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ATTI PUBBLICI
La terza categoria di titoli esecutivi è ricevuta dagli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzati dalla legge a riceverli.
L'atto pubblico costituisce titolo esecutivo anche in relazione all'esecuzione per consegna e
rilascio (art. 474 III). Dunque, quel contratto di compravendita, qualora fosse stato stipulato di
fronte allo stesso notaio per atto pubblico, costituirebbe titolo esecutivo sia a favore del
venditore che dell'acquirente.
ALTRI TITOLI ESECUTIVI
Vi sono centinaia di altri titoli esecutivi che il legislatore di volta in volta ha individuato in leggi
speciali. L'efficacia del titolo esecutivo deve essere previsata espressamente dal legislatore e
non può essere attribuita in via di interpretazione analogica. Una di queste fattispecie è la
conciliazione stragiudiziale che è volta a favorire una soluzione negoziale della controversia.
Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, esecuzione
in forma specifica e l’ipoteca giudiziale. Un’altra ipotesi si ha quando il personale delle
direzioni provinciali del lavoro in occasione dello svolgimento della loro attività di vigilanza
verifichi l’inosservanza da parte del datore di lavoro di disposizioni da cui scaturisce la
sussistenza a favore del lavoratore, diffida il datore a corrispondere quanto dovuto. La diffida
acquista efficacia di titolo esecutivo non a favore della p.a. ma a favore di terzi.
IRRILEVANZA DELLA CERTEZZA
Secondo la dottrina il fatto che il legislatore qualifichi come titoli esecutivi solo alcuni atti e non
altri dipende dalla certezza dell’esistenza del diritto da tutelare, quindi in ragione dell’efficacia
di accertamento propria di alcuni atti. Ma la soluzione non convince perché prendendo per es.
la scrittura privata autenticata è titolo esecutivo per i crediti pecuniari e non per gli obblighi di
fare o dare: la certezza della scrittura privata è la stessa.
Quindi gli elementi che il legislatore prende in considerazione per attribuire efficacia di titoli
esecutivi sono disomogenei: attribuisce efficacia esecutiva all’atto quando ritiene che il diritto
sia meritevole di tutela. I fattori di tale meritevolezza sono variabili e niente impedirebbe un
ai sensi dell’art.
sindacato di legittimità 3 cost. ma sta di fatto che la corte costituzionale non
ha mai accolto questioni di costituzionalità sul punto. Quindi per ottenere la tutela esecutiva
occorre che venga ad esistenza un diritto processuale da tutelare, occorre un titolo esecutivo
6
e se l’interessato non ha un titolo esecutivo stragiudiziale, può essere ottenuto attraverso un
processo di cognizione, ordinario o sommario. In tal caso il processo di cognizione è
"prostituito" ad una funzione diversa in quanto non interessa che siano stabilite regole di
comportamento tra le parti ma che si formi un titolo esecutivo per poi poter ottenere la tutela
esecutiva. Si applica il principio nulla executio sine titulo e subordina la concezione della
tutela esecutiva al verificarsi di un effetto giuridico (processuale) specifico e diverso da quello
(sostanziale) che deve essere tutelato. 7
IL TITOLO ESECUTIVO
IN SENSO SOSTANZIALE E IN SENSO DOCUMENTALE.
OGGETTO DELL’ESECUZIONE
prima dell’esecuzione; esso non è l’oggetto dell’esecuzione, ma
Il titolo esecutivo sta fuori e
la fattispecie in presenza della quale si ha l’azione esecutiva, il diritto processuale alla tutela
esecutiva del diritto sostanziale. Ciò significa che l'esecuzione forzata costituisce l'attuazione
non del provvedimento del giudice ma della situazione sostanziale protetta.
L'esistenza dei titoli esecutivi stragiudiziali ha costretto a rimeditare sulla specificazione del
termine esecuzione, precisando ed Imponendo che tale termine si riferisce non al
provvedimento giurisdizionale ma al diritto sostanziale.
Si può parlare di un'esecuzione in base alla sentenza ma non di esecuzione della sentenza.
L'esistenza dei titoli esecutivi stragiudiziali ha acconsentito di mettere a fuoco il rapporto tra
titolo ed esecuzione e di rendersi conto che il titolo esecutivo è la fattispecie che consente lo
svolgimento dell'esecuzione forzata. L'attenzione va sempre concentrata sulla tutela
esecutiva del diritto sostanziale, consentita dal e non misurata sul titolo esecutivo. Il rapporto
tra il titolo esecutivo ed il diritto da tutelare è il rapporto tra la fattispecie che rende possibile lo
svolgimento dell'esecuzione forzata e l'oggetto dell'esecuzione stessa, questo perchè la
struttura del processo esecutivo si deve adattare al tipo di diritto da tutelare e non al tipo di
provvedimento che funge da presupposto.
Il titolo esecutivo costituisce il presupposto e non l'oggetto dell'attuazione esecutiva.
L'esistenza del titolo esecutivo è condizione sufficiente per la tutela esecutiva.
LEGITTIMITA’ PROCESSUALE
Il titolare della situazione sostanziale, descritto nel titolo esecutivo, ha diritto a rivolgersi
all'ufficio esecutivo e l'ufficio esecutivo deve svolgere la propria funzione a tutela della
situazione sostanziale indicata nel titolo.
LICEITA’ SOSTANZIALE
L'effetto di natura processuale scaturisce solo dal titolo esecutivo; tuttavia l'esistenza di
questo effetto processuale non incide sulla liceità dell'esecuzione forzata sul piano del diritto
sostanziale. Affinchè l'attività esecutiva sia lecita su piano sostanziale è necessaria l'effettiva
esistenza del diritto da tutelare. L'art. 96 c.p.c. prevede che se non esiste il diritto di cui si
è richiesta la tutela esecutiva si è obbligati al risarcimento dei danni, se non esiste il
diritto, di cui è richiesta tutela esecutiva.
Per titolo esecutivo in senso sostanziale si intende la fattispecie da cui sorge l'effetto
giuridico di rendere tutelabile in via esecutiva una situazione sostanziale protetta. Il
titolare di questa situazione processuale ha diritto all'intervento degli organi giurisdizionali,
che hanno l'obbligo di attivarsi. Invece, nel rapporto di diritto sostanziale
istante-esecutato, il titolo esecutivo non è idoneo a modificare la situazione di diritto
sostanziale ed a rendere lecito un intervento esecutivo che, se doveroso sul piano
sostanziale, è illecito sul piano processuale e viceversa. Il titolo esecutivo in senso
sostanziale costituisce un istituto di diritto processuale ed è costituito da un complesso di
elementi da cui sorgono il diritto dell'istante ad ottenere la tutela esecutiva ed il dovere
dell'ufficio esecutivo ad attivarsi per fornire la stessa tutela. Come tutte le fattispecie
produttive di effetti giuridici, anche questa è composta di elementi che possiamo distinguere
in due settori: elemente costitutivi dell'effetto giuridico poichè l'effetto si produce allorchè è 8
completata la fattispecie costitutiva, nascendo a favore del titolare del diritto la pretesa
esecutiva e quindi del dovere dell'ufficio esecutivo di fare la propria attività; gli elementi
impeditivi, modificativi ed estintivi in presenza dei quali l'effetto giuridico o non sorge oppure
una volta sorto si modifica o si estingue.
Il titolo esecutivo in senso documentale è un documento che rappresenta in modo non
completo la fattispecie del diritto a procedere ad esecuzione forzata. È' una
rappresentazione parziale della fattispecie del titolo esecutivo in senso sostanziale, perché
tale rappresentazione può essere carente di un fatto costitutivo
es. manca l'eventuale decorso del termine; il pagherò cambiario infatti ha efficacia esecutiva
al momento della scadenza del termine in esso previsto, ma l'avvenuta scadenza del termine
non risulta dall'atto stesso ma va calcolata
Le norme talvolta parlano di titolo esecutivo in senso sostanziale (come all'art. 474 comma 1
cpc), o in senso documentale (art. 475) dove il legislatore prescrive che il documento deve
essere redatto secondo certe modalità e con certi contenuti.
È stata creata la figura del titolo esecutivo in senso documentale per rendere edotto l'ufficio
esecutivo dell'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, semplificando le
operazioni cognitive che l'ufficio esecutivo deve compiere per rendersi conto se il soggetto
che la chiede ha diritto alla tutela esecutiva.
SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA
Per individuare i titoli esecutivi in senso documentale occorre distinguere le ipotesi dell'art
474 comma 2 (scritture private autenticate e titoli di credito) da quelle dell'art 474 commi 1
e 3 (provvedimenti giudiziali e atti pubblici). Nel primo caso, il titolo esecutivo in senso
documentale è rappresentato dall'originale del titolo esecutivo stesso.
Nel secondo caso, l'originale dell'atto resta custodito dal pubblico ufficiale che lo ha formato. Il
titolo esecutivo in senso documentale non è quindi costituito dall'originale dell'atto ma da una
copia dello stesso. Siccome il titolo esecutivo in senso documentale è una copia, c'è il
pericolo che entrino in circolazione una pluralità di titoli esecutivi in senso documentale. Il
pericolo che vi siano in circolazione più titoli esecutivi documentali, costituiti da copie di
sentenze e di atti pubblici, è fronteggiato attraverso il meccanismo della spedizione in forma
esecutiva ex art 475 cpc.
La stessa disciplina dell'atto pubblico si applica anche alle scritture private il cui originale, per
obbligo di legge o delle volontà delle parti, resta depositato presso il notaio che le ha
autenticate.
La formula esecutiva veniva utilizzata prima della codificazione napoleonica, quando
l'esecuzione forzata era amministrativa e non giurisdizionale. Oggi è rimasta la formula
antica, con cui si contrassegna l'unica copia dell'atto esecutivo che può fungere da titolo
esecutivo in senso documentale.
ECCESSIVITA’ DELLE CAUTELE
Di fronte ai problemi relativi alla documentazione del diritto a procedere ad esecuzione
forzata, quelle dell'art 475 cpc sono cautele eccessive, perché il pericolo che vi siano in
circolazione una pluralità di titoli esecutivi in senso documentale è di scarsa rilevanza, rispetto
al fatto che in qualunque momento, anche quando il titolo ha perso efficacia esecutiva, la
parte può iniziare l'esecuzione forzata, obbligando l' esecutato ad opporsi all'esecuzione. 9
EFFETTI DELLA SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA
La spedizione in forma esecutiva non ha alcuna incidenza sul diritto a procedere ad
esecuzione forzata. Se un atto ha efficacia esecutiva, la mantiene anche se il titolo esecutivo
in senso documentale manca della