SOMMARIO
1. L’esecuzione forzata. Nozioni generali ............................................................................................................................. 4
2. Il titolo esecutivo................................................................................................................................................................... 7
2.1. Gli effetti del titolo esecutivo rispetto ai terzi .................................................................................................... 10
3. La notificazione del titolo esecutivo e del precetto ............................................................................................. 11
4. L’espropriazione forzata ..................................................................................................................................................... 13
5. Il pignoramento. Gli effetti conservativi ................................................................................................................... 13
6. Le vicende anomale del pignoramento ..................................................................................................................... 17
7. L’esecuzione del pignoramento ................................................................................................................................... 21
8. L’intervento dei creditori ............................................................................................................................................... 24
9. La vendita e l’assegnazione ........................................................................................................................................... 28
9.1. Le singole forme di vendita ................................................................................................................................... 31
9.2. GLi effetti sostanziali della vendita e dell’assegnazione ................................................................................ 35
10. La distribuzione del ricavato ...................................................................................................................................... 39
11. l’espropriazione di beni indivisi ............................................................................................................................... 42
12. L’espropriazione contro il terzo proprietario ..................................................................................................... 43
13. L’esecuzione in forma specifica ..................................................................................................................................... 45
14. L’esecuzione per consegna e rilascio ...................................................................................................................... 48
15. L’esecuzione per obblighi di fare .............................................................................................................................. 50
16. L’esecuzione indiretta ........................................................................................................................................................ 51
17. Le parentesi di cognizione nel processo esecutivo. L’opposizione all’esecuzione ................................... 53
18. L’opposizione agli atti esecutivi ................................................................................................................................ 56
19. L’opposizione di terzo ................................................................................................................................................... 59
20. La sospensione del processo esecutivo ...................................................................................................................... 63
21. L’estinzione del processo esecutivo ........................................................................................................................ 64
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1. L’ESECUZIONE FORZATA. NOZIONI GENERALI
Si è visto, trattando i principi generali, che il processo civile offre tre forme di tutela: dichiarativa,
cautelare ed esecutiva. Tratteremo di quest’ultima, la cui disciplina occupa tutto il Libro III del Codice
di procedura civile.
In via preliminare, si osserva che quanto detto con riferimento alla funzione della tutela dichiarativa
vale, in parte, anche per quella esecutiva: il processo interviene quando una regola di comportamento
contenuta in una legge sostanziale non viene rispettata: quando ciò si verifica un illecito civile. Ora, di
fronte all’illecito la tutela dichiarativa ha la sola funzione di accertare che il diritto è stato violato, e
quale sia la regola di comportamento da tenere per il futuro. Con ogni evidenza non è affatto scontato
che un simile accertamento soddisfi il concreto interesse di chi ha ragione: il responsabile dell’illecito,
infatti, ben potrebbe perdurare nella propria violazione, anche dopo l’accertamento giudiziale della
stessa.
A questo punto, per il titolare del diritto violato si aprono due strade:
Nei casi in cui l’interesse possa essere soddisfatto anche senza la collaborazione della parte
inadempiente, l’avente diritto potrà scegliere la modalità alternativa di soddisfazione. In
capo all’obbligato inadempiente sorgeranno normalmente degli obblighi secondari di tipo
risarcitorio , come conseguenza dell’inadempimento. Se non ritiene di seguire la via
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alternativa, l’avente diritto potrà comunque esercitare la tutela esecutiva.
Nei casi in cui la soddisfazione dell’interesse non possa prescindere dalla collaborazione
dell’obbligato, l’unica scelta per l’avente diritto sarà la tutela esecutiva.
Il tratto caratterizzante la tutela esecutiva, dunque, è che permette l’attuazione dei diritti nei confronti,
e a prescindere dalla collaborazione, dei soggetti obbligati: è una tutela potenzialmente coattiva. Il
processo esecutivo può rappresentare la logica prosecuzione, sul piano logico-giuridico, cominciata
con il processo esecutivo ma tendente, in ultima istanza, alla reale e concreta soddisfazione dello stesso.
Tuttavia, tra processo dichiarativo non sussiste una relazione biunivoca necessaria, infatti:
- Da un lato, è dato processo esecutivo senza processo dichiarativo, come vedremo analizzando i
titoli esecutivi stragiudiziali.
- Dall’altro, non sempre il processo dichiarativo esige una fase esecutiva per fornire al titolare
del diritto la concreta soddisfazione dello stesso. In linea di massima, infatti, i provvedimenti
dotato di effetti costitutivi e o di mero accertamento attribuiscono, in sé considerati, tutta la
tutela richiesta. Il problema dell’esecuzione si pone, dunque, esclusivamente per i
provvedimenti di condanna,
Tizio si obbliga a costruire un muro per Caio. Di fronte all’inadempimento di Tizio, dichiarato o meno dal
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giudice, Caio può decidere di affidare il lavoro a Sempronio. Tizio non sarà più obbligato a costruire il muro, ma
potrà essere chiamato a rispondere dei danni cagionati. 4
Si distingue generalmente tra esecuzione diretta e indiretta. La prima può avere luogo quando la
soddisfazione del diritto richiede dei comportamenti che, se non tenuti dall’obbligato, possono essere
efficacemente surrogati dall’intervento del pubblico potere. Tali sono:
L’obbligazione pecuniaria, sia la stessa il risultato di un obbligo primario (un debito di
matrice contrattuale) ovvero secondario (il risarcimento dovuto dal soggetto che, in primo
luogo, non abbia effettuato la prestazione dovuta in base a un contratto). La forma di
esecuzione diretta dell’obbligo pecuniario è l’espropriazione, disciplinata dal Titolo II del
Libro III.
L’obbligo di consegnare o rilasciare una cosa determinata, mobile o immobile. A questo
corrisponde l’esecuzione per consegna o rilascio, disciplinata dal Titolo III.
L’obbligo di compiere un facere fungibile: una prestazione che, in considerazione
dell’oggetto e dell’interesse delle parti, può essere realizzata anche da soggetti diversi dal
debitore. Per tali obblighi si ha la esecuzione forzata degli obblighi di fare, disciplinata dal
Titolo IV.
Di contro, sono insuscettibili di esecuzione diretta tutte le condotte che devono necessariamente essere
compiute dall’obbligato, non potendo essere efficacemente sostituite dall’operato di terzi: si parla
generalmente di prestazioni infungibili (si pensi alle prestazioni personali, che richiedono il possesso
di particolare professionalità, ovvero agli obblighi di astensione, che possono essere rispettati solo dal
soggetto su cui incidono). Per questi obblighi si hanno delle forme di coercizione indiretta
(tipicamente: l’obbligo di pagare delle somme di denaro per le violazioni), che tuttavia non possono
garantire con certezza che l’interesse verrà soddisfatto: alla coercizione indiretta sono infatti
normalmente insensibili i soggetti nullatenenti, così come quelli estremamente abbienti .
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Ovviamente, il processo esecutivo presuppone che il soggetto procedente si affermi titolare del diritto,
ma non richiede una specifica e dettagliata prova di tale titolarità (viceversa, dovrebbe aversi
esecuzione forzata solo come conseguenza di sentenze di condanna passate in giudicato). È pertanto
possibile che si porti avanti un’esecuzione a tutela di un diritto che, in un secondo momento, si rivela
inesistente: in questo caso, come si vedrà, il soggetto esecutato ha diritto alla restituzione dell’eventuale
esborso sopportato, così come al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96, co. 2 c.p.c.
La diversità di funzione tra processo esecutivo e processo dichiarativo incide sulla struttura degli stessi.
Il processo dichiarativo è naturalmente funzionale a decidere le questioni sottoposte al giudice, siano
essere relative alla corretta instaurazione del giudizio (questioni di rito) o all’oggetto della tutela
richiesta (questioni di merito). Il processo esecutivo, invece, non è pensato per decidere alcunché:
all’oggetto di tale processo restano estranei tanto l’accertamento relativo all’esistenza del diritto
Per ovviare a tale problemi, in alcuni ordinamenti, come quello tedesco, l’esecuzione indiretta si avvale anche
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della forza persuasiva del diritto penale: non adempiere a un obbligo dichiarato in sede giudiziale può costituire
un reato. Tale soluzione, comunque, ha lo svantaggio di sovraccaricare lo strumento penale con tutte le
controversie derivanti dall’inadempimento di obblighi di fare infungibile, provenienti dai giudizi civili.
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sostanziale, quanto quello relativo alla sussistenza dei presupposti per la tutela esecutiva. Ciò non
significa che l’esecuzione possa andare avanti anche se ne mancano i presupposti processuali, ma solo che
sull’esistenza di questi gli organi del processo esecutivo non si pronunciano mai in maniera definitiva.
Pertanto, mentre il giudice della cognizione dichiara con sentenza la carenza di un presupposto
processuale, gli organi del processo esecutivo rifiutano semplicemente di compiere gli atti richiesti. Se si
vuole portare la questione relativa alla rituale instaurazione del processo esecutivo davanti a un
giudice che la decida in maniera definitiva, è necessario avvalersi dell’opposizione agli atti esecutivi.
Dobbiamo tuttavia distinguere varie questioni:
- Secondo la regola generale, le questioni di rito non espressamente riservate alla parte possono
essere rilevate d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Per le questioni il cui rilievo è
soggetto a barriera preclusiva (v. l’incompetenza), secondo l’opinione più convincente la prima
udienza fissata davanti al giudice dell’esecuzione equivale alla prima udienza del giudizio di
cognizione.
- Con riferimento alle nullità dei singoli atti del processo esecutivo, vale invece la regola vista per
le nullità formali: di regola queste possono essere rilevate solo su istanza di parte, salvo che la
legge attribuisca espressamente il potere di rilevarle d’ufficio.
Ora, poiché l’esistenza e la validità del titolo esecutivo costituiscono degli specifici presupposti
processuali, secondo la regola generale l’ufficio competente dovrebbe rifiutare il compimento degli atti
del processo esecutivo, in presenza di un titolo sostanziale invalido o inesistente. Sul punto non vi
sono vedute concordi:
Secondo la giurisprudenza prevalente, è ammesso il rilievo d’ufficio dell’invalidità del titolo
esecutivo. Ne consegue che:
In caso di rilievo officioso del vizio relativo al titolo, la parte procedente dovrebbe fare
o opposizione avverso il diniego di dar seguito alla procedura, nella forma
dell’opposizione agli atti esecutivi.
Ove invece il rilievo officioso manchi, il debitore esecutato sarebbe onerato a compiere
o una opposizione all’esecuzione, che costituisce lo strumento naturale per gli
accertamenti relativi alla validità o invalidità del titolo esecutivo.
Secondo Luiso, la soluzione non convince perché comporta che un medesimo vizio del titolo sia
sottoposto a due diverse forme di opposizione, in base a una circostanza del tutto irrilevante
(che il rilievo fosse officioso ovvero di parte). In realtà, l’Autore ritiene che l’ufficio esecutivo
non abbia, di regola, il potere di rilevare i vizi relativi al titolo in senso sostanziale, potendo
rifiutare di dar luogo alla procedura solo per vizi propri del titolo documentale .
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In quest’ottica si spiegano, peraltro, alcune disposizioni contenute nelle leggi sulla cambiale e l’assegno, che
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prevedono espressamente che il vizio discendente dal mancato assolvimento dell’imposta di bollo sia rilevabile
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Inoltre, secondo l’A., quand’anche si ammettesse il rilievo officioso, si dovrebbe ritenere
o che anche le questioni relative all’esistenza del diritto a procedere ad esecuzione siano
suscettibili di opposizione agli atti esecutivi, così riunificando la disciplina.
Un’ultima questione da affrontare in questa sede riguarda l’applicabilità del principio del
contraddittorio al processo esecutivo. Secondo un’opinione dottrinaria, nel processo esecutivo non vi
sarebbe spazio per il contraddittorio per due motivi: tale processo non ha ad oggetto diritti; il fine
dell’attività processuale è la soddisfazione dell’interesse di una sola delle parti, in cui favore tutto il
processo è sbilanciato. Luiso contesta questa posizione, osservando che:
- In primo luogo, non si può sposare una lettura restrittiva del principio del contraddittorio, che
lo consideri applicabile esclusivamente secondo gli schemi del processo di cognizione. Esistono
altri processi che, pur non avendo ad oggetto la cognizione di diritti, sono governati dal
principio del contraddittorio (si pensi al processo penale).
- Sotto il secondo profilo, bisogna in realtà intendersi: nel processo esecutivo l’esistenza del
diritto è presupposta, ed è pertanto evidente che non vi sia contraddittorio (tale
contraddittorio è, invece, pieno, nei giudizi di opposizione che possono scaturire
dall’esecuzione). Il contraddittorio esiste, invece, con riferimento a tutte le questioni rilevanti ai
fini dell’esecuzione, relative essenzialmente alle modalità secondo cui l’esecuzione si svolgerà:
ciò è comprovato dall’art. 485 c.p.c., che impone al giudice dell’esecuzione l’audizione delle parti,
in condizioni di parità, ogniqualvolta ciò sia richiesto dalla legge o ritenuto necessario dal giudice
stesso.
I principali organi del processo esecutivo sono il giudice dell’esecuzione e l’ufficiale giudiziario. Il
provvedimenti del giudice hanno la forma dell’ordinanza revocabile e modificabile, come quelle del
giudice istruttore. Le domanda e le istanze rivolte al g.e. sono formulate oralmente in udienza, o nella
forma del ricorso se proposte fuori udienza.
2. IL TITOLO ESECUTIVO
La parziale astrazione del processo esecutivo dalla situazione di diritto effettivamente esistente è
possibile grazie alla peculiarità del presupposto processuale, costituito dal titolo esecutivo. Infatti, ai
sensi dell’art. 474 c.p.c. chi vuole avviare un’esecuzione forzata non deve necessariamente dichiararsi
titolare del diritto da tutelare, essendo sufficiente che risulti titolare del diritto alla tutela esecutiva: tale
diritto è incorporato nel titolo esecutivo . La conseguenza è analoga a quella che abbiamo tratto con
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d’ufficio. Se valesse la regola generale prevista per gli altri presupposti processuali, tali disposizioni sarebbero
del tutto pelonastiche.
La differenza tra diritto alla tutela esecutiva e diritto da tutelare attraverso l’esecuzione sarà evidente con un
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esempio. Sappiamo che le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive, salva inibitoria
chiesta al giudice d’appello. Ebbene, quando la sentenza di primo grado viene portata a esecuzione nelle more
del giudizio d’appello non si sa ancora per certo se il soggetto sia titolare del diritto da tutelare (potendo il giudizio
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riferimento al processo dichiarativo: tutti hanno il diritto di agire in giudizio, ma non è detto che tale
esercizio di diritto si riveli poi legittimo; pertanto anche il ricorso alla tutela esecutiva può rivelarsi
illegittimo.
Si badi, quando si parla di titolo esecutivo si possono intendere essenzialmente due cose: il titolo
esecutivo in senso sostanziale, che incarna la fattispecie giuridica in forza della quale un soggetto ha il
potere di avviare la procedura esecutiva; il titolo esecutivo in senso documentale, che è il semplice
documento che la parte presenta agli uffici della procedura esecutiva, e che rappresenta naturalmente
una rappresentazione solo parziale del primo. La principale differenza tra titolo esecutivo in senso
sostanziale e in senso documentale si apprezza poiché il secondo non rappresenta le eventuali
fattispecie modificative o estintive del primo: se la senten
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