SOMMARIO
1. Il processo di cognizione di primo grado ........................................................................................................................ 5
2. La citazione .................................................................................................................................................................................. 5
3. La nullità e la sanatoria della citazione ....................................................................................................................... 7
4. Le difese del convenuto ...................................................................................................................................................... 9
5. La costituzione in giudizio ............................................................................................................................................. 10
5.1. Giudice monocratico e collegio ............................................................................................................................ 11
6. La prima udienza .................................................................................................................................................................... 12
6.1. La trattazione scritta .................................................................................................................................................... 14
6.2. Le richieste istruttorie ................................................................................................................................................. 15
7. L’attività del giudice istruttore ......................................................................................................................................... 16
8. Le questioni preliminari e pregiudiziali ........................................................................................................................ 18
9. Le ordinanze provvisionali ................................................................................................................................................. 20
10. L’istruzione probatoria ...................................................................................................................................................... 22
11. L’interrogatorio libero e la consulenza tecnica .................................................................................................. 26
12. La prova documentale ................................................................................................................................................... 28
12.1. Profili dinamici ........................................................................................................................................................ 34
13. La prova testimoniale .................................................................................................................................................... 35
14. La confessione .................................................................................................................................................................. 37
15. Il giuramento..................................................................................................................................................................... 38
16. Ispezione, esperimento giudiziale, rendiconto ................................................................................................... 41
17. La fase decisoria ................................................................................................................................................................... 42
18. Le ordinanze emesse in sede di decisione ............................................................................................................ 43
19. La sentenza definitiva e non definitiva .................................................................................................................. 44
20. La sentenza di condanna generica ........................................................................................................................... 47
21. Il processo con cumulo oggettivo ............................................................................................................................. 48
22. GLi effetti della sentenza .............................................................................................................................................. 49
23. La correzione della sentenza ...................................................................................................................................... 49
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24. La contumacia e l’assenza ................................................................................................................................................ 50
25. Le vicende anomale del processo. La sospensione ................................................................................................ 53
26. L’interruzione ................................................................................................................................................................... 56
27. L’estinzione ........................................................................................................................................................................ 59
28. Il procedimento innanzi al giudice di pace ................................................................................................................ 61
29. Le impugnazioni. Profili generali .................................................................................................................................. 62
30. Il giudicato formale e le impugnazioni straordinarie ...................................................................................... 64
30. La legittimazione e l’interesse a impugnare ........................................................................................................ 66
31. I termini per impugnare e l’acquiescenza ............................................................................................................. 68
32. La pluralità di parti nei processi di impugnazione ........................................................................................... 70
33. Le impugnazioni incidentali ....................................................................................................................................... 73
34. Inammissibilità, improcedibilità, estinzione nei processi di impugnazione .......................................... 75
35. L’effetto espansivo della pronuncia di impugnazione ..................................................................................... 77
36. L’appello. Il contenuto dell’atto e l’effetto devolutivo .......................................................................................... 79
36.1. Il divieto di nova in appello ..................................................................................................................................... 84
36.2. La trattazione della causa. Il filtro in appello ................................................................................................... 86
36.3. La decisione della causa............................................................................................................................................ 89
37. Il ricorso per cassazione. I Motivi di ricorso ............................................................................................................. 91
37.1. L’introduzione del giudizio di cassazione e l’ambito della cognizione ................................................. 96
37.2. La decisione ................................................................................................................................................................... 99
37.3. Il giudizio di rinvio ....................................................................................................................................................104
38. La revocazione ....................................................................................................................................................................106
39. L’opposizione di terzo ......................................................................................................................................................109
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1. IL PROCESSO DI COGNIZIONE DI PRIMO GRADO
Tra le forme di tutela giurisdizionale esistenti (dichiarativa, esecutiva e cautelare), il processo di
cognizione è lo strumento attraverso il quale si realizza quella dichiarativa. Tale processo si può
svolgere secondo il rito ordinario, disciplinato nel secondo libro del Codice di rito, ovvero secondo riti
speciali, che trovano applicazione ratione materiae e si discostano, in maniera più o meno significativa,
da quello ordinario (per ragioni connesse alla specificità delle materie trattate e/o di maggiore
economia processuale).
Quando si parla di cognizione o di tutela dichiarativa, si intende la stessa cosa. In ogni caso, il primo
termine è meno preciso e può generare degli equivoci: si parla di cognizione non tanto perché il
giudice emette il provvedimento dopo aver accertato dei fatti (l’attività di trattazione è sicuramente la
più impegnativa nel processo civile), quanto perché vengono accertate e dichiarate formalmente le
regole di condotta che le parti dovranno tenere nel futuro. Pertanto, l’accento è sulla dichiarazione, non
sulla cognizione.
Il processo civile è diviso in tre fasi ideali:
Introduzione. Viene individuato l’oggetto della causa (diritto oggetto di tutela, lesione
lamentata, tipo di tutela richiesta).
Trattazione. Vengono acquisiti gli elementi necessari alla decisione, in fatto e in diritto. Gli
elementi di fatto vengono provati attraverso l’attività istruttoria.
Decisione. Il giudice valuta le domande e gli elementi acquisiti, la regolarità dello svolgimento
del processo ed emette una decisione, in merito o in rito.
2. LA CITAZIONE
La domanda è l’atto introduttivo del processo, e ne identifica l’oggetto (sotto i profili che abbiamo
visto: diritto, lesione, tutela). Sotto il profilo formale, tale atto si può presentare nella veste di citazione
o ricorso, secondo le previsioni del rito applicabile.
L’atto introduttivo del processo ordinario di cognizione è la citazione (art. 163 c.p.c.), la cui
caratteristica consiste nel fatto che viene prima notificata alla controparte, e solo successivamente
depositata in cancelleria (di regola, nel processo civile con il ricorso accade l’opposto: si ha prima il
deposito e poi la notificazione). L’atto di citazione assolve una duplice funzione necessaria, e una terza
funzione eventuale:
Vocatio in ius. L’atto serve in primo luogo a rendere edotta la parte cui è rivolto della pendenza
di un processo nei suoi confronti. Alla vocatio in ius corrispondono i requisiti di cui ai numeri 1,
2 e 7 del comma 3 dell’art. 163. In particolare si tratta dell’indicazione:
Del giudice
o 5
Delle parti, con i dati relativi all’individuazione delle persone fisiche o giuridiche e della
o competenza (residenza, domicilio, dimora, sede).
Della data fissata per l’udienza. Nel processo ordinario di cognizione, la data viene
o determinata direttamente dall’attore, il quale è tenuto a rispettare i termini e le
modalità di cui all’art. 163bis c.p.c. Tra la data dell’udienza indicata nell’atto di citazione
e quella del perfezionamento della notificazione per il notificato devono intercorrere
termini liberi non inferiori a 90 giorni, o 150 giorni se la notificazione è effettuata
1
all’estero .
2
Dell’invito al convenuto a costituirsi entro 20 giorni prima della data fissata per
o l’udienza (10 se è stata disposta l’abbreviazione dei termini) e a comparire all’udienza
3
fissata davanti al giudice designati ai sensi dell’art. 168bis, con l’avvertimento che la
costituzione tardiva comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. Si vedrà più
avanti la differenza tra la costituzione in giudizio e la comparizione di una prte.
Editio actionis. In secondo luogo, l’atto ha la funzione di determinare in maniera chiara
l’oggetto della controversia. A tale funzione rispondono i requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell’art.
163. Il numero 3) fa riferimento alla determinazione della cosa oggetto della domanda. Si
o tratta, in altre parole, del petitum c.d. mediato, cioè del diritto fatto valere in giudizio.
Il numero 4) impone l’indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le
o ragioni della domanda, con le relative conclusioni. L’enunciazione dei fatti e delle ragioni
giuridiche della pretesa rappresenta la causa petendi: l’attore indica a che titolo vanta
la titolarità del diritto dedotto in giudizio, e in che modo tale diritto si assume leso dalla
condotta del convenuto. Come si è visto trattando i principi generali, a dispetto del
tenore letterale dell’art. 163 c.p.c. l’indicazione della causa petendi non è necessaria ai
fini della regolarità della domanda, se il diritto che ne forma oggetto è un diritto c.d.
Un termine si definisce “libero” quando non vengono computati né il giorno iniziale (dies a quo) né il giorno
1
finale (dies ad quem).
Ai sensi dell’art. 163bis c.p.c., nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente del tribunale può
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autorizzare, con proprio decreto apposto in calce all’originale dell’atto e alle copie da notificare, l’abbreviazione
dei predetti termini sino alla metà. In tal caso, ai sensi dell’art. 163 c.p.c. è ridotto anche il termine relativo alla
costituzione del convenuto.
Specularmente, se il termine assegnato dall’attore è eccessivamente lungo (l’attore è infatti tenuto al rispetto del
termine dilatorio di 90 giorni, ma non ha un limite massimo: potrebbe instaurare un giudizio citando il
convenuto a una sentenza che si terrà tra un anno), il convenuto, che abbia interesse a definire la questione in un
termine ragionevole, può chiedere al presidente di fissare l’udienza di comparizione in una data anteriore a
quella richiesta dall’attore. Affinché la domanda si accolta, tuttavia, il convenuto deve costituirsi nel rispetto del
termine minimo, cioè come se fosse stato citato a novanta giorni di distanza.
Il decreto del presidente è comunicato all’attore a cura del cancelliere, almeno cinque giorni prima dell’udienza.
Quella contenuta nell’atto di citazione.
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autoindividuato . In ogni caso, pur non essendo viziato, un atto introduttivo del giudizio
4
che non contenga la causa petendi ha ben poche possibilità di essere accolto nel merito,
poiché non permette al giudice di accertare la fondatezza della domanda.
Le conclusioni contengono il c.d. petitum immediato in forma sintetica: alla luce dei fatti
o allegati, delle prove proposte e del ragionamento logico-giuridico sviluppato, l’attore
chiede al giudice di emettere un provvedimento che abbia un determinato contenuto
(accertamento, condanna, costitutivo).
Trattazione. L’atto introduttivo del giudizio può contenere sin da subito degli elementi non
indispensabili ai fini della regolarità formale del giudizio, ma che saranno necessari in un
secondo momento, poiché permetteranno al giudice di decidere la causa. Si tratta
dell’indicazione dei mezzi di prova (sotto-fase istruttoria della trattazione) e dei documenti che
si intende produrre.
Infine, l’atto di citazione può contenere la procura al difensore. Si tratta di un contenuto
meramente eventuale, in quanto la procura può essere rilasciata con un separato atto. In ogni
caso, nei processi davanti al tribunale la difesa tecnica è sempre necessaria: in mancanza, non
essendo la parte autorizzata a stare in giudizio senza difensore, il processo non è idoneo ad
essere deciso nel merito, e deve essere definito in rito per carenza di un presupposto
processuale.
Precisiamo infine che la determinazione dell’udienza di prima comparizione delle parti è solo in parte
lasciata all’attore. Infatti, in seguito alla costituzione in giudizio dell’attore (o del convenuto, se avviene
per prima) il presidente del tribunale designa il giudice istruttore, e gli trasmette il fascicolo formato
dalla cancelleria (previa iscrizione sul ruolo della sezione e del singolo giudice) . A questo punto, se
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nella data indicata nella citazione il giudice istruttore designato tiene udienza, nulla quaestio: la data
coinciderà con quella indicata dall’attore; viceversa, l’udienza di prima comparizione sarà fissata
d’ufficio alla prima udienza del giudice designato successiva a quella indicata nell’atto di citazione.
3. LA NULLITÀ E LA SANATORIA DELLA CITAZIONE
Come si è visto, la disciplina della nullità processuale è inscindibilmente dipendente dal concetto di
scopo dell’atto. Ciò spiega perché non tutti gli elementi dell’atto di citazione debbano essere indicati a
pena di nullità, ma solo quelli che ne caratterizzano la funzione propria, afferenti alla vocatio in ius e alla
editio actionis.
L’art. 164 c.p.c. disciplina in maniera diversa le due nullità.
Si è visto trattarsi di diritti che vengono individuati in base ai soggetti, all’oggetto e al contenuto, senza che sia
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necessario allegare il titolo di acquisto.
Il ruolo indica che la causa è stata assegnata a una determinata sezione del tribunale (se vi sono più sezioni), e a
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un determinato giudice. Le cancellerie normalmente ordinano i fascicoli per numero di ruolo generale (relativo
all’intero ufficio giudiziario). 7
Quanto alla vocatio in ius, il vizio consiste nella mancata indicazione o nell’assoluta incertezza
relativa al giudice, alle parti o alla data dell’udienza, nonché nella fissazione di un termine a
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comparire inferiore al minimo legale e nella mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, n. 7.
La nullità della vocatio è sanabile, in due modi:
Il giudice,
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