Anteprima
Vedrai una selezione di 14 pagine su 65
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 1 Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 2
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 6
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 11
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 16
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 21
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 26
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 31
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 36
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 41
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 46
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 51
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 56
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Vaccarella, libro consigliato Il Processo Esecutivo Pag. 61
1 su 65
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

12. L’ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO

Si è accennato alla possibilità di scissione tra debitore e soggetto esecutato, che dà luogo alla c.d.

espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602-604 c.p.c.). Le ipotesi in cui tale scissione si può

verificare sono essenzialmente di due tipi:

 Esistenza di un diritto reale di garanzia. Si tratta essenzialmente di due casi:

Terzo datore di garanzia. Un terzo, in forza dei rapporti con il debitore, decide di

o offrire un proprio bene in pegno o di consentire un’iscrizione ipotecaria sullo

stesso, per garantire i crediti esistenti nei confronti del debitore stesso. Si badi: se il

terzo presta garanzia con un proprio bene non assume in proprio alcuna

obbligazione; diversamente, un terzo fideiussore è un obbligato vero e proprio, e

può essere escusso per un debito proprio di cui risponde con l’intero patrimonio

(anche se ha ragioni di regresso sul debitore principale).

Terzo acquirente. È noto che i diritti di pegno e ipoteca danno luogo al c.d. diritto di

o sequela, che si sostanzia nel potere di aggredire esecutivamente il bene oggetto

della garanzia, anche se acquistato da terzi. Pertanto, chi acquista un bene già

gravato da un diritto reale di garanzia sopporta il rischio di esecuzione forzata sullo

stesso.

 Esperimento di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Com’è noto, l’azione revocatoria è uno

strumento posto a tutela delle ragioni creditorie, contro gli atti di disposizione del

patrimonio con cui il debitore reca pregiudizio a tali ragioni. Nel linguaggio del Codice civile,

si tratta di un’azione che permette di rendere inefficaci rispetto al creditore gli atti di

alienazione compiuti dal debitore, sì che i beni alienati possano essere aggrediti in via

esecutiva, anche se transitati nel patrimonio di terzi. Probabilmente il riferimento alla

inefficacia o inopponibilità non è del tutto corretto: a ben vedere, infatti, il passaggio di

proprietà è pienamente efficace anche nei confronti del creditore, il quale non a caso deve

rivolgere l’espropriazione direttamente nei confronti del terzo (se l’alienazione fosse

43

inefficace, il creditore potrebbe pignorare il bene direttamente presso il suo debitore). Più

correttamente, anche in questo caso si ha un diritto di sequela, che permette di “inseguire”

il bene anche nel patrimonio dell’acquirente, dopo il vittorioso esperimento dell’azione

revocatoria.

Dal punto di vista processuale, le peculiarità dell’espropriazione contro il terzo sono limitate, e per

quanto non espressamente disposto si applicano le regole ordinarie.

A norma dell’art. 603 c.p.c., il titolo esecutivo e il precetto devono essere notificati anche al terzo

proprietario; con ogni evidenzia, tuttavia, il precetto non conterrà alcuna intimazione di pagamento

rispetto al terzo (il quale, si è detto, non è debitore), ma avrà solo la funzione di informarlo che la

procedura esecutiva si sta per avviare. Avvenuta la notifica, il terzo ha degli strumenti per evitare

l’espropriazione:

1) Adempiere l’obbligo del debitore, pagando la somma dovuta. In questo caso si ha un’ipotesi di

surrogazione legale nel diritto del creditore procedente.

2) Dar luogo alla procedura di liberazione del bene dalle ipoteche, ai sensi degli artt. 2889 e ss. c.c.

3) Rilasciare il bene ai creditori, lasciando che questi effettuino l’espropriazione nei confronti di

un curatore speciale ed evitando così di dover partecipare in prima persona al processo

esecutivo.

Se non si verifica alcuna di queste ipotesi, il terzo proprietario diventa un esecutato in litisconsorzio

necessario con il debitore, e acquista gli stessi poteri processuali di quest’ultimo (fatta eccezione per il

divieto di acquistare il bene alla vendita forzata, che non si applica al terzo in quanto egli non è

debitore). Gli atti esecutivi verranno effettuati nei confronti del terzo, e ogni volta che il Codice

richiede che il debitore sia sentito dovrà essere sentito anche il terzo.

Una importante differenza riguarda la posizione dei creditori del terzo, che saranno legittimati a

intervenire nel processo esecutivo: anche questi, infatti, hanno astrattamente diritto a essere soddisfatti

nei confronti del bene oggetto dell’azione revocatoria, ovvero dato in pegno o su cui è stata costituita

l’ipoteca, ovviamente nel rispetto dei diritti di prelazione esistenti.

Come il debitore, il terzo può spiegare opposizione all’esecuzione, contestando il diritto dei creditori a

procedere a esecuzione forzata. Le difese possono essere di due tipi:

 Ex causa propria. Il terzo tende a contestare l’esistenza del diritto di sequela, negando

l’esistenza del diritto reale, ovvero negando di aver acquistato il bene dal debitore, o ancora

rilevando l’inopponibilità dell’azione revocatoria nei suoi confronti.

 Ex causa debitoris. In via surrogatoria, il terzo adopera le difese proprie del debitore. In

questo caso trova applicazione l’art. 2859 c.c.:

Il terzo acquirente che abbia trascritto il proprio titolo di acquisto prima della

o domanda diretta alla condanna del debitore può sollevare tutte le eccezioni che

sarebbero spettate al debitore (purché il terzo non abbia preso parte al giudizio).

44

Il terzo datore può sempre sollevare tali eccezioni, in quanto non vi è alcun

o rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il suo diritto e quello del debitore, e

pertanto non gli è in ogni caso opponibile la sentenza resa tra il creditore e il

debitore.

Se anziché una sentenza viene posto a fondamento dell’esecuzione un titolo

o esecutivo stragiudiziale, gli effetti preclusivi dello stesso rispetto ai terzi dovranno

essere valutati alla luce della disciplina sostanziale propria del titolo.

13. L’ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA

Tra le forme di esecuzione diretta, abbiamo visto l’espropriazione (o esecuzione in forma generica),

che rappresenta certamente l’ipotesi più rilevante dal punto di vista economico. Passiamo ora

all’esame delle altre forme di esecuzione diretta, volte a soddisfare crediti di natura diversa, cui

corrisponde l’obbligo del debitore di consegnare o rilasciare una cosa determinata ovvero di compiere

determinate azioni.

La peculiarità dell’esecuzione in forma specifica, che permette di distinguerla dall’espropriazione,

risiede nei diritti coinvolti nel processo esecutivo: nell’espropriazione vi è necessariamente un

contrasto tra il diritto di credito vantato dal creditore e il diritto di proprietà del debitore, risolto in

favore del primo con l’estinzione del secondo; nell’esecuzione in forma specifica, al diritto del creditore

procedente non viene contrapposto alcun diritto dell’esecutato.

Si badi, non vi è coincidenza tra le espressioni esecuzione in forma specifica e tutela in forma specifica.

Dal punto di vista del diritto sostanziale, in presenza di una violazione di diritti la legge può prevedere

due forme di tutela:

 In forma generica. Si tratta del comune rimedio del risarcimento del danno per equivalente,

che è generico poiché, nel nostro ordinamento, il denaro è misura generale di qualsiasi

valore patrimoniale.

 In forma specifica. Anche in questo caso si tratta di forme di risarcimento, solo che

l’ordinamento impone all’obbligato di ripristinare la situazione esistente prima della

violazione del diritto. Con ogni evidenza, vi sono delle lesioni che non permettono la tutela

in forma specifica (si pensi al danno morale da morte del congiunto); in altri casi, pur

essendo possibile, il legislatore semplicemente scegliere – per ragioni di opportunità – di

non concedere la tutela specifica. 45

Tutto ciò vale sul piano sostanziale, e non ha nulla a che vedere con l’esecuzione in forma specifica, la

quale si caratterizza per il semplice fatto che l’obbligo da portare ad esecuzione non consiste in una

dazione di denaro .

40

Controversa è la possibilità di esperire l’azione esecutiva in forma specifica in presenza di obblighi di

consegnare cose indeterminate. In merito si deve, secondo l’opinione preferibile, fare una distinzione:

 Se le cose sono già state individuate, non si pone alcun problema. Infatti, i contratti di

compravendita aventi ad oggetto cose già individuate producono da subito l’effetto

traslativo del diritto di proprietà, sicché l’attività da portare ad esecuzione è meramente

materiale.

 Se le cose non sono ancora state individuate, poiché determinate solo nel genere, il discorso

cambia. La proprietà dei beni individuati a peso, misura o numero, infatti, viene trasferita

non con il consenso delle parti, ma solo nel momento in cui le stesse siano state individuate, ai

sensi dell’art. 1378 c.c. Ora, in tale ipotesi l’attività esecutiva realizzerebbe l’individuazione

dei beni, e pertanto comporterebbe lo spostamento della proprietà del bene: tale effetto si

ritiene vietato dall’ordinamento poiché, alterando la consistenza del patrimonio del

debitore, priverebbe gli altri creditori dei beni costituenti la garanzia patrimoniale generica

di cui all’art. 2740 c.c., e ciò in violazione della par condicio creditorum .

41

In dottrina è stata avanzata una ricostruzione alternativa, volta a individuare il quid proprium dell’esecuzione

40

in forma specifica non nell’obbligo da portare a esecuzione ma, piuttosto, nel diritto da tutelare. I sostenitori della

tesi in parola ritengono che solo i diritti assoluti sarebbero suscettibili di esecuzione in forma specifica, poiché

per i diritti relativi ricorrerebbe sempre il rimedio risarcitorio, che in caso di inottemperanza sarebbe

suscettibile di esecuzione in forma generica. Lo schema sarebbe il seguente:

 Diritto assoluto (proprietà) --> Lesione --> Esecuzione in forma specifica

 Diritto relativo (credito) --> Lesione (inadempimento) --> Estinzione del credito e nascita del diritto al

risarcimento --> Inadempimento al risarcimento --> Esecuzione in forma generica (espropriazione).

Per quanto suggestiva, la tesi è pienamente smentita dal dato positivo che, tanto nel codice di diritto sostanziale

quanto in quello di rito, fa riferimento espresso all’obbligo, non al titolo giuridico su cui lo stesso trova

fondamento. Peraltro, la tesi non è condivisibile poiché, sul piano del diritto sostanziale, non ogni fatto integrante

inadempimento determina l’estinzione del diritto di credito e la sostituzione dello stesso con un diritto

risarcitorio (si pensi, banalmente, al ritardo nell’adempimento).

Chiariamo ancora una volta il ragionamento con un es

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
65 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lex88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Vaccarella Romano.