Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO
L’esecuzione per consegna o rilascio è un’esecuzione specifica.
Ha lo scopo di trasferire il potere di fatto sul bene ( mobile o immobile ) dal soggetto che lo
possiede o detiene al soggetto che ne ha effettivamente diritto.
Si ha esecuzione per consegna → per beni mobili
Si ha esecuzione per rilascio → per beni immobili
L’esecuzione deve essere preceduta dalla notifica del:
• Titolo esecutivo
Questo può essere: atto pubblico o verbale di conciliazione giudiziale.
• Precetto
Esso deve contenere:
- intimazione ad adempiere l’obbligo che risulta dal titolo esecutivo entro 10 giorni, con
l’avvertimento che in mancanza di adempimento si procederà ad esecuzione
- indicazione delle parti
- indicazione della data di notifica del titolo esecutivo
- trascrizione integrale del titolo esecutivo ( se richiesta dalla legge )
- avvertimento del fatto che il debitore può porre rimedio alla situazione di
sovraindebitamento, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un
professionista, andando così a concludere con i creditori un accordo di composizione della
crisi o proponendo a questi stessi un piano del consumatore
- indicazione della residenza o domicilio del creditore procedente
- descrizione sommaria dei beni
Potrebbe accadere che il titolo esecutivo indichi i termini entro cui eseguire la consegna o il rilascio
del bene. In questo caso l’intimazione ad adempiere va fatta entro questo termine.
Se il titolo esecutivo non contiene l’indicazione del termine in questione allora questo può essere
ritenuto nullo in seguito a giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
Durante l’esecuzione sarà presente l’ufficiale giudiziario.
Il giudice dell’esecuzione è invece assente, salvo quando sorgono delle difficoltà.
NB: L’ufficiale giudiziario deve stabilire come determinare la propria attività senza l’ausilio del
giudice dell’esecuzione. Le parti hanno però la possibilità di interpellare il giudice per farlo
intervenire nel determinare l’attività che deve svolgere l’ufficiale giudiziario. Ciò accade quando
quest’ultimo mostra delle effettive difficoltà.
Nel caso in cui il giudice dell’esecuzione interviene, su istanza di parte per difficoltà sorte nel corso
dell’esecuzione, allora andrà ad emettere dei provvedimenti temporanei. Si tratta di provvedimenti
che non hanno un contenuto decisorio bensì meramente ordinatorio, in quanto hanno lo scopo di
superare le difficoltà che sono sorte.
Tale provvedimento è un decreto, sempre modificabile e revocabile da parte del giudice.
Iter procedimentale:
1. La consegna del bene mobile avviene secondo quanto disposto dall’art. 606 c.p.c.
( => L’ufficiale giudiziario ricerca il bene nel luogo in cui si trova, senza limitarsi alla casa
del debitore o ad altri luoghi a lui appartenenti )
Il rilascio del bene immobile avviene secondo quanto disposto dall’art. 608 c.p.c.
( => Si deve dare un preavviso di almeno 10 giorni all’esecutato. Il preavviso deve indicare
il giorno e l’ora in cui avverrà l’esecuzione. Con la notifica del preavviso ha inizio
l’esecuzione forzata. Infatti il creditore procedente ha tempo max 90 giorni per iniziare
l’esecuzione, dal momento in cui avviene la notifica del precetto )
Il rilascio dei beni immobili può avvenire in modo:
- reale ( = consegna delle chiavi ) → per i beni immobili chiusi
- simbolico → per i beni immobili all’aperto
2. L’ufficiale giudiziario ingiunge l’esecutato di astenersi ad esercitare potere di fatto sul bene
ed immette nel possesso di questo l’avente diritto. Se l’esecutato non è fisicamente presente,
l’ufficiale giudiziario deve notificargli l’atto di ingiunzione.
[ Caso particolare disciplinato dall’ultimo comma dell’art. 608 c.p.c. → “Se il bene è in
parte nella detenzione dell’esecutato e in parte nella detenzione di terzi, allora l’esecuzione
ha luogo contro l’esecutato nella la parte del bene di cui egli ha la detenzione mediante
rilascio ed ha luogo contro terzi nella parte del bene di cui essi sono detentori mediante un
atto di ingiunzione da parte dell’ufficiale giudiziario.
[ Caso particolare quando nell’immobile sono presente dei beni mobili che non sono oggetti
di consegna ( non sono oggetto di esecuzione ) → Si intima all’avente diritto di questi beni
mobili di ritirarli. Se egli non li ritira i beni vengono valutati dall’ufficiale giudiziario. Qui si
possono verificare due situazioni diverse: se il bene ha un valore superiore alle spese
necessarie per l’asporto-custodia-vendita allora vengono affidati ad un custode che li vende
e con il ricavato si pagano le spese e l’eventuale residuo va all’avente diritto di questi beni;
se il valore del bene è inferiore allora questi vengono smaltiti o distrutti ]
Spese dell’esecuzione
Le spese vengono anticipare dal creditore procedente ( istante ) e pagate poi dal debitore esecutato.
Le spese comprendono:
spese vive
onorari dell’avvocato del creditore
Le spese vengono liquidate dal giudice dell’esecuzione con decreto ( che è titolo esecutivo ).
Contro tale decreto l’esecutato può avanzare opposizione contestandole in tutto o in parte.
Effetti
Vi è una netta differenza fra: espropriazione in forma specifica ed esecuzione in forma specifica.
Espropriazione
La direzione degli effetti dell’espropriazione è soggettiva, poiché dipende
dall’individuazione dell’esecutato da parte del creditore procedente. Gli effetti
dell’espropriazione si verificano solo nella sfera giuridica di questo soggetto e non di altri.
Esecuzione
La direzione degli effetti dell’esecuzione è oggettiva, poiché tali effetti si produco in
funzione della situazione esistente e non delle scelte operate dal creditore procedente. Gli
effetti dell’esecuzione si verificano nella sfera giuridica del “detentore corpore” ossia del
soggetto che ha il possesso o la detenzione materiale del bene. Questo soggetto può essere
anche un terzo, non obbligato sul piano del diritto sostanziale.
Posizione dei terzi
Tutte le volte in cui l’ufficiale giudiziario trova il bene ( oggetto dell’esecuzione in forma
specifica ) nella materiale disponibilità di un soggetto diverso dal debitore esecutato ossia del
soggetto tenuto alla consegna o al rilascio del bene, l’esecuzione deve ugualmente avvenire anche
in pregiudizio del terzo e fatte salve le difese eventuali avanzate da questi ( mediante “opposizione
agli atti esecutivi ).
L’esecuzione può essere estinta quando la parte istante ( creditore procedente ), prima della
consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla controparte ( debitore esecutato ) e da
consegnarsi all’ufficiale giudiziario.
ESECUZIONE FORZATA ( OBBLIGHI DI FARE E NON FARE )
L’esecuzione forzata in questione mira ad adempiere a degli specifici obblighi di:
• Fare
• Non fare
Il presupposto è l’esistenza di una sentenza di condanna per avvenuta violazione di obblighi di fare
o di non fare e l’esistenza di una prestazione fungibile ( che può essere compiuta da chiunque ).
Chi intende richiedere l’esecuzione forzata in questione deve notificare titolo esecutivo e precetto e
chiedere al giudice dell’esecuzione di determinare le modalità con cui si procede ad esecuzione
forzata.
Il giudice sente prima la parte obbligata e in seguito emette ordinanza con cui:
➢ designa l’ufficiale giudiziario
➢ indica le modalità dell’esecuzione
➢ indica le persone che devono provvedere al compimento della prestazione
In realtà la sentenza di condanna o il titolo esecutivo del creditore procedente può contenere già le
modalità di esecuzione necessarie. In tal caso il giudice dell’esecuzione deve limitarsi a completare
quanto previsto dalla sentenza o dal titolo. In caso contrario il giudice dell’esecuzione andrà a
stabilire per intero come avverrà l’esecuzione.
Nel primo caso il provvedimento del giudice assume la forma di ordinanza, che può essere
modificato e\o revocata dal giudice stesso in qualsiasi momento; l’ordinanza in questione potrà
essere anche impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi.
Nel secondo caso il provvedimento del giudice assume la forma di sentenza.
Nel caso in cui sorgano delle difficoltà pratiche l’ufficiale giudiziario può chiedere aiuto alla forza
pubblica, senza previa autorizzazione del giudice.
Nel caso in cui sorgano delle difficoltà, che non siano meramente pratiche, allora l’ufficiale
giudiziario dovrà chiedere l’ausilio del giudice dell’esecuzione, il quale provvederà mediante
decreto. Il decreto in questione non ha contenuto decisorio bensì meramente ordinatorio. Esso può
essere modificato e\o revocato dal giudice stesso in qualsiasi momento.
Spese processuali
Le spese processuali vengono anticipate dal creditore procedente ma sono in realtà a carico del
debitore esecutato. In virtù di ciò il creditore procedente deve, durante il corso dell’esecuzione o al
termine di questa, presentare la “nota delle spese anticipate” al giudice dell’esecuzione insieme alla
domanda di decreto di ingiunzione.
Qualora il giudice riconosce dette spese allora emette decreto di ingiunzione nei confronti del
debitore esecutato, invitandolo a restituire al creditore quanto anticipato.
ESECUZIONE INDIRETTA
ART. 614 BIS C.P.C.
Premessa…
Per molto tempo il nostro ordinamento giuridico è rimasto sprovvisto di una disciplina specifica e
codificata relativa alle misure coercitive indirette. Singole fattispecie di esecuzione indiretta erano
disciplinate da singole leggi speciali, ma non vi era una disciplina generale. Inoltre il legislatore, a
seconda dei singoli casi, prevedeva: sanzioni civile in cui il beneficiario era l’avente diritto,
sanzioni civili in cui il beneficiario era la P.A. , sanzioni penali.
Nel 2015 viene emanato l’art. 614 bis c.p.c.
Se il soggetto obbligato ad adempiere ad obblighi di fare infungibili o obblighi di non fare: viola,
non osserva o ritarda l’esecuzione di questi → il giudice, su istanza di parte ( avente diritto ), emana
un provvedimento di condanna mediante cui fissa la somma di denaro dovuta dal soggetto obbligato
inadempiente all’avente diritto.
Quindi… la misura esecutiva indiretta prevede sanzione civile il cui beneficiario è l’avente diritto.
Scop