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ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO

L’esecuzione per consegna o rilascio è un’esecuzione specifica.

Ha lo scopo di trasferire il potere di fatto sul bene ( mobile o immobile ) dal soggetto che lo

possiede o detiene al soggetto che ne ha effettivamente diritto.

Si ha esecuzione per consegna → per beni mobili

Si ha esecuzione per rilascio → per beni immobili

L’esecuzione deve essere preceduta dalla notifica del:

• Titolo esecutivo

Questo può essere: atto pubblico o verbale di conciliazione giudiziale.

• Precetto

Esso deve contenere:

- intimazione ad adempiere l’obbligo che risulta dal titolo esecutivo entro 10 giorni, con

l’avvertimento che in mancanza di adempimento si procederà ad esecuzione

- indicazione delle parti

- indicazione della data di notifica del titolo esecutivo

- trascrizione integrale del titolo esecutivo ( se richiesta dalla legge )

- avvertimento del fatto che il debitore può porre rimedio alla situazione di

sovraindebitamento, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un

professionista, andando così a concludere con i creditori un accordo di composizione della

crisi o proponendo a questi stessi un piano del consumatore

- indicazione della residenza o domicilio del creditore procedente

- descrizione sommaria dei beni

Potrebbe accadere che il titolo esecutivo indichi i termini entro cui eseguire la consegna o il rilascio

del bene. In questo caso l’intimazione ad adempiere va fatta entro questo termine.

Se il titolo esecutivo non contiene l’indicazione del termine in questione allora questo può essere

ritenuto nullo in seguito a giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

Durante l’esecuzione sarà presente l’ufficiale giudiziario.

Il giudice dell’esecuzione è invece assente, salvo quando sorgono delle difficoltà.

NB: L’ufficiale giudiziario deve stabilire come determinare la propria attività senza l’ausilio del

giudice dell’esecuzione. Le parti hanno però la possibilità di interpellare il giudice per farlo

intervenire nel determinare l’attività che deve svolgere l’ufficiale giudiziario. Ciò accade quando

quest’ultimo mostra delle effettive difficoltà.

Nel caso in cui il giudice dell’esecuzione interviene, su istanza di parte per difficoltà sorte nel corso

dell’esecuzione, allora andrà ad emettere dei provvedimenti temporanei. Si tratta di provvedimenti

che non hanno un contenuto decisorio bensì meramente ordinatorio, in quanto hanno lo scopo di

superare le difficoltà che sono sorte.

Tale provvedimento è un decreto, sempre modificabile e revocabile da parte del giudice.

Iter procedimentale:

1. La consegna del bene mobile avviene secondo quanto disposto dall’art. 606 c.p.c.

( => L’ufficiale giudiziario ricerca il bene nel luogo in cui si trova, senza limitarsi alla casa

del debitore o ad altri luoghi a lui appartenenti )

Il rilascio del bene immobile avviene secondo quanto disposto dall’art. 608 c.p.c.

( => Si deve dare un preavviso di almeno 10 giorni all’esecutato. Il preavviso deve indicare

il giorno e l’ora in cui avverrà l’esecuzione. Con la notifica del preavviso ha inizio

l’esecuzione forzata. Infatti il creditore procedente ha tempo max 90 giorni per iniziare

l’esecuzione, dal momento in cui avviene la notifica del precetto )

Il rilascio dei beni immobili può avvenire in modo:

- reale ( = consegna delle chiavi ) → per i beni immobili chiusi

- simbolico → per i beni immobili all’aperto

2. L’ufficiale giudiziario ingiunge l’esecutato di astenersi ad esercitare potere di fatto sul bene

ed immette nel possesso di questo l’avente diritto. Se l’esecutato non è fisicamente presente,

l’ufficiale giudiziario deve notificargli l’atto di ingiunzione.

[ Caso particolare disciplinato dall’ultimo comma dell’art. 608 c.p.c. → “Se il bene è in

parte nella detenzione dell’esecutato e in parte nella detenzione di terzi, allora l’esecuzione

ha luogo contro l’esecutato nella la parte del bene di cui egli ha la detenzione mediante

rilascio ed ha luogo contro terzi nella parte del bene di cui essi sono detentori mediante un

atto di ingiunzione da parte dell’ufficiale giudiziario.

[ Caso particolare quando nell’immobile sono presente dei beni mobili che non sono oggetti

di consegna ( non sono oggetto di esecuzione ) → Si intima all’avente diritto di questi beni

mobili di ritirarli. Se egli non li ritira i beni vengono valutati dall’ufficiale giudiziario. Qui si

possono verificare due situazioni diverse: se il bene ha un valore superiore alle spese

necessarie per l’asporto-custodia-vendita allora vengono affidati ad un custode che li vende

e con il ricavato si pagano le spese e l’eventuale residuo va all’avente diritto di questi beni;

se il valore del bene è inferiore allora questi vengono smaltiti o distrutti ]

Spese dell’esecuzione

Le spese vengono anticipare dal creditore procedente ( istante ) e pagate poi dal debitore esecutato.

Le spese comprendono:

 spese vive

 onorari dell’avvocato del creditore

Le spese vengono liquidate dal giudice dell’esecuzione con decreto ( che è titolo esecutivo ).

Contro tale decreto l’esecutato può avanzare opposizione contestandole in tutto o in parte.

Effetti

Vi è una netta differenza fra: espropriazione in forma specifica ed esecuzione in forma specifica.

 Espropriazione

La direzione degli effetti dell’espropriazione è soggettiva, poiché dipende

dall’individuazione dell’esecutato da parte del creditore procedente. Gli effetti

dell’espropriazione si verificano solo nella sfera giuridica di questo soggetto e non di altri.

 Esecuzione

La direzione degli effetti dell’esecuzione è oggettiva, poiché tali effetti si produco in

funzione della situazione esistente e non delle scelte operate dal creditore procedente. Gli

effetti dell’esecuzione si verificano nella sfera giuridica del “detentore corpore” ossia del

soggetto che ha il possesso o la detenzione materiale del bene. Questo soggetto può essere

anche un terzo, non obbligato sul piano del diritto sostanziale.

Posizione dei terzi

Tutte le volte in cui l’ufficiale giudiziario trova il bene ( oggetto dell’esecuzione in forma

specifica ) nella materiale disponibilità di un soggetto diverso dal debitore esecutato ossia del

soggetto tenuto alla consegna o al rilascio del bene, l’esecuzione deve ugualmente avvenire anche

in pregiudizio del terzo e fatte salve le difese eventuali avanzate da questi ( mediante “opposizione

agli atti esecutivi ).

L’esecuzione può essere estinta quando la parte istante ( creditore procedente ), prima della

consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla controparte ( debitore esecutato ) e da

consegnarsi all’ufficiale giudiziario.

ESECUZIONE FORZATA ( OBBLIGHI DI FARE E NON FARE )

L’esecuzione forzata in questione mira ad adempiere a degli specifici obblighi di:

• Fare

• Non fare

Il presupposto è l’esistenza di una sentenza di condanna per avvenuta violazione di obblighi di fare

o di non fare e l’esistenza di una prestazione fungibile ( che può essere compiuta da chiunque ).

Chi intende richiedere l’esecuzione forzata in questione deve notificare titolo esecutivo e precetto e

chiedere al giudice dell’esecuzione di determinare le modalità con cui si procede ad esecuzione

forzata.

Il giudice sente prima la parte obbligata e in seguito emette ordinanza con cui:

➢ designa l’ufficiale giudiziario

➢ indica le modalità dell’esecuzione

➢ indica le persone che devono provvedere al compimento della prestazione

In realtà la sentenza di condanna o il titolo esecutivo del creditore procedente può contenere già le

modalità di esecuzione necessarie. In tal caso il giudice dell’esecuzione deve limitarsi a completare

quanto previsto dalla sentenza o dal titolo. In caso contrario il giudice dell’esecuzione andrà a

stabilire per intero come avverrà l’esecuzione.

Nel primo caso il provvedimento del giudice assume la forma di ordinanza, che può essere

modificato e\o revocata dal giudice stesso in qualsiasi momento; l’ordinanza in questione potrà

essere anche impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi.

Nel secondo caso il provvedimento del giudice assume la forma di sentenza.

Nel caso in cui sorgano delle difficoltà pratiche l’ufficiale giudiziario può chiedere aiuto alla forza

pubblica, senza previa autorizzazione del giudice.

Nel caso in cui sorgano delle difficoltà, che non siano meramente pratiche, allora l’ufficiale

giudiziario dovrà chiedere l’ausilio del giudice dell’esecuzione, il quale provvederà mediante

decreto. Il decreto in questione non ha contenuto decisorio bensì meramente ordinatorio. Esso può

essere modificato e\o revocato dal giudice stesso in qualsiasi momento.

Spese processuali

Le spese processuali vengono anticipate dal creditore procedente ma sono in realtà a carico del

debitore esecutato. In virtù di ciò il creditore procedente deve, durante il corso dell’esecuzione o al

termine di questa, presentare la “nota delle spese anticipate” al giudice dell’esecuzione insieme alla

domanda di decreto di ingiunzione.

Qualora il giudice riconosce dette spese allora emette decreto di ingiunzione nei confronti del

debitore esecutato, invitandolo a restituire al creditore quanto anticipato.

ESECUZIONE INDIRETTA

ART. 614 BIS C.P.C.

Premessa…

Per molto tempo il nostro ordinamento giuridico è rimasto sprovvisto di una disciplina specifica e

codificata relativa alle misure coercitive indirette. Singole fattispecie di esecuzione indiretta erano

disciplinate da singole leggi speciali, ma non vi era una disciplina generale. Inoltre il legislatore, a

seconda dei singoli casi, prevedeva: sanzioni civile in cui il beneficiario era l’avente diritto,

sanzioni civili in cui il beneficiario era la P.A. , sanzioni penali.

Nel 2015 viene emanato l’art. 614 bis c.p.c.

Se il soggetto obbligato ad adempiere ad obblighi di fare infungibili o obblighi di non fare: viola,

non osserva o ritarda l’esecuzione di questi → il giudice, su istanza di parte ( avente diritto ), emana

un provvedimento di condanna mediante cui fissa la somma di denaro dovuta dal soggetto obbligato

inadempiente all’avente diritto.

Quindi… la misura esecutiva indiretta prevede sanzione civile il cui beneficiario è l’avente diritto.

Scop

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
55 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher frarosci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Vaccarella Romano.