Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 101
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, Mandrioli - Carratta Pag. 1 Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, Mandrioli - Carratta Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, Mandrioli - Carratta Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, Mandrioli - Carratta Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, Mandrioli - Carratta Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, Mandrioli - Carratta Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, Mandrioli - Carratta Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, Mandrioli - Carratta Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, Mandrioli - Carratta Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, Mandrioli - Carratta Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, Mandrioli - Carratta Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, Mandrioli - Carratta Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, Mandrioli - Carratta Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, Mandrioli - Carratta Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, Mandrioli - Carratta Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, Mandrioli - Carratta Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, Mandrioli - Carratta Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, Mandrioli - Carratta Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, Mandrioli - Carratta Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 101.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, Mandrioli - Carratta Pag. 91
1 su 101
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Impugnarlo reclamo collegio anche cui il in, la sull' dovrebbe tribunale giudica composizione monocratica pronuncia estinzione

avere la della; se venisse con, questa è da forma sentenza pronunciata erroneamente ordinanza

ritenere in quanto avente natura di. Se pronunciata dal giudice monocratico in appellabile sentenza

sede di appello, per le stesse ragioni va ritenuta ricorribile in Cassazione.

Il per proporre il è di e decorre dalla dell', termine perentorio reclamo 10gg pronuncia ordinanza

se avvenuta in, o dalla sua, nel caso opposto. La può avvenire in udienza comunicazione proposizione

con raccolta nel verbale, con al. Se udienza semplice dichiarazione o ricorso giudice istruttore

il è proposto in, il può, se, un per la reclamo udienza giudice richiesto assegnare termine

di una del e di una delle; comunicazione memoria illustrativa reclamante replica altre parti

se invece è proposto con, questo viene dalla cancelleria alle altre insieme col ricorso comunicato

Particolare con il quale si assegna un termine per l'eventuale presentazione di una memoria di risposta, scaduti questi il Collegio provvede entro 15 giorni. Il Collegio si pronuncia in termini di camera di consiglio, se il reclamo viene confermato la sentenza definitiva respinge il reclamo, se viene accolto pronuncia un'ordinanza non impugnabile e dispone la prosecuzione del processo davanti al giudice istruttore. La disciplina dell'estinzione del processo è disciplinata dall'art. 310, il quale dispone, comma 1, che l'estinzione del processo non estingue solo il diritto sostanziale integro, ma anche che, salvo il sopravvenire della prescrizione (l'estinzione fa decorrere un nuovo periodo), l'azione può essere riproposta con l'introduzione di un altro processo. Ciò è coerente con la nozione di azione come

diritto al provvedimento sul merito, non c'è motivo per non considerare quel diritto già soddisfatto ed esaurito se e nei limiti in cui, al momento dell'estinzione, sia già stata pronunciata una sentenza sul merito.

Per questo l'art. 338 stabilisce che l'estinzione del procedimento di appello e di revocazione ordinaria, anziché travolgere l'intero processo, fa passare in giudicato la sentenza impugnata.

L'art. 310 comma 2 dispone, invece, che "l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti non definitivi nel corso del processo". Sono fatte da questo periodo le sentenze di merito pronunciate in primo grado, se l'estinzione si è verificata in appello, e le sentenze non definitive di merito pronunciate in primo grado, rispetto alle quali, se è stata fatta riserva per l'appello insieme alla sentenza definitiva impossibilità di proporre appello insieme alla sentenza definitiva impugnata.

PRONUNCIAquest’ , conseguente all’estinzione, fa il per l’ dalULTIMA DECORRERE TERMINE PROPORRE APPELLOmomento in cui diviene l’ o in la che pronunciaIRREVOCABILE ORDINANZA PASSA GIUDICATO SENTENZAsull’ . Lo stesso comma 2 fa poi anche l’ delle che laESTINZIONE SALVA EFFICACIA PRONUNCE REGOLANO, ossia le della in sede di di . CiòCOMPETENZA PRONUNCE CASSAZIONE REGOLAMENTO COMPETENZAperché , spettando alla Cassazione la parola definitiva in tema di competenza, non vi è ragione di non tenerferma, in un eventuale nuovo giudizio, la sua statuizione; lo , pur nel silenzio dell’art. 310 c.2,STESSO VALEper le della in tema di , vista l’efficacia panprocessuale.PRONUNCE CASSAZIONE GIURISDIZIONEAnche le , come tutti gli atti del processo estinto, .PROVE RACCOLTE PERDONO EFFICACIATuttavia, l’art. 310 comma 3 stabilisce che le sono dal a normaPROVE RACCOLTE VALUTATE GIUDICEdell'articolo 116 c.2, dunque come di , in caso di tra

l’art. 310 comma 4 si riferisce infine alle parti dello stesso oggetto delle spese di processo, stabilendo che esse stanno a carico di chi le ha anticipate, salvi diversi accordi tra le parti. L’estinzione del processo è la cessazione della materia in controversia, non una via autonoma di dar termine al processo, ma il risultato del mutamento della situazione processuale, quando dà luogo al venir meno delle ragioni per essere in giudizio, per ragioni obiettive o subiettive. Tale estinzione potrebbe costituire una delle ragioni sostanziali per la cessazione del giudizio o per la pronuncia di una sentenza dichiarativa di cessazione del giudizio. In tal caso, l’eventuale rinuncia delle parti o l’inattività delle stesse di solito è una delle cause della prosecuzione del giudizio fino alla pronuncia di una sentenza fondativa del giudizio. Risulta aperto il problema se la pronuncia in discorso abbia portata sostanziale o processuale, con conseguente possibilità di

riproporre la domanda. La tesi della natura processuale è la più corretta nei casi in cui l'evento sopravvenuto abbia natura esclusivamente processuale (es. morte parte), mentre nei casi in cui l'evento sopravvenuto investa il rapporto sostanziale (es. rinuncia all'azione), non si può negare la natura sostanziale della pronuncia e, quindi, la sua idoneità al giudicato sostanziale. CAPITOLO VII – IL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE La disciplina del procedimento davanti al giudice di pace è racchiusa negli artt. 311 e ss. DISCIPLINA PROCEDIMENTO GIUDICE DI PACE L'art. 311 contiene un rinvio alla disciplina del procedimento davanti al tribunale, disponendo che il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è nel presente titolo espressamente regolato, è retto dalle relative norme del procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili. L'art. 313, invece, si riferisce ad una composizione monocratica. ALTRE DISPOSIZIONI NORME TRIBUNALE COMPOSIZIONE MONOCRATICA APPLICABILI IPOTESI: se è

Di il di , quando ritiene il SPECIFICA PROPOSTA QUERELA FALSO GIUDICE PACE DOCUMENTO impugnato per la , il e le davanti alRILEVANTE DECISIONE SOSPENDE GIUDIZIO RIMETTE PARTI TRIBUNALE per il relativo procedimento. A norma dell’art. 225 comma 2, il può disporre, su di ,GIUDICE ISTANZA PARTE che la della causa davanti a sé relativamente a quelle che possonoTRATTAZIONE PROSEGUA DOMANDE essere dal . Il giudice di pace è unDECISE INDIPENDENTEMENTE DOCUMENTO IMPUGNATO GIUDICE con un ambito di : , le quali sonoUNIPERSONALE PARTICOLARE COMPETENZA FUNZIONI NON CONTENZIOSE imperniate sull’ , considerata come in un , maATTIVITÀ CONCILIATIVA NON EPISODIO INSERITO GIUDIZIO come chiesta al di al di del ed indipendentemente daATTIVITÀ AUTONOMA GIUDICE PACE FUORI GIUDIZIO esso, anzi col proposito di evitarlo. A tali funzioni è dedicato l’art. 322, che stabilisce: L' per laISTANZA in sede è anche al giudice di paceCONCILIAZIONE NON CONTENZIOSA PROPOSTA

VERBALMENTEcompetente per territorio. Il comma 2 precisa che il di in sede nonPROCESSO VERBALE CONCILIAZIONEcontenziosa costituisce a norma dell'art.185 ult. comma, se la rientraTITOLO ESECUTIVO CONTROVERSIAnella del di . La di tale è l'unicaCOMPETENZA GIUDICE PACE MANCANZA EFFICACIA CONSEGUENZAdell' della di cui al comma 1, il che è confermato dal comma 3: negliINOSSERVANZA COMPETENZA ALTRIil ha valore di in .

CASI PROCESSO VERBALE SCRITTURA PRIVATA RICONOSCIUTA GIUDIZIOFunzioni contenzioseVenendo invece alle funzioni contenziose del giudice di pace dobbiamo tener conto degli artt. 216 a 321 chesono dedicati alla del dinanzi a questo , ad integrazione eDISCIPLINA SPECIFICA PROCEDIMENTO GIUDICEderoga della disciplina paradigmatica del procedimento davanti al tribunale.

Art. 316 - Forma della domandaDavanti al giudice di pace la si propone mediante a a .DOMANDA CITAZIONE COMPARIRE UDIENZA FISSALa si può proporre . Di essa il di fa redigereDOMANDA ANCHE VERBALMENTE

GIUDICE PACE PROCESSOche, a cura dell’ , è con la a comparire a udienza fissa.

VERBALE ATTORE NOTIFICATO CITAZIONEArt. 317 - Rappresentanza davanti al giudice di paceDavanti al giudice di pace le possono farsi da diPARTI RAPPRESENTARE PERSONA MUNITA MANDATOscritto in calce alla citazione o in atto separato, che il la loroSALVO GIUDICE ORDINI COMPARIZIONE. Il a sempre quello a a .PERSONALE MANDATO RAPPRESENTARE COMPRENDE TRANSIGERE E CONCILIAREQuesta norma configura l’ipotesi di che, in deroga all’art.77, può essereRAPPRESENTANZA VOLONTARIAad un che sia rispetto al su cuiCONFERITA SOGGETTO NON GIÀ RAPPRESENTANTE DIRITTO SOSTANZIALEsi controverte (rappresentanza meramente processuale).

Art. 318 – Contenuto della domandaLa , comunque proposta, , oltre l' del e delle ,DOMANDA DEVE CONTENERE INDICAZIONE GIUDICE PARTIl'esposizione dei e l' dell' . È un rispetto allaFATTI INDICAZIONE OGGETTO CONTENUTO SEMPLIFICATOcitazione innanzi al tribunale,

In quanto è richiesta l'indicazione delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, gli atti di cui all'art. 163 n. 7. Tra il giorno della notificazione dell'atto di citazione e quello della comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'art. 163-bis, alla cui comparizione la parte convenuta tiene conto, la causa è di norma rimandata all'udienza successiva.

Art. 319 - Costituzione delle parti
Le parti si costituiscono in cancelleria depositando la citazione di cui all'art. 316 con la relativa copia e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali atti in udienza. È il giorno della comparizione di parte del convenuto, che può svolgere le sue difese anche all'udienza.

di costituzione del convenuto, qui si prevedono alcune preclusioni alla sua validità. Le parti, che hanno precedentemente dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con una dichiarazione ricevuta dal processo verbale. COSTITUZIONE Art. 320 – Trattazione della causa Nella prima udienza il giudice interroga liberamente le parti e tenta una conciliazione. Se la conciliazione non viene raggiunta, si redige una relazione della trattazione.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
101 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ResPublica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Giussani Andrea.