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14. IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA
Diversamente dal parallelo strumento disciplinato dall’articolo 41 c.p.c., il regolamento di competenza
non ha una natura preventiva: costituisce invece un mezzo ordinario di impugnazione.
A differenza degli altri mezzi di impugnazione l’ambito applicativo del regolamento non è definito
dalla fase del processo in cui viene emesso il provvedimento da impugnare, ma piuttosto dal contenuto
dello stesso. Così, mentre l’appello è proponibile solo avverso le sentenze di primo grado e il ricorso di
cassazione solo contro i provvedimenti espressamente indicati, il regolamento di competenza può
riguardare decisioni di primo, secondo o unico grado, indifferentemente, purché abbiano ad oggetto
questioni di competenza. Se hanno la forma di ordinanza si usa il regolamento necessario (così
denominato perché è l’unico mezzo di impugnazione ammesso, non perché sia obbligatorio); se hanno
la forma di sentenza, si può scegliere tra il regolamento facoltativo e gli altri mezzi ordinari di
impugnazione. 29
Il regolamento necessario di competenza (art. 42 c.p.c.) si applica alle ordinanze con cui il
giudice nega la propria competenza ovvero, rigettando l’eccezione di parte, la conferma. Trova
altresì applicazione alle decisioni in materia di litispendenza, continenza e connessione di cause
(tutte questioni che possono determinare spostamenti di competenza). Infine, si applica alle
decisioni in cui, pur non pronunziandosi espressamente sulla competenza, il giudice affronta
questioni relative alla stessa (ordinanza con cui si rigetta l’eccezione di incompetenza perché
tardiva, o si pronunzia sulla possibilità o impossibilità di rilevare la questione ex officio e
simili). Nessun altro mezzo di impugnazione è ammesso contro le pronunce che riguardino
esclusivamente questioni di competenza, e se proposto deve essere dichiarato inammissibile .
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Il regolamento facoltativo di competenza (art. 43 c.p.c.) presenta delle maggiori complessità. Il
rapporto con gli altri mezzi di impugnazione è asimmetrico:
La proposizione del regolamento di competenza, effettuata prima che siano proposti
o altri mezzi di impugnazione ordinaria, sospende i termini per l’impugnazione del
provvedimento (art. 43 c.p.c.); se effettuata in pendenza di un giudizio di impugnazione,
quest’ultimo viene sospeso ex officio, salva la possibilità che il giudice autorizzi atti
urgenti (art. 48 c.p.c.).
La proposizione di un mezzo ordinario di impugnazione, invece, non preclude la
o proposizione del regolamento di competenza.
Si può correttamente affermare, dunque, che nelle more del regolamento di competenza non è di
norma ammessa la prosecuzione dei mezzi ordinari di impugnazione .
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Passando agli aspetti processuali:
Forma. Il regolamento di competenza si propone con ricorso alla Corte di Cassazione,
sottoscritto dal procuratore, ovvero anche solo dalla parte, se questa sta in giudizio
personalmente. Non è necessario che l’avvocato sia abilitato al patrocinio presso le
giurisdizioni superiori.
Termine. L’istanza di regolamento deve essere notificata alle parti che non vi abbiano aderito
entro trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla
notificazione dell’impugnazione con mezzi ordinari, se questa è stata proposta per prima. Entro
cinque giorni dall’ultima notifica l’istante deve chiedere la trasmissione del fascicolo dal
giudice di merito alla Suprema Corte; entro venti giorni dall’ultima notificazione deve
depositare il ricorso con l’attestazione delle notifiche e la relativa documentazione.
Tuttavia, la Corte di Cassazione interpreta la preclusione in senso sufficientemente elastico: ammette infatti la
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proposizione di mezzi ordinari di impugnazione avverso sentenze nelle quali si decida della questione di
competenza unitamente ad altre questioni di rito, anche senza una esplicita decisione sul merito della causa.
Come si è visto, ciò non accade con il regolamento di giurisdizione, in pendenza del quale la sospensione del
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giudizio a quo è meramente eventuale. 30
Conversione. Il problema si presenta con esclusivo riferimento al regolamento facoltativo di
competenza: ci si chiede, infatti, se un regolamento erroneamente proposto possa essere
convertito in un mezzo ordinario di impugnazione, o viceversa. Con riferimento al concorso tra
regolamento e appello, la risposta è negativa: affinché la conversione operi, infatti, si richiede
che l’atto invalido abbia tutti i requisiti di forma e sostanza di quello in cui lo si vorrebbe
convertire (e l’appello deve essere proposto davanti al tribunale o alla corte d’appello, mentre
il regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione). La possibilità di
conversione è ammessa, invece, rispetto al ricorso per cassazione: nonostante alcune
differenze relative ai termini di proposizione e alla procura, infatti, gli atti hanno la stessa
forma e vengono proposti davanti al medesimo giudice, dunque è possibile che in concreto
l’uno possa essere convertito nell’altro.
Decisione. La Suprema Corte si pronuncia con ordinanza, determinando in capo a quale ufficio
giudiziario vada incardinata la competenza. A questo punto, se la parte interessata riassume la
causa nel termine indicato (ovvero, in mancanza, entro tre mesi), il processo continua davanti al
nuovo giudice. Altrimenti il processo si estingue; in tale seconda ipotesi restano comunque in
vita, a norma dell’articolo 310 c.p.c., le statuizioni della Cassazione sulla competenza: un
eventuale nuovo giudizio avente il medesimo oggetto dovrà essere necessariamente
incardinato davanti al giudice indicato come competente.
Effetti della riassunzione. Diversamente da quanto visto con riferimento alla giurisdizione, nulla
si dice in merito agli effetti della translatio iudicii. Secondo autorevole opinione [Luiso], la
sanatoria del vizio processuale originario (consistente nell’erronea instaurazione del giudizio
davanti a giudice incompetente) ha effetto retroattivo per quanto riguarda gli effetti sostanziali
della domanda (sicché il giudizio si considera unitario, l’eventuale effetto interruttivo
permanente si produrrà et coetera), ma nel silenzio della legge non si può ritenere che vengano
sanati anche gli atti processuali compiuti sino a quel momento. Sicché, in mancanza del
consenso delle parti, l’attività di trattazione ed istruttoria compiuta sino a quel momento non
sarà utilizzabile ai fini della decisione.
15. LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO
Come si è visto, in materia di competenza le ipotesi sono numerose: abbiamo visto cosa accade se
viene impugnata la pronunzia sulla competenza; resta da vedere cosa accade qualora, invece, le parti si
adeguino alla decisione del giudice. Bisogna distinguere almeno due ipotesi:
Ordinanza con cui il giudice conferma la propria competenza. Se non viene impugnata, sulla
questione si forma il giudicato e non sarà più proponibile regolamento di competenza né
sollevabile alcuna eccezione. La competenza resta fissata davanti a quell’ufficio giudiziario,
anche nell’eventualità che la decisione fosse erronea.
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Ordinanza con cui il giudice declina la propria competenza in favore di altro giudice.
Se è stata pronunziata con riferimento a una regola di competenza derogabile, la
o tempestiva riassunzione nei tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza rende
incontrovertibile la competenza così determinata. Infatti, quand’anche la pronuncia
fosse erronea, la mancata impugnazione della stessa e la tempestiva riassunzione
equivalgono ad accettazione tacita delle parti.
Se è stata resa con riferimento a regole di competenza inderogabile, non è ammissibile
o che la pronuncia di un giudice (eventualmente erronea) vincoli altro giudice; né
tantomeno le parti potrebbero derogare convenzionalmente, poiché si tratta di regole
inderogabili. In tale eventualità è ammesso il c.d. regolamento di competenza d’ufficio
(art. 45 c.p.c.): il giudice davanti al quale la causa sia stata riassunta può sollevare la
questione con propria ordinanza, disponendo la trasmissione del fascicolo alla
cancelleria della Cassazione.
Infine, diversamente da quanto accade in seguito a un regolamento di competenza, l’eventuale
estinzione del giudizio a causa della mancata riassunzione non fa salva la statuizione del primo
giudice sulla competenza: sicché è possibile riproporre la questione e sollevare la relativa
accessione, ove la domanda venga riproposta in futuro.
16. LA REGOLARE COSTITUZIONE DEL GIUDICE. ASTENSIONE E RICUSAZIONE
Il Codice di rito dedica pochissime, scarne disposizioni ai vizi di costituzione del giudice, limitandosi a
stabilire, nell’articolo 158 c.p.c., che tale nullità è insanabile e può essere rilevata, anche d’ufficio, in ogni
stato e grado del procedimento. Nulla si dice delle ipotesi in cui tale vizio si verifica; l’esperienza
permette di isolarne alcune:
Carenza assoluta di potere giurisdizionale. Si verifica quando manchi l’atto di nomina del
magistrato professionale, manchi o sia scaduto l’atto di nomina del magistrato onorario, sia
cessato per altra causa il rapporto di servizio del magistrato (pensionamento, trasferimento,
dimissioni). L’invalidità dell’atto di nomina non determina, invece, alcun vizio di costituzione,
finché lo stesso non venga annullato dal competente giudice amministrativo. Le ipotesi di
carenza assoluta di potere sono anche le più gravi, in quanto ricadono nella previsione di cui
all’art. 162, co. 1 c.p.c.: un provvedimento emesso da un soggetto che non sia giudice
rappresenta una sentenza inesistente, nasce priva di effetti e non è sanata neanche dal
passaggio in giudicato. Gli altri vizi, invece, sono normalmente sanati dal giudicato.
Carenza di potere per ragioni territoriali. Parimenti viziata è la costituzione del giudice, se un
magistrato assegnato a un ufficio giudiziario eserciti i propri poteri in ufficio giudiziario
diverso. 32
Composizione dell’organo giudicante. Violazione delle regole relative al numero dei componenti
i collegi.
Unitarietà della fase decisoria. Mutamento del collegio giudicante, sopravvenuto alla fase di
rimessione della causa in decisione. In tali eventualità, per evitare il vizio di costituzione è
necessario rimettere la causa sul ruolo e fissare una nuova udienza di precisazione delle
conclusioni.
Non riguardano la regolare costituzione del giudice, invece, le ipotesi di astensione e ricusazione.
Queste infatti sono strettamente connesse al requisito dell’imparzialità del giudice: requisito