SOMMARIO
1. Il diritto sostanziale e l’attività giurisdizionale ............................................................................................................. 5
2. I presupposti dell’attività giurisdizionale ....................................................................................................................... 5
3. I vari tipi di tutela giurisdizionale. la tutela dichiarativa .......................................................................................... 6
4. Segue: la tutela esecutiva ................................................................................................................................................... 7
5. Segue: la tutela cautelare ................................................................................................................................................... 8
6. I principi costituzionali in tema di giurisdizione .......................................................................................................... 8
7. I principi sovranazionali ...................................................................................................................................................... 13
8. I principi comuni alle varie forme di tutela giurisdizionale.................................................................................. 14
9. La domanda giudiziale e i suoi effetti ............................................................................................................................. 15
10. Presupposti processuali relativi al giudice. la giurisdizione .............................................................................. 17
10.1. Rilievo del difetto di giurisdizione e regolamento di giurisdizione ....................................................... 19
11. La competenza per materia e valore ....................................................................................................................... 21
12. La competenza per territorio ..................................................................................................................................... 26
13. La rilevazione e decisione delle questioni di competenza ............................................................................. 28
14. Il regolamento di competenza ................................................................................................................................... 29
15. La prosecuzione del processo .................................................................................................................................... 31
16. La regolare costituzione del giudice. astensione e ricusazione ................................................................... 32
17. Il pubblico ministero ..................................................................................................................................................... 34
18. Presupposti processuali relativi all’oggetto del giudizio. La cosa giudicata. I limiti oggettivi ............. 35
19. Segue. I limiti soggettivi ................................................................................................................................................ 39
20. Segue: i limiti temporali ................................................................................................................................................ 42
21. La rilevazione e decisione delle questioni relative al giudicato .................................................................. 44
22. La litispendenza, la continenza e la connessione ............................................................................................... 46
23. Presupposti processuali relativi alle parti. La capacità processuale .............................................................. 49
24. La legittimazione ad agire ........................................................................................................................................... 50
25. L’interesse ad agire ........................................................................................................................................................ 51
26. La rappresentanza tecnica .......................................................................................................................................... 52
3
27. L’atto introduttivo ............................................................................................................................................................... 53
28. La notificazione ..................................................................................................................................................................... 55
29. Le difese del convenuto ..................................................................................................................................................... 57
30. Il processo cumulato. L’accertamento incidentale ................................................................................................. 59
31. La compensazione .......................................................................................................................................................... 61
32. La causa riconvenzionale ............................................................................................................................................. 63
33. Il litisconsorzio necessario ............................................................................................................................................... 65
34. Il liticonsorzio facoltativo ............................................................................................................................................ 67
34.1. Il litisconsorzio unitario ....................................................................................................................................... 68
35. L’intervento volontario ................................................................................................................................................. 69
36. L’intervento su istanza di parte ................................................................................................................................ 71
36.1. La chiamata in garanzia ....................................................................................................................................... 74
37. L’intervento per ordine del giudice ......................................................................................................................... 75
38. L’estromissione ................................................................................................................................................................ 77
39. La successione nel processo ....................................................................................................................................... 78
40. La successione nel diritto controverso ....................................................................................................................... 80
41. Gli effetti della sentenza ............................................................................................................................................... 84
42. La trascrizione delle domande giudiziali ................................................................................................................... 84
43. La nullità degli atti processuali ...................................................................................................................................... 87
44. Le spese e i danni processuali ........................................................................................................................................ 89
4
1. IL DIRITTO SOSTANZIALE E L’ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE
Il diritto processuale civile ha ad oggetto la giurisdizione e la tutela dei diritti. Tali componenti non
sono perfettamente sovrapponibili, infatti:
La giurisdizione civile è in buona parte finalizzata alla tutela dei diritti, ma non si esaurisce
nella stessa. L’esempio classico è rappresentato dalla c.d. volontaria giurisdizione, attività non
contenziosa in cui al giudice vengono demandati dei compiti sostanzialmente amministrativi.
La tutela dei diritti può avvenire in via giurisdizionale (il processo civile) o non giurisdizionale
(tutela arbitrale, esercizio di poteri amministrativi).
Lo studio del diritto processuale civile riguarda, pertanto: la giurisdizione finalizzata alla tutela dei
diritti; la giurisdizione non finalizzata alla tutela dei diritti; la tutela dei diritti non giurisdizionale.
Il processo civile si caratterizza, inoltre, per essere composto da norme secondarie, la cui applicazione
si rende necessaria solo qualora le norme primarie (o sostanziali, destinate a regolare direttamente la
vita dei consociati) non siano state rispettate spontaneamente. Alla violazione delle situazioni di
diritto consegue normalmente l’esercizio della giurisdizione, finalizzato a ripristinare – se necessario,
in via coattiva – l’equilibrio violato.
2. I PRESUPPOSTI DELL’ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE
Se, come si è detto, la giurisdizione entra in gioco come reazione alla violazione di una regola giuridica
di rango primario, appare corretto affermare che la giurisdizione è strettamente dipendente
dall’esistenza di un illecito. Tuttavia, mentre la violazione di una regola giuridica è condizione
necessaria e sufficiente ad attivare la giurisdizione penale (il cui fine è la punizione del reo ,
1
nell’interesse della collettività), lo stesso non può dirsi per la giurisdizione civile, la quale si attiva solo
se vi sia una lesione dell’interesse di uno specifico soggetto, che sarà titolare dell’interesse ad agire in
giudizio.
Sotto tale profilo è sostenibile la tesi secondo cui, eccezion fatta per quella penale, tutte le forme di
giurisdizione, anche speciale (v. giurisdizione amministrativa o tributaria) sono accomunate dal fine di
tutelare una situazione giuridica soggettiva, facente capo a uno o più soggetti determinati. I fatti
fondativi della giurisdizione sono dunque, cumulativamente:
La violazione di una norma giuridica
La conseguente lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento
In realtà il fine della giurisdizione penale è ben più ampio, comprendendo anche la tendenziale rieducazione del
1
reo ed incorporando delle istanze di prevenzione generale e speciale. Il tema va, comunque, ben oltre l’oggetto
della presente trattazione. 5
3. I VARI TIPI DI TUTELA GIURISDIZIONALE. LA TUTELA DICHIARATIVA
In presenza di un comportamento antidoveroso, che comporti lesioni di interessi giuridicamente
tutelati, l’ordinamento risponde con la giurisdizione, che può concretamente articolarsi in maniere
differenti, secondo il diverso grado di tutela richiesto nel caso concreto.
Le principali forme di tutela conosciute agli ordinamenti occidentali sono tre: tutela dichiarativa,
esecutiva e cautelare.
La tutela dichiarativa è detta anche detta funzione giurisdizionale di cognizione, e costituisce
probabilmente l’aspetto più intuitivo dell’attività giurisdizionale. In realtà, è opportuno specificare che
il termine cognizione indica l’attività compiuta dal giudice, strumentale alla pronunzia di una sentenza
il cui effetto giuridico sarà quello dichiarativo. Attraverso l’attività cognitiva, il Giudice è chiamato ad
accertare (e conseguentemente dichiarare) l’esistenza di almeno tre elementi: un fatto illecito; una
violazione di diritto; gli effetti giuridici che derivano dai presupposti.
In altre parole, la tutela dichiarativa è, in linea generale, accertamento e dichiarazione della sussistenza
dei presupposti per il ricorso alla giurisdizione, e delle conseguenze giuridiche di tali presupposti.
In seno alla tutela dichiarativa così definita, è possibile individuare tre tipologie di provvedimenti
(tipicamente, ma non esclusivamente, sentenze):
Provvedimenti di mero accertamento. Vengono adottati dal Giudice quando la soddisfazione
dell’interesse giuridico violato può essere garantita semplicemente accertando la situazione
giuridica esistente. Si pensi ad una causa tra i proprietari di due fondi finitimi, relativa all’esatta
determinazione del confine; ovvero ad un contenzioso vertente sull’esistenza o sulle modalità
di esercizio di una servitù prediale. In tali ipotesi, la pronuncia giurisdizionale avrà una
naturale vocazione a spiegare i propri effetti pro futuro, conformando implicitamente il
successivo comportamento delle parti.
Provvedimenti di condanna. Costituiscono una sottocategoria dei provvedimenti di mero
accertamento. In alcuni casi, per la soddisfazione dell’interesse leso non è sufficiente accertare
l’esistenza di un illecito, dovendosi indicare espressamente il comportamento che una delle
parti dovrà tenere nel futuro. Tale indicazione espressa costituisce, di norma, il presupposto
per l’esperimento della tutela in forma esecutiva .
2
Provvedimenti costitutivi. Questa modalità di esercizio della giurisdizione dichiarativa
discende direttamente dall’esercizio di un diritto potestativo. Tale è, nella tradizionale analitica
delle situazioni giuridiche soggettive, il potere di produrre modificazioni nella sfera giuridica di
un altro soggetto per mezzo di una mera dichiarazione di volontà, a prescindere da qualsivoglia
Si badi, la portata dichiarativa dei provvedimenti di mero accertamento e di condanna è identica. Anche in
2
presenza del mero accertamento relativo all’esistenza di una servitù o all’esatta collocazione dei confini, infatti, il
comportamento futuro delle parti dovrà necessariamente conformarsi pro futuro.
6
contributo del destinatario . In tali ipotesi, la forma di tutela eventualmente richiesta al giudice
3
sarà di mero accertamento: chi ricorre alla giurisdizione vorrà semplicemente accertare che il
contratto è stato stipulato, come conseguenza della sua dichiarazione di volontà (diritto
potestativo sostanziale).
In altre ipotesi, invece, l’ordinamento attribuisce ad un soggetto il potere di determinare delle
modificazioni nella sfera soggettiva di un altro, ma solo attraverso l’intermediazione del Giudice.
Si parla, allora, di diritti potestativi giudiziali, che danno luogo a provvedimenti costitutivi. In
questi casi, l’organo giurisdizionale dovrà:
1) Accertare la situazione di fatto e diritto preesistente, e la sussistenza dei presupposti per
determinarne il mutamento.
2) Disporre l’effetto giuridico richiesto, modificando la situazione preesistente.
3) Accertare la nuova situazione giuridica, formatasi in seguito al proprio provvedimento .
4
4. SEGUE: LA TUTELA ESECUTIVA
Come si è visto, la tutela giurisdizionale entra in gioco quando i consociati si rifiutino di tenere
spontaneamente i comportamenti imposti dalle norme di diritto. Anche in seguito all’accertamento
dell’illiceità del comportamento, tuttavia, tale situazione di inadempimento può perdurare: nulla
esclude, infatti, che un soggetto ignori il provvedimento giurisdizionale, così come in origine aveva
ignorato le prescrizioni di legge.
È in tale ottica che si giustificano i provvedimenti di condanna, potenzialmente idonei a giustificare il
successivo ricorso alla tutela esecutiva: una forma di soddisfazione coattiva degli interessi
giuridicamente tutelati, che prescinde dalla collaborazione dell’obbligato. Della tutela esecutiva esistono
due forme:
Tutela esecutiva diretta. Si ha in presenza di prestazioni fungibili: quando, cioè, il creditore di
una prestazione non ha interesse a che la stessa venga eseguita spontaneamente e
direttamente dall’obbligato, potendo essere egualmente soddisfatto in maniera alternativa .
5
Tutela esecutiva indiretta. Si realizza quando l’interesse non può essere soddisfatto se non dal
soggetto tenuto a effettuare la prestazione. In tali ipotesi, l’ordinamento non può imporre
coattivamente al debitore il comportamento dovuto (in forza del principio nemo ad faciendum
È il caso, nel diritto contrattuale, dell’esercizio del diritto di opzione o dell’accettazione conforme alla proposta,
3
da cui scaturisce immediatamente la conclusione del contratto.
Si pensi all’annullamento di un contratto stipulato da un soggetto legalmente incapace. Il giudice accerterà che
4
tra Tizio e Caio è stato stipulato un contratto; che Tizio era, al momento della stipulazione, in stato di
interdizione; dichiarerà l’annullamento del contratto; accerterà che i rapporti tra Tizio e Caio sono regolati, pro
futuro, dalle regole che presiedono lo scioglimento del contratto (obblighi di restituire le prestazioni et coetera).
È il caso del credito pecuniario, che può indifferentemente essere adempiuto in via spontanea dal debitore o
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trovare soddisfazione in seguito al pignoramento e alla vendita dei beni dello stesso.
7
precise cogi potest): si ricorre, pertanto, a degli strumenti di coercizione psicologica, finalizzati
a convincere il soggetto ad effettuare la prestazione .
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5. SEGUE: LA TUTELA CAUTELARE
Uno dei principali inconvenienti connessi al ricorso alla tutela giurisdizionale è dato dal tempo
occorrente. In alcuni casi, infatti, la tutela richiesta è efficace solo se viene garantita entro un breve
lasso di tempo, risultando altrimenti del tutto inutile.
In tali ipotesi si ricorre normalmente alla tutela cautelare, connotata dalle seguenti caratteristiche:
Sommarietà. Le ragioni di speditezza sottese al giudizio cautelare non permettono al giudice di
accertare la realtà sottostante con il medesimo grado di completezza e rigore che connotano la
giurisdizione dichiarativa.
Strumentalità. La tutela cautelare non sostituisce la giurisdizione dichiarativa e quella
esecutiva, essendo finalizzata a neutralizzare situazioni di pericolo che potrebbero rendere
inutile il ricorso alla giurisdizione ordinaria.
Provvisorietà. Per quanto detto sopra, la tutela cautelare ha degli effetti normalmente
provvisori, destinati a venire meno con l&rs
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