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Difetto di giurisdizione art. 37 c.p.c.

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. o dei giudici speciali è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. La giurisdizione è la funzione destinata a dare applicazione concreta alle norme giuridiche. Questa è riservata allo Stato che la esercita mediante degli organi. La giurisdizione si distingue in: civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile.

Il giudice ordinario è il soggetto che esercita funzione giurisdizionale civile e penale. Il suo operato è disciplinato dalla legge sull’ordinamento giudiziario. I giudici ordinari sono:

  • Giudice di pace (escluso dall’ordine giudiziario)
  • Tribunale (che decide in composizione monocratica salvo casi eccezionali previsti dall’art. 50 bis)
  • Corte d’appello
  • Corte Cassazione
  • Tribunale per minorenni
  • Magistrato di sorveglianza
  • Tribunale di sorveglianza

A questi si affiancano i giudici speciali e le sezioni specializzate. I giudici speciali si occupano solo di determinate materie. Un’eccezione è però rappresentata dai giudici amministrativi, i quali non fanno parte della categoria dei giudici ordinari ma hanno la facoltà di decidere relativamente a questioni che abbiano ad oggetto interessi legittimi e questioni che abbiano ad oggetto diritto soggettivi. Quest’ultimo è un caso particolare, che è ammesso solo laddove i diritti soggettivi fungono da presupposto per gli interessi legittimi, che necessitano di essere tutelati.

Le sezioni specializzate sono meri organi degli uffici giudiziari ordinari. Si caratterizzano per il fatto che ne possono far parte anche soggetti non appartenenti alla magistratura, purché dotati di particolari conoscenze in campo giuridico.

Le controversie fra giudici ordinari e giudici speciali sono controversie di giurisdizione. Le controversie fra giudici ordinari e sezioni specializzate sono controversie di competenza.

Il difetto di giurisdizione ricorre solamente nei casi previsti dall’art. 37 e consiste nell’impossibilità del giudice di espletare la propria funzione giurisdizionale, in quanto devoluta dalla legge ad altri giudici appartenenti ad altri uffici, sistemi giustiziali (es: quello dei ricorsi), poteri pubblici (es: pubblica amministrazione).

Per verificare difetto di giurisdizione si devono esaminare gli elementi della domanda giudiziale: causa petendi e petitum. Infatti (secondo l’art. 5 c.p.c.) il momento che determina la giurisdizione è la domanda giudiziale: elementi di fatto ed elementi di diritto esistenti al momento della proposizione della domanda. Non hanno rilevo i successivi mutamenti dello stato di fatto e della legge.

Il difetto di giurisdizione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, anche in caso di sospensione o interruzione, fino al formarsi del giudicato. La L. 69/2009 ha sancito il principio della “traslatio iudicii”: il giudice che dichiara il proprio difetto di giurisdizione deve indicare il giudice nazionale che ritenga essere munito di giurisdizione. In tal caso, se la causa è riassunta dalle parti entro 3 mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento del giudice, relativo alla questione di giurisdizione, allora il processo prosegue davanti al giudice individuato e sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale.

Il giudice individuato come munito di giurisdizione può a sua volta rilevare il suo proprio difetto di giurisdizione davanti alle S.U. della cassazione, salvo che la corte non si sia già espressa a riguardo. Se invece le parti non riassumono la causa entro il termine prefissato allora il processo si considera estinto.

Regolamento di giurisdizione art. 41 c.p.c.

Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna delle parti può chiedere alle S.U. della cassazione che risolvano la questione di giurisdizione (prevista dall’art. 37). L’istanza si propone con ricorso, a cui seguono gli effetti previsti dall’art. 367: il giudice davanti al quale pende la causa deve sospendere il processo, salvo quando il giudice rilevi che il regolamento di giurisdizione sia inammissibile o manifestamente infondato.

Per quanto riguarda gli effetti del regolamento di giurisdizione, dobbiamo sottolineare come in passato l’effetto automatico era la sospensione del processo pendente davanti al giudice la cui giurisdizione è dubbia. Adesso invece non si hanno effetti automatici circa la sospensione del processo. Il giudice deve prima verificare se il regolamento è ammissibile e manifestamente fondato e solo in tal caso dichiara sospeso il processo, altrimenti il processo prosegue.

Possono proporre regolamento di giurisdizione tutte le parti del processo, anche il pubblico ministero. Non può farlo però il giudice d’ufficio. Se la causa è stata già decisa nel merito, allora la questione di giurisdizione viene risolta con i mezzi di impugnazione ordinari: appello e ricorso in cassazione.

La P.A., che non è parte in causa, può chiedere in ogni stato e grado del processo che le S.U. della cassazione dichiarino difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a causa di poteri attribuiti dalla legge alla amministrazione stessa. L’istanza deve essere proposta dal prefetto del luogo nel quale pende il giudizio di merito. L’istanza può essere proposta in ogni stato e grado del processo fino al formarsi del giudicato formale (sentenza inappellabile).

In questo caso non si tratta di una vera e propria questione di giurisdizione quanto invece di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato (potere giudiziario e potere amministrativo), sorto a causa dell’improponibilità della domanda, data dal fatto che l’attore si è rivolto ad un giudice ordinario quando invece per quella determinata questione era competente per legge il giudice amministrativo.

Il regolamento di giurisdizione è uno strumento preventivo volto ad evitare la spendita di attività processuali inutili, poste in essere da un giudice che non ha potere giurisdizionale a riguardo. In tal caso ci si rivolge direttamente alla cassazione, in quanto organo giudiziario supremo e di vertice, le cui sentenze sono definitive e vincolanti per tutti i giudici.

Incompetenza art. 38 c.p.c.

L’incompetenza risiede nel difetto che individua un giudice incompetente a giudicare su di una determinata questione, diversamente da un giudice appartenente al suo stesso ramo giudiziario. L’individuazione della competenza risiede in 3 elementi: materia, valore, territorio. L’incompetenza per materia-valore-territorio sono eccepite nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

L’eccezione di incompetenza per territorio deve indicare anche il giudice competente o i giudici competenti, se i fori sono molteplici. Se le parti aderiscono al giudice individuato come competente, allora esse hanno la possibilità di riassumere la causa davanti a tale giudice entro 3 mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo da parte del giudice considerato come incompetente. In caso contrario il processo si considera estinto.

L’incompetenza per materia-valore-territorio è rilevata d’ufficio dal giudice. Il giudice può rilevare d’ufficio incompetenza entro la prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa. Se l’incompetenza non viene eccepita dalle parti né rilevati d’ufficio dal giudice allora la causa rimane definitivamente nelle mani del giudice adito originariamente dall’attore.

Regolamento di competenza art. 42-43 c.p.c.

Il regolamento di competenza è un mezzo di impugnazione speciale che si utilizza quando sussiste un conflitto di competenza fra due o più giudici appartenenti al medesimo ramo dell’ordine giudiziario. I conflitti sono positivi quando i giudici si ritengono tutti competenti. I conflitti sono negativi quando i giudici si ritengono tutti incompetenti.

Il regolamento di giurisdizione può essere: necessario o facoltativo. Necessario quando è l’unico mezzo mediante cui ridiscutere della questione di competenza. Si utilizza regolamento di competenza necessario quando si deve ridiscutere della questione di competenza, sulla quale si è pronunciato il giudice adito originariamente con ordinanza, andando a statuire solo ed esclusivamente su tale questione.

Facoltativo quando non è l’unico mezzo mediante cui ridiscutere della questione di incompetenza. Si utilizza regolamento di competenza facoltativo quando si deve ridiscutere della questione di competenza sulla quale si è pronunciato il giudice adito originariamente con sentenza, andando a statuire sia sulla questione di competenza sia su altre questioni che richiedono di essere decise necessariamente con sentenza.

Nel caso in cui viene proposto regolamento di competenza facoltativo questo può essere proposto prima della proposizione dei mezzi di impugnazione ordinari o dopo. Nel primo caso i termini per proporre impugnazione con mezzi ordinari si sospendono e ricominciano a decorrere nel momento in cui la cassazione si sia pronunciata sulla questione di competenza. Nel secondo caso è possibile proporre regolamento di competenza, anche se è già stato proposto un mezzo di impugnazione ordinario.

Infatti in questo caso il regolamento di competenza decide circa la questione di competenza, mentre il mezzo di impugnazione ordinario decide circa la pronuncia di merito del giudice. Il regolamento di giurisdizione può essere: ad istanza di parte o d’ufficio. Nel caso in cui il giudice adito originariamente si dichiari incompetente e individui a suo avviso un giudice competente mediante ordinanza e la sua decisione non venga impugnata con regolamento di competenza, allora si hanno due conseguenze:

  • Nel caso di incompetenza per materia o territorio inderogabile, il regolamento di competenza potrà essere rilevato d’ufficio dal giudice individuato come competente.
  • Nel caso di incompetenza per valore o territorio derogabile, se le parti non propongono regolamento di competenza allora la questione di incompetenza non potrà più essere rilevata né dalle parti né d’ufficio dal giudice.

Il regolamento di competenza non si applica nei processi pendenti davanti al giudice di pace.

Procedimento regolamento di competenza (art. 46 c.p.c.)

  1. L’istanza di regolamento di competenza viene proposta dalla parte (nel caso in cui si sia costituita in giudizio personalmente) o dal procuratore verso la cassazione con ricorso sottoscritto e depositato presso la cancelleria della corte. Dal momento in cui il ricorso per regolamento di competenza è depositato presso la cancelleria della cassazione, il giudice originariamente adito deve sospendere il processo davanti a lui pendente. Il giudice può solamente autorizzare che vengano compiuti gli atti più urgenti.
  2. Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro 30 giorni dall’ordinanza che si sia pronunciata sulla competenza del giudice adito originariamente.
  3. La parte che ha proposto il ricorso, nei 5 giorni successivi all’ultima notificazione, deve chiedere al cancelliere dell’ufficio giudiziario davanti al quale pende il processo che il relativo fascicolo sia consegnato alla cancelleria della cassazione.
  4. Le parti, che ricevono notifica del ricorso, nei 20 giorni successivi possono depositare presso la cancelleria della cassazione i documenti e le scritture difensive.
  5. La cassazione si riunisce in camera di consiglio e decide mediante ordinanza. Con tale ordinanza la corte cassazione: statuisce definitivamente sulla questione di competenza, indica i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice individuato come competente (es: indica il termine perentorio entro cui riassumere la causa davanti al giudice individuato come competente), rimette alle parti la possibilità di presentare istanze o attività che oramai erano loro precluse.

Litispendenza art. 39

La litispendenza letteralmente significa “pendenza della causa”. In senso lato indica il momento iniziale del processo. In senso stretto indica il fatto che una stessa causa è oggetto di due o più processi contemporaneamente. La litispendenza si fonda su 3 presupposti:

  • Soggetti: le parti dei due processi devono essere le stesse.
  • Causa petendi: l’oggetto della controversia deve essere lo stesso.
  • Petitum: la tutela richiesta dall’attore al giudice deve essere la stessa.

Se la stessa causa è proposta davanti a giudice diversi, quello successivamente adito deve, in qualunque stato e grado del processo, emettere un’ordinanza con la quale dichiara litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. In via generale è indifferente scegliere quale dei due processi chiudere. Questo per il fatto che la causa dei due processi è la medesima. Per evitare dispendio di attività processuali (in forza del principio di economia processuale) e per evitare che vi sia contrasto di giudicato sulla medesima causa (principio di armonizzazione) si preferisce chiudere un processo e mantenere aperto l’altro.

In tal caso il criterio utilizzato per decidere quale processo chiudere è: criterio della prevenzione. La prevenzione si determina dalla notifica della citazione ossia dal momento in cui la notifica è perfetta. Se la notifica si è perfezionata lo stesso giorno, si guarda allora la data di comparizione. Nel caso in cui il processo sia stato instaurato con ricorso allora la prevenzione si determina dal momento in cui è stato depositato il ricorso.

La litispendenza è dichiarata dal giudice con ordinanza. Tale ordinanza è impugnabile mediante regolamento di competenza, in quanto essa statuisce circa la questione di competenza.

Continenza art. 39 c.p.c.

La continenza implica una litispendenza parziale. Non si fonda sull’identità della causa quanto invece sull’identità del rapporto giuridico. Abbiamo due processi aventi ad oggetto diritti diversi, che appartengono però al medesimo rapporto giuridico. La caratteristica è che un processo contiene l’altro in forza del fatto che: un processo ha ad oggetto un diritto che rappresenta un “quid pluris” e un processo ha ad oggetto un diritto che rappresenta un “quid minus”.

Questo rapporto “da più a meno” verte su due elementi:

  • Causa petendi (es: in un processo si chiede la risoluzione del contratto e nell’altro si chiede la risoluzione e il risarcimento danni)
  • Petitum (es: in un processo si richiede l’accertamento del credito e nell’altro processo si richiede l’accertamento del credito e la condanna per questo stesso)

In realtà il contrasto fra questi due processi è meramente potenziale, per il fatto che non necessariamente una pronuncia su un diritto forma giudicato sull’intero rapporto giuridico. Il giudicato sull’intero rapporto giuridico si ha nel momento in cui il giudice si pronuncia circa l’esistenza, l’inesistenza o il modo di essere del rapporto giuridico. Di conseguenza, lo strumento per evitare ciò è la continenza.

Dato che l’oggetto dei due processi è diverso, non è indifferente chiudere l’uno o l’altro. Per tale motivo dobbiamo constatare quale dei due giudici è competente a pronunciarsi su entrambe le cause: il primo o il secondo.

  • Se il giudice adito per primo è competente a pronunciarsi su entrambe le cause, il giudice adito successivamente deve emanare ordinanza con cui dichiara la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice individuato come competente.
  • Se il giudice adito per primo non è competente a pronunciarsi su entrambe le cause, egli stesso deve emettere ordinanza con la quale dichiara continenza e fissa un termine perentorio entro cui le parti debbano riassumere la causa davanti al giudice individuato come competente.

La continenza è dichiarata dal giudice con ordinanza. Tale ordinanza può essere impugnata mediante regolamento di competenza, in quanto si pronuncia sulla questione di competenza.

Connessione art. 40 c.p.c.

La connessione implica che due cause, pendenti in processi diversi davanti a giudici diversi, potevano essere proposte all’interno di uno stesso processo in quanto presentano degli elementi in comune come: soggetti, causa petendi, petitum. Per tale motivo possono essere riunite insieme in un unico processo.

Il giudice emana un’ordinanza con cui fissa un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa accessoria nel processo principale. In altri casi le parti devono riassumere la causa adita proposta successivamente nel processo instaurato per primo. La connessione è eccepibile dalle parti e rilevabile dal giudice.

La connessione deve essere eccepita o rilevata entro la prima udienza di comparizione delle parti. Ad ogni modo non è ammessa riassunzione nel caso in cui la causa principale o la causa proposta per prima si trovi in uno stato di istruttoria già avanzato e non permetta in tal modo di svolgere una trattazione adeguata della causa che le verrebbe connessa.

Il principio generale prevede che tutte le cause connesse vengano trattate e decise con rito ordinario. Se una delle cause connesse deve essere trattata e decisa con rito del lavoro o rito previdenziale, allora tutte le cause connesse seguiranno rito speciale. Se le cause connesse sono pendenti in riti speciali differenti, allora prevale il rito della causa principale o in alternativa il rito della causa proposta per prima o in alternativa ancora il rito della causa di maggior valore.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher frarosci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Vaccarella Romano.
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