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LITISCONSORZIO NECESSARIO
ART. 102 C.P.C.
Il litisconsorzio necessario implica che all’interno del processo devono partecipare tutti i soggetti
legati alla situazione sostanziale dedotto in giudizio, in forza del principio dell’integrità del
contraddittorio ( fondamento del litisconsorzio necessario ).
Solo quando tutti i soggetti in questione sono presenti in giudizio la sentenza pronunciata nel merito
dal giudice produrrà i suoi effetti.
I presupposti su cui su fonda litisconsorzio necessario sono 2:
Unitarietà della situazione sostanziale dedotta in giudizio o situazioni sostanziali inscindibili
• fra loro ( presupposto sostanziale )
Tutela richiesta dall’attore al giudice ( presupposto processuale )
•
NB: La necessità del litisconsorzio è valutata dal giudice sulla domanda dell’attore. Infatti il
principio dell’integrazione del contraddittorio è un principio favorevole all’accoglimento della
domanda giudiziale proposta dall’attore.
Distinguiamo:
Litisconsorzio passivo →L’attore avanza domanda giudiziale contro una pluralità di
• convenuti, considerati litisconsorti necessari.
Litisconsorzio attivo → L’attore ( uno dei litisconsorti ) avanza domanda giudiziale contro il
• convenuto e al tempo stesso chiama in giudizio gli altri litisconsorti in qualità di attori.
Questi hanno la possibilità di scegliere se sostenere o meno la domanda giudiziale promossa
dall’attore. Nel caso in cui essi non dovessero sostenere la domanda dell’attore, allora
dobbiamo verificare se per l’accoglimento della domanda è necessario che tutti i litisconsorti
diano il loro sostegno, che una maggioranza di essi dia sostegno o se uno solo sia
sufficiente.
Il litisconsorzio necessario è rilevabile in ogni stato e grado del processo.
Il difetto di litisconsorzio necessario è sanabile prima ancora che sia rilevato o nel caso in cui sia
stato rilevato.
Nel primo caso → il difetto è sanato dall’intervento spontaneo nel processo del litisconsorte
necessario pretermesso.
Nel secondo caso → il difetto è sanato in forza del giudice, il quale ordina alle parti di integrare il
contraddittorio entro un termine perentorio. Se ciò non avviene il processo si estingue.
La sanatoria è valida anche in sede di impugnazione.
In quest’ultimo caso il giudice dell’impugnazione dichiara difetto di contraddittorio e dispone
l’annullamento della sentenza impugnata, infine rimette la causa al giudice di primo grado. Il
processo deve essere riassunto dalle parti entro il termine perentorio.
La sanatoria produce effetti retroattivi, di conseguenza gli effetti sostanziali e processuali della
domanda si considerano salvi e gli atti processuali compiuti si considerano validi.
Nel caso in cui il giudice emette sentenza in presenza di difetto di litisconsorzio necessario si hanno
3 ipotesi differenti:
La sentenza produce effetti giuridici vincolanti nei confronti di tutti i soggetti legati alla
• situazione sostanziale dedotta in giudizio.
In tal caso il difetto può essere rilevato solo dal litisconsorte pretermesso attraverso
l’opposizione di terzo. In questo modo egli può ottenere l’annullamento della sentenza, in
quanto inefficace.
La sentenza non produce effetti giuridici vincolanti nei confronti di alcuno.
• In tal caso il difetto può essere rilevato da chiunque ( parti processuali e litisconsorte
pretmesso ) con il fine di ottenere l’annullamento della sentenza, in quanto inefficace.
La sentenza produce effetti giuridici vincolanti nei confronti solo di alcuni soggetti ossia dei
• soggetti parti del processo.
Quest’ultima ipotesi non è accettabile perché il litisconsorzio necessario si fonda sul
principio dell’integrazione del contraddittorio e così facendo il principio non sarebbe
rispettato, di conseguenza non si potrebbe parlare di litisconsorzio necessario.
Litisconorzio necessario previsto espressamente dalla legge ( da un punto di vista sostanziale e
processuale ):
Scioglimento della comunione
➔ Disconoscimento di filiazione
➔
Litisconsorzio necessario previsto espressamente dalla legge ma da un punto di vista
esclusivamente processuale:
Legittimazione straordinaria
➔
Litisconsorzio necessario non espressamente previsto dalla legge:
Costituzione di servitù coatta su fondo servente di comproprietà
➔ Scioglimento di un rapporto plurilaterale ( es: contratto di società )
➔
LITISCONSORZIO FACOLTATIVO
ART. 103 C.P.C.
Il litisconsorzio facoltativo non vuole la necessaria e imprescindibile presenza all’interno del
processo di tutti i soggetti legati alla situazione sostanziale dedotta in giudizio.
I presupposti su cui si fonda il litisconsorzio facoltativo sono alternativamente 2:
connessione delle cause cumulate per titolo o per oggetto
• ( si ha connessione per titolo quando le due cause vertono su due diritti che costituiscono la
medesima fattispecie )
( si ha connessione per oggetto quando le due cause vertono sul medesimo bene oggetto del
diritto controverso )
connessione delle causa cumulate per identità di questioni
• ( si ha identità di questioni ad esempio quando i lavoratori di un’azienda lamentano nei
confronti del datore lavoro un aumento di retribuzione secondo quanto previsto da una
clausola del contratto collettivo applicabile all’impresa; clausola che invece viene
interpretata in modo non corretto dal datore lavoro )
NB: I presupposti devono essere accertati singolarmente in ciascuna delle cause.
Il litisconsorzio svolge 2 funzioni:
evitare lo svolgimento di attività processuali inutili in forza del princ. economia processuale
✔ armonizzare le decisioni in merito alle cause così da non avere dei giudicati contrastanti
✔
Il litisconsorzio facoltativa implica il cumulo delle cause.
Qui sorgono problemi di competenza. Per tale motivo è possibile derogare alle regole di
competenza per valore e per territorio, ma non è possibile derogare alle regole di competenza per
materia.
Ad ogni modo è possibile separare le cause cumulate.
La separazione può comportare 2 conseguenze:
La decisione delle cause separate viene ad opera di giudici diversi
• La decisione delle cause separate viene ad opera del medesimo giudice all’interno di
• processi diversi e con sentenze diverse
Si ha la possibilità di separare le cause cumulate nei seguenti casi:
1. per istanza di parte
2. quando il giudice decide di separare le cause per ragioni di esigenza processuale, dato che il
mantenimento del cumulo renderebbe gravosa la trattazione delle cause
3. quando l’istruzione di una causa è quasi completa a differenza delle altre
LITISCONSORZIO QUASI NECESSARIO O UNITARIO
Forma di litisconsorzio che si trova compreso fra L. necessario e L. facoltativo
Ha le caratteristiche del L. necessario in relazione alla decisione finale, la quale deve essere unica
per tutti i litisconsorti.
Ha le caratteristiche del L. facoltativo in relazione all’instaurazione del contraddittorio, il quale non
necessita della partecipazione di tutti i soggetti legati alla situazione sostanziale dedotta in giudizio.
INTERVENTO SU ISTANZA DI PARTE
ART. 106 C.P.C.
Si ha intervento su istanza di parte quando una parte chiama in causa un terzo perché ritiene che
la causa oggetto della controversia sia comune al terzo o perché ha lo scopo di vedersi garantita dal
terzo.
La chiamata in causa del terzo deve avvenire mediante atto di citazione e successiva notifica.
Questo istituto giuridico si fonda su 2 presupposti:
comunanza di causa
• rapporto di garanzia
•
Si ha comunanza di causa quando vi è connessione per titolo o per oggetto fra la situazione
sostanziale dedotta in giudizio e la situazione sostanziale di cui il terzo è titolare.
La chiamata in causa del terzo può essere di 2 tipologie:
Innovativa → il terzo deduce in giudizio un nuovo diritto.
• Ciò comporta che il giudice deve pronunciarsi sia sul diritto dedotto in giudizio dall’attore
nella domanda giudiziale sia sul diritto dedotto in giudizio dal terzo.
Non innovativa →il terzo non deduce in giudizio alcun nuovo diritto, tanto che si parla di
• partecipazione “in via adesiva”
Ciò comporta che il giudice debba pronunciarsi solamente sul diritto dedotto in giudizio
dall’attore nella domanda giudiziale e tale sentenza avrà effetti giuridici vincolanti sia nei
confronti delle parti in causa sia nei confronti del terzo chiamato in causa.
Nel caso in cui il terzo sia titolare di un diritto autonomo allora non è vincolato agli atti processuali
compiuti dalle parti, nemmeno agli atti dispositivi.
Nel caso in cui il terzo sia titolare di un diritto dipendente allora è vincolato agli atti processuali
delle parti, ed anche agli atti dispositivi.
Si ha rapporto di garanzia quando il soggetto che risulti soccombente nel processo chiama in causa
il terzo, in modo da non veder gli effetti negativi derivanti dalla sentenza prodursi sulla propria
sfera giuridica.
Il terzo è garante del soggetto soccombente ed ha un dovere\obbligo verso di questi.
Il dovere\obbligo del garante nasce direttamente dalla situazione di soccombenza in cui si trova il
soggetto parte in causa, poiché in assenza di soccombenza non ci sarebbero gli effetti negativi
derivanti dalla sentenza di merito pronunciata dal giudice.
Innanzitutto vediamo che giurisprudenza e dottrina hanno da sempre distinto:
Garanzia propria
➢ Si fonda su una disposizione di legge ( norma giuridica ) che stabilisce una connessione fra
il rapporto giuridico garantito e il rapporto giuridico di garanzia.
*
Garanzia impropria
➢ Non si fonda su di una disposizione di legge bensì su di un fatto storico, insorto nel rapporto
giuridico fra due soggetti e che risulta sfavorevole per uno di questi. Tale fatto storico si
ricollega al rapporto giuridico che intercorre fra il soggetto sfavorito e un altro soggetto,
esterno al rapporto giuridico in questione. In tal modo si crea un nesso fra rapporto giuridico
garantito e rapporto giuridico di garanzia.
*
Dobbiamo distinguere in:
Garanzia formale → Il garante ha l’obbligo di tenere indenne il garantito dagli effetti
• negativi della pronuncia di merito. Il garante ha l’obbligo di intervenire nel processo per
assumere le difese del garantito. Di conseguenza il garante ha un duplice obbligo:
sostanziale e processuale.
Quindi… il garante assume la lite al posto del garantito e quest’ultimo viene estromesso dal
processo.
Garanzia semplice → Il garantito esercita diritto di regresso nei confronti del garante.
• Questo accade in due sit