Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 30
Riassunto esame Diritto processuale civile, prof Vaccarella, libro consigliato Diritto processuale civile di Francesco Luiso Pag. 1 Riassunto esame Diritto processuale civile, prof Vaccarella, libro consigliato Diritto processuale civile di Francesco Luiso Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, prof Vaccarella, libro consigliato Diritto processuale civile di Francesco Luiso Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, prof Vaccarella, libro consigliato Diritto processuale civile di Francesco Luiso Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, prof Vaccarella, libro consigliato Diritto processuale civile di Francesco Luiso Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, prof Vaccarella, libro consigliato Diritto processuale civile di Francesco Luiso Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale civile, prof Vaccarella, libro consigliato Diritto processuale civile di Francesco Luiso Pag. 26
1 su 30
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LITISCONSORZIO NECESSARIO

ART. 102 C.P.C.

Il litisconsorzio necessario implica che all’interno del processo devono partecipare tutti i soggetti

legati alla situazione sostanziale dedotto in giudizio, in forza del principio dell’integrità del

contraddittorio ( fondamento del litisconsorzio necessario ).

Solo quando tutti i soggetti in questione sono presenti in giudizio la sentenza pronunciata nel merito

dal giudice produrrà i suoi effetti.

I presupposti su cui su fonda litisconsorzio necessario sono 2:

Unitarietà della situazione sostanziale dedotta in giudizio o situazioni sostanziali inscindibili

• fra loro ( presupposto sostanziale )

Tutela richiesta dall’attore al giudice ( presupposto processuale )

NB: La necessità del litisconsorzio è valutata dal giudice sulla domanda dell’attore. Infatti il

principio dell’integrazione del contraddittorio è un principio favorevole all’accoglimento della

domanda giudiziale proposta dall’attore.

Distinguiamo:

Litisconsorzio passivo →L’attore avanza domanda giudiziale contro una pluralità di

• convenuti, considerati litisconsorti necessari.

Litisconsorzio attivo → L’attore ( uno dei litisconsorti ) avanza domanda giudiziale contro il

• convenuto e al tempo stesso chiama in giudizio gli altri litisconsorti in qualità di attori.

Questi hanno la possibilità di scegliere se sostenere o meno la domanda giudiziale promossa

dall’attore. Nel caso in cui essi non dovessero sostenere la domanda dell’attore, allora

dobbiamo verificare se per l’accoglimento della domanda è necessario che tutti i litisconsorti

diano il loro sostegno, che una maggioranza di essi dia sostegno o se uno solo sia

sufficiente.

Il litisconsorzio necessario è rilevabile in ogni stato e grado del processo.

Il difetto di litisconsorzio necessario è sanabile prima ancora che sia rilevato o nel caso in cui sia

stato rilevato.

Nel primo caso → il difetto è sanato dall’intervento spontaneo nel processo del litisconsorte

necessario pretermesso.

Nel secondo caso → il difetto è sanato in forza del giudice, il quale ordina alle parti di integrare il

contraddittorio entro un termine perentorio. Se ciò non avviene il processo si estingue.

La sanatoria è valida anche in sede di impugnazione.

In quest’ultimo caso il giudice dell’impugnazione dichiara difetto di contraddittorio e dispone

l’annullamento della sentenza impugnata, infine rimette la causa al giudice di primo grado. Il

processo deve essere riassunto dalle parti entro il termine perentorio.

La sanatoria produce effetti retroattivi, di conseguenza gli effetti sostanziali e processuali della

domanda si considerano salvi e gli atti processuali compiuti si considerano validi.

Nel caso in cui il giudice emette sentenza in presenza di difetto di litisconsorzio necessario si hanno

3 ipotesi differenti:

La sentenza produce effetti giuridici vincolanti nei confronti di tutti i soggetti legati alla

• situazione sostanziale dedotta in giudizio.

In tal caso il difetto può essere rilevato solo dal litisconsorte pretermesso attraverso

l’opposizione di terzo. In questo modo egli può ottenere l’annullamento della sentenza, in

quanto inefficace.

La sentenza non produce effetti giuridici vincolanti nei confronti di alcuno.

• In tal caso il difetto può essere rilevato da chiunque ( parti processuali e litisconsorte

pretmesso ) con il fine di ottenere l’annullamento della sentenza, in quanto inefficace.

La sentenza produce effetti giuridici vincolanti nei confronti solo di alcuni soggetti ossia dei

• soggetti parti del processo.

Quest’ultima ipotesi non è accettabile perché il litisconsorzio necessario si fonda sul

principio dell’integrazione del contraddittorio e così facendo il principio non sarebbe

rispettato, di conseguenza non si potrebbe parlare di litisconsorzio necessario.

Litisconorzio necessario previsto espressamente dalla legge ( da un punto di vista sostanziale e

processuale ):

Scioglimento della comunione

➔ Disconoscimento di filiazione

Litisconsorzio necessario previsto espressamente dalla legge ma da un punto di vista

esclusivamente processuale:

Legittimazione straordinaria

Litisconsorzio necessario non espressamente previsto dalla legge:

Costituzione di servitù coatta su fondo servente di comproprietà

➔ Scioglimento di un rapporto plurilaterale ( es: contratto di società )

LITISCONSORZIO FACOLTATIVO

ART. 103 C.P.C.

Il litisconsorzio facoltativo non vuole la necessaria e imprescindibile presenza all’interno del

processo di tutti i soggetti legati alla situazione sostanziale dedotta in giudizio.

I presupposti su cui si fonda il litisconsorzio facoltativo sono alternativamente 2:

connessione delle cause cumulate per titolo o per oggetto

• ( si ha connessione per titolo quando le due cause vertono su due diritti che costituiscono la

medesima fattispecie )

( si ha connessione per oggetto quando le due cause vertono sul medesimo bene oggetto del

diritto controverso )

connessione delle causa cumulate per identità di questioni

• ( si ha identità di questioni ad esempio quando i lavoratori di un’azienda lamentano nei

confronti del datore lavoro un aumento di retribuzione secondo quanto previsto da una

clausola del contratto collettivo applicabile all’impresa; clausola che invece viene

interpretata in modo non corretto dal datore lavoro )

NB: I presupposti devono essere accertati singolarmente in ciascuna delle cause.

Il litisconsorzio svolge 2 funzioni:

evitare lo svolgimento di attività processuali inutili in forza del princ. economia processuale

✔ armonizzare le decisioni in merito alle cause così da non avere dei giudicati contrastanti

Il litisconsorzio facoltativa implica il cumulo delle cause.

Qui sorgono problemi di competenza. Per tale motivo è possibile derogare alle regole di

competenza per valore e per territorio, ma non è possibile derogare alle regole di competenza per

materia.

Ad ogni modo è possibile separare le cause cumulate.

La separazione può comportare 2 conseguenze:

La decisione delle cause separate viene ad opera di giudici diversi

• La decisione delle cause separate viene ad opera del medesimo giudice all’interno di

• processi diversi e con sentenze diverse

Si ha la possibilità di separare le cause cumulate nei seguenti casi:

1. per istanza di parte

2. quando il giudice decide di separare le cause per ragioni di esigenza processuale, dato che il

mantenimento del cumulo renderebbe gravosa la trattazione delle cause

3. quando l’istruzione di una causa è quasi completa a differenza delle altre

LITISCONSORZIO QUASI NECESSARIO O UNITARIO

Forma di litisconsorzio che si trova compreso fra L. necessario e L. facoltativo

Ha le caratteristiche del L. necessario in relazione alla decisione finale, la quale deve essere unica

per tutti i litisconsorti.

Ha le caratteristiche del L. facoltativo in relazione all’instaurazione del contraddittorio, il quale non

necessita della partecipazione di tutti i soggetti legati alla situazione sostanziale dedotta in giudizio.

INTERVENTO SU ISTANZA DI PARTE

ART. 106 C.P.C.

Si ha intervento su istanza di parte quando una parte chiama in causa un terzo perché ritiene che

la causa oggetto della controversia sia comune al terzo o perché ha lo scopo di vedersi garantita dal

terzo.

La chiamata in causa del terzo deve avvenire mediante atto di citazione e successiva notifica.

Questo istituto giuridico si fonda su 2 presupposti:

comunanza di causa

• rapporto di garanzia

Si ha comunanza di causa quando vi è connessione per titolo o per oggetto fra la situazione

sostanziale dedotta in giudizio e la situazione sostanziale di cui il terzo è titolare.

La chiamata in causa del terzo può essere di 2 tipologie:

Innovativa → il terzo deduce in giudizio un nuovo diritto.

• Ciò comporta che il giudice deve pronunciarsi sia sul diritto dedotto in giudizio dall’attore

nella domanda giudiziale sia sul diritto dedotto in giudizio dal terzo.

Non innovativa →il terzo non deduce in giudizio alcun nuovo diritto, tanto che si parla di

• partecipazione “in via adesiva”

Ciò comporta che il giudice debba pronunciarsi solamente sul diritto dedotto in giudizio

dall’attore nella domanda giudiziale e tale sentenza avrà effetti giuridici vincolanti sia nei

confronti delle parti in causa sia nei confronti del terzo chiamato in causa.

Nel caso in cui il terzo sia titolare di un diritto autonomo allora non è vincolato agli atti processuali

compiuti dalle parti, nemmeno agli atti dispositivi.

Nel caso in cui il terzo sia titolare di un diritto dipendente allora è vincolato agli atti processuali

delle parti, ed anche agli atti dispositivi.

Si ha rapporto di garanzia quando il soggetto che risulti soccombente nel processo chiama in causa

il terzo, in modo da non veder gli effetti negativi derivanti dalla sentenza prodursi sulla propria

sfera giuridica.

Il terzo è garante del soggetto soccombente ed ha un dovere\obbligo verso di questi.

Il dovere\obbligo del garante nasce direttamente dalla situazione di soccombenza in cui si trova il

soggetto parte in causa, poiché in assenza di soccombenza non ci sarebbero gli effetti negativi

derivanti dalla sentenza di merito pronunciata dal giudice.

Innanzitutto vediamo che giurisprudenza e dottrina hanno da sempre distinto:

Garanzia propria

➢ Si fonda su una disposizione di legge ( norma giuridica ) che stabilisce una connessione fra

il rapporto giuridico garantito e il rapporto giuridico di garanzia.

*

Garanzia impropria

➢ Non si fonda su di una disposizione di legge bensì su di un fatto storico, insorto nel rapporto

giuridico fra due soggetti e che risulta sfavorevole per uno di questi. Tale fatto storico si

ricollega al rapporto giuridico che intercorre fra il soggetto sfavorito e un altro soggetto,

esterno al rapporto giuridico in questione. In tal modo si crea un nesso fra rapporto giuridico

garantito e rapporto giuridico di garanzia.

*

Dobbiamo distinguere in:

Garanzia formale → Il garante ha l’obbligo di tenere indenne il garantito dagli effetti

• negativi della pronuncia di merito. Il garante ha l’obbligo di intervenire nel processo per

assumere le difese del garantito. Di conseguenza il garante ha un duplice obbligo:

sostanziale e processuale.

Quindi… il garante assume la lite al posto del garantito e quest’ultimo viene estromesso dal

processo.

Garanzia semplice → Il garantito esercita diritto di regresso nei confronti del garante.

• Questo accade in due sit

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher frarosci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Vaccarella Romano.