 31

9.2. GLi effetti sostanziali della vendita e dell’assegnazione ................................................................................ 35

10. La distribuzione del ricavato ...................................................................................................................................... 39

11. l’espropriazione di beni indivisi ............................................................................................................................... 42

12. L’espropriazione contro il terzo proprietario ..................................................................................................... 43

13. L’esecuzione in forma specifica ..................................................................................................................................... 45

14. L’esecuzione per consegna e rilascio ...................................................................................................................... 48

15. L’esecuzione per obblighi di fare .............................................................................................................................. 50

16. L’esecuzione indiretta ........................................................................................................................................................ 51

17. Le parentesi di cognizione nel processo esecutivo. L’opposizione all’esecuzione ................................... 53

18. L’opposizione agli atti esecutivi ................................................................................................................................ 56

19. L’opposizione di terzo ................................................................................................................................................... 59

20. La sospensione del processo esecutivo ...................................................................................................................... 63

21. L’estinzione del processo esecutivo ........................................................................................................................ 64

3

1. L’ESECUZIONE FORZATA. NOZIONI GENERALI

Si è visto, trattando i principi generali, che il processo civile offre tre forme di tutela: dichiarativa,

cautelare ed esecutiva. Tratteremo di quest’ultima, la cui disciplina occupa tutto il Libro III del Codice

di procedura civile.

In via preliminare, si osserva che quanto detto con riferimento alla funzione della tutela dichiarativa

vale, in parte, anche per quella esecutiva: il processo interviene quando una regola di comportamento

contenuta in una legge sostanziale non viene rispettata: quando ciò si verifica un illecito civile. Ora, di

fronte all’illecito la tutela dichiarativa ha la sola funzione di accertare che il diritto è stato violato, e

quale sia la regola di comportamento da tenere per il futuro. Con ogni evidenza non è affatto scontato

che un simile accertamento soddisfi il concreto interesse di chi ha ragione: il responsabile dell’illecito,

infatti, ben potrebbe perdurare nella propria violazione, anche dopo l’accertamento giudiziale della

stessa.

A questo punto, per il titolare del diritto violato si aprono due strade:

 Nei casi in cui l’interesse possa essere soddisfatto anche senza la collaborazione della parte

inadempiente, l’avente diritto potrà scegliere la modalità alternativa di soddisfazione. In

capo all’obbligato inadempiente sorgeranno normalmente degli obblighi secondari di tipo

risarcitorio , come conseguenza dell’inadempimento. Se non ritiene di seguire la via

1

alternativa, l’avente diritto potrà comunque esercitare la tutela esecutiva.

 Nei casi in cui la soddisfazione dell’interesse non possa prescindere dalla collaborazione

dell’obbligato, l’unica scelta per l’avente diritto sarà la tutela esecutiva.

Il tratto caratterizzante la tutela esecutiva, dunque, è che permette l’attuazione dei diritti nei confronti,

e a prescindere dalla collaborazione, dei soggetti obbligati: è una tutela potenzialmente coattiva. Il

processo esecutivo può rappresentare la logica prosecuzione, sul piano logico-giuridico, cominciata

con il processo esecutivo ma tendente, in ultima istanza, alla reale e concreta soddisfazione dello stesso.

Tuttavia, tra processo dichiarativo non sussiste una relazione biunivoca necessaria, infatti:

- Da un lato, è dato processo esecutivo senza processo dichiarativo, come vedremo analizzando i

titoli esecutivi stragiudiziali.

- Dall’altro, non sempre il processo dichiarativo esige una fase esecutiva per fornire al titolare

del diritto la concreta soddisfazione dello stesso. In linea di massima, infatti, i provvedimenti

dotato di effetti costitutivi e o di mero accertamento attribuiscono, in sé considerati, tutta la

tutela richiesta. Il problema dell’esecuzione si pone, dunque, esclusivamente per i

provvedimenti di condanna,

Tizio si obbliga a costruire un muro per Caio. Di fronte all’inadempimento di Tizio, dichiarato o meno dal

1

giudice, Caio può decidere di affidare il lavoro a Sempronio. Tizio non sarà più obbligato a costruire il muro, ma

potrà essere chiamato a rispondere dei danni cagionati. 4

Si distingue generalmente tra esecuzione diretta e indiretta. La prima può avere luogo quando la

soddisfazione del diritto richiede dei comportamenti che, se non tenuti dall’obbligato, possono essere

efficacemente surrogati dall’intervento del pubblico potere. Tali sono:

 L’obbligazione pecuniaria, sia la stessa il risultato di un obbligo primario (un debito di

matrice contrattuale) ovvero secondario (il risarcimento dovuto dal soggetto che, in primo

luogo, non abbia effettuato la prestazione dovuta in base a un contratto). La forma di

esecuzione diretta dell’obbligo pecuniario è l’espropriazione, disciplinata dal Titolo II del

Libro III.

 L’obbligo di consegnare o rilasciare una cosa determinata, mobile o immobile. A questo

corrisponde l’esecuzione per consegna o rilascio, disciplinata dal Titolo III.

 L’obbligo di compiere un facere fungibile: una prestazione che, in considerazione

dell’oggetto e dell’interesse delle parti, può essere realizzata anche da soggetti diversi dal

debitore. Per tali obblighi si ha la esecuzione forzata degli obblighi di fare, disciplinata dal

Titolo IV.

Di contro, sono insuscettibili di esecuzione diretta tutte le condotte che devono necessariamente essere

compiute dall’obbligato, non potendo essere efficacemente sostituite dall’operato di terzi: si parla

generalmente di prestazioni infungibili (si pensi alle prestazioni personali, che richiedono il possesso

di particolare professionalità, ovvero agli obblighi di astensione, che possono essere rispettati solo dal

soggetto su cui incidono). Per questi obblighi si hanno delle forme di coercizione indiretta

(tipicamente: l’obbligo di pagare delle somme di denaro per le violazioni), che tuttavia non possono

garantire con certezza che l’interesse verrà soddisfatto: alla coercizione indiretta sono infatti

normalmente insensibili i soggetti nullatenenti, così come quelli estremamente abbienti .

2

Ovviamente, il processo esecutivo presuppone che il soggetto procedente si affermi titolare del diritto,

ma non richiede una specifica e dettagliata prova di tale titolarità (viceversa, dovrebbe aversi

esecuzione forzata solo come conseguenza di sentenze di condanna passate in giudicato). È pertanto

possibile che si porti avanti un’esecuzione a tutela di un diritto che, in un secondo momento, si rivela

inesistente: in questo caso, come si vedrà, il soggetto esecutato ha diritto alla restituzione dell’eventuale

esborso sopportato, così come al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96, co. 2 c.p.c.

La diversità di funzione tra processo esecutivo e processo dichiarativo incide sulla struttura degli stessi.

Il processo dichiarativo è naturalmente funzionale a decidere le questioni sottoposte al giudice, siano

essere relative alla corretta instaurazione del giudizio (questioni di rito) o all’oggetto della tutela

richiesta (questioni di merito). Il processo esecutivo, invece, non è pensato per decidere alcunché:

all’oggetto di tale processo restano estranei tanto l’accertamento relativo all’esistenza del diritto

Per ovviare a tale problemi, in alcuni ordinamenti, come quello tedesco, l’esecuzione indiretta si avvale anche

2

della forza persuasiva del diritto penale: non adempiere a un obbligo dichiarato in sede giudiziale può costituire

un reato. Tale soluzione, comunque, ha lo svantaggio di sovraccaricare lo strumento penale con tutte le

controversie derivanti dall’inadempimento di obblighi di fare infungibile, provenienti dai giudizi civili.

5

sostanziale, quanto quello relativo alla sussistenza dei presupposti per la tutela esecutiva. Ciò non

significa che l’esecuzione possa andare avanti anche se ne mancano i presupposti processuali, ma solo che

sull’esistenza di questi gli organi del processo esecutivo non si pronunciano mai in maniera definitiva.

Pertanto, mentre il giudice della cognizione dichiara con sentenza la carenza di un presupposto

processuale, gli organi del processo esecutivo rifiutano semplicemente di compiere gli atti richiesti. Se si

vuole portare la questione relativa alla rituale instaurazione del processo esecutivo davanti a un

giudice che la decida in maniera definitiva, è necessario avvalersi dell’opposizione agli atti esecutivi.

Dobbiamo tuttavia distinguere varie questioni:

- Secondo la regola generale, le questioni di rito non espressamente riservate alla parte possono

essere rilevate d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Per le questioni il cui rilievo è

soggetto a barriera preclusiva (v. l’incompetenza), secondo l’opinione più convincente la prima

udienza fissata davanti al giudice dell’esecuzione equivale alla prima udienza del giudizio di

cognizione.

- Con riferimento alle nullità dei singoli atti del processo esecutivo, vale invece la regola vista per

le nullità formali: di regola queste possono essere rilevate solo su istanza di parte, salvo che la

legge attribuisca espressamente il potere di rilevarle d’ufficio.

Ora, poiché l’esistenza e la validità del titolo esecutivo costituiscono degli specifici presupposti

processuali, secondo la regola generale l’ufficio competente dovrebbe rifiutare il compimento degli atti

del processo esecutivo, in presenza di un titolo sostanziale invalido o inesistente. Sul punto non vi

sono vedute concordi:

 Secondo la giurisprudenza prevalente, è ammesso il rilievo d’ufficio dell’invalidità del titolo

esecutivo. Ne consegue che:

In caso di rilievo officioso del vizio relativo al titolo, la parte procedente dovrebbe fare

o opposizione avverso il diniego di dar seguito alla procedura, nella forma

dell’opposizione agli atti esecutivi.

Ove invece il rilievo officioso manchi, il debitore esecutato sarebbe onerato a compiere

o una opposizione all’esecuzione, che costituisce lo strumento naturale per gli

accertamenti relativi alla validità o invalidità del titolo esecutivo.

 Secondo Luiso, la soluzione non convince perché comporta che un medesimo vizio del titolo sia

sottoposto a due diverse forme di opposizione, in base a una circostanza del tutto irrilevante

(che il rilievo fosse officioso ovvero di parte). In realtà, l’Autore ritiene che l’ufficio esecutivo

non abbia, di regola, il potere di rilevare i vizi relativi al titolo in senso sostanziale, potendo

rifiutare di dar luogo alla procedura solo per vizi propri del titolo documentale .

3

In quest’ottica si spiegano, peraltro, alcune disposizioni contenute nelle leggi sulla cambiale e l’assegno, che

3

prevedono espressamente che il vizio discendente dal mancato assolvimento dell’imposta di bollo sia rilevabile

6

Inoltre, secondo l’A., quand’anche si ammettesse il rilievo officioso, si dovrebbe ritenere

o che anche le questioni relative all’esistenza del diritto a procedere ad esecuzione siano

suscettibili di opposizione agli atti esecutivi, così riunificando la disciplina.

Un’ultima questione da affrontare in questa sede riguarda l’applicabilità del principio del

contraddittorio al processo esecutivo. Secondo un’opinione dottrinaria, nel processo esecutivo non vi

sarebbe spazio per il contraddittorio per due motivi: tale processo non ha ad oggetto diritti; il fine

dell’attività processuale è la soddisfazione dell’interesse di una sola delle parti, in cui favore tutto il

processo è sbilanciato. Luiso contesta questa posizione, osservando che:

- In primo luogo, non si può sposare una lettura restrittiva del principio del contraddittorio, che

lo consideri applicabile esclusivamente secondo gli schemi del processo di cognizione. Esistono

altri processi che, pur non avendo ad oggetto la cognizione di diritti, sono governati dal

principio del contraddittorio (si pensi al processo penale).

- Sotto il secondo profilo, bisogna in realtà intendersi: nel processo esecutivo l’esistenza del

diritto è presupposta, ed è pertanto evidente che non vi sia contraddittorio (tale

contraddittorio è, invece, pieno, nei giudizi di opposizione che possono scaturire

dall’esecuzione). Il contraddittorio esiste, invece, con riferimento a tutte le questioni rilevanti ai

fini dell’esecuzione, relative essenzialmente alle modalità secondo cui l’esecuzione si svolgerà:

ciò è comprovato dall’art. 485 c.p.c., che impone al giudice dell’esecuzione l’audizione delle parti,

in condizioni di parità, ogniqualvolta ciò sia richiesto dalla legge o ritenuto necessario dal giudice

stesso.

I principali organi del processo esecutivo sono il giudice dell’esecuzione e l’ufficiale giudiziario. Il

provvedimenti del giudice hanno la forma dell’ordinanza revocabile e modificabile, come quelle del

giudice istruttore. Le domanda e le istanze rivolte al g.e. sono formulate oralmente in udienza, o nella

forma del ricorso se proposte fuori udienza.

2. IL TITOLO ESECUTIVO

La parziale astrazione del processo esecutivo dalla situazione di diritto effettivamente esistente è

possibile grazie alla peculiarità del presupposto processuale, costituito dal titolo esecutivo. Infatti, ai

sensi dell’art. 474 c.p.c. chi vuole avviare un’esecuzione forzata non deve necessariamente dichiararsi

titolare del diritto da tutelare, essendo sufficiente che risulti titolare del diritto alla tutela esecutiva: tale

diritto è incorporato nel titolo esecutivo . La conseguenza è analoga a quella che abbiamo tratto con

4

d’ufficio. Se valesse la regola generale prevista per gli altri presupposti processuali, tali disposizioni sarebbero

del tutto pelonastiche.

La differenza tra diritto alla tutela esecutiva e diritto da tutelare attraverso l’esecuzione sarà evidente con un

4

esempio. Sappiamo che le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive, salva inibitoria

chiesta al giudice d’appello. Ebbene, quando la sentenza di primo grado viene portata a esecuzione nelle more

del giudizio d’appello non si sa ancora per certo se il soggetto sia titolare del diritto da tutelare (potendo il giudizio

7

riferimento al processo dichiarativo: tutti hanno il diritto di agire in giudizio, ma non è detto che tale

esercizio di diritto si riveli poi legittimo; pertanto anche il ricorso alla tutela esecutiva può rivelarsi

illegittimo.

Si badi, quando si parla di titolo esecutivo si possono intendere essenzialmente due cose: il titolo

esecutivo in senso sostanziale, che incarna la fattispecie giuridica in forza della quale un soggetto ha il

potere di avviare la procedura esecutiva; il titolo esecutivo in senso documentale, che è il semplice

documento che la parte presenta agli uffici della procedura esecutiva, e che rappresenta naturalmente

una rappresentazione solo parziale del primo. La principale differenza tra titolo esecutivo in senso

sostanziale e in senso documentale si apprezza poiché il secondo non rappresenta le eventuali

fattispecie modificative o estintive del primo: se la senten

Anteprima
Vedrai una selezione di 14 pagine su 65
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 1 Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 2
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 6
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 11
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 16
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 21
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 26
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 31
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 36
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 41
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 46
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 51
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 56
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 61
1 su 65
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lex88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Vaccarella Romano.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community